Art. 2.
L'organico del comune di Frassinello e quello del ricostituito comune di Olivola saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potra' essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Frassinello, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Olivola, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti allatto dell'inquadramento stesso.
L'organico del comune di Frassinello e quello del ricostituito comune di Olivola saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potra' essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Frassinello, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Olivola, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti allatto dell'inquadramento stesso.