Sentenza 7 agosto 2024
Massime • 1
La retribuzione contributiva - che costituisce base di calcolo dell'indennità premio di servizio dovuta agli avvocati dipendenti di enti locali, ai sensi art. 4 della l. n. 152 del 1968 - è formata dai soli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione - in assenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione - ha carattere tassativo; pertanto, gli importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in cui il Comune, patrocinato da legali suoi dipendenti, è risultato vittorioso, sebbene assoggettati a contribuzione previdenziale, non vanno computati al fine della quantificazione di tale indennità, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne l'equivalenza.
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2025 (iscritta al n. 13 reg. ord. 2025), il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, secondo periodo (recte: terzo periodo), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2024, n. 22368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22368 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli n. 11, presso lo studio dell’avv. Enrico Califano, rappresentato e difeso dall’avv. IK FU
- controricorrente -
nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avv. Dario ZZ
- controricorrente -
avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 111/2018, depositata il 28.2.2018; Civile Sent. Sez. L Num. 22368 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 07/08/2024 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.6.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocata Generale Rita LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Matteo Aurilia;
udito l’avv. IK FU;
udito l’avv. Dario ZZ. FATTI DI CAUSA Il ricorrente – già avvocato dipendente del Comune di Torre del Greco – si rivolse al giudice del lavoro per chiedere – per quanto qui ancora di interesse – che gli venisse riconosciuto il diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’Indennità Premio di Servizio (da corrispondere alla chiusura del rapporto di lavoro) degli importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in cui il Comune, patrocinato dai legali suoi dipendenti, era risultato vittorioso. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda già pronunciato in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di Torre del Greco e l’I.N.P.S. si sono difesi con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 2513/2024 il ricorso, inizialmente fissato per la trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e le ha ribadite oralmente in udienza. Alla pubblica udienza sono altresì intervenuti i difensori delle parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, testualmente, «nullità della sentenza per violazione della lettera 5 del comma 2 dell’art. 360 c.p.c. per omesso esame di una questione determinante del giudizio». 1.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché la denuncia con il ricorso per cassazione del vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è consentita dalla legge nel caso di doppia decisione conforme nei due gradi di merito (art. 348- ter, commi 4 e 5, c.p.c.; norma vigente all’epoca della presentazione del ricorso, nel frattempo abrogata, ma riprodotta nell’equivalente testo novellato dell’art. 360, comma 4, c.p.c.). Il motivo è altresì inammissibile perché si sforza di presentare in modo artificioso come «omesso esame» di un fatto quello che è, invece, il risultato, non gradito, dell’esame effettuato dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto non decisiva, ai fini dell’accoglimento della domanda, la circostanza che gli onorari di causa andassero a formare o meno la retribuzione base dell’avvocato lavoratore dipendente dell’ente locale. 2. Il secondo motivo censura «nullità della sentenza per errata interpretazione e falsa applicazione del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 152/1968». Con questo motivo il ricorrente tocca il punto essenziale, in diritto, della controversia, ovverosia quello dell’interpretazione da dare all’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 2018, laddove esso – per definire i connotati della «retribuzione contributiva» che, ai sensi del precedente art. 4, è la base per il calcolo dell’indennità premio di servizio – stabilisce che tale retribuzione «è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso». 2.1. Il motivo è infondato, alla luce della interpretazione restrittiva costantemente data da questa Corte di legittimità al citato 4 art. 11, comma 5, decidendo situazioni analoghe a quella dell’attuale ricorrente. È stato innanzitutto da tempo affermato che «nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro, non esiste un principio generale e inderogabile di omnicomprensività sancito, invece, dal legislatore solo con riguardo ad alcuni emolumenti (come, ad esempio, l’indennità di anzianità e il trattamento di fine rapporto, a riguardo del quale è, peraltro, consentita deroga da parte della contrattazione collettiva); di guisa che la determinazione della cosiddetta retribuzione-parametro, da porre a base del calcolo di ciascuno degli istituti di retribuzione indiretta o differita, è devoluta, di regola e con le sole eccezioni espressamente risultanti dalla legge, alla suddetta contrattazione collettiva e, nel rispetto di questa, al contratto individuale cui compete l’individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Pertanto, in assenza di contrarie disposizioni sovraordinate, l’eventuale silenzio serbato dalle parti collettive in ordine alla necessità di ricomprendere una determinata erogazione del datore di lavoro nella base di computo degli istituti suddetti non può non essere interpretato, alla stregua dei parametri legali di ermeneutica contrattuale, come implicita conferma che l’emolumento di cui trattasi, ancorché obbligatorio in relazione alla prestazione lavorativa, difetta tuttavia dell’idoneità a concorrere alla composizione della retribuzione-parametro da computare ai fini di cui sopra» (Cass. S.U. n. 3673/1997, che cita ulteriore giurisprudenza conforme;
conf., successivamente Cass. n. 15906/2004). Inoltre, nella medesima sentenza delle Sezioni unite, con più specifico riferimento alla disposizione di cui qui si discute, si rileva che «il riferito tenore di quest’ultima non conforta affatto l’opzione ermeneutica secondo la quale l’art. 11, quinto comma cit., deve essere letto conferendo alla voce “stipendio” (o “salario”) che ivi si rinviene l’accezione più ampia, comprensiva anche degli emolumenti 5 non espressamente menzionati, ma corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative. Se la norma non fosse improntata ad una ratio negativa dell’omnicomprensività, ossia se con la menzione di stipendio e salario si fosse inteso designare il complessivo trattamento retributivo del lavoratore, ingiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura come elementi dello stipendio o del salario da ricondurre nell’ambito della retribuzione contributiva, limitatamente, peraltro, all’ipotesi di una previsione di “legge” in ordine all’obbligatorietà della loro erogazione. La circostanza che il legislatore del 1968 abbia avvertito l’esigenza di includere nello stipendio o nel salario, da valere quale “retribuzione contributiva” utile al computo dell’indennità premio di servizio, soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai fini anzidetti (id est dalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata» (conf. Cass. n. 11156/2017, che ha negato l’inserimento nella base di calcolo dell’indennità premio di servizio delle indennità di funzione e coordinamento, nonché di qualifica e di direzione, spettanti ai segretari comunali). 2.2. In base a tale orientamento, cui si intende qui dare convinta continuità, non hanno rilievo gli argomenti avanzati dal ricorrente a sostegno della sua pretesa. 2.2.1. Il fatto che gli onorari ripartiti siano assoggettati a contribuzione previdenziale ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 non è decisivo, perché la «retribuzione contributiva» di cui all’art. 4 della legge n. 152 del 1968 non è genericamente la retribuzione imponibile ai fini dei contributi previdenziali pensionistici, bensì quella più precisamente – e tassativamente – descritta dal successivo art. 11, comma 5; fermo 6 restando che il «trattamento pensionistico [è], istituto con natura del tutto diversa dall’indennità in questione» (Cass. n. 15906/2004 cit.). 2.2.2. Una volta stabilito che quello dell’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968 è un elenco tassativo delle voci che compongono la base di calcolo dell’indennità premio di servizio («stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici», «tredicesima mensilità» e «valore degli assegni in natura») risulta vano prospettare un’analogia, sia pure a fortiori, tra valore degli assegni in natura e partecipazione agli onorari degli avvocati, perché la tassatività delle voci non ne ammette un’integrazione mediante interpretazione analogica. 2.2.3. È da escludere che la retribuzione sulla quale calcolare l’indennità dovuta possa essere individuata tenendo conto di una delibera della singola amministrazione, perché il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni è solo quello espressamente stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, sulla base delle prescrizioni di questi ultimi, quello definito dai contratti collettivi decentrati integrativi, come chiaramente disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. 2.3. Per concludere, è opportuno ricordare che con riferimento all’analoga disciplina che riguarda gli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici (art. 13 della legge n. 70 del 1975), analogamente interpretata in senso restrittivo dal «diritto vivente» (Cass. S.U. n. 7158/2010), è recentemente intervenuta la Corte costituzionale (Sentenza n. 73/2024), dichiarando infondata la questione di illegittimità sollevata dal Tribunale di Roma, che ne aveva posto in dubbio la compatibilità con gli artt. 3 e 36 Cost., proprio con riguardo all’esclusione dalla base di calcolo dell’indennità di fine servizio delle «voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari» e alla inapplicabilità delle «disposizioni dei regolamenti che prevedevano, ai fini del trattamento di fine rapporto 7 o di quiescenza comunque denominato, il computo delle competenze a carattere fisso e continuativo». 2.3.1. La Corte costituzionale ha osservato: «Il carattere tassativo che il diritto vivente attribuisce alla base parametrica dell’indennità di anzianità per i dipendenti del parastato trova … riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego. … A norma dell’art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, l’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali va ragguagliata allo “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”. … Né va sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità in tema di indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, ha chiarito che la retribuzione contributiva alla quale si commisura tale trattamento è costituita dai soli emolumenti testualmente considerati dall’art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione «stipendio o salario» in senso restrittivo, alla luce dell’espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2017, n. 11156). … Gli elementi che, alla stregua della disciplina positiva, accomunano i trattamenti di fine servizio sopra indicati all’indennità di anzianità vanno, dunque, individuati nella predeterminazione legale e nella tassatività delle componenti retributive utili al loro calcolo». 8 Tracciata questa analogia tra i regimi previsti per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici e per gli avvocati dipendenti degli enti locali, la Corte costituzionale ha escluso profili di illegittimità di una disciplina che, affondando le sue radici nel regime pubblicistico previgente rispetto a quello contrattualizzato del pubblico impiego, «è caratterizzata dalla preminenza della fonte legale, la quale … risponde ad esigenze di razionalizzazione e di chiarezza, di prevedibilità e di controllabilità della spesa pubblica». 2.3.2. L’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte territoriale e che ha portato la conferma del rigetto della domanda del ricorrente è, dunque, non solo conforme al «diritto vivente» dettato dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche esente da ogni sospetto di illegittimità costituzionale. 3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Torre del Greco, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500, oltre a spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da 9 parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2024.