Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 589/2023RG vertente tra
Parte 1 C.F. 1 e Parte_2
) res.ti in C.da S. Angelo n.39, Acquaviva Picena (AP), ( C.F. 2
rappresentati e C.F. 3
Email_1
-parti appellanto e
(P. Iva P.IVA 1 Controparte_1
,
con sede in Cupra Marittima (FM) alla Via Ugo Foscolo - Lato sud/ovest n. 6/A, in persona del Curatore Avv. Daniele Bacalini, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Montanini del Foro di Fermo (c.f. C.F. 4 рес
fax 0734674781) e con la medesima Email 2
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato Montanini - Vallati, sito in
Porto San Giorgio (FM) alla Via Fossaceca n. 3/u;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso per decreto ingiuntivo del 20.4.2021, il Controparte_1
chiedeva ingiungersi, in solido, a Parte 1 e Parte 2 il
[...]
pagamento della somma di euro 300.000,00 sul presupposto che l'impresa fallita aveva
Parte 2 per l'importo realizzato un immobile di civile abitazione su incarico della pattuito di euro 2.250.000,00 saldato solo in parte, tanto che la Parte 2 stessa, con scrittura privata del 31.3.2011, si riconosceva debitrice della somma di euro 760.000,00 ed il coniuge della stessa, rilasciava n. 9 assegni bancari per pari importo, Parte 1
due dei quali, per l'importo di euro 300.000,00 restituiti nel novembre 2019 dalla BI AN importo, due dei quali, per l'importo di euro 300.000,00 restituiti nel novembre 2019 dalla
BI AN (già AN delle Marche) insoluti perché privi di provvista e posti a base del ricorso monitorio.
Vistisi notificare l'ottenuto decreto ingiuntivo (n° 7298/2021), i signori Pt 1 e Parte 2 proponevano opposizione, chiedendone la revoca, sostenendo che:
-in data 24/09/2011, essi opponenti denunciavano oralmente l'improvvisa insorgenza di vizi strutturali consistenti, nello specifico, nella presenza di evidenti crepe sui muri perimetrali, malfunzionamento dell'impianto idrico, sollevamento e crepatura del la pavimentazione esterna e parziali distacchi delle grondaie in rame per la raccolta dell'acqua piovana e, pertanto, insistevano per la necessità di interventi diretti alla eliminazione dei suddetti vizi;
- In data 26/09/2011, il Parte 3 amministratore e legale rappresentante dell'impresa costruttrice, effettuava un sopralluogo sull'immobile di cui sopra e rilasciava dichiarazione con la quale, nel riconoscere i gravi vizi, oltre ad impegnarsi ad effettuare prove tecniche e successivi interventi di ripristino, si impegnava alla restituzione degli ultimi n.3 assegni da incassare, recanti i numeri progressivi 020797238 08, 0207957239 09, 0207957240 10 dell'importo di euro 150.000 cadauno, rispettivamente scadenti il 15/11/2011, 15/12/2011 e
15/01/2012, dichiarazione di impegno che però, poi, disattendeva;
-che essi opponenti adivano il Tribunale di SC PI (sez distaccata di San Benedetto del Tronto) chiedendo ed ottenendo il sequestro giudiziario degli assegni de quibus (R.G.
n.889/2011);
-Nel corso della causa n. 700616/2012 R.G, veniva espletato l'interrogatorio formale di Parte 3 quale legale rappresentante sia della 66 Parte 4 sia '
della ed il predetto confessava di avere effettuato un sopralluogo 66
Controparte_1
,
presso l'immobile rendendosi conto dell'effettiva sussistenza dei vizi denunciati, per cui si impegnava all'eliminazione degli stessi ed alla restituzione degli ultimi tre assegni dell'importo di € 150.000 cadauno;
- che il procedimento de quo veniva dichiarato interrotto per il fallimento delle società [...]
e, successivamente, dichiarato 66 e Controparte 1 Parte 4
estinto per tardiva riassunzione;
-che la dichiarazione consegnata dallo Pt 4 agli opponenti Parte 2 e Pt 5
[...] con la quale il creditore si impegnava a seguito del riconoscimento del danno prodotto alla restituzione degli ultimi n.3 assegni da incassare, recanti i numeri progressivi
020797238 08, 02 07957239 09, 0207957240 10 dell'importo di euro 150.000 cadauno, rispettivamente scadenti il 15/11/2011, 15/12/2011 e 15/01/2012 costituisce un negozio abdicativo del proprio diritto a mezzo di un atto unilaterale recettizio tale da integrare tutti i requisiti della remissione del debito ex art. mezzo di un atto unilaterale recettizio tale da integrare tutti i requi siti della remissione del debito ex art. 1236 c.c., con la conseguenza che gli assegni posti a base del ricorso monitorio vanno restituiti all'emittente e non hanno funzione solutoria;
-che, in ogni caso, l'opera realizzata dall'appaltatore presentava gravissimi vizi, riconosciuti dallo stesso Pt 4 che, impegnandosi alla restituzione degli ultimi tre assegni, ammontanti ad euro 150.000 cadauno, precedentemente consegnati a saldo dei lavori effettuati, ha quantificato il minor valore dell'opera in una somma non inferiore ad euro 450.000; -che, inoltre, essi attori, per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori necessari per eliminare i vizi gravanti sull'immobile, sono stati costretti ad abbandonare lo stesso trovando sistemazione abitativa in altro luogo, subendo un ulteriore disagio che deve essere ristorato mediante la somma, a titolo di risarcimento del danno, di euro 50.000.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previ i necessari accertamenti e declaratorie In via pregiudiziale e preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità ed in ogni caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo n° 298/2021 (R.G. n.768/2021 Tribunale di SC PI) per i motivi sopra esposti. 2) Accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta remissione del debito da parte del creditore e, per gli effetti, disporre la restituzione immediata degli assegni re canti i numeri progressivi 0207957239 09, 0207957240 10 dell'importo di euro 150.000 cadauno possesso della parte convenuta in favore dell'emittente Sig. Parte 1 Nel merito: 1) accertata e dichiarata la presenza di vizi strutturali sull'immobil e di proprietà degli istanti, disporre la diminuzione del prezzo, precedentemente stabilito per una cifra ammontanti ad euro 450.000 o della diversa, maggiore o minore somma che verrà diminuita di ritenuta di giustizia;
2) accertate e dichiarata la presenza di vizi strutturali sull'immobile di proprietà degli istanti e disposta la diminuzione del prezzo per una cifra ammontanti ad euro 450.000 disporre la restituzione degli assegni recanti i numeri progressivi 0207957239 09, 0207957240 10 dell'importo di euro 150.000 cadauno in possesso della parte convenuta in favore dell'emittente Sig.
3) accertata e dichiarata la colpa dell'appaltatore nella causazione dei Parte 1 vizi per cui è causa, disporre risarcimento del danno in favore degli istanti per la somma di euro 50.000 o della diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
4) condannare in ogni caso il convenuto, al pagamento delle spese diritti onorari di causa, oltre iva e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
Controparte_1Si costituiva il CP_1 che, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda avanzata da Parte 2 e nei confronti del convenuto opposto, atteso che l'accertamento di un credito a Pt 1
favore degli attori e ai danni del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 1. fall. e, nel merito, chiedevano il rigetto dell'opposizione perché infondata, deducendo che non vi era stata alcuna remissione del debito che, in ogni caso, non era opponibile al fallimento quale soggetto terzo e che comunque, l'azione di garanzia per vizi era prescritta/decaduta oltre che assolutamente sfornita di prova.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “I. In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
II. In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda di accertamento del credito e di risarcimento dei danni avanzata dagli attori opponenti nei confronti dell'amministrazione fallimentare, stante l'incompetenza funzionale del giudice ordinario a favore del giudice delegato del Tribunale di Fermo.
III. In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare prescritta e/o decaduta la domanda di garanzia per vizi e difetti dell'immobile.
IV. Nel merito, respingere le domande degli attori opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto che si intendono integralmente ritrascritte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero conseguentemente condannare parte opponente al pagamento della somma richiesta in via monitoria o alla diversa somma ritenuta di giustizia con aggiunta degli interessi dalla debenza al saldo.
V. In ogni caso, condannare parte opponente in opposizione alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio."
Con la prima memoria ex art 183 cpc, gli opponenti, nel rinunciare alla domanda riconvenzionale, rappresentavano che i fatti esposti in citazione dovevano intendersi quali eccezioni riconvenzionali volte paralizzare l'avversa domanda del creditore.
Il procedimento, respinta la domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed il ricorso cautelare in corso di causa finalizzato ad ottenere il sequestro degli assegni, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza del 16.12.2023, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue:
"Stante la rinuncia degli opponenti alla domanda riconvenzionale (le conclusioni da ultimo rassegnate sono le seguenti “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
-nel merito:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità ed in ogni caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo n° 298/2021 (R.G. n.768/2021 Tribunale di SC
PI) per i motivi precisati nel corso del giudizio.
2) Accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta remissione del debito da parte del creditore e, per gli effetti, disporre la restituzione immediata degli assegni recanti i numeri progressivi 0207957239-09, 0207957240-10 dell'importo di euro
150.000 cadauno in possesso della parte convenuta in favore dell'emittente Sig. Parte_1
[...] previa esibizione degli originali.
3) Condannare in ogni caso il convenuto, al pagamento delle spese diritti onorari di causa, oltre iva e CPA come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario."), deve valutarsi se le allegazioni fatte possano valere come eccezioni riconvenzionali.
(...) Orbene, nel caso in esame, il committente, convenuto in giudizio per la condanna al pagamento del compenso maturato per l'esecuzione delle opere commissionate alla società poi fallita, ha dedotto i vizi e i difetti delle stesse non soltanto per chiedere, in via riconvenzionale, la condanna dell'esecutrice al risarcimento dei danni conseguenti, proponendo una domanda diventata senz'altro improcedibile per effetto del fallimento di quest'ultima, ma, a ben vedere, anche a seguito della rinuncia alla domanda riconvenzionale operata nella prima memoria ex art 183 cpc, anche (e quanto meno) per paralizzare la pretesa al compenso che la curatela aveva azionato, formulando, così, un'eccezione (d'inadempimento) che, per quanto esposto, rimane senz'altro deducibile nel presente giudizio pur a fronte del fallimento della creditrice principale.
Ciò posto, gli opponenti sostengono innanzitutto che il credito fatto valere con il ricorso monitorio sia di fatto inesistente perché estinto a seguito di rimessione del debito da parte dello Pt 4. Risulta documentato in atti che lo Pt 4, quale legale rappresentante della società opposta oggi fallita, in occasione del sopralluogo effettuato in data 26.09.2011, sull'immobile abbia effettivamente rilevato la presenza di vizi sull'immobile dallo stesso realizzato per conto degli stessi opponenti e sottoscriveva un atto ove sosteneva di avere intenzione di restituire tre degli assegni bancari ricevuti a pagamento della prestazione (comprensivi dei due titoli posti a base del monitorio).
Orbene, è evidente che ci si trovi al cospetto di una scrittura privata, avente data certa ex art. 2704 c.c., perché prodotta in un giudizio civile introdotto dagli odierni opponenti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come tale opponibile al CP 1
(Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, (ud. 29/10/2021, dep. 09/12/2021), n.39123), cronologicamente successiva al documento di ricognizione di debito sottoscritto dalla
Parte 2 e posto ugualmente a base del decreto ingiuntivo opposto che, però, non può, a parere di chi scrive, essere ritenuta come una remissione di debito.
Ciò in quanto, se è vero che la remissione del debito non richiede forme solenni e formule sacramentali, è altrettanto vero ed indiscusso che rileva la manifestazione inequivoca di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione: "donde la necessità, in mancanza di una manifestazione espressa, di valutare in maniera rigorosa il contenuto delle dichiarazioni rese dal creditore ed il comportamento da questi tenuto, alfine di acclarare se possa effettivamente desumersi la sussistenza di univoca volontà di rinuncia"
(cfr. ex multiis, Cass. Civ.10.06.1994 n. 5646).
Ebbene, nel caso di specie, se è vero che il signor Pt 4, si era impegnato alla riconsegna temporanea dei titoli rilasciati a saldo dei lavori dallo stesso effettuati sull'immobile di proprietà degli opponenti, è parimenti vero che detto impegno era stato assunto, per come si evince dal tenore letterale della scrittura privata, nell'attesa delle necessarie verifiche tecniche da condurre sull'immobile oggetto dei lavori. Risulta poi incontestato che lo stesso, di fatto, non abbia mai provveduto alla restituzione degli assegni nn. 0275957238-
08, 0207957239-09 e 0207957240-10 (due dei quali alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto), comportamento assolutamente comprovante la volontà di non considerare estinta l'obbligazione di credito. Ne discende che, proprio dall'interpretazione del contenuto della scrittura privata, non si desume in alcun modo la volontà del sottoscrittore di abdicare al proprio diritto di credito, ma solo l'impegno dello stesso a restituire parte dei titoli nelle more dell'intervento di risanamento dei vizi che l'immobile presentava.
Gli opponenti, allora, sostengono che, in ogni caso, l'importo di cui agli assegni posti a base del monitorio non sarebbe dovuto stante la presenza di numerosi vizi sull'immobile riconosciuti dallo stesso Pt_4, con la conseguenza che avrebbero diritto alla riduzione del prezzo corrisposto per un valore pari quantomeno a quello stimato come necessario per riparare i vizi stessi dallo stesso appaltatore PI (euro 450.000,00), somma idonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
A tal proposito, deve preliminarmente dichiararsi l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall'opposta, atteso che è pacifico che l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente rappresenta tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di facere, con la conseguenza che tale obbligazione è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. (Ord. C. Cass. civ. 01/06/2020, n. 10342)
Orbene, avendo lo Pt 4 chiaramente riconosciuto i vizi con la scrittura del 26.09.2011
(riconoscimento, peraltro, ribadito anche nel corso dell'interrogatorio formale reso in data
6.6.2014 nell'ambito del procedimento n. 700616/2012 R.G) è evidente che alcuna prescrizione o decadenza si sia verificata, avendo gli attori esercitato, in via d'eccezione,
l'azione con la citazione introduttiva del presente giudizio intercorsa prima del decennio.
Ciò posto, la scrittura privata di riconoscimento dei vizi deve ritenersi pienamente opponibile al fallimento, trattandosi di atto avente data certa anteriore rispetto al fallimento stesso, dichiarato in data 3.6.2015: invero, ai sensi dell'art. 2704 cc, è pacifico che il giudice ha la possibilità di desumere la data certa di una scrittura privata anche indirettamente dal giorno in cui si sia verificato un fatto idoneo a provare l'anteriorità della formazione del documento. Alla luce di ciò, poiché la scrittura privata di cui si discute veniva depositata nell'ambito del giudizio n. 700616/2012, deve considerarsi incontrovertibilmente antecedente alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che, essendo opponibile al fallimento, con la stessa gli opponenti hanno fornito la prova della sussistenza dei vizi stessi, perché riconosciuti dall'appaltatore, vizi in particolare consistiti nelle crepature delle strutture dell'immobile.
Gli attori, però, non hanno fornito la prova, che sugli stessi incombeva, relativa all'ammontare dei vizi, né hanno allegato elementi con i quali si sarebbe potuti giungere ad una stima degli stessi mediante consulenza tecnica.
A tal proposito, appare evidente che la menzionata scrittura privata di riconoscimento del vizio, non può considerarsi idonea a provare il minor valore dell'opera, come peraltro sostenuto dagli stessi opponenti nell'atto introduttivo, laddove espressamente viene allegato che detta scrittura “lascia ragionevolmente presumere che lo stesso legale rappresentante delle ditte costruttrici abbia quantificato il minor valore dell'opera in una somma non inferiore ad euro 450.000".
Appare, infatti, evidente che, a prescindere dal fatto che lo Pt 4 non quantifica la diminuzione di valore dell'immobile né tantomeno la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, limitandosi solo ad impegnarsi a restituire tre assegni a garanzia di un futuro intervento sull'immobile, in ogni caso, anche qualora vi fosse stato una unilaterale quantificazione del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti strutturali riscontrati, detta valutazione non potrebbe, da sola, essere posta quale prova della eccezione sollevata dagli opponenti al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Invero, nello stesso atto introduttivo, gli attori hanno espressamente allegato di aver provveduto all'effettuazione dei lavori per l'eliminazione dei vizi, di talché, in mancanza di documentazione fiscale relativa agli esborsi sostenuti, non è in alcun modo possibile stimare il costo necessario per le riparazioni o, comunque, quantificare il minore valore dell'opera realizzata dall'appaltatore.
L'unico elemento allegato è una consulenza di parte afferente alla lesione strutturale della pavimentazione, danno ancora non riparato, per la cui stima la difesa degli opponenti ha sollecitato anche l'espletamento di una ctu: orbene, non v'è chi non veda come manchi, con riferimento a detto lamentato danno, la prova di una tempestiva denuncia all'impresa appaltatrice, necessaria, non essendo detto vizio oggetto del riconoscimento di cui alla scrittura privata del 26.9.2011, laddove si parla espressamente solo di crepature delle strutture dell'immobile.
E' evidente, quindi, che con riferimento al lamentato vizio, laddove afferente a difetti nella realizzazione dell'opera appaltata all'impresa opposta, gli opponenti sono irrimediabilmente incorsi in decadenza.
Il logico corollario di quanto sopra, è che, avendo l'opposta fornito la prova del proprio credito con la documentazione prodotta in uno con il ricorso monitorio e non avendo gli opponenti fornito la prova di un fatto estintivo e/o modificativo dello stesso o comunque, dell'inesistenza del credito fatto valere, l'opposizione andrà respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare, lestesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali.
PQM
Il Tribunale di SC PI, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 995/21, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede
Respinge l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto
Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, comprensive di quelle della fase cautelare, che liquida in complessivi euro 15.375,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge".
4.L'appellante ha tardivamente formulato, con la memoria di costituzione di nuovo procuratore del 6.11.2024, due motivi di gravame che veicolano altrettante eccezioni di nullità.
I rilievi sono infondati perché:
- l'assegno postdatato, seppure nullo, conserva natura di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione (Corte di cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 10710 del 24/05/2016); nella presente fattispecie l'emissione degli assegni de quo da parte del Pt 1 si esaurisce nell' assunzione del debito nei confronti del terzo e non può essere qualificata in termini di donazione (né diretta né indiretta) perché: (a) in giudizio non è mai stato tempestivamente dedotto, specificamente allegato e provato l'intento di liberalità, (b) al pagamento di quanto promesso ben potrebbe seguire l'azione di regresso nei confronti della debitrice non liberata, (c) non risulta alcuna rinuncia all'azione di regresso.
5.Nell'esame delle ulteriori questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd
"principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla dedotta “errata interpretazione della dichiarazione del 26.09.11 ex art. 1236 CC” per aver il Tribunale ritenuto che "la dichiarazione rilasciata dal sig. Pt 4 il 26.9.2011, in occasione del sopralluogo, non possa essere ritenuta una remissione di debito ".
6.Il testo dell'accordo è il seguente: doc.3 GRUPPO IN COSTRUZIONI
CUPRA MARITTIMA AP
Cupramarittima lì 26.09.2011
PREG.MI SIGG.
AN RI e
OV PA
OGGETTO: Sopralluogo odierno sull'immobile di Vs. proprietà sito in Acquaviva Picena
C.da S.Angelo, snc
In seguito all'odierno sopralluogo avvenuto nell'immobile di cui all'oggetto, stante l'improvviso manifestarsi di crepature nell'immobile di cui all'oggetto, il sottoscritto RG PI, nella sua qualità di amministratore unico della ditta esecutrice dei lavori PI RG srl Unipersonale che ha ceduto il credito alla PI IN e Geom. RG srl Unipersonale attesta di aver verificato la presenza di evidenti crepature della struttura dell'immobile che richiedono, previ accertamenti tecnici mirati, un intervento di risanamento che viene programmato per il prossimo mese di Febbraio 2012 stante gli attuali impegni lavorativi in altri cantieri.
In relazione a quanto sopra il sottoscritto RG PI si impegna a restituire ai sigg. RA NA e AN TE i tre assegni AN Marche n.:
0207957238 scadente il 15.11.2011 di €. 150.000,00;
0207957239 scadente il 15.12.2011 di €. 150.000,00;
0207957240 scadente il 15.1.2012 di €. 150.000,00
assegni a suo tempo rilasciati a saldo dei lavori effettuati sull'immobile in attesa della verifica di cui sopra.
IN STRUZIONI St 100 0 VAI'd Unipersonale C.so V. Emmanuele,. S Diffa Spa Costruzion Ditta Sp m Sergieisrl 63012
S ONO VIS trajote RG PI L'Amministratore RG PI L'amministra
IN GINO & GEOM. SERGIO S.R.L Sede legale via Dell' Industria n 5, 63012,Cupra Marittima, P.iva e Codice Fiscale 01197400441.Registro delle Imprese di SC
PI R.E.A. n. AP1 19324, Capitate versato 30.160,00 T.V
IN COSTRUZIONI S.R.L. Sede legale Corso Vittorio Emanuele n 22, 63012 Cupin Marittima,P.iva c Codice Fiscale 01922890445, Registro delle Imprese di SC PI
R.E.A.. AP184315, Sottoscritto €10.000,00, Capitale versato € 2.500,00 4 1/
SP TARGET NEWS.R.L. Sede legale Corso Vittorio Emanuelen 22, 63012 Cupra Marittima P.iva e eCodice Fiscale 00994790673, Registro delle Imprese di SC PI R.E.A..
1. AP156142, Capitale versato € 10.200,00 LV
0735/7787870735/776119
UFFICO COMMERCIALE
Via Ugo Foscolo 6/A63012 Cupra Maritina (AP) 0735/778787073.5/776104
E-MAIL: IMPRESSEDILEIN@LIBERO.IT SITO WWW.INCOSTRUZIONI.IT 7.La Corte condivide l'interpretazione data dal Tribunale alla scrittura perché essa:
Contiene indiscutibilmente un riconoscimento dell'esistenza di vizi;
Contiene l'indicazione della necessità di una verifica tecnica intesa sia a determinare
-
le cause dei pregiudizi sia l'entità degli stessi sia infine i rimedi da apprestare cioè le opere in concreto da eseguire per l'eliminazione;
Contiene l'impegno a svolgere i lavori di risanamento necessari all'esito dell'accertamento tecnico;
Contiene l'impegno a restituire i tre assegni indicati in funzione di garanzia
8.L'appellante richiama l'interrogatorio formale dello Pt 4 (nel procedimento R.g.n.
700616/201210) reso all'udienza del 06.06.2014 di cui si riportano le dichiarazioni:
"[...] Ricordo di aver effettuato un sopralluogo presso l'immobile di proprietà dei sig.re Parte_2 e Pt 1 e, resomi conto dell'effettiva sussistenza dei vizi denunciati, mi impegnavo all'eliminazione degli stessi ed alla restituzione degli ultimi 3 assegni, precedentemente a me consegnati, dell'importo di € 150.000,00 cadauno. A tal proposito ricordo di aver inviato ai coniugi Pt 1 e Parte 2 a conferma dell'impegno preso, una comunicazione scritta. [...] Ricordo di aver stimato i vizi in € 450.000,00"
Il verbale è di seguito riprodotto: TRIBUNALE DI ASCOLI PICUN
Successivamente oggi, all'udienza del 06/06/214,essi l'AW Gianni Morganti per gli attori il i comp compung all'originale del verbale copil
Hi udienza del 20/12/2013 ritualmente notificato alle societal convenute contumaci. E altresì comparse if RG Splura, in qualità di legale rappresentante syy tempre delle convenute "PI GI e beau RG BRI PI Costanziani Sir!, il quale si zeide e asponibile a rendere l'interogatorio formale & feelin 人 le moprie generalità" : "Sono un chiams RG PI, uato in Coora Marittima il 01/04/1966 ed in resident alla via dell'Industria, wis Prews diegene il lega Le rappresentante pt. delle societa PI IN e Gear RG S.r.l. i PI Costanzon Srl, Interrogato sul Compto N°1 della memoria ex art. 183 Comma 6c.p.c. M.2 di pande attrice risponde: "Si è vera, la lincostanza Sul capitale w' 2"); è vera la Circostanta "Sul capitale i' 3" Si è vera la encostanta, Sul capitale N° 4" Si Wcondo le cincostanza Preaso che JU OR & Porteri i iquali efin contrastants des navedenounc e an indicarusi i van Biuttosto contrariati presenti sull'imundabile di lons proprietà insistendo pes in mio intervento volto all'eliminazione degli stessi.
№ 5" 2' è vera by circostanza RicordeSul capitale di aver effetuato un sopralliage presso propietapresso l'umabile di dei s i RA e porteum & resami conto dell na sussistenza dei vizi denudati, mi hypequaro all caallein zione degli stessi ed alla restitutione deglultion 3 assegu precedentemente a me equseguati, dell'importo di € !
€0 150.000, 20 Cadamme. I mapos to ricordo di aver comings PA e OR, a carfema dell duripe inviato on е que press, una Carrymicazione scritta, Sul capitale 6:"" be camostanza. Anche in tal senso riconde d Severa
Over imviato una comunicazione scritta ai sigri OR TE, ADR: Ricordo di aver stimato in i = $50.000, 0 L. C. S. Stive tenfors 1
9.Escluso il valore confessorio della dichiarazione orale essa va correttamente interpretata, unitamente alla dichiarazione scritta, nel senso che la quantificazione dei vizi nella somma di euro 450.000,00 è stata operata dallo Pt 4 a titolo di stima provvisoria dei danni.
In altri termini lo Pt 4 ha operato una propria provvisoria quantificazione del pregiudizio in attesa della esatta determinazione dello stesso all'esito delle indagini tecniche ed in funzione di garanzia dell' acquirente per cui rimaneva temporaneamente sospeso il pagamento del corrispettivo portato dai tre assegni.
10. Tanto osservato, la domanda ed il gravame degli appellanti vanno esaminati sotto il profilo dell'eccezione di inadempimento la cui tempestiva e rituale proposizione da parte degli appellanti stessi non è stata contestata dal Fallimento appellato se non sotto il profilo dell'ammissibilità nei confronti della procedura. 11.La Corte richiama il principio enunciato nelle pronunce che seguono:
Cass. n. 23810/2015: "Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 1460
e 1665 c.c. e art. 81 L. Pt 6 ed il vizio di motivazione per aver ritenuto compatibile l'eccezione di inadempimento ex adverso proposta con l'avvenuto scioglimento del contratto, ex art. 81 L. Fall., su iniziativa del curatore. Il motivo è
infondato.L'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Pertanto, non è incorsa in violazione dell'art. 81 L. Fall. la corte territoriale nell'accertare l'inadempienza della CP_2 in bonis, con le conseguenti ricadute sul credito preteso. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente. Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 c.c. (peraltro, mai espressamente citato dalla
CP_2, come notato in sentenza): e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, ictu oculi riconoscibile, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte. In questo senso, i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrari lasciano in realtà spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore (Cass., sez. 1,
6 marzo 2015 n. 4616) ed affermano l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente nei limiti in cui l'opus gli è utile (Cass., sez. 6-1, 18 settembre 2013 n.
21411)"; denuncia laCass. n. 26573/2021." Con il primo motivo di ricorso la CP_3 violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., ed L. Fall., art. 81, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'appaltante non può rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti in quanto non opponibile l'eccezione di inadempimento per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., art. 81. Con il secondo motivo di ricorso la CP_3 denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. e L. Fall., art. 24, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di
Roma ha dichiarato che l'eccezione di inadempimento destinata ad incidere negativamente sull'attivo fallimentare doveva essere trasferita in sede fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 24. (...)..I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti. E' pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in caso di fallimento. Infatti "Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., art. 81 (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 5 del 2006), sicché al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte (Sez. 1, Sentenza n. 23810 del 20/11/2015).A tal riguardo è opportuno precisare che l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore,
l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Pertanto, non sussiste violazione della L. Fall., art. 81, qualora la corte territoriale nell'accertare l'inadempienza dell'appaltatore rifiuti il pagamento del corrispettivo con le conseguenti ricadute sul credito preteso.Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente.Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 c.c. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte.In questo senso, i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrari, lasciano in realtà spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore (Cass., sez. 1,
6 marzo 2015 n. 4616) ed affermano l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente nei limiti in cui l'opus gli è utile (Cass., sez. 6-1, 18 settembre 2013
n,21411). Secondo Sez. 1, Sentenza n. 4616 del 06/03/2015, infatti, "Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., art. 81 (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con la L.
9 gennaio 2006, n. 5), con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore; il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviato alla Corte per l'accertamento della fondatezza dell'eccezione mediante CTU o altro mezzo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi della L. Fall., art. 81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità".
Cass. n. 33034: "(...)l'eccezione proposta dalla S. può inquadrarsi anche nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum come invocato anche in base al contratto di subappalto. Sul punto può richiamarsi il seguente principio di diritto: In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668 e 1669 cod. civ. integrano senza escluderne l'applicazione i principi generali in materia di
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inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il -committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Sez. 2, Sentenza
n. 4446 del 20/03/2012, Rv. 622108 - 01).
12. Alla luce dei richiamati principi l'eccezione di inadempimento sollevata dalla committenza nei confronti del fallimento è ammissibile.
Essa è anche fondata.
13. Nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.:
a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759);
b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n.
36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
14. Nel caso di specie:
- l'inadempimento dello Pt 4 è espressamente riconosciuto dal legale rappresentante dell'appaltatrice stessa sia con la scrittura che con la dichiarazione richiamate;
l'inadempimento è espressamente ricondotto dallo Pt 4 all'esistenza dei gravi vizi
-
denunciati da controparte;
- lo PI determina egli stesso il presumibile valore dell'adempimento per euro
450.000,00;
in ogni caso lo PI ritiene corretto che, a garanzia del danno, sia trattenuta dalla committenza la somma di euro 450.000,00 in tal modo stabilendo il nesso di corrispettività tra danno e controprestazione.
15.In tal modo resta provato che l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede e che le parti appellanti hanno rifiutato il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive tenendo conto dell'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti bensì in relazione alla situazione oggettiva così come definita e riconosciuta dallo stesso Pt 4
16.All'accertamento del legittimo esercizio del potere di autotutela per paralizzare la richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del CP 1 consegue la temporanea sospensione dell'adempimento richiesto in monitorio e dunque la Corte, in totale riforma. della gravata sentenza, deve revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così
provvede:
1- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, accertato il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte degli appellanti, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore delle parti appellanti, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro
14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge Così deciso in Ancona nella Camera di
Appello in data 15 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli