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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 23.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5837/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Cinzia Muzzicato;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Silvana Mariotti;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/6/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Il Sig.
, sulla scorta di quanto viene sancito nelle nuove tabelle Parte_1 annesse al Decreto del Min. Sanità 05/02/1992, va considerato invalido civile con riduzione della propria capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 62%
(62,05%)”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 nonché per essere dichiarato portatore di handicap in
1 situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 23.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Il requisito sanitario richiesto dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e per l'assegno di invalidità civile consiste nella riduzione permanente della capacità lavorativa in misura, rispettivamente, pari al 100% ovvero pari o superiore al
74%.
Per quanto riguarda lo status di portatore di handicap in situazione di gravità, l'art. 3 comma 3 l. 104/1992 – nella versione originaria – prevede che “…Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in
2 modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”, mentre nella versione introdotta dall'art. 1 lett. a)
D.Lgs. 62/2024 prevede che “…qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle provvidenze in esame.
In particolare, il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: a- obesità con indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 con complicanze artrosiche caratterizzate da discopatie multiple;
b- sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado severo), ha chiaramente concluso che “ Parte_2
, affetto da un insieme di patologie, è ritenuto invalido con riduzione permanente
[...] della capacità lavorativa dal 34 al 73% (art. 2 e 13 L 118/71 e art. 9 D L 509/88”, che tali patologie “…come indicate nelle tabelle di legge determinano una riduzione della generica capacità lavorativa del 67%”, che “Fin dalla domanda amministrativa, al ricorrente vengono riconfermati i benefici previsti per il portatori di handicap ai sensi dell'articolo
3,comma 1 legge 104/92” e che “In atto non sussistono le condizioni per ottenere
l'invalidità civile totale e permanente al 100%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. . Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierno ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
3 Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena
Campi, MOT in servizio presso questo ufficio.
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