Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 751/2024 R.G.A.C.
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere nel procedimento promosso con ricorso ex art. 373 c.p.c. dal sig. nell'ambito della Parte_1
causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO, elettivamente C.F._2
domiciliate in CORSO PORTA ROMANA N.108 20122 MILANO presso il difensore avv.
MIONI ALBERTO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIO Parte_1 C.F._3
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIALE SAFFI 11 15067 NOVI LIGURE presso il difensore avv. GHIO DOMENICO appellato letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ex art. 127ter c.p.c.; viste le note difensive depositate dalle parti, in merito all'istanza formulata dal sig. ex Parte_1
art. 373 c.p.c. osserva quanto segue.
Rilevato che:
• l'istanza in esame, come formulata ex art. 373 c.p.c. dal sig. deve ritenersi in Pt_1
specie ammissibile, posto risultano già notificati al ricorrente in forza della sentenza di gravame avverso la quale è stato promosso ricorso per Cassazione, precetto per il rilascio dell'immobile attualmente nella disponibilità del sig. e per il pagamento Pt_1
delle spese del giudizio di gravame ( v. documenti nn. 7 e 8 prodotti dal ricorrente );
• allega il ricorrente, in ordine al pregiudizio grave ed irreparabile che assume conseguente alla provvisoria esecuzione della sentenza di gravame impugnata, la
“difficoltà di reperire altro immobile idoneo al trasferimento delle persone, per di più di 1
Cassazione, per le soverchie difficoltà, giuridiche e materiali, per rientrare nell'immobile”,
• contestano peraltro le odierne resistenti che il pregiudizio così rappresentato dal sig.
“non rappresenta altro che la normale e inevitabile conseguenza dell'esecuzione Pt_1
di un provvedimento giudiziale dotato di esecutività e non certo un pregiudizio ulteriore e superiore”; rilevano infatti che “il sig. è persona autonoma, attiva ed Pt_1
economicamente indipendente, ne è prova il fatto che mai è stata dedotta in atti una sua difficoltà economica e che lo stesso neppure si è avvalso del gratuito patrocinio per la propria difesa processuale. Lo stesso, pertanto, può certamente reperire una idonea abitazione per sé e la di lui moglie nella quale trasferirsi, tenuto anche conto dei prezzi assolutamente accessibili nella zona di Ovada dove vive”;
• rilevano peraltro le resistenti che, “con riferimento, invece, al criterio di irreparabilità la giurisprudenza ne afferma la sussistenza nei soli casi in cui l'eventuale pregiudizio subito dal ricorrente sia insuscettibile di reintegrazione per equivalente, nel caso in cui la sentenza gravata dovesse essere cassata”, laddove “nel caso che ci occupa, la reintegrazione per equivalente è sempre possibile potendosi facilmente configurare un risarcimento di natura “economica” per l'eventuale danno subito”;
• non risulta in effetti in alcun modo comprovato che il sig. – od il coniuge con lui Pt_1
convivente – versi in condizioni di salute precarie ovvero in altra condizione che ne renda gravemente pregiudizievole il trasferimento in altra abitazione, né il ricorrente, che pure allega di essere “pensionato al minimo” e riferisce che la moglie “è casalinga”, ha comunque documentato le sue condizioni reddituali e patrimoniali, al fine di provare che il reperimento di altra abitazione lo esponga a rischio di “grave ed irreparabile danno”, che solo potrebbe ravvisarsi in specie nell'impossibilità di reperire altra sistemazione abitativa, posto che ogni pregiudizio di natura puramente economica sarebbe invece per sua natura passibile di ristoro economico;
• le odierne resistenti hanno peraltro offerto di versare adeguata cauzione “attraverso il deposito di fideiussione bancaria di primario istituto di credito nella misura di €
30.000,00 ovvero di altra somma ritenuta di giustizia”;
2 • non risulta tuttavia lamentato dallo stesso ricorrente un pericolo grave di incapienza delle resistenti in caso fossero tenute alla restituzione delle somme ottenute in sede esecutiva;
• paiono, dunque, insussistenti in specie i presupposti ex art. 373 c.p.c. per l'accoglimento dell'istanza in esame, né pare necessario imporre alle appellanti onere di prestare cauzione a fronte della persistente esecutività della sentenza di gravame impugnata;
• addivenendosi al rigetto dell'istanza in esame, nulla deve disporsi peraltro in ordine alle spese del presente procedimento, giacché “la liquidazione delle spese del sub- procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione” ( Cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26966 del 24/10/2018 ).
P.Q.M.
RIGETTA
L'istanza promossa dal sig. ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione Parte_1
promossa in forza della sentenza n. 999/2024 resa da questa Corte e pubblicata in data
22.01.2025.
Così deciso in Torino il 03/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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