Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5983 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 29.01.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Massarelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , con ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._2
Mugnano di OL (NA), alla via Morelli n.10;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.01.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 15.07.2024, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mugnano
[...] di OL (NA) il 28.09.1992 con e che con sentenza di Questo Controparte_1
Tribunale (nr. 555/2017) emessa in data 15.02.2017 e pubblicata il 27.02.2017 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla chiedere in merito alle statuizioni accessorie.
Con decreto depositato in data 29.07.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 29.01.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 29.01.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
2 DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 555/2017) emessa in data
15.02.2017 e pubblicata il 27.02.2017 con attestazione del passaggio in giudicato del 14.05.2020, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], con ultima residenza nota in Mugnano di OL
(NA), alla via Morelli n.10;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nata a [...] il [...]
[...] C.F._1
- Atto n. 111, Parte II, Serie A, anno 1992 – celebrato in Mugnano di OL (NA) il
28.09.1992;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le
3 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 18.3.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
4