TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/08/2025, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 07 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.25911-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato il [...] a [...], New York Parte_1
(USA), cittadino statunitense, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso come da procura in atti allegata RICORRENTE E
in persona del Ministro in carica dom. ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE. Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per la cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
1- Narra che : “…capostipite è , nata il [...] a [...]
Bellona, provincia di Caserta (all.1), la quale emigrava negli Stati Uniti e sposava il 28 ottobre 1923 a Auburn, New York (all.2). Controparte_2
si naturalizzava cittadina statunitense il 3 aprile 1944… nasceva Tes_1 [...] il 7 dicembre 1925 a Auburn, New York (all.4), la quale sposava Per_1 [...] il 24 gennaio 1948 a Seneca Falls, New York (all.5)…. nasceva Persona_2 il 29 settembre 1953 a Seneca Falls, New York Parte_1
(all.6). sposava il 3 settembre 1983 a Seneca Pt_1 Persona_3
Falls, New York”
Nel caso che ci occupa la cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal
D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni. La legge, disciplina in particolare all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Il ricorrente attuale sulla base dalla situazione familiare descritta, intende far accertare la cittadinanza italiana iur sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana, con le dovute apostille.
Il si è costituito. Controparte_1
Sebbene tardivamente (in data 3 luglio 2025), ha eccepito:
1. “…Mancato assolvimento dell'onere probatorio: conseguente inammissibilità e infondatezza dell'avversa pretesa. 2
2. Nel merito della domanda: nella denegata ipotesi di assolvimento dell'onere
3. probatorio gravante sulla controparte, mancanza di elementi ostativi. infondatezza dell'avversa pretesa.. , non può tacersi l'ormai dilagante fenomeno di “falsificazioni” della documentazione, comunicata dai vari Consolati, che rende ancora piu' difficoltoso l'accertamento dello status civitatis…”
In generale eccepisce l'infondatezza\inammissibilità della domanda. Il ministero eccepisce che il presupposto della domanda di controparte è la discendenza da un avo italiano che non abbia perso la relativa cittadinanza:
“discendenza, che costituisce l'unico fondamento della domanda, va provata: la mancanza di tale prova, ove carente o insufficiente, determina l'inammissibilità e infondatezza della domanda proposta, né la mancanza di tale prova può essere supplita in corso di causa”.
Sul punto questo giudicante rileva che la contestazione di controparte è priva di fondamento;
sulla discendenza si evincono i certificati come richiesti dalla normativi ed esibiti nel fascicolo telematico;
circa le alter ecccezioni si segnalano due ordinanze (Trib. Roma ord. 25/02/2020; Trib. Roma 09.09.2020) in base alle quali si è affermato che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Ha altresì eccepito il cd. “…fenomeno di “falsificazioni” della documentazione, comunicata dai vari che rende ancora piu' Parte_2 difficoltoso l'accertamento dello status civitatis”. Sul punto non fornisce alcuna prova e l'eccezione va rigettata.
Il P.M. non ha parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale: “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1 soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna.
Nel caso di specie può ritenersi che era indubbiamente cittadina italiana, Tes_1
e la nascita dell'anno 1903, la cittadinanza italiana di RI sono fatti (giuridici) già noti all'Amministrazione di Bellona, che conserva gli atti di stato civile negli archivi del proprio ufficio.
emigrata negli Stati Uniti, si naturalizzò statunitense nel 1944, quando sua Tes_1 figlia (nata nel 1925) era ancora una minore di età (aveva diciannove anni). Per_1
Nonostante la minore età, quest'ultima derivò la cittadinanza italiana dalla madre ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912. Pertanto le è stata trasmessa automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il
Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) e quella italiana iure sanguinis. La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine (o meglio per nascita) lo ius sanguinis, ponendo cosi in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
In conclusione il ricorrente in qualità di discendente dall'antenata cittadina ed in virtù della permanenza della cittadinanza italiana lungo la descritta linea di discendenza, intende richiedere l'accertamento e la dichiarazione della cittadinanza italiana. Tuttavia, è precluso l'accertamento di tale status per via amministrativa, come previsto dalla legge, (infra) in quanto la P.A. non riconosce l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis dalla madre cittadina da parte del figlio nato prima del 1948: nel caso di specie l'acquisizione della cittadinanza italiana di (nata nel 1925) dalla madre Persona_1
. Tes_1
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense. Sul punto si precisa che la discendente signora acquisiva, si ribadisce Tes_1 la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Allo stesso tempo, acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di padre italiano. Tanto si evince dalla lettera emessa da U.S.
[...]
Stati Uniti), ente Controparte_3 centrale detentore di documenti di naturalizzazione per tutte le corti statunitensi dopo il 27 settembre 1906. Come si evince da attestato della dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S., allegato n.3). La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza.. Ne consegue che la stessa cittadina italiana iure sanguinis, ha trasmesso legittimamente la cittadinanza italiana ai figli, i quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai ricorrenti senza interruzioni. Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali.
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura costituzionalmente orientata delle Corte costituzionale nella citata sentenza 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30. Sulle discrepanze dei nomi. Sul punto si ritiene come rilevato in ricorso i nomi elencati, insoliti nel gergo inglese, sono stati in parte modificati, per essere facilmente identificati nella vita sociale ed a sostegno di tale tesi, i ricorrenti allegano idonea documentazione riguardante le pratiche e le leggi comuni relative ai cambiamenti di nome negli Stati Uniti. Queste leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona GOT, giudice monocratico accoglie la domanda e per l'effetto:
1- dichiara parte ricorrente cittadino Italiano come in atti generalizzato, fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso Tes_1 la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Bellona provincia di Caserta, Comune di riferimento per l'immigrante Italiano di procedure alle dovute trascrizioni;
3- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitati italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 5 agosto 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 07 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex artt. 281 bis e ss. c.p.c., iscritto al n.25911-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato il [...] a [...], New York Parte_1
(USA), cittadino statunitense, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso come da procura in atti allegata RICORRENTE E
in persona del Ministro in carica dom. ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
RESISTENTE. Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per la cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
1- Narra che : “…capostipite è , nata il [...] a [...]
Bellona, provincia di Caserta (all.1), la quale emigrava negli Stati Uniti e sposava il 28 ottobre 1923 a Auburn, New York (all.2). Controparte_2
si naturalizzava cittadina statunitense il 3 aprile 1944… nasceva Tes_1 [...] il 7 dicembre 1925 a Auburn, New York (all.4), la quale sposava Per_1 [...] il 24 gennaio 1948 a Seneca Falls, New York (all.5)…. nasceva Persona_2 il 29 settembre 1953 a Seneca Falls, New York Parte_1
(all.6). sposava il 3 settembre 1983 a Seneca Pt_1 Persona_3
Falls, New York”
Nel caso che ci occupa la cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (e dal regolamento per la sua attuazione: in particolare dal
D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 e D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994), e da successive modifiche ed integrazioni. La legge, disciplina in particolare all'art.1, i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole;
difatti la norma recitava: “E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Il ricorrente attuale sulla base dalla situazione familiare descritta, intende far accertare la cittadinanza italiana iur sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione;
a tal fine allega al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana, con le dovute apostille.
Il si è costituito. Controparte_1
Sebbene tardivamente (in data 3 luglio 2025), ha eccepito:
1. “…Mancato assolvimento dell'onere probatorio: conseguente inammissibilità e infondatezza dell'avversa pretesa. 2
2. Nel merito della domanda: nella denegata ipotesi di assolvimento dell'onere
3. probatorio gravante sulla controparte, mancanza di elementi ostativi. infondatezza dell'avversa pretesa.. , non può tacersi l'ormai dilagante fenomeno di “falsificazioni” della documentazione, comunicata dai vari Consolati, che rende ancora piu' difficoltoso l'accertamento dello status civitatis…”
In generale eccepisce l'infondatezza\inammissibilità della domanda. Il ministero eccepisce che il presupposto della domanda di controparte è la discendenza da un avo italiano che non abbia perso la relativa cittadinanza:
“discendenza, che costituisce l'unico fondamento della domanda, va provata: la mancanza di tale prova, ove carente o insufficiente, determina l'inammissibilità e infondatezza della domanda proposta, né la mancanza di tale prova può essere supplita in corso di causa”.
Sul punto questo giudicante rileva che la contestazione di controparte è priva di fondamento;
sulla discendenza si evincono i certificati come richiesti dalla normativi ed esibiti nel fascicolo telematico;
circa le alter ecccezioni si segnalano due ordinanze (Trib. Roma ord. 25/02/2020; Trib. Roma 09.09.2020) in base alle quali si è affermato che la disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Ha altresì eccepito il cd. “…fenomeno di “falsificazioni” della documentazione, comunicata dai vari che rende ancora piu' Parte_2 difficoltoso l'accertamento dello status civitatis”. Sul punto non fornisce alcuna prova e l'eccezione va rigettata.
Il P.M. non ha parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017, e dalla successiva legge n.206 del 26 novembre 2021 che ha modificato i criteri di individuazione del foro competente. A norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti – secondo la quale: “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1 soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca, negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009 ha riconosciuto anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna.
Nel caso di specie può ritenersi che era indubbiamente cittadina italiana, Tes_1
e la nascita dell'anno 1903, la cittadinanza italiana di RI sono fatti (giuridici) già noti all'Amministrazione di Bellona, che conserva gli atti di stato civile negli archivi del proprio ufficio.
emigrata negli Stati Uniti, si naturalizzò statunitense nel 1944, quando sua Tes_1 figlia (nata nel 1925) era ancora una minore di età (aveva diciannove anni). Per_1
Nonostante la minore età, quest'ultima derivò la cittadinanza italiana dalla madre ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912. Pertanto le è stata trasmessa automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il
Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) e quella italiana iure sanguinis. La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine (o meglio per nascita) lo ius sanguinis, ponendo cosi in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
In conclusione il ricorrente in qualità di discendente dall'antenata cittadina ed in virtù della permanenza della cittadinanza italiana lungo la descritta linea di discendenza, intende richiedere l'accertamento e la dichiarazione della cittadinanza italiana. Tuttavia, è precluso l'accertamento di tale status per via amministrativa, come previsto dalla legge, (infra) in quanto la P.A. non riconosce l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis dalla madre cittadina da parte del figlio nato prima del 1948: nel caso di specie l'acquisizione della cittadinanza italiana di (nata nel 1925) dalla madre Persona_1
. Tes_1
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti.
Invero la stessa Corte con sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Sulla naturalizzazione: disciplina statunitense. Sul punto si precisa che la discendente signora acquisiva, si ribadisce Tes_1 la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America. Allo stesso tempo, acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di padre italiano. Tanto si evince dalla lettera emessa da U.S.
[...]
Stati Uniti), ente Controparte_3 centrale detentore di documenti di naturalizzazione per tutte le corti statunitensi dopo il 27 settembre 1906. Come si evince da attestato della dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S., allegato n.3). La normativa americana su citata è stata in vigore fino al 22.09.1922, data dell'entrata in vigore di una nuova legge statunitense in materia di cittadinanza femminile, nota come Cable Act, una legge garantista che slegava lo status civitatis della donna dalle sorti del marito, promuovendo la volontà della donna nei processi di acquisizione o rinuncia della cittadinanza.. Ne consegue che la stessa cittadina italiana iure sanguinis, ha trasmesso legittimamente la cittadinanza italiana ai figli, i quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai ricorrenti senza interruzioni. Per l'effetto caso che ci interessa configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L. 555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto questa era prevista unicamente per via paterna, salvi casi marginali.
Pertanto i discendenti acquisiscono dalla madre la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912 (entrata in vigore il 1° luglio 1912), secondo la lettura costituzionalmente orientata delle Corte costituzionale nella citata sentenza 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30. Sulle discrepanze dei nomi. Sul punto si ritiene come rilevato in ricorso i nomi elencati, insoliti nel gergo inglese, sono stati in parte modificati, per essere facilmente identificati nella vita sociale ed a sostegno di tale tesi, i ricorrenti allegano idonea documentazione riguardante le pratiche e le leggi comuni relative ai cambiamenti di nome negli Stati Uniti. Queste leggi derivano dalla common law inglese: secondo questa pratica, la regola generale che "ogni persona può a volontà cambiare il suo nome" è stata ripetutamente sostenuta dai tribunali in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tutto ciò premesso, l'adito giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona GOT, giudice monocratico accoglie la domanda e per l'effetto:
1- dichiara parte ricorrente cittadino Italiano come in atti generalizzato, fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso Tes_1 la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Bellona provincia di Caserta, Comune di riferimento per l'immigrante Italiano di procedure alle dovute trascrizioni;
3- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitati italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 5 agosto 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone