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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 125/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 125/2019 R.G. promossa da
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Mario CONSENTINO e avv. Agostino Parte_1
Fulvio LICARI elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, via Machiavelli n.115 presso lo studio del primo nel Vicolo III pozzi fiera n.1;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente al Vicolo Barone di Falco n. CP_1
11, CF. elettivamente domiciliata in Nicosia, alla Via S. Croce n. 48, presso C.F._1
e nello studio dell'avv. Antonio Mangiacapra del Foro di Enna, cod. fisc. , C.F._2
che la rappresenta e difende;
resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato il 22.1.2019 la proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo Parte_1
n. 431/2018 del 30.11.2018 – N.1973/2018 R.G., con il quale le si ingiungeva di pagare in favore della la somma di 7.597,79 oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 540,00 oltre CP_1
spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Trattavasi del chiesto pagamento degli emolumenti risultanti dai cedolini paga relativi ai mesi
Febbraio, Marzo ed Aprile 2018 oltre “ anticipi o acconti” indicati nei cedolini paga relativi ai mesi
Febbraio 2017, Novembre e Dicembre 2017, asseritamente mai richiesti e mai ricevuti dalla CP_1
Eccepiva la insussistenza dei pretesi crediti.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo.
Resisteva l'opposto il quale evidenziava l'infondatezza della proposta opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
*******
SULLE SOMME INGIUNTE A TITOLO DI ANTICIPI ED ACCONTI NELLE BUSTE PAGA DI
DICEMBRE 2017.
Assume la ricorrente in via monitoria di non aver mai percepito le somme indicate sotto la voce
“anticipi o acconti” rispettivamente, nelle buste paga di novembre 2017 (euro 385,00) e di dicembre La circostanza è contestata dalla . Parte_1
Come noto l'onere della prova (dell'adempimento-pagamento) grava sul datore di lavoro.
In termini generali è altrettanto notorio che non rileva poi al fine di escludere la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal lavoratore l'eventuale sottoscrizione delle buste paga consegnate dal datore di lavoro.
Deve infatti darsi atto come la sottoscrizione della busta paga, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, non ha natura di quietanza di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1199 c.c. delle somme indicate in busta paga e non costituisce pertanto prova dell'avvenuto pagamento delle stesse ai sensi della norma citata (cfr. Cass. civile sez. Lavoro 4
febbraio 1994).
L'orientamento in oggetto trova la sua spiegazione nel fatto che l'art. 1, legge 5 gennaio 1953, n. 4,
prevede l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al dipendente, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto paga contenente (tra l'altro) l'indicazione di tutti gli elementi che comunque compongono detta retribuzione. L'adempimento di detto obbligo, peraltro, “non attiene alla prova
dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata” (Cass.
1150/94 cit.) ma, al più, può concorrere, con altri elementi, a fondare una presunzione semplice di corresponsione degli elementi retributivi in essa indicati (Cass. 4361/89 cit). La sottoscrizione del prospetto paga, quindi, avendo natura equivoca (potendo cioè attestare la mera consegna del prospetto
paga), è idonea a provare soltanto l'avvenuta ricezione, da parte del lavoratore, del prospetto medesimo, e alla stessa non può, di conseguenza, essere attribuita la natura di quietanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1199 c.c., e non ha valore di confessione stragiudiziale di fatto estintivo dell'obbligazione.
A tal riguardo va tenuto presente che la giurisprudenza, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1199 c.c., non richiede per la quietanza particolari forme, ma esclusivamente che dal contesto dell'atto
risulti inequivocabilmente (per esempio, tramite l'apposizione sul titolo del termine "pagato") la prova dell'avvenuto pagamento ed il titolo per cui questo è avvenuto (cfr. sul punto Cass. 24 giugno
1980, n. 3969). In altro caso, poi, la Suprema Corte, ha ritenuto che l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento della retribuzione non poteva considerarsi assolto con la mera produzione della busta paga recante l'annotazione “per ricevuta” apposta dal lavoratore, unitamente alla sottoscrizione, ben potendo la stessa frase "per ricevuta" significare l'avvenuta consegna soltanto della busta paga (cfr. Cass. civile sez. Lavoro 24 giugno 1998, n. 6267).
Per conseguenza, è d'uopo concludere che, ove il lavoratore contesti la corrispondenza dei prospetti paga alla retribuzione effettivamente erogata, e difetti il rilascio di idonee quietanze da parte del dipendente, spetta al datore di lavoro, secondo principio generale, la prova rigorosa dei pagamenti in concreto eseguiti (tra le altre, ancora Cass. 1150/1994 cit.).
Nel caso di specie non è presente, a corredo delle buste paga, peraltro neppure sottoscritte dalla alcun elemento probatorio di tipo documentale, come rilascio di idonee quietanze, oppure CP_1
assegni o bonifici da cui desumere l'esborso di somme in favore della lavoratrice per le causali in oggetto, di guisa che, non può dirsi sussistente in atti la prova dell'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti rivendicati dalla lavoratrice e segnatamente degli importi annotati sotto la voce “anticipi o acconti”.
Peraltro, trattandosi di somme versate a titolo di acconto/anticipo, il datore di lavoro avrebbe dovuto impiegare particolare diligenza e cautela pretendendo una firma quietanzata del lavoratore ricevente con esplicitazione della relativa causale. Accortezza di cui non si rinviene traccia.
E' poi vero, che i testi hanno confermato che la ricorrente non si fosse mai lamentata degli importi presenti in busta paga ( testi ) e che sin dal momento dell'assunzione le buste Testimone_1
paga venivano redatte nel medesimo modo e con la dicitura “anticipi o acconti”. D'altra parte, a prescindere dal fatto che quella di indicare sotto tali voci eventuali somme già ricevute dal lavoratore costituisse una prassi, e che nel passato, tali somme fossero state realmente erogate anticipatamente in favore della ricorrente, su sua richiesta o meno, è a dirsi come tali circostanze non costituiscono prova e nemmeno indizio, del fatto che anche rispetto alle somme rivendicate in via monitoria dalla fosse intervenuto regolare pagamento. Non potendosi poi tale prova in alcun modo trarre dai CP_1
prospetti paga, deve ritenersi che parte datoriale non abbia sul punto assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
SULLE SOMME INGIUNTE A TITOLO DI ACCONTO TFR DI CUI ALLA BUSTA PAGA DI
FEBBRAIO 2017.
Valgono sul punto le stesse considerazioni di cui al punto precedente, sub specie del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto processuale a ciò onerato (manca busta paga quietanzata nonché documentazione attestante il pagamento: assegno, bonifico, estratto conto ecc.).
In conclusione spettano alla i crediti retributivi rivendicati e commisurati al quantum CP_1
indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo..
SULLE RETRIBUZIONI DEI MESI DA FEBBRAIO AD APRILE 2018.
Incontestato è il mancato pagamento di tali mensilità ( a pagina 14, primo capoverso dell'atto di opposizione, si legge: “la datrice di lavoro non ne ha corrisposto i pagamenti”).
Si premetta che in data 11/01/20218, la comunicava di assentarsi dal posto di lavoro per CP_1
malattia, allegando certificato medico di “depressione ansiosa con somatizzazione viscerale” con effetti dapprima fino al 24/01/2018 e poi continuativamente fino all'11/03/2018.
Le difese dell'opponente in merito si appuntano sulla pretesa simulazione dello stato patologico.
A sua volta, tale prospettazione fa leva sui seguenti rilievi:
1) La malattia sarebbe stata “preannunciata” già dal mese di dicembre 2017.
2) La ritenuta incompatibilità tra lo stato psicopatologico e le numerose interlocutorie intrattenute dalla ricorrente nel periodo in oggetto. 3) L'anticipazione della data di rientro in servizio con rettifica, giusta certificato del 26.02.2018,
del precedente certificato di malattia ( che prevedeva il perdurare dello stato morboso sino all'11
marzo 2018) “presumibilmente … al fine di poter assumere l'incarico di presidente di seggio
elettorale in concomitanza con le elezioni del 4 marzo 2018”.
Ora, di tali rilievi, il fatto che la malattia fosse stata preannunziata in tempi non sospetti dalla lavoratrice, costituisce circostanza labialmente affermata dalla opponente, rimasta priva di riscontri di sorta.
Il secondo rilievo, non pare rivestire alcun profilo di rilevanza, al fine di escludere la sussistenza della patologia in oggetto, atteso che la sindrome ansioso depressiva, per quanto fortemente invalidante e limitativa, non priva chi ne è affetto in modo assoluto delle proprie facoltà intellettive e cognitive,
tanto più nel caso di specie in cui le principali implicazioni della patologia riguardano l'apparato gastrico. Del resto lo stesso consulente di parte, in seno alla propria relazione di consulenza (alleg 19)
parla genericamente di un'alterazione ( che neppure quantifica e qualifica come grave od importante)
delle capacità di attenzione, memoria ed organizzative ma non certo di una irrimediabile e totale compromissione delle stesse.
In ordine al terzo aspetto, afferente al “sospetto” rientro anticipato della esso costituisce una CP_1
mera congettura, che non può assurgere nemmeno ad elemento indiziario della pretesa simulazione,
tanto più che non risulta accompagnato da altri elementi che possano orientare nel senso voluto dall'opponente e pertanto nel senso di far ritenere la necessità o anche solo l' opportunità della chiesta ctu.
Inoltre la veridicità dello stato di malattia, non è mai stata contestata dal datore di lavoro né
nell'immediatezza dell'invio dei certificati, né all'indomani dell'invio della certificazione con cui si chiedeva l'anticipazione del rientro, tampoco quando si concretizzava l'evenienza incriminata (
conferimento incarico presidenza seggio).
A tutto ciò, non ultimo in ordine di importanza, si aggiunge il fatto che tale sindrome diagnosticata dal medico di base (vedi attestati di malattia telematici/doc. 16) e confermata all'esito di visita specialistica neurologica (doc 17), è stata definitivamente avallata in esito alle visite fiscali di controllo dell' esperite, rispettivamente, il 17.01.2018 ed il 13.02.2018 (doc. 18) presso il CP_2
domicilio della ricorrente. L'univocità di tali certificazioni, coeve allo stato morboso, in alcun modo parrebbe suscettibile di essere smentita o sconfessata da una ipotetica ctu esperita peraltro a distanza di anni dall'intervenuta guarigione della CP_1
In conclusione, i dati a disposizione del decidente depongono in modo dirimente ed univoco nel senso favorevole alla tesi della ricorrente in via monitoria, al di là dell'isolato elemento di segno opposto di cui si è detto. Si sarebbe trattato dunque di esperire una ctu del tutto esplorativa che come tale non veniva ammessa.
Valutata e ritenuta la infondatezza ed inconsistenza delle difese di parte opponente e ritenuta la spettanza degli importi pretesi dalla lavoratrice, va confermato in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in e 2008,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 19 marzo 2025 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 ( euro 900).