Art. 34. ((Reclamo avverso
il provvedimento di sorveglianza particolare)) 1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, e' iscritto nel registro ((previsto dall'articolo 123)) del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con il mezzo piu' rapido.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, puo' delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.
il provvedimento di sorveglianza particolare)) 1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, e' iscritto nel registro ((previsto dall'articolo 123)) del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con il mezzo piu' rapido.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, puo' delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.