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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Anna OR Presidente
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
Dr. Valentina Rascioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 751/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Eustacchi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Fermo, V.le della Carriera n. 24;
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. Controparte_1
; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Scarpantoni - congiuntamente e disgiuntamente - dall'Avv. Luca Scarpantoni e dall'Avv. Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Torre Bruciata nn. 17/21, nello studio dei suoi procuratori;
APPELLATO pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 413/2024, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 3.6.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. 1232/2021
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire i rimborsi Parte_1 qualificati come CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione) per il periodo 30 ottobre 2016-4 agosto 2017 e per il periodo 1 dicembre 2019-17 maggio 2020, per i motivi tutti diffusamente descritti in premessa, e per l'effetto
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante, sig. a titolo di CAS Parte_1
(Contributo di Autonoma Sistemazione), per il periodo 30 ottobre 2016/4 agosto
2017 e per il periodo 1 dicembre 2019/17 maggio 2020, della somma complessiva di €.16.323,33 (sedicimilatrecentoventitre/33), o quella somma maggiore o minore dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria.
Con condanna della convenuta appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: 1) Respingere l'appello proposto dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 413/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno.
2) Spese rifuse”.
FATTI DI CAUSA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il Parte_1
, rivendicando il proprio diritto all'erogazione del Controparte_1
C.A.S. (Contributo Autonoma Sistemazione) per un arco temporale più esteso rispetto a quello riconosciutogli - ossia dal 30/10/2016 al 04/08/2017 e dal
01/12/2019 al 17/05/2020 - deducendo che la data di inizio di detto contributo dovesse essere fatta decorrere dal 30/10/2016, cioè dall'effettivo abbandono dell'abitazione lesionata e che la data finale dovesse individuata nel 17/05/2020, corrispondente al dies ad quem (originariamente indicato in 120 gg. e pagina 2 di 15 successivamente prorogato di ulteriori 60 gg.) per la presentazione della dichiarazione di essere proprietario di altra unità immobiliare, richiesta dall'O.C.D.P.C. (Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile) n. 614 del
12.11.2019.
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda avversaria, sul rilievo che all'attore non aspettasse ab origine il contributo richiesto, in quanto proprietario di immobile sito in Comune limitrofo già all'epoca dell'erogazione e, comunque, sull'assunto che il non Pt_1 dimorasse stabilmente presso l'abitazione danneggiata dal sisma.
Con sentenza n. 413/2024, il Tribunale di Ascoli Piceno - esaminate le risultanze delle deposizioni testimoniali - negava che l'attore avesse diritto al contributo de quo, così come richiesto, dal momento che egli risultava proprietario (già all'epoca del sisma) di un'altra abitazione nel Comune di Ascoli Piceno, nella quale dimorava stabilmente e continuativamente, quantomeno per la metà dell'anno
(nel periodo invernale).
Secondi il giudicante, tale circostanza era ostativa alla percezione del C.A.S., la cui ratio era da ritenere connessa all'esigenza di singoli o nuclei familiari di usufruire di un aiuto pubblico nel reperimento di una diversa sistemazione abitativa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice e lamentando l'omessa disamina della copiosa documentazione da lui prodotta in giudizio:
l'appellante ha chiesto, quindi, di accertare il suo diritto a percepire il C.A.S. anche per il periodo intercorrente tra il 30/10/2016 e il 04/08/2017 e per il periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 17/05/2020, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 16.323,33 a lui spettante a titolo di Contributo di autonoma sistemazione.
Il , ritualmente costituitosi, ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 04/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 3 di 15 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto dell'attore a percepire il Contributo di
Autonoma Sistemazione per il solo fatto di possedere altra abitazione in un
Comune limitrofo.
Infatti, osserva l'appellante che la proprietà di altro immobile ad uso abitativo nello stesso Comune (o in Comune limitrofo) non sarebbe - di per sé - di ostacolo all'erogazione del C.A.S., dovendosi ritenere che la decadenza dal beneficio operi ex nunc, con la conseguenza che la perdita del diritto si sarebbe verificata soltanto alla scadenza del termine - inizialmente, di 120 giorni, poi prorogato di ulteriori 60 giorni, per effetto della pandemia Covid19 - previsto per la dichiarazione (18/05/2020), come si desumerebbe anche dalla risposta al quesito da parte della . Parte_2
Inoltre, secondo la difesa, la decorrenza del contributo de quo andrebbe retrodatata al momento di effettivo abbandono dell'abitazione (avvenuto in data
30/10/2016) e, dunque, in epoca - di molto - antecedente l'ordinanza di sgombero (05/08/2017).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea lettura delle prove testimoniali: il giudice di prime cure, secondo la tesi, avrebbe travisato la documentazione prodotta, arrivando ad interpretare - erroneamente - contro l'appellante dichiarazioni chiare e documentalmente suffragate.
I motivi di appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto logicamente ed oggettivamente connessi - risultano infondati.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, giova premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
In data 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che il giorno precedente avevano colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L'art. 1 del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedeva al riguardo che “1. Ai sensi per gli effetti dell'art 5, commi 1 e 1 bis della legge 24
pagina 4 di 15 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello Stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma uno, le regioni Abruzzo Lazio Marche
e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di un primo e preliminare stanziamento di euro 50.000.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della legge 24 febbraio 1992 numero 225…”.
In data 17.10.2016 veniva emanato il D.L. n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), con il quale il legislatore prevedeva - per la popolazione colpita dal sisma - la possibilità di ottenere un contributo, fino al 100%, per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, ma non anche il “diritto”
- qualora non fosse possibile il rientro nelle proprie abitazioni o la ricostruzione anche in altro sito del medesimo Comune, secondo i criteri previsti dalla richiamata ordinanza numero 19/2017 - ad ottenere con costi gravanti sul bilancio dello Stato una (diversa) stabile sistemazione alternativa.
Il diritto alla concessione del c.d. C.A.S. trova, infatti, la propria fonte direttamente nell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata in
G.U. 29 agosto 2016 n. 201, in virtù dei poteri concessi al Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
pagina 5 di 15 In particolare, l'art. 3 della richiamata Ordinanza n. 388/2016 - successivamente modificato, quanto all'ammontare del contributo, dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 15 novembre 2016 n. 408 - ha stabilito che: “Art.
3. Contributi autonoma sistemazione:
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività a volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico e di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per
l'autonoma sistemazione fino a un massimo di euro 600,00 mensili e, comunque, nel limite di euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 300,00 (…).
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
Con Circolare del Capo Dipartimento del 9 settembre 2016 venivano fornite indicazioni operative sul C.A.S., con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di assegnazione del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 3 della
O.C.D.P.C. n. 388/2016.
Come specificato da tale circolare, i Sindaci dei Comuni interessati erano tenuti ad erogare il C.A.S. ai nuclei familiari che autonomamente avessero provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità.
Il contributo poteva essere corrisposto a seguito di presentazione di una specifica istanza dei soggetti interessati, anche in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari.
Nell'istanza - da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
pagina 6 di 15 dicembre 2000 n.445, utilizzando l'apposito modulo, l'istante doveva effettuare una serie di dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti richiesti.
Con successiva ordinanza n. 614, intervenuta in data 19 novembre 2019 - che in premessa menziona la necessità “di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale il razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici, considerato il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi (…)” - il
Capo Dipartimento della Protezione Civile ha circoscritto l'ambito di applicazione del C.A.S., disponendo la decadenza dal beneficio per chi non dimostri di possedere i nuovi requisiti, oltre a quelli di cui alla precedente ordinanza n.
388/2016.
In particolare, l'art. 1 (Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione) prevede che “Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n.388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentino ai Comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, di (…)
c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto ho concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante (…)”.
Il capoverso del medesimo articolo, poi, stabilisce che “decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, i soggetti che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d bis), e), f) e g) del comma 1”.
pagina 7 di 15 Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi che la proprietà di altro immobile ad uso abitativo nel medesimo Comune o in Comune limitrofo non fosse di ostacolo all'erogazione del C.A.S. - riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, O.C.D.P.C. n. 388/2016 - fino all'introduzione della successiva
O.C.D.P.C. n 614/2019, che ne ha espressamente decretato l'incompatibilità.
Ed invero, solo con tale ordinanza il Capo Dipartimento ha disposto la cessazione del diritto al C.A.S. per quanti, avendo l'abitazione principale o di residenza inutilizzabile, fossero proprietari di altro immobile ubicato nello stesso Comune o in Comune confinante.
Originariamente - e fino all'emissione dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 - il possesso o la proprietà di altro immobile ad uso abitativo nello stesso Comune o in Comune limitrofo non costituiva condizione preclusiva l'erogazione del C.A.S., come risulta anche dalla risposta - fornita dal Dipartimento della Protezione Civile Regione
Marche - al quesito formulato ad hoc: “Qualora un nucleo familiare risulti proprietario di due unità abitative nel medesimo Comune o Comune diverso, delle quali l'unità di abituale residenza viene dichiarata inagibile e soggetta a ordinanza di sgombero, l'utilizzo della seconda casa non danneggiata in alternativa alla prima, dà diritto al CAS”.
Tanto premesso rispetto all'inquadramento generale della fattispecie, in relazione al termine di decadenza dal contributo si rileva quanto segue.
Con specifico riferimento alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, O.C.D.P.C. 614/2019
è stato chiarito che decade dalla concessione del contributo (in quanto non può essere ritenuto in possesso dei requisiti per continuare a percepire il C.A.S.) chi risulti proprietario - in data anteriore agli eventi sismici di cui trattasi - di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare (e che non sia stato già locato in forza di contratto, o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati), ubicato nel medesimo Comune, oppure in un Comune confinante.
La decadenza è, del resto, coerente con le finalità dell'O.C.D.P.C. n. 408/2019, di:
1) razionalizzare i costi, dato il tempo trascorso dal sisma (oltre 3 anni);
2) evitare che il contributo diventi un risarcimento/indennizzo, per il solo fatto di essere “terremotati”, snaturando la sua funzione di contributo finalizzato a pagina 8 di 15 mitigare solo i casi di effettivo disagio abitativo.
La finalità - dichiarata - contenuta nell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 è stata, infatti, quella - valorizzata anche in recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa
- di razionalizzare i costi, come si desume dallo stesso testo dell'ordinanza richiamata.
Il Consiglio di Stato (sez. IV), nel provvedimento collegiale n.8560/2021 ha espressamente affermato: “deve convenirsi con il che il CAS - in quanto CP_2 specificamente finalizzato a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza - non poteva determinare negli aventi diritto alcun affidamento sulla possibilità di continuare a percepirlo “ad libitum”, anche tenuto conto del vincolo delle risorse finanziarie assegnate.
La successiva ordinanza numero 614 del 2019, al fine di ridurre progressivamente
i costi per il superamento della situazione emergenziale e razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici, considerato il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi (…) ha circoscritto l'ambito di applicazione di tale provvidenza, disponendo la decadenza dal beneficio per chi non avesse dimostrato di possedere i nuovi requisiti necessari”.
Muovendo da tale inquadramento, risulta evidente come lo scopo della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del C.A.S. fosse quello di verificare - a oltre tre anni dal sisma - se coloro che versavano - all'epoca - nel disagio abitativo vi si trovassero ancora, o meno.
E', infatti, palese la funzione solidaristica e assistenziale sottesa a tale contributo pubblico, la cui ragion d'essere viene meno nel momento in cui si accerti che - per qualsiasi causa - è venuto meno il suo presupposto.
Il C.A.S. rappresenta uno strumento la cui finalità “non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento
e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al
pagina 9 di 15 momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale continuativa” (così: Corte dei Conti Umbria, sez. giurisdizionale
13/10/2020 numero 62).
In altri termini, la ratio della norma in questione va individuata nel sostegno immediato garantito dallo stato al cittadino perché questi - nell'imminenza della calamità e nel periodo immediatamente successivo la stessa - possa sopperire alle esigenze abitative in via d'urgenza in ipotesi di perdita dell'abitazione a causa di eventi calamitosi.
Il C.A.S. - che, come visto, ha lo scopo di rendere più agevole e meno oneroso il momento legato all'immediatezza dell'evento dannoso patito dal cittadino, consentendogli di fruire, ad esempio, di soluzioni di natura alberghiera nel periodo transitorio necessario per la ricerca di una diversa sistemazione - è utile al cittadino al fine di reperire altro immobile in locazione, o al fine di attendere l'assegnazione di un'unità abitativa, ma - comunque - non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza, via via prorogato fino alla data del 31 dicembre 2020.
In quest'ottica - come già ritenuto dai giudici amministrativi - è assolutamente logico e ragionevole ritenere che, qualora un soggetto abbia (già) un immobile di proprietà idoneo all'uso o lo abbia acquistato anche successivamente al sisma, non possa più beneficiare del contributo.
E', del pari, evidente che, ad esempio, se il soggetto ha trovato un'altra sistemazione stabile e continuativa non versi più nella situazione di disagio abitativo che il C.A.S. tende a mitigare.
Di conseguenza, per il mantenimento del C.A.S. anche dopo l'emanazione dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019, è stata richiesta una dichiarazione diversa da quella resa originariamente, proprio al fine di verificare la permanenza dei requisiti - più restrittivi - imposti da tale ultimo provvedimento, atteso il lungo tempo trascorso dagli eventi sismici.
In tali casi, invero, non si verserebbe (più) in ipotesi di disagio abitativo, il quale soltanto può giustificare l'erogazione di benefici finanziari che gravano sui bilanci degli Enti pubblici per far fronte ad eccezionali situazioni provocate da calamità
pagina 10 di 15 naturali (così: T.A.R. Umbria-Perugia, Sez. I, 03/07/2006 n. 340).
Date le risorse finanziarie limitate, infatti, è ragionevole ritenere che le stesse siano erogate in favore dei soggetti effettivamente bisognosi per condizioni economiche o personali.
Come affermato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel documento del 15.07.2020 - contenente Proposte di revisione delle O.C.D.P.C. n. 614/2019 e n. 670/2020 - “con l'entrata in vigore dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 il solo fatto di disporre di un'unità immobiliare idonea all'uso determina la presunzione iuris et de iure della cessazione del disagio abitativo”.
Nello stesso documento, si precisa - poi - che “la sussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento del disagio abitativo e del carattere di stabilità debba essere accertata caso per caso dai comuni, i quali sono in possesso degli elementi di fatto necessari ai fini di tale accertamento”.
In premessa, si ribadisce che “l'O.C.D.P.C. n. 614/2019, mediante la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, avente natura meramente ricognitiva,
è finalizzata a verificare che, dopo quattro anni dagli eventi sismici, i soggetti beneficiari delle misure di assistenza abitativa siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa
a quella danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea di proprietà o disponibile per altro diritto reale di godimento”.
Nel medesimo provvedimento si precisa, inoltre, che “in ragione della natura ricognitiva della dichiarazione, atteso che già l'O.C.D.P.C. n. 388/2016, all'art. 3, comma 2, disciplinava l'ipotesi della decadenza dal CAS al momento in cui le condizioni di cui all'OCDPC n.388/2016 si verificano, verrà meno il diritto al CAS.
Per gli ulteriori requisiti introdotti dall'O.C.D.P.C. n. 614/2019, la cessazione del
CAS non potrà essere antecedente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza (12 novembre 2019), ma a partire da questa data, si verificherà comunque dal momento in cui il beneficiario perde il requisito. Tale momento, al fine di adottare una procedura uniforme e omogenea e semplificare gli adempimenti per i comuni, per la prima volta deve farsi coincidere con il giorno
pagina 11 di 15 successivo alla scadenza della presentazione della predetta dichiarazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza e successivamente a tale termine in qualsiasi momento si perda il requisito”.
Pronunciandosi nuovamente sulla questione, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile, nella comunicazione del 13.05.2020 - contenente Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'Ordinanza n. 614/2019 (riepilogo riunione del 6 maggio 2020)
- ha precisato che “a) In ordine ai termini per la presentazione della dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti per beneficiare del contributo di autonoma sistemazione e delle altre forme di assistenza abitativa, si ribadisce
(…) che il termine per la presentazione della domanda (…) è di 180 giorni dalla pubblicazione della domanda, e pertanto spira il 17 maggio 2020.
Il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C.
n.614/2019 deve essere dichiarato da tutte le tipologie di beneficiari (…)”.
Come più volte ribadito nei chiarimenti sopra richiamati, la dichiarazione ex art. 1, comma 1, O.C.D.P.C. n. 614/2019 ha natura ricognitiva;
rispetto al momento di cessazione dell'assistenza “occorre distinguere se vengono a cessare i requisiti già previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per i quali la decadenza si verifica dal momento in cui la situazione o il fatto si manifesta, mentre per gli ulteriori requisiti introdotti dall'O.C.D.P.C. n. 614/2019, la cessazione del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione si concretizza nel momento in cui la perdita del requisito si verifica se successivo alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza. Decadono a partire dallo stesso termine anche i soggetti che non rendono la dichiarazione di cui al comma 1, fermo restando
l'accertamento da parte dei comuni del momento in cui è venuta a verificarsi la situazione”.
In proposito, il Capo Dipartimento ha precisato che “la dichiarazione, avente carattere meramente ricognitivo, non incide sulla situazione giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento del CAS, ovvero la situazione di disagio abitativo, requisito essenziale e che si ritiene venga a mancare in tutte le ipotesi previste dalle ordinanze n. 388/2016 e n. 614/2019 che si atteggiano quali presunzioni del fatto che i soggetti già beneficiari dei contributi, o di altre forme di
pagina 12 di 15 assistenza alloggiativa, abbiano trovato o siano nella possibilità di trovare altra dimora stabile e continuativa, e pertanto cessi il disagio abitativo necessario affinché si abbia l'assistenza alla popolazione con gli strumenti emergenziali”.
Ne consegue che la decadenza dal beneficio si verifica “dal momento in cui vengono a mancare i presupposti previsti dalla normativa emergenziale, dovendosi distinguere se essi siano stati già disciplinati dall'OCDPC n. 388/2016 o se trattasi delle 'nuove' ipotesi previste dalla O.C.D.P.C. n. 614/2019”, con la conseguenza che “in tale ultimo caso la decadenza non può che essere successiva all'adozione della medesima”.
Con siffatta previsione, si vuole scongiurare il pericolo che soggetti che abbiano perduto i requisiti continuino a fruire dei contributi benché in assenza del disagio abitativo ad essi collegato e ciò anche allo scopo di non incorrere in ipotesi di danno erariale.
In tale prospettiva, si deve ritenere che nella previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), O.C.D.P.C. n. 614/2019 rientrino - oltre al diritto di proprietà, espressamente menzionato - anche gli altri diritti reali di godimento che garantiscano la disponibilità di un'unità abitativa, atteso che indette ipotesi si può ritenere che i soggetti siano nelle condizioni di godere di un'altra sistemazione stabile e continuativa, che faccia cessare in capo al nucleo familiare il disagio abitativo conseguente al sisma.
E ciò anche nelle ipotesi in cui detto immobile - libero ed idoneo - sia ubicato nel medesimo Comune o in un Comune confinante, come pure nel Comune ove il nucleo familiare si sia temporaneamente trasferito o nel Comune in cui il nucleo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno pertanto disattese le doglianze sollevate dall'appellante in merito all'asserita ricorrenza dei presupposti di legge per usufruire del contributo di cui trattasi fino alla data del 17/05/2020.
Ed invero, la decadenza dalla percezione del contributo non può essere individuata - come postulato dall'appellante - nella data del 18/05/2020, bensì nella data di pubblicazione in G.U. dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 (19/11/2019) ordinanza che, introducendo ulteriori presupposti per l'erogazione del contributo pagina 13 di 15 in oggetto, costituisce - rispetto a questi - ius superveniens.
In proposito, risultano dirimenti i “Chiarimenti OCDPC n. 614/2019 del 12 novembre 2019), pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione Civile, ove - alla specifica domanda “Da quando decorre la rimodulazione del beneficio?” - si legge: “La rimodulazione del CAS viene effettuata dal decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione CP_1 dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019 (…).
Il comune decorso detto termine di 180 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti definiti dall'ordinanza 614 ed alla eventuale rimodulazione.
Qualora nel corso del procedimento di verifica emerga la mancanza o la perdita dei requisiti già fissati dall'ordinanza 388/2016, il comune revoca o ridetermina il contributo a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno, chiedendo eventualmente la restituzione delle somme indebitamente percepite”.
Il Comune, pertanto, ha correttamente disposto la revoca del contributo da tale data, dopo essere venuto a conoscenza che il era - già prima dell'evento Pt_1 sismico - proprietario di un'altra unità abitativa sita in un Comune limitrofo.
Rispetto alla decorrenza iniziale del contributo, l'art. 3, comma 2, dell'O.C.D.P.C.
n. 388/2016, stabilisce expressis verbis che i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile; di conseguenza, la data di abbandono dell'abitazione che, peraltro, non può neppure ritenersi certa, in difetto di idonea prova - che non può essere ravvisata nell'autodichiarazione, la quale esaurisce i suoi effetti nei rapporti con la
P.A. e, dunque, in ambito amministrativo e non certo nel processo civile nel quale vige un preciso regime probatorio - è del tutto irrilevante, dovendosi il dies a quo individuare, per espressa previsione normativa, nella data di adozione del provvedimento di sgombero che, nel caso in esame, è stato emanato nel mese di agosto 2017 (05.08.2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le ulteriori questioni restano assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da pagina 14 di 15 dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 413/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
3.6.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. 1232/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente grado che si liquidano in €.1.984,00, per
[...] compensi professionali ed €.200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Anna OR
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Anna OR Presidente
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore
Dr. Valentina Rascioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 751/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Eustacchi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Fermo, V.le della Carriera n. 24;
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. Controparte_1
; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Scarpantoni - congiuntamente e disgiuntamente - dall'Avv. Luca Scarpantoni e dall'Avv. Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Torre Bruciata nn. 17/21, nello studio dei suoi procuratori;
APPELLATO pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 413/2024, emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 3.6.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. 1232/2021
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire i rimborsi Parte_1 qualificati come CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione) per il periodo 30 ottobre 2016-4 agosto 2017 e per il periodo 1 dicembre 2019-17 maggio 2020, per i motivi tutti diffusamente descritti in premessa, e per l'effetto
- condannare il , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellante, sig. a titolo di CAS Parte_1
(Contributo di Autonoma Sistemazione), per il periodo 30 ottobre 2016/4 agosto
2017 e per il periodo 1 dicembre 2019/17 maggio 2020, della somma complessiva di €.16.323,33 (sedicimilatrecentoventitre/33), o quella somma maggiore o minore dovesse risultare dovuta in esito alla espletanda istruttoria.
Con condanna della convenuta appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: 1) Respingere l'appello proposto dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 413/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno.
2) Spese rifuse”.
FATTI DI CAUSA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il Parte_1
, rivendicando il proprio diritto all'erogazione del Controparte_1
C.A.S. (Contributo Autonoma Sistemazione) per un arco temporale più esteso rispetto a quello riconosciutogli - ossia dal 30/10/2016 al 04/08/2017 e dal
01/12/2019 al 17/05/2020 - deducendo che la data di inizio di detto contributo dovesse essere fatta decorrere dal 30/10/2016, cioè dall'effettivo abbandono dell'abitazione lesionata e che la data finale dovesse individuata nel 17/05/2020, corrispondente al dies ad quem (originariamente indicato in 120 gg. e pagina 2 di 15 successivamente prorogato di ulteriori 60 gg.) per la presentazione della dichiarazione di essere proprietario di altra unità immobiliare, richiesta dall'O.C.D.P.C. (Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile) n. 614 del
12.11.2019.
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda avversaria, sul rilievo che all'attore non aspettasse ab origine il contributo richiesto, in quanto proprietario di immobile sito in Comune limitrofo già all'epoca dell'erogazione e, comunque, sull'assunto che il non Pt_1 dimorasse stabilmente presso l'abitazione danneggiata dal sisma.
Con sentenza n. 413/2024, il Tribunale di Ascoli Piceno - esaminate le risultanze delle deposizioni testimoniali - negava che l'attore avesse diritto al contributo de quo, così come richiesto, dal momento che egli risultava proprietario (già all'epoca del sisma) di un'altra abitazione nel Comune di Ascoli Piceno, nella quale dimorava stabilmente e continuativamente, quantomeno per la metà dell'anno
(nel periodo invernale).
Secondi il giudicante, tale circostanza era ostativa alla percezione del C.A.S., la cui ratio era da ritenere connessa all'esigenza di singoli o nuclei familiari di usufruire di un aiuto pubblico nel reperimento di una diversa sistemazione abitativa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice e lamentando l'omessa disamina della copiosa documentazione da lui prodotta in giudizio:
l'appellante ha chiesto, quindi, di accertare il suo diritto a percepire il C.A.S. anche per il periodo intercorrente tra il 30/10/2016 e il 04/08/2017 e per il periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 17/05/2020, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 16.323,33 a lui spettante a titolo di Contributo di autonoma sistemazione.
Il , ritualmente costituitosi, ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 04/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni pagina 3 di 15 rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto dell'attore a percepire il Contributo di
Autonoma Sistemazione per il solo fatto di possedere altra abitazione in un
Comune limitrofo.
Infatti, osserva l'appellante che la proprietà di altro immobile ad uso abitativo nello stesso Comune (o in Comune limitrofo) non sarebbe - di per sé - di ostacolo all'erogazione del C.A.S., dovendosi ritenere che la decadenza dal beneficio operi ex nunc, con la conseguenza che la perdita del diritto si sarebbe verificata soltanto alla scadenza del termine - inizialmente, di 120 giorni, poi prorogato di ulteriori 60 giorni, per effetto della pandemia Covid19 - previsto per la dichiarazione (18/05/2020), come si desumerebbe anche dalla risposta al quesito da parte della . Parte_2
Inoltre, secondo la difesa, la decorrenza del contributo de quo andrebbe retrodatata al momento di effettivo abbandono dell'abitazione (avvenuto in data
30/10/2016) e, dunque, in epoca - di molto - antecedente l'ordinanza di sgombero (05/08/2017).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea lettura delle prove testimoniali: il giudice di prime cure, secondo la tesi, avrebbe travisato la documentazione prodotta, arrivando ad interpretare - erroneamente - contro l'appellante dichiarazioni chiare e documentalmente suffragate.
I motivi di appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto logicamente ed oggettivamente connessi - risultano infondati.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, giova premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
In data 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che il giorno precedente avevano colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L'art. 1 del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedeva al riguardo che “1. Ai sensi per gli effetti dell'art 5, commi 1 e 1 bis della legge 24
pagina 4 di 15 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello Stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma uno, le regioni Abruzzo Lazio Marche
e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale.
4. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di un primo e preliminare stanziamento di euro 50.000.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della legge 24 febbraio 1992 numero 225…”.
In data 17.10.2016 veniva emanato il D.L. n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), con il quale il legislatore prevedeva - per la popolazione colpita dal sisma - la possibilità di ottenere un contributo, fino al 100%, per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, ma non anche il “diritto”
- qualora non fosse possibile il rientro nelle proprie abitazioni o la ricostruzione anche in altro sito del medesimo Comune, secondo i criteri previsti dalla richiamata ordinanza numero 19/2017 - ad ottenere con costi gravanti sul bilancio dello Stato una (diversa) stabile sistemazione alternativa.
Il diritto alla concessione del c.d. C.A.S. trova, infatti, la propria fonte direttamente nell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata in
G.U. 29 agosto 2016 n. 201, in virtù dei poteri concessi al Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
pagina 5 di 15 In particolare, l'art. 3 della richiamata Ordinanza n. 388/2016 - successivamente modificato, quanto all'ammontare del contributo, dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 15 novembre 2016 n. 408 - ha stabilito che: “Art.
3. Contributi autonoma sistemazione:
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività a volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico e di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per
l'autonoma sistemazione fino a un massimo di euro 600,00 mensili e, comunque, nel limite di euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 300,00 (…).
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
Con Circolare del Capo Dipartimento del 9 settembre 2016 venivano fornite indicazioni operative sul C.A.S., con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di assegnazione del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 3 della
O.C.D.P.C. n. 388/2016.
Come specificato da tale circolare, i Sindaci dei Comuni interessati erano tenuti ad erogare il C.A.S. ai nuclei familiari che autonomamente avessero provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità.
Il contributo poteva essere corrisposto a seguito di presentazione di una specifica istanza dei soggetti interessati, anche in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari.
Nell'istanza - da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28
pagina 6 di 15 dicembre 2000 n.445, utilizzando l'apposito modulo, l'istante doveva effettuare una serie di dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti richiesti.
Con successiva ordinanza n. 614, intervenuta in data 19 novembre 2019 - che in premessa menziona la necessità “di ridurre progressivamente i costi per il superamento della situazione emergenziale il razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici, considerato il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi (…)” - il
Capo Dipartimento della Protezione Civile ha circoscritto l'ambito di applicazione del C.A.S., disponendo la decadenza dal beneficio per chi non dimostri di possedere i nuovi requisiti, oltre a quelli di cui alla precedente ordinanza n.
388/2016.
In particolare, l'art. 1 (Ulteriori disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione) prevede che “Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n.388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentino ai Comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, di (…)
c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto ho concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante (…)”.
Il capoverso del medesimo articolo, poi, stabilisce che “decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, i soggetti che:
a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;
b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d bis), e), f) e g) del comma 1”.
pagina 7 di 15 Alla luce del quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi che la proprietà di altro immobile ad uso abitativo nel medesimo Comune o in Comune limitrofo non fosse di ostacolo all'erogazione del C.A.S. - riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, O.C.D.P.C. n. 388/2016 - fino all'introduzione della successiva
O.C.D.P.C. n 614/2019, che ne ha espressamente decretato l'incompatibilità.
Ed invero, solo con tale ordinanza il Capo Dipartimento ha disposto la cessazione del diritto al C.A.S. per quanti, avendo l'abitazione principale o di residenza inutilizzabile, fossero proprietari di altro immobile ubicato nello stesso Comune o in Comune confinante.
Originariamente - e fino all'emissione dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 - il possesso o la proprietà di altro immobile ad uso abitativo nello stesso Comune o in Comune limitrofo non costituiva condizione preclusiva l'erogazione del C.A.S., come risulta anche dalla risposta - fornita dal Dipartimento della Protezione Civile Regione
Marche - al quesito formulato ad hoc: “Qualora un nucleo familiare risulti proprietario di due unità abitative nel medesimo Comune o Comune diverso, delle quali l'unità di abituale residenza viene dichiarata inagibile e soggetta a ordinanza di sgombero, l'utilizzo della seconda casa non danneggiata in alternativa alla prima, dà diritto al CAS”.
Tanto premesso rispetto all'inquadramento generale della fattispecie, in relazione al termine di decadenza dal contributo si rileva quanto segue.
Con specifico riferimento alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, O.C.D.P.C. 614/2019
è stato chiarito che decade dalla concessione del contributo (in quanto non può essere ritenuto in possesso dei requisiti per continuare a percepire il C.A.S.) chi risulti proprietario - in data anteriore agli eventi sismici di cui trattasi - di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare (e che non sia stato già locato in forza di contratto, o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati), ubicato nel medesimo Comune, oppure in un Comune confinante.
La decadenza è, del resto, coerente con le finalità dell'O.C.D.P.C. n. 408/2019, di:
1) razionalizzare i costi, dato il tempo trascorso dal sisma (oltre 3 anni);
2) evitare che il contributo diventi un risarcimento/indennizzo, per il solo fatto di essere “terremotati”, snaturando la sua funzione di contributo finalizzato a pagina 8 di 15 mitigare solo i casi di effettivo disagio abitativo.
La finalità - dichiarata - contenuta nell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 è stata, infatti, quella - valorizzata anche in recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa
- di razionalizzare i costi, come si desume dallo stesso testo dell'ordinanza richiamata.
Il Consiglio di Stato (sez. IV), nel provvedimento collegiale n.8560/2021 ha espressamente affermato: “deve convenirsi con il che il CAS - in quanto CP_2 specificamente finalizzato a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza - non poteva determinare negli aventi diritto alcun affidamento sulla possibilità di continuare a percepirlo “ad libitum”, anche tenuto conto del vincolo delle risorse finanziarie assegnate.
La successiva ordinanza numero 614 del 2019, al fine di ridurre progressivamente
i costi per il superamento della situazione emergenziale e razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici, considerato il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla verificazione degli eventi (…) ha circoscritto l'ambito di applicazione di tale provvidenza, disponendo la decadenza dal beneficio per chi non avesse dimostrato di possedere i nuovi requisiti necessari”.
Muovendo da tale inquadramento, risulta evidente come lo scopo della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del C.A.S. fosse quello di verificare - a oltre tre anni dal sisma - se coloro che versavano - all'epoca - nel disagio abitativo vi si trovassero ancora, o meno.
E', infatti, palese la funzione solidaristica e assistenziale sottesa a tale contributo pubblico, la cui ragion d'essere viene meno nel momento in cui si accerti che - per qualsiasi causa - è venuto meno il suo presupposto.
Il C.A.S. rappresenta uno strumento la cui finalità “non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento
e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al
pagina 9 di 15 momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale continuativa” (così: Corte dei Conti Umbria, sez. giurisdizionale
13/10/2020 numero 62).
In altri termini, la ratio della norma in questione va individuata nel sostegno immediato garantito dallo stato al cittadino perché questi - nell'imminenza della calamità e nel periodo immediatamente successivo la stessa - possa sopperire alle esigenze abitative in via d'urgenza in ipotesi di perdita dell'abitazione a causa di eventi calamitosi.
Il C.A.S. - che, come visto, ha lo scopo di rendere più agevole e meno oneroso il momento legato all'immediatezza dell'evento dannoso patito dal cittadino, consentendogli di fruire, ad esempio, di soluzioni di natura alberghiera nel periodo transitorio necessario per la ricerca di una diversa sistemazione - è utile al cittadino al fine di reperire altro immobile in locazione, o al fine di attendere l'assegnazione di un'unità abitativa, ma - comunque - non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza, via via prorogato fino alla data del 31 dicembre 2020.
In quest'ottica - come già ritenuto dai giudici amministrativi - è assolutamente logico e ragionevole ritenere che, qualora un soggetto abbia (già) un immobile di proprietà idoneo all'uso o lo abbia acquistato anche successivamente al sisma, non possa più beneficiare del contributo.
E', del pari, evidente che, ad esempio, se il soggetto ha trovato un'altra sistemazione stabile e continuativa non versi più nella situazione di disagio abitativo che il C.A.S. tende a mitigare.
Di conseguenza, per il mantenimento del C.A.S. anche dopo l'emanazione dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019, è stata richiesta una dichiarazione diversa da quella resa originariamente, proprio al fine di verificare la permanenza dei requisiti - più restrittivi - imposti da tale ultimo provvedimento, atteso il lungo tempo trascorso dagli eventi sismici.
In tali casi, invero, non si verserebbe (più) in ipotesi di disagio abitativo, il quale soltanto può giustificare l'erogazione di benefici finanziari che gravano sui bilanci degli Enti pubblici per far fronte ad eccezionali situazioni provocate da calamità
pagina 10 di 15 naturali (così: T.A.R. Umbria-Perugia, Sez. I, 03/07/2006 n. 340).
Date le risorse finanziarie limitate, infatti, è ragionevole ritenere che le stesse siano erogate in favore dei soggetti effettivamente bisognosi per condizioni economiche o personali.
Come affermato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel documento del 15.07.2020 - contenente Proposte di revisione delle O.C.D.P.C. n. 614/2019 e n. 670/2020 - “con l'entrata in vigore dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 il solo fatto di disporre di un'unità immobiliare idonea all'uso determina la presunzione iuris et de iure della cessazione del disagio abitativo”.
Nello stesso documento, si precisa - poi - che “la sussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento del disagio abitativo e del carattere di stabilità debba essere accertata caso per caso dai comuni, i quali sono in possesso degli elementi di fatto necessari ai fini di tale accertamento”.
In premessa, si ribadisce che “l'O.C.D.P.C. n. 614/2019, mediante la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, avente natura meramente ricognitiva,
è finalizzata a verificare che, dopo quattro anni dagli eventi sismici, i soggetti beneficiari delle misure di assistenza abitativa siano ancora in possesso dei requisiti e non abbiano trovato una sistemazione stabile e continuativa alternativa
a quella danneggiata in conseguenza dell'evento calamitoso, o siano altrimenti nella possibilità di trasferirsi in un'abitazione idonea di proprietà o disponibile per altro diritto reale di godimento”.
Nel medesimo provvedimento si precisa, inoltre, che “in ragione della natura ricognitiva della dichiarazione, atteso che già l'O.C.D.P.C. n. 388/2016, all'art. 3, comma 2, disciplinava l'ipotesi della decadenza dal CAS al momento in cui le condizioni di cui all'OCDPC n.388/2016 si verificano, verrà meno il diritto al CAS.
Per gli ulteriori requisiti introdotti dall'O.C.D.P.C. n. 614/2019, la cessazione del
CAS non potrà essere antecedente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza (12 novembre 2019), ma a partire da questa data, si verificherà comunque dal momento in cui il beneficiario perde il requisito. Tale momento, al fine di adottare una procedura uniforme e omogenea e semplificare gli adempimenti per i comuni, per la prima volta deve farsi coincidere con il giorno
pagina 11 di 15 successivo alla scadenza della presentazione della predetta dichiarazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza e successivamente a tale termine in qualsiasi momento si perda il requisito”.
Pronunciandosi nuovamente sulla questione, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile, nella comunicazione del 13.05.2020 - contenente Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'Ordinanza n. 614/2019 (riepilogo riunione del 6 maggio 2020)
- ha precisato che “a) In ordine ai termini per la presentazione della dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti per beneficiare del contributo di autonoma sistemazione e delle altre forme di assistenza abitativa, si ribadisce
(…) che il termine per la presentazione della domanda (…) è di 180 giorni dalla pubblicazione della domanda, e pertanto spira il 17 maggio 2020.
Il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C.
n.614/2019 deve essere dichiarato da tutte le tipologie di beneficiari (…)”.
Come più volte ribadito nei chiarimenti sopra richiamati, la dichiarazione ex art. 1, comma 1, O.C.D.P.C. n. 614/2019 ha natura ricognitiva;
rispetto al momento di cessazione dell'assistenza “occorre distinguere se vengono a cessare i requisiti già previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per i quali la decadenza si verifica dal momento in cui la situazione o il fatto si manifesta, mentre per gli ulteriori requisiti introdotti dall'O.C.D.P.C. n. 614/2019, la cessazione del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione si concretizza nel momento in cui la perdita del requisito si verifica se successivo alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza. Decadono a partire dallo stesso termine anche i soggetti che non rendono la dichiarazione di cui al comma 1, fermo restando
l'accertamento da parte dei comuni del momento in cui è venuta a verificarsi la situazione”.
In proposito, il Capo Dipartimento ha precisato che “la dichiarazione, avente carattere meramente ricognitivo, non incide sulla situazione giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento del CAS, ovvero la situazione di disagio abitativo, requisito essenziale e che si ritiene venga a mancare in tutte le ipotesi previste dalle ordinanze n. 388/2016 e n. 614/2019 che si atteggiano quali presunzioni del fatto che i soggetti già beneficiari dei contributi, o di altre forme di
pagina 12 di 15 assistenza alloggiativa, abbiano trovato o siano nella possibilità di trovare altra dimora stabile e continuativa, e pertanto cessi il disagio abitativo necessario affinché si abbia l'assistenza alla popolazione con gli strumenti emergenziali”.
Ne consegue che la decadenza dal beneficio si verifica “dal momento in cui vengono a mancare i presupposti previsti dalla normativa emergenziale, dovendosi distinguere se essi siano stati già disciplinati dall'OCDPC n. 388/2016 o se trattasi delle 'nuove' ipotesi previste dalla O.C.D.P.C. n. 614/2019”, con la conseguenza che “in tale ultimo caso la decadenza non può che essere successiva all'adozione della medesima”.
Con siffatta previsione, si vuole scongiurare il pericolo che soggetti che abbiano perduto i requisiti continuino a fruire dei contributi benché in assenza del disagio abitativo ad essi collegato e ciò anche allo scopo di non incorrere in ipotesi di danno erariale.
In tale prospettiva, si deve ritenere che nella previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), O.C.D.P.C. n. 614/2019 rientrino - oltre al diritto di proprietà, espressamente menzionato - anche gli altri diritti reali di godimento che garantiscano la disponibilità di un'unità abitativa, atteso che indette ipotesi si può ritenere che i soggetti siano nelle condizioni di godere di un'altra sistemazione stabile e continuativa, che faccia cessare in capo al nucleo familiare il disagio abitativo conseguente al sisma.
E ciò anche nelle ipotesi in cui detto immobile - libero ed idoneo - sia ubicato nel medesimo Comune o in un Comune confinante, come pure nel Comune ove il nucleo familiare si sia temporaneamente trasferito o nel Comune in cui il nucleo usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, vanno pertanto disattese le doglianze sollevate dall'appellante in merito all'asserita ricorrenza dei presupposti di legge per usufruire del contributo di cui trattasi fino alla data del 17/05/2020.
Ed invero, la decadenza dalla percezione del contributo non può essere individuata - come postulato dall'appellante - nella data del 18/05/2020, bensì nella data di pubblicazione in G.U. dell'O.C.D.P.C. n. 614/2019 (19/11/2019) ordinanza che, introducendo ulteriori presupposti per l'erogazione del contributo pagina 13 di 15 in oggetto, costituisce - rispetto a questi - ius superveniens.
In proposito, risultano dirimenti i “Chiarimenti OCDPC n. 614/2019 del 12 novembre 2019), pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione Civile, ove - alla specifica domanda “Da quando decorre la rimodulazione del beneficio?” - si legge: “La rimodulazione del CAS viene effettuata dal decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione CP_1 dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019 (…).
Il comune decorso detto termine di 180 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti definiti dall'ordinanza 614 ed alla eventuale rimodulazione.
Qualora nel corso del procedimento di verifica emerga la mancanza o la perdita dei requisiti già fissati dall'ordinanza 388/2016, il comune revoca o ridetermina il contributo a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno, chiedendo eventualmente la restituzione delle somme indebitamente percepite”.
Il Comune, pertanto, ha correttamente disposto la revoca del contributo da tale data, dopo essere venuto a conoscenza che il era - già prima dell'evento Pt_1 sismico - proprietario di un'altra unità abitativa sita in un Comune limitrofo.
Rispetto alla decorrenza iniziale del contributo, l'art. 3, comma 2, dell'O.C.D.P.C.
n. 388/2016, stabilisce expressis verbis che i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile; di conseguenza, la data di abbandono dell'abitazione che, peraltro, non può neppure ritenersi certa, in difetto di idonea prova - che non può essere ravvisata nell'autodichiarazione, la quale esaurisce i suoi effetti nei rapporti con la
P.A. e, dunque, in ambito amministrativo e non certo nel processo civile nel quale vige un preciso regime probatorio - è del tutto irrilevante, dovendosi il dies a quo individuare, per espressa previsione normativa, nella data di adozione del provvedimento di sgombero che, nel caso in esame, è stato emanato nel mese di agosto 2017 (05.08.2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le ulteriori questioni restano assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da pagina 14 di 15 dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 413/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
3.6.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. 1232/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente grado che si liquidano in €.1.984,00, per
[...] compensi professionali ed €.200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Anna OR
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