Versione
30 luglio 1952
30 luglio 1952
>
Versione
21 settembre 1971
21 settembre 1971
>
Versione
10 gennaio 1990
10 gennaio 1990
>
Versione
1 gennaio 1994
1 gennaio 1994
Art. 37.
E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489))
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni. (23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23) La L. 30 dicembre 1989, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "E' altresi' raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni".
E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489))
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860 ;
da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni. (23)
--------------- AGGIORNAMENTO (23) La L. 30 dicembre 1989, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "E' altresi' raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Commentari • 9
- 1. Risoluzione del 28/07/1998 n. 92 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 28 luglio 1998 · 4.201592
[…] societa\' consortili tra piccole e medie imprese, nonche\' delle societa\' consortili miste. L\'art. 23 di detta legge ha esteso l\'operativita\' del fondo di cui all\'art. 37 della citata legge n. 949 del 1952 alle operazioni di locazione finanziaria in favore delle imprese artigiane. In particolare, e\' stata prevista l\'erogazione di contributi in conto canoni su operazioni
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Venezia, sentenza 29/09/2021, n. 1843Provvedimento: […] Con atto di citazione avviato alla notifica in data 29.10.2018 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società Controparte_1 esponendo che: pagina 2 di 10 - in data 11.11.2008-20.2.2009 egli, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Organizzazione_2 [...] presentava alla convenuta domanda di ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 37 della legge n. 949/1952 nella forma di contributo interessi; - l'istanza si riferiva ad un finanziamento da lui ottenuto per l'acquisto di un immobile aziendale situato nel Comune di Povegliano, alla via Prato della Valle, n. 15, ove trasferiva la sede operativa della sua azienda;Leggi di più...
- revoca finanziamento pubblico·
- affitto d'azienda·
- destinazione finanziamento·
- art. 37 legge 949/1952·
- cessione d'azienda·
- giurisdizione amministrativa·
- requisiti soggettivi e oggettivi·
- prova per testi·
- restituzione contributo·
- revoca agevolazione creditizia