Sentenza 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2025REG.PROV.COLL.
N. 05716/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5716 del 2024, proposto dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato SE Mescia, con domicilio eletto presso lo studio CO TA SC in Roma, via VA Paisiello, n. 55,
contro
DO Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
Ministero dell’Interno, Santa Sacco, LA La AL, CO IZ, SE BI, IN D’NO, AN TT, NE TO, non costituiti in giudizio,
IO NO, VA NT, GI PA, VI Di AT, IS LI, ER RO, ON AS, CI AT, RI RE RE, LI RI BR, RA Di Perna, IU RI Di RI, AT Di OS e RA Di OS, rappresentati e difesi dall’avvocato Corrado Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 680/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DO Società Cooperativa Sociale, di VA NT, di GI PA, di VI Di AT, di IS LI, di ER RO, di ON AS, di CI AT, di RI RE RE, di LI RI BR, di RA Di Perna, di IU RI Di RI, di AT Di OS, di RA Di OS e di IO NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – DO, società cooperativa sociale che gestisce il centro diurno socio-educativo e riabilitativo ex art. 60 del R.R. n. 4/2007 denominato “La Fenice”, ubicato in Carpino (FG), ha assunto direttamente il servizio di trasporto per consentire ai suoi utenti – sprovvisti di reddito adeguato - di fruire delle terapie quotidiane, somministrate sulla base dei programmi di riabilitazione individualizzati (P.A.I.) autorizzati dalla stessa Azienda sanitaria di GI. Successivamente, DO ha diffidato la SL di GI a farsi carico del servizio ai sensi dell’art. 46 della l.r. Puglia 25 febbraio 2010 n. 4 secondo cui spetterebbe alle SL competenti per territorio erogare il servizio di trasporto per utenti disabili presso i centri in cui fruiscono di prestazioni socio-riabilitative.
2. – La presente controversia ha tratto origine da una precedente sentenza avverso il silenzio con cui il TAR per la Puglia ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Asl di GI sulla predetta diffida e ha condannato la SL “ ad avviare le attività propedeutiche allo svolgimento del servizio entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento ” (TAR Puglia, n. 1327/2022). Alla pronuncia, passata in giudicato, è seguito poi l’insediamento del Commissario ad acta prefettizio.
3. – Malgrado la pronuncia giudiziale, la SL GI, con la nota quivi impugnata, ha omesso di avviare le predette attività propedeutiche allo svolgimento del servizio e si è rifiutata di pagare alla ricorrente qualsivoglia spesa dalla stessa sopportata per il trasporto dei propri utenti fino alla conclusione del tavolo tecnico medio tempore avviato dalla Regione Puglia, con riserva anche di agire sui periodi pregressi già liquidati.
4. – Il TAR per la Puglia, all’esito del nuovo giudizio instaurato in primo grado dal Centro diurno – giudizio nel quale sono intervenuti ad adiuvandum anche i fruitori del Centro diurno -, ha accolto il ricorso per l’annullamento della nota dell’SL, previa reiezione delle plurime eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità per mancata notificazione alla Regione, mancata impugnazione di atti presupposti, difetto di interesse e asserita violazione del principio del ne bis in idem . Conseguentemente, il primo giudice ha annullato la nota a contenuto dilatorio e condannato l’SL GI al risarcimento delle spese sostenute per gli automezzi (carburante, assicurazioni, ammortamenti, pulizia, sanificazione, manutenzione) e per il personale, necessari a svolgere il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili da e per i centri riabilitativi, rinviando per la quantificazione all’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 34, co. 4 c.p.a..
5. – L’SL ha promosso appello avverso la decisione di prime cure svolgendo un articolato piano di censure declinato in innumerevoli errores in procedendo e in iudicando .
5.1. – In rito, l’SL ripropone le questioni di inammissibilità per difetto di giurisdizione, per carenza di interesse, per omessa notifica alla Regione Puglia sia quale “controinteressata”, sia, in tesi dell’SL, quale “cointeressata”, per violazione del divieto di bis in idem oltre a dedurre nuovamente l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dei pazienti fruitori del servizio.
5.2. – Nel merito, l’appellante osserva che la definizione delle modalità organizzative e di gestione del servizio di trasporto da e verso i centri diurni semiresidenziali deve necessariamente essere predefinita in sede regionale, anche d’intesa con l’ANCI Puglia, in rappresentanza di tutti i Comuni pugliesi; inoltre, la fattispecie in esame non sarebbe perfettamente sovrapponibile a quelle decise dal TAR pugliese con le sentenze nn. 151,152, 156 e 157 – cui rinvia la decisione impugnata - dal momento che nella fattispecie in parola difetterebbe il contratto per il trasporto dei disabili, prestazione esulante dall’ambito dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).
5.3. – L’appellante deduce altresì la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010) per mancata individuazione delle necessarie coperture finanziarie in violazione dell’art. 81 Cost..
5.4. – In ultimo, la SL contesta la radicale assenza di un titolo negoziale nei confronti di DO che giustifichi l’azione di condanna risarcitoria sul rilievo che l’acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione presuppone la stipulazione dell’accordo contrattuale ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 con indicazione dei tetti di spesa, in mancanza del quale l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale.
6. – Si è costituita in giudizio l’appellata DO che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza dacché la SL, con nota dell’8 luglio 2024, senza alcuna riserva di appello alla sentenza gravata, avrebbe comunicato l’intendimento di prendere in carico il servizio di concerto con gli ambiti territoriali, nonché di aver richiesto al Comune di Carpino l’attivazione del trasporto a beneficio di tutti gli utenti del centro “La Fenice” e di aver attivato il percorso amministrativo volto a definire le modalità organizzative del servizio ex art. 46, co. 3, l.r. n.. 4/2010. L’appellata ha poi controdedotto su tutte le censure svolte dalla SL insistendo per la reiezione del gravame.
7. – In sede cautelare, il Collegio ha accolto la domanda sospensiva limitatamente al dispositivo di condanna al risarcimento del danno recato dalla sentenza appellata.
8. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 28 novembre 2024 nel corso della quale DO ha eccepito l’inammissibilità delle note d’udienza depositate dalla controparte in data 26 novembre 2024, chiedendone lo stralcio, mentre il difensore della SL si è opposto alla richiesta.
Il Collegio si è riservato sulla richiesta di stralcio e, all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente, va accolta la richiesta di stralcio delle note di udienza depositate dalla SL GI il giorno 26 novembre 2024 per l’udienza odierna del 28 novembre 2024, le quali non possono in alcun modo atteggiarsi ad un improprio seguito del contraddittorio cartolare disciplinato dall’art. 73 c.p.a. bensì sono intese, nell’intento di parte, a surrogare la discussione orale al fine di far constare comunque la presenza del procuratore di parte nell’eventualità in cui ritenga di non presenziare alla pubblica udienza e chiedere recta via il passaggio in decisione. In disparte il rilievo che nel caso di specie, la difesa dell’SL ha discusso oralmente la causa, nessuna norma vigente prevede all’attualità il deposito di note scritte di udienza come facoltà alternativa alla discussione orale. Siffatta modalità, che ha avuto temporanea e eccezionale vigenza ai tempi dell’emergenza pandemica da COVID-19, non è prevista da alcuna disposizione vigente, essendo consentito solo il deposito di memorie e repliche, rispettivamente nei termini di 30 e 20 giorni liberi prima dell’udienza (art. 73 co. 1 c.p.a.). Tanto viene anche debitamente ricordato alle parti nel decreto che disciplina le fasce orarie dell’udienza, e tanto è stato richiamato pure per l’udienza odierna nel d.p. n. 79/2024 punto III ove si afferma: “ ai sensi delle norme vigenti ratione temporis non sono consentite note di udienza, ma solo memorie nel rispetto dei termini di cui al c.p.a.; non opera la fictio iuris della equiparazione della nota di udienza o della richiesta di passaggio in decisione alla presenza in udienza; a verbale si darà atto della eventuale presentazione di richiesta di passaggio in decisione ”.
2. – Va premesso che l’odierna controversia concerne le modalità con le quali la SL GI (al pari delle altre SL pugliesi) deve assolvere all’obbligo ex art. 46, comma 1, l.r. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, ai sensi del quale “ ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le SL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio ”: obbligo – di assicurazione del servizio di trasporto a favore dei soggetti diversamente abili – di cui questa Sezione, con le sentenze n. 860 del 7 febbraio 2022 e n. 6208 dell’11 luglio 2024, ha sancito la sussistenza in capo alla SL anche relativamente al trasporto degli assistiti presso i centri che, come quello appellato (qualificabile come Centro diurno socio-educativo ex art. 60 del regolamento regionale n. 4/2007), erogano contestualmente prestazioni di carattere riabilitativo e socio-assistenziale.
3. – Prima di entrare nell’esame del merito della fattispecie concreta, il Collegio deve farsi carico dello scrutinio delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla SL appellante e dalla parte appellata.
4. – Va in primis disattesa l’eccezione di acquiescenza svolta da DO a mente del consolidato orientamento ( cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2017, n. 952), per cui la spontanea esecuzione della sentenza esecutiva, anche a mezzo di nuovi atti da parte dell’Amministrazione soccombente, non costituisce, in difetto di chiari ed univoci elementi sul punto, acquiescenza o rinuncia all’appello proposto dalla stessa Amministrazione avverso tale sentenza, trattandosi di doverosa ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, fatta salva l’ipotesi in cui emerga in modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima - evenienza che non è dato riscontrare nel caso de quo .
5. – Col primo motivo di appello la SL appellante ripropone la disattesa questione del difetto di giurisdizione imperniata sulla irriducibile diversità di situazioni tra la fattispecie in parola e quelle oggetto dei precedenti richiamati dal TAR (sentenze TAR Puglia, nn. 151, 152, 156 e 157 del 9 febbraio 2024) atteso che in favore della DO non vi sarebbe mai stato l’affidamento del servizio di trasporto degli utenti disabili presso il centro riabilitativo, né comunque ricorrerebbe la giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., tenuto conto che la disposizione precisa che sono escluse dal proprio ambito applicativo proprio le controversie “ concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ”.
5.1. – La censura va disattesa a mente della precedente decisione già assunta da questa Sezione con la sentenza n. 860/2022 sul triplice rilievo che il rapporto sostanziale dedotto in giudizio non può essere riduttivamente ricondotto al pagamento del corrispettivo del servizio bensì al sindacato sull’omesso esercizio di un potere discrezionale di organizzazione e gestione del servizio di trasporto dei disabili che ridonda nella giurisdizione del GA, specie tenendo conto che nella materia de qua si verte in giurisdizione esclusiva, mentre la domanda risarcitoria è chiaramente accessoria e consequenziale al petitum principale di accertamento e condanna.
6. – La seconda censura ripropone la questione dell’inammissibilità per difetto di interesse dal momento che, dall’interpretazione meramente letterale dell'art. 46 l.r. n. 4/2010, si evincerebbe che i soggetti direttamente interessati al servizio di trasporto sono in via esclusiva i pazienti affetti da disabilità mentre né il contratto stipulato dalla Asl GI con la DO né i Progetti assistenziali individualizzati (P.A.I.) prevedono affatto, a carico di quest’ultima, il servizio di trasporto dei disabili presso il proprio centro diurno socio educativo e riabilitativo "La Fenice": di conseguenza, il ricorso di primo grado - proposto dalla DO, titolare del Centro La Fenice - avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
6.1. – La censura non può essere condivisa sulla scorta del fatto che i centri diurni hanno un interesse in proprio a che l’SL organizzi il servizio in conformità alla disposizione di legge regionale (art. 46 l.r. n. 4/2010) giacché tale trasporto costituisce, con tutta evidenza, un presupposto abilitante per l’esercizio delle attività convenzionate nei confronti della propria utenza, in difetto del quale il Centro diurno sarebbe costretto alla forzata inattività e all’inadempimento delle obbligazioni dedotte in convenzione.
7. – Sempre in punto di rito, l’SL appellante reitera la doglianza di inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum spiegato dai genitori degli utenti del Centro diurno, osservando che gli intervenienti, ancorché abbiano qualificato la loro partecipazione al giudizio di primo grado come atto di intervento ad adiuvandum , in realtà avrebbero agito a tutela di una propria posizione giuridica sostanziale - autonoma rispetto a quella di DO - per la quale avrebbero dovuto impugnare gli atti ritenuti lesivi nel prescritto termine decadenziale, proponendo un autonomo ricorso giurisdizionale.
7.1. – La critica è inconferente.
Il provvedimento impugnato è stato emesso ed è stato diretto unicamente al rappresentante legale del Centro diurno appellato, mentre giammai è stato notificato agli intervenienti.
Ad una disamina più attenta, la posizione fatta valere da questi ultimi non si riduce alla pretesa all’erogazione del servizio (che potrebbe esser fatta valere autonomamente), ma si articola nell’interesse, questo sì dipendente e accessorio a quello principale, a che il Centro diurno sia tenuto indenne dagli oneri rivenienti dal servizio di accompagnamento dei disabili presso il centro stesso e possa proseguire nell’erogazione delle prestazioni riabilitative con continuità in favore dei propri pazienti.
8. – Proseguendo nello scrutinio dei motivi di rito, l’SL ha riproposto l’eccezione di inammissibilità per violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem nella parte in cui viene richiesta la condanna dell’SL GI ad erogare senza indugio il servizio di trasporto: tale petitum sarebbe infatti già stato oggetto del precedente decisum di inammissibilità di cui alla sentenza del TAR Puglia n. 1327 del 10 ottobre 2022, secondo cui l’erogazione concreta del servizio richiede la definizione delle relative modalità organizzative e di gestione, le quali, in astratto, possono essere scelte tra un ventaglio di possibilità (dall’affidamento a soggetti terzi alla internalizzazione) rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione.
8.1. – La censura non coglie nel segno.
Il precedente giudicato sul silenzio statuiva, invero, la “ condanna della stessa ad avviare le attività propedeutiche allo svolgimento del servizio entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento ”, mentre l’attuale petitum appare più circostanziato e specifico nella misura in cui stabilisce la “ condanna dell’SL GI, in persona del rappresentante legale p. t., previo accertamento del diritto, a erogare senza indugio il suddetto servizio di trasporto, prendendolo totalmente in carico o affidandolo a terzi, ovvero ad adottare, senza indugio, gli atti e i provvedimenti volti a gestire detto servizio direttamente o per il tramite di terzi così liberando la ricorrente dallo svolgimento forzoso dello stesso, e a risarcire i danni subiti e subendi dalla ricorrente fino alla presa in carico di detto servizio da parte dell’A.s.l. GI o all’adozione dei suddetti atti e provvedimenti ”. In sostanza, l’azione promossa nell’odierno giudizio traguarda la decisione resa sul silenzio e punta all’immediata presa in carico del servizio da parte della SL unitamente al ristoro dei danni subiti dalla società cooperativa, indi non infrange il divieto di bis in idem bensì si colloca nel solco dell’azione amministrativa successiva alla pronuncia resa avverso il silenzio.
9. – L’SL appellante ha poi reiterato l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica alla Regione in tesi sia quale “controinteressata” che “cointeressata”, deducendo che nell’impugnata nota dell’SL GI prot. 13816 del 7.2.2023, la Regione Puglia viene chiaramente individuata quale soggetto controinteressato a cui, pertanto, avrebbe dovuto essere esteso il contraddittorio sin dalla notifica del ricorso introduttivo. Secondo l’appellante a nulla rileverebbe, la notifica del ricorso al Comune di Vico del Gargano, quale capofila dell’Ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 53 Asl Fg, tenuto conto che il predetto Comune non rivestirebbe, nella presente controversia, la qualifica di controinteressato, né in senso formale né in senso sostanziale.
9.1. –Va premessa anzitutto l’inammissibilità del motivo laddove l’SL si duole dell’omessa notifica del ricorso di primo grado alla Regione quale “cointeressata”. In disparte la totale genericità degli argomenti spesi per attribuire tale qualificazione alla Regione, e la mancata indicazione se l’SL intenda attribuire alla Regione tale posizione con riguardo al ricorso di primo grado o di appello, deve osservarsi che:
- ove l’SL intenda dire che la Regione fosse “cointeressata” in primo grado, nessuna previsione di legge onera il ricorrente di notificare il ricorso al TAR ai cointeressati;
- ove l’SL intenda dire che la Regione è cointeressata dell’SL in appello, in disparte che, di nuovo, non vi è onere di notifica dell’appello ai cointeressati, in ogni caso appellante è l’SL e quindi l’SL si sta dolendo del mancato adempimento di un proprio onere processuale, ammesso che ve ne sia uno.
9.2. - In secondo luogo il motivo è inammissibile anche laddove si duole dell’omessa notifica del ricorso di primo grado alla Regione quale controinteressata in primo grado, atteso che non è stato in ogni caso leso il contraddittorio nei confronti dell’SL appellante, che non può sostituirsi alla Regione nel farne valere gli interessi difensivi. Del resto, dato che il ricorso di primo grado è stato notificato ad almeno un controinteressato, l’asserito vizio di mancata estensione del contraddittorio, anche ove in ipotesi fondato, non determinerebbe il risultato perseguito dall’appellante con tale motivo, ossia la richiesta declaratoria di “inammissibilità del ricorso di primo grado”. L’unica conseguenza sarebbe, in astratto, l’annullamento della decisione con rinvio al Tar per la integrazione del contraddittorio-
In ogni caso il motivo è infondato nel merito per le ragioni che si illustrano di seguito.
La piana esegesi del paradigma normativo – l’art. 46 l.r. n. 4/2010 – delucida che non vi sono altre amministrazioni interessate all’infuori dei Comuni compartecipi dell’onere economico per finanziare il servizio, indi deve essere respinta l’eccezione per mancata notifica alla Regione, analogamente a quanto già deciso nel precedente n. 860/2022 che ha escluso il coinvolgimento processuale della Regione Puglia: del resto, l’atto impugnato afferisce alla SL GI e gli effetti del gravame ricadono solo sulla stessa, a nulla rilevando l’attività di coordinamento, pur virtuosa, posta in essere dagli organi regionali. Di contro, l’appellata ha notificato correttamente il ricorso introduttivo ai Comuni dell’ambito territoriale di riferimento (segnatamente, all’Ambito Territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 53 SL GI-Vico del Gargano).
10. – Da ultimo, l’appellante ha svolto un ulteriore motivo di rito riproponendo l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnativa delle presupposte determine regionali. Più nello specifico, l’SL deduce che l’impugnata nota dell’SL GI sarebbe stata adottata sulla base delle puntuali - ed immediatamente lesive - direttive impartite dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 1° febbraio 2023, giusta le quali la Regione dissuadeva le singole SL dall’adottare nel frattempo procedure autonome che potessero creare difformità di trattamento sul territorio.
10.1. – Il rilievo ostativo non può trovare accoglimento per il sol fatto che l’effetto soprassessorio lesivo si è estrinsecato nel momento in cui la SL ha rappresentato di soprassedere da ulteriori iniziative sino agli indirizzi regionali, analogamente a quanto già statuito da questa Sezione nel precedente della medesima indole di cui alla ridetta sentenza n. 860/2022. Peraltro è anche oggetto di contestazione che si sia formato in via definitiva il verbale dell’incontro del 1° febbraio 2023 del tavolo tecnico, indi sarebbe financo dubbia la materiale esistenza degli atti regionali presupposti.
11. – Nel merito, l’appellante denuncia l’ error in iudicando della pronuncia di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 46 l.r. n. 4/2010, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza, nonché erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
11.1. – Secondo l’appellante la definizione delle modalità organizzative e di gestione del servizio di trasporto da e verso i centri diurni semiresidenziali, che esulerebbero dai livelli essenziali di assistenza, dovrebbero essere necessariamente predefinite in sede regionale, anche d’intesa con l’ANCI Puglia, in rappresentanza di tutti i Comuni pugliesi al fine di garantire “ modalità di erogazione del servizio omogenee su tutto il territorio regionale ”. In ogni caso, spetterebbe alla Regione Puglia mettere a disposizione delle AA.SS.LL. le ingenti risorse finanziarie per far fronte all’erogazione di tale servizio, tenuto anche conto che ben il 60% del costo del servizio è a carico del Comune, mentre solo il restante 40% è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali che sono comunque tenute ad anticipare integralmente la relativa ingente spesa, salvo poi richiedere il rimborso, pro-quota , ai singoli Comuni.
11.2. – Il motivo è infondato.
La tesi della SL che mira a spostare sulla Regione l’incombenza del finanziamento e della organizzazione del servizio in causa non può essere condivisa nella misura in cui finisce per esautorare del tutto la SL dal chiaro obbligo legalmente scandito per cui il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le SL pugliesi, viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio (art. 46, co. 1 l.r. n. 4/2010). La competenza amministrativa delle SL è inequivocabile sulla base della littera legis e non vale certo a scalfirla la successiva disciplina sull’imputazione dell’onere finanziario ripartito tra Comuni e SL nella misura del 60 e 40%, quale previsione di dettaglio di indole squisitamente contabilistico-finanziaria.
11.3. – Peraltro, l’incombenza di tale obbligo non può più essere messa in discussione dalle SL a valle delle pronunce di questa Sezione n. 860/2022 e 6208/2024 che ne hanno ribadito “ la sussistenza in capo alla SL anche relativamente al trasporto degli assistiti presso i centri che, come quello appellato (qualificabile come Centro diurno socio-educativo ex art. 60 del regolamento regionale n. 4/2007), erogano contestualmente prestazioni di carattere riabilitativo e socio-assistenziale ”.
Quanto alla estraneità ai L.E.A. delle prestazioni di trasporto, in quanto di rilevanza puramente sociale, vale quanto già osservato dal precedente arresto n. 6208/2024 alla stregua del quale, integrando essa un ipotetico ostacolo all’assunzione del servizio de quo da parte della SL, avrebbe dovuto essere opposta già nell’ambito del sostrato motivazionale del provvedimento impugnato, atteggiandosi la sua deduzione in sede processuale ad inammissibile motivazione postuma dello stesso, come fondatamente evidenziato dalla parte appellata.
11.4. – Peraltro, questa Sezione, con la sentenza n. 5199 del 25 agosto 2020, ha affermato che “ la prestazione di cui si tratta (trasporto assistito di soggetti portatori di handicap dal domicilio ai centri diurni e/o istituti di cura e riabilitazione) presenta carattere integrato “socio-sanitario”, essendo una prestazione assistenziale diretta ad una particolare categoria di persone, affette da disabilità grave, impossibilitate all’utilizzo di mezzo pubblico di trasporto, talvolta necessitanti di cure riabilitative, rispetto alle quali il servizio di trasporto funge da supporto alla prestazione più strettamente sanitaria, e talvolta, invece, necessitanti di assistenza nel trasporto per recarsi presso centri diurni socio-educativi, o presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici ”. La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato che “ la “strumentalità necessaria” del servizio di trasporto ai fini della fruizione delle prestazioni socio-sanitarie, evidenziata dalla sentenza citata, induce quindi a ritenere che lo stesso sia attratto nel regime “obbligatorio” cui soggiacciono le seconde, anche ai fini della inclusione nei L.E.A. ”.
11.5. – In verità, il tema dei L.E.A. può restare anche ai margini stante la chiara obbligatorietà del servizio in capo alle SL per espressa previsione di legge regionale, in ciò ponendosi in sintonia con i distinguo tracciati dallo stesso Ministero della Salute nel parere reso dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria prot. n. 15689 del 24 aprile 2023, giusta il quale “ secondo il quadro normativo rappresentato, è l’Asl che deve garantire l’organizzazione del servizio di trasporto, nell’ambito di forme di concertazione con gli enti locali, atteso che, ai sensi dell’art. 19 della legge 328/2000, il sistema integrato di interventi e servizi sociali viene garantito, attraverso il Piano sociale di zona, dai Comuni associati negli ambiti territoriali, d’intesa con le Aziende Sanitarie ”.
12. – L’SL appellante ha insistito, con autonomo motivo di appello, per la proposizione della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 46 della l.r n. 4/2010 per la mancata copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal servizio di trasporto in spregio dell’art. 81 Cost..
12.1. – Ad avviso del Collegio, la prospettata questione perde mordente sulla scorta della tesi che riconduce il trasporto dei disabili quale obbligazione accessoria e strumentale all’erogazione dei L.E.A., indi deve rinvenire il proprio finanziamento negli stanziamenti già esistenti per erogare la prestazione socio-riabilitativa, ferma restando la non trascurabile compartecipazione comunale ascrivibile alla concorrente natura sociale del servizio. Come visto tale indirizzo esegetico è stato già sposato dalla giurisprudenza della Sezione che ha posto l’enfasi sul nesso di “ strumentalità necessaria ” del servizio di trasporto ai fini della fruizione delle prestazioni socio-sanitarie, attraendo quindi nel regime “ obbligatorio ” cui soggiacciono le seconde, anche ai fini della inclusione nei L.E.A. e della sua erogabilità a carico del S.S.N. (per la quota di sua pertinenza) nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro ( cfr . Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2020, n. 5199 e id., 1 luglio 2024, n. 6208).
13. – In limine , il Collegio deve scrutinare il terzo nucleo di doglianza teso a stigmatizzare l’ error in iudicando per violazione e falsa applicazione del contratto stipulato dalla DO società cooperativa sociale con l’Asl GI in data 21 luglio 2014 e per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto relativi alla domanda risarcitoria.
13.1. – La deduzione dell’appellante concernente l’assenza di un titolo negoziale che obblighi il Centro diurno allo svolgimento del servizio è palesemente inconferente. Il titolo su cui DO ha fondato la propria pretesa è di fonte legale oltre che di tenore inequivocabile, come chiarificato dalla giurisprudenza della Sezione nelle ridette pronunce, indi non possono cogliere nel segno le deduzioni circa l’assenza di esplicite previsioni contrattuali.
13.2. – Quanto agli elementi costitutivi della responsabilità civile per omesso esercizio dell’attività pubblicistica (di organizzazione del servizio di trasporto) non vi sono margini di dubbio. La norma introdotta nel 2010 è rimasta inattuata sino ad oggi a dispetto di un tenore testuale inequivocabile e comunque confermato in sede applicativa dalla giurisprudenza amministrativa, a sgombrare il campo da qualsiasi scriminante soggettiva: indi sussistono sia il danno ingiusto, sia il nesso eziologico con la condotta attendista e dilatoria serbata da SL GI, sia l’elemento soggettivo della colpa di apparato.
13.3. – In punto di assolvimento dell’onere probatorio, contrariamente a quanto affermato nell’appello, DO ha allegato copiosa documentazione in primo grado a comprova delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio di trasporto e bene ha fatto il primo giudice a demandare alla determinazione consensuale delle parti l’individuazione del quantum sulla scorta dei criteri fissati nella sentenza appellata (avendo riguardo alle ricevute esibite in giudizio dalla cooperativa ricorrente - che si riferiscono all’arco temporale 2015/2023 - e tenuto conto delle tariffe applicate per lo stesso servizio dalle Asl che lo hanno contrattualmente affidato medio tempore ai centri, come da documentazione in atti, con rivalutazione della somma alla data di emissione della presente decisione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo).
13.4. – Nondimeno, ferma restando la statuizione di condanna secondo la formula di cui all’art. 34, co. 4 c.p.a., i criteri enunciati dal primo giudice devono essere integrati evidenziando che la determinazione del quantum deve tenere conto, nel lasso temporale 2015-2023, del numero documentato di utenti che hanno fruito del Centro negli anni sulla scorta di regolare autorizzazione della SL e di limitare comunque il ristoro delle spese sostenute a far data dalla prima diffida inviata alla SL che risulta notificata via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata della SL GI (28 gennaio 2021, v. doc. 9 deposito 22 marzo 2023 dal momento che i depositi delle relate di notifica via pec anteriori sono tardivi).
14. – Conclusivamente, l’appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione parzialmente integrata con riguardo ai criteri da seguire in sede di determinazione consensuale del quantum risarcitorio.
15. – Considerato l’esito del giudizio e in particolare la integrazione della motivazione quanto ai criteri di determinazione del risarcimento, le spese possono essere compensate in ragione del 50%. Nel restante 50% seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in considerazione della mole di questioni di rito sollevate e infondate, nella misura di euro 3.000 (tremila), oltre accessori.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese di lite quantificate in euro 3.000 (tremila), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
VA Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO