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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/09/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 491 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.02.1971 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Martiri 16 Marzo n. 16 presso lo studio dell'avv. Cozzolino Giorgio, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 9.05.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato al Corso Mediterraneo 265 presso lo studio dell'avv. Bustaffa Orio, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 9/05/2025, ha Parte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Scalea il 29/04/1990 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al
[...]
n. 16, parte II, serie A, anno 1990), in costanza del quale sono nati due figli, il Per_1
1 4.04.1994 e il 9.06.1999, entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti. Per_2
A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 248/2018 emesso in data 15.01.2018. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898,
[...]
ha chiesto di “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 Parte_1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in Scalea in data 29 aprile 1990 tra la Sig.ra e il Sig. , registrato Parte_1 Controparte_1 agli atti di matrimonio del medesimo Comune anno 1990, parte II, serie A n. 16, alle stesse condizioni di cui alla separazione consensuale omologata disponendo che:
1. La casa coniugale, sita in Scalea (CS), via Impresa n. 85, resta di proprietà di entrambi i coniugi, ma viene assegnata al marito, il quale l'abiterà con i figli e provvederà al pagamento esclusivo delle residue rate di mutuo.
2. Il mantenimento di entrambi i figli resta a carico ed in via esclusiva del marito il quale verserà euro 200,00 per ogni figlio entro i primi cinque giorni del mese oltre alle spese straordinarie necessarie ai medesimi e ciò fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 15.05.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata Controparte_1 in data 11.09.2025. Lo stesso, aderendo sostanzialmente alle richieste dell'attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Il Tribunale di Paola riconoscere e dichiarare sciolto, ad ogni effetto di legge, il vincolo di coniugio tra i sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
generato dal matrimonio concordatario celebrato in Scalea in data 29.04.1990
[...] trascritto agli atti di matrimonio nell'anno 1990, parte II serie A n.16. Con contestuale definitiva ed esclusiva assegnazione, con diritto d'uso ed abitazione, della già casa coniugale, sita in Scalea, via Impresa 85, unicamente al solo sig. il quale si impegna Controparte_1
a corrispondere le residue rate del mutuo di cui è gravato lo stesso all'Istituto di credito erogante. Con pieno riconoscimento, anche in questa sede, del diritto di comproprietà, in ragione del 50%, pro quota e pro indiviso, dell'immobile indicato alla sig.ra Parte_1
.
[...]
Fissata l'udienza del 15.09.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2 Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 15.09.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. 248/2018 emesso il 15.01.2018 il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione
[...] Controparte_1 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal citato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 15.09.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologate dal Tribunale di Paola, in composizione collegiale, con il decreto n. 248/2018 emesso in data 15.01.2018, ovvero con
l'assegnazione della casa coniugale in favore di per potervi continuare ad Controparte_1 abitare con i due figli, il quale provvederà in via esclusiva al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto del medesimo immobile e al mantenimento dei due figli maggiorenni sino al raggiungimento da parte degli stessi dell'autosufficienza economica, con compensazione delle spese di lite”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole. Parimenti, le ulteriori pattuizioni di natura economica non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 491/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scalea il
29/04/1990 tra i coniugi e (trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 1990);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori intese patrimoniali raggiunte tra le parti;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scalea perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 17/09/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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