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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 612/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
-Sezione Prima Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.2.2024 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] e residente in [...], C.F.
, assistita e rappresentata dall'Avv. Ivana Anomali presso la quale ha eletto C.F._1
domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] e residente in [...], C.F.
[...]
, assistito e rappresentato dall'Avv. Samuela Castagna presso la quale ha eletto C.F._2
domicilio telematico
vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza dell'11.3.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI: ata in data 16.11.2012 Persona_1
nato in data [...] Persona_2
sentito il relatore;
1 premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza dell'11.3.2025 e di seguito trascritte:
1. Affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocamento principale e prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della mamma sita in Lambrugo (CO), Via Bovia n. 4.
2. Quanto ai tempi di percorrenza dei minori con il papà, dato atto che vi è stata sempre continuità del rapporto padre/figli, prevedere che lo stesso possa vederli come attualmente e quindi come segue:
- tutti i venerdì dal ritiro a scuola dei ragazzi (seppur in orari diversi) con cena, pernottamento fino al sabato alle ore 19:30;
- trascorrere almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive, nel periodo estivo;
- per quanto riguarda le festività natalizie, i genitori si suddivideranno in misura uguale ad anni alterni il periodo delle vacanze natalizie compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 1° gennaio con la mamma e dal giorno 2 gennaio alla ripresa delle lezioni scolastiche con il papà, il tutto ad anni alterni;
- quanto ai giorni del 25 dicembre con la mamma e del 26 dicembre con il papà, salvo richieste diverse e specifiche dei bambini;
- per quanto riguarda il giorno di Pasqua lo trascorreranno con la mamma e il giorno di
Pasquetta (Lunedì dell'Angelo) con il papà, salvo sempre richieste diverse dei bambini;
viene altresì concordata l'alternanza delle festività infrasettimanali e dei così detti "ponti festivi"; per quanto riguarda le "vacanze estive" entrambi i genitori potranno tenere con sé i minori, in deroga all'alternanza prevista alle superiori condizioni, almeno per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, sempre naturalmente verificando e valutando i vari impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché le esigenze e le richieste dei minori;
2 - i periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- resta fermo che entrambi i genitori dovranno comunicarsi il luogo ove trascorreranno la vacanza con i figli e durante la stessa dovranno consentire ai minori di sentire telefonicamente, quotidianamente, l'altro genitore rimasto a casa;
- ampliare le modalità di visita in settimana e anche nel fine settimana di spettanza del padre su accordo diretto delle parti in relazione agli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici dei figli.
3. disporre che il Signor versi a titolo di mantenimento per i figli ed Pt_2 Per_1 Per_2
la somma di euro 250,00 mensili per ciascuno, con aumento automatico secondo gli indici
[...]
ISTAT con bonifico bancario ricorrente istantaneo, che verrà effettuato ogni ultimo giorno lavorativo del mese;
4. quanto alle spese straordinarie applicare la regolamentazione secondo il protocollo in uso davanti al Tribunale di Como con suddivisione delle spese al 50% ciascuno.
5. disporre che l'assegno unico di entrambi i figli, attualmente della misura Euro 105,00 per ciascun figlio, venga assegnato al 100% in favore della GN , come per altro già Parte_1
avviene.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
3 ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 12.3.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
-Sezione Prima Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.2.2024 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] e residente in [...], C.F.
, assistita e rappresentata dall'Avv. Ivana Anomali presso la quale ha eletto C.F._1
domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...] l'[...] e residente in [...], C.F.
[...]
, assistito e rappresentato dall'Avv. Samuela Castagna presso la quale ha eletto C.F._2
domicilio telematico
vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza dell'11.3.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI: ata in data 16.11.2012 Persona_1
nato in data [...] Persona_2
sentito il relatore;
1 premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza dell'11.3.2025 e di seguito trascritte:
1. Affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocamento principale e prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della mamma sita in Lambrugo (CO), Via Bovia n. 4.
2. Quanto ai tempi di percorrenza dei minori con il papà, dato atto che vi è stata sempre continuità del rapporto padre/figli, prevedere che lo stesso possa vederli come attualmente e quindi come segue:
- tutti i venerdì dal ritiro a scuola dei ragazzi (seppur in orari diversi) con cena, pernottamento fino al sabato alle ore 19:30;
- trascorrere almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive, nel periodo estivo;
- per quanto riguarda le festività natalizie, i genitori si suddivideranno in misura uguale ad anni alterni il periodo delle vacanze natalizie compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 1° gennaio con la mamma e dal giorno 2 gennaio alla ripresa delle lezioni scolastiche con il papà, il tutto ad anni alterni;
- quanto ai giorni del 25 dicembre con la mamma e del 26 dicembre con il papà, salvo richieste diverse e specifiche dei bambini;
- per quanto riguarda il giorno di Pasqua lo trascorreranno con la mamma e il giorno di
Pasquetta (Lunedì dell'Angelo) con il papà, salvo sempre richieste diverse dei bambini;
viene altresì concordata l'alternanza delle festività infrasettimanali e dei così detti "ponti festivi"; per quanto riguarda le "vacanze estive" entrambi i genitori potranno tenere con sé i minori, in deroga all'alternanza prevista alle superiori condizioni, almeno per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, sempre naturalmente verificando e valutando i vari impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché le esigenze e le richieste dei minori;
2 - i periodi di vacanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- resta fermo che entrambi i genitori dovranno comunicarsi il luogo ove trascorreranno la vacanza con i figli e durante la stessa dovranno consentire ai minori di sentire telefonicamente, quotidianamente, l'altro genitore rimasto a casa;
- ampliare le modalità di visita in settimana e anche nel fine settimana di spettanza del padre su accordo diretto delle parti in relazione agli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici dei figli.
3. disporre che il Signor versi a titolo di mantenimento per i figli ed Pt_2 Per_1 Per_2
la somma di euro 250,00 mensili per ciascuno, con aumento automatico secondo gli indici
[...]
ISTAT con bonifico bancario ricorrente istantaneo, che verrà effettuato ogni ultimo giorno lavorativo del mese;
4. quanto alle spese straordinarie applicare la regolamentazione secondo il protocollo in uso davanti al Tribunale di Como con suddivisione delle spese al 50% ciascuno.
5. disporre che l'assegno unico di entrambi i figli, attualmente della misura Euro 105,00 per ciascun figlio, venga assegnato al 100% in favore della GN , come per altro già Parte_1
avviene.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
3 ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 12.3.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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