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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 ss telematici è elettivamente domiciliata appellante C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo elettivamente domiciliato in Palermo via M. Stabile n.182 appellato/appellante incidentale E rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino elettivamente domiciliato CP_2
o via Laurana n.59 appellato/appellante incidentale All'udienza del 18 settembre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Il Tribunale G.L. di Palermo, con sentenza n.487/2023, ritenuta la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dall'1.9.2015 al 31.8.2018 (come già accertato con precedenti sentenze del medesimo organo giurisdizionale e del Tribunale di Termini Imerese per il periodo compreso tra l'1/7/2001 e il 31/8/2015) in forza di contratti di collaborazione autonoma e continuativa prorogati anno per anno in favore de gli odierni appellanti principali quali assistenti amministrativi, ha condannato il al CP_1 pagamento delle differenze retributive tra i compensi ricevuti e la retribuzione prevista per il profilo di assistente amministrativo cat. B1 CCNL di comparto con gli incrementi derivanti dalla anzianità di servizio dall'1.9.2015 (per ) e dal 17.3.2015 Parte_4 (per il ), al versamento dei contributi assicurati per tal i periodi e Pt_3 al pagamento del TFR maturato dall'1.7.2001 al 31.8.2018. In particolare, il primo Giudice dava atto che per gli stessi lavoratori, con precedenti sentenze definitive n.1117/2019, 138/2019 e 50/2017, era già stata riconosciuta la natura subordinata dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione, le differenze retributive maturate fino al 31.8.2015 (per ) e il risarcimento Parte_4 del danno comunitario.
Pag.1 Riteneva, inoltre, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione esclusivamente con riferimento alle domande economiche azionate dal antecedenti il 17.3.2015 Pt_3 rispetto alla notifica dell'atto di messa in mora del 17.3.2
La sentenza è stata parzialmente appellata dai lavoratori per i seguenti motivi:
- omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione in ruolo ossia nella terza fascia stipendiale;
ripropone le argomentazioni del primo grado incentrate sul diritto di non discriminazione tra i lavoratori a termine e i lavoratori a tempo indeterminato.
- limitatamente alla posizione di , rileva che il Giudice adito “pur Parte_3 correttamente evidenziando che sulla questione non si è formato alcun giudicato implicito di rigetto ha in ogni caso riconosciuto le differenze retributive per il periodo dal 17/03/2015 al 31/08/2018, accogliendo” erroneamente “l'eccezione di prescrizione quinquennale, tenuto conto della messa in mora spedita il 17/03/2020”; Il si è costituito con memoria depositata in Controparte_1 data 2.9. che si appunta sulla omessa pronuncia inerente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata con riferimento alla richiesta di riconoscimento del T.F.R.. In ogni caso, censura, l'argomento speso dal Giudice di prime cure col quale ha considerato il rapporto di lavoro “un vero e proprio unicum”. L' si è costituito in giudizio, spiegando appello incidentale, col quale CP_2 lamenta di essere stato condannato in solido al pagamento del TFR;
in ogni caso eccepisce la prescrizione quinquennale del TFR. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il primo motivo del gravame principale deve essere accolto in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte in casi analoghi (tra le tante cfr. sent. n.603/2024, sent. n.817/2024). In effetti, il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata ai fini della collocazione degli appellanti, al momento della assunzione a tempo indeterminato, nella terza fascia stipendiale. Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che l'anzianità di servizio dovesse valere per l'acquisizione del diritto alle progressioni stipendiali nell'ambito dei contratti a termine ma non si è avveduto della ulteriore domanda circa la collocazione nella corrispondente fascia stipendiale nel contratto a tempo indeterminato. La domanda è fondata. A fronte del riconoscimento (non appellato dal ) della natura subordinata CP_1 dei rapporti di lavoro prima della immissione in ru o trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del di -ritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 . Parte_5
Sono noti i principi c argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Pag.2 Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del la -voratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli as-sunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man-sioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo de-terminato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Bertazzi). Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in partico-lare, affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 8 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con
Pag.3 riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata: v. Cass. n. 4360/2023). Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai sensi dei decreti attuativi della L. CP_1 n. 124/1999 che, come è ormai incontestato, hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali. A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati. In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4). Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. Deve dunque dichiararsi il diritto degli appellanti principali all'atto della stabilizzazione, al riconoscimento dell'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità e
Pag.4 precisamente l'inquadramento nella terza fascia stipendiale del CCNL di settore (15-20 anni).
E', invece, infondato il secondo motivo dell'appello principale relativo alle differenze retributive pretese dal per il periodo antecedente il 17.3.2015. Pt_3 Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza delle SU della Corte di Cassazione n.36197/2023 che, disattendendo le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, ha affermato: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato
- sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”. Pertanto, resiste alle censure mosse la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto (in relazione alla posizione del ) prescritti i crediti a titolo di Pt_3 differenze retributive maturati in epoca antecedente i 15.
Merita, inoltre, accoglimento il gravame incidentale separatamente proposto dal e dall' che investe la prescrizione quinquennale del TFR avendo il CP_1 CP_2
ricono lavoratori il diritto a percepire tale emolumento dal 2001 fino al 31.8.2018. Al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. n. 4360/23). L'orientamento è consolidato e non vi è motivo per disattenderlo. Tuttavia, proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegua la conversione determina che i contratti restino distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il termine di prescrizione quinquennale per il T.F.R.. Pertanto, poiché i rapporti dei ricorrenti si sono svolti in continuità, essi hanno diritto al TFR maturato non oltre il quinquennio antecedente dalla data della notifica del ricorso di primo grado. Va, invece, disatteso il motivo dell' che si appunta sulla condanna (in solido CP_2 col ) al pagamento del TFR. CP_1
Al riguardo è appena il caso di osservare che tale emolumento, certamente a carico del datore di lavoro, viene in ogni caso erogato dall' di talchè, del tutto CP_2 correttamente il primo Giudice ha emesso la relativa statuizione di condanna in solido tra le parti obbligate.
Per le esposte considerazioni l'impugnata sentenza va parzialmente riformata con le statuizioni di cui al dispositivo.
Pag.5 3) L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di questo grado tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.487/2023 resa il 16.2.2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, così provvede:
- dichiara il diritto di e di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 inquadrati, all'atto del er diale del C.C.N.L. di riferimento;
- riduce la statuizione di condanna al pagamento del T.F.R. in favore di Parte_1
e operata in prime cure limitandola ai contratti
[...] Parte_2 Parte_3
e cessati nel quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso di primo grado;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di questo grado. Palermo, 18 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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