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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 684/23 vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Paola, via delle Rose n. 96, presso lo studio dell'avv. Francesca Cribari, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE e
, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di CP_1 CodiceFiscale_2
procura in atti dall'avv. Gianluca Maio, con studio in Paola (CS), via San Rocco n. 37.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'opposizione.
La domanda è infondata e merita il rigetto.
conveniva dinanzi il Tribunale di Paola Scofano a mezzo CP_1 Parte_1
deposito di ricorso con cui richiedeva la corresponsione della quota TFR pari al 40% al netto percepito dal IG. . Pt_1
Il Tribunale di Paola, sciogliendo la riserva assunta in ordine alle istanze proposte dalle parti, in data 13.1.2023, con decreto n. 67/2023, disponeva: “Il Tribunale di Paola,
Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.
614/2022 del R.G.V.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: -riconosce il diritto della ricorrente a percepire dal resistente l'importo di € 17.270,26, pari al 40% del T.F.R. netto percepito dal resistente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
condanna, per l'effetto, il sig.
a corrispondere l'importo di € 17.270,26 alla ricorrente, unitamente Parte_1
agli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”;
Avverso tale decreto veniva proposto reclamo dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro, la quale così indicava: “ Il ricorso è infondato nel merito.
Invero, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la risulta titolare di CP_1
un assegno mensile di € 103,21, che, sebbene qualificato come “assegno di mantenimento”, le parti hanno concordemente previsto negli accordi divorzili e che, pertanto, non può che avere natura e funzione di assegno divorzile.”.
Per tali motivazioni la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sul reclamo presentato da avverso il decreto del Tribunale di Paola, pubblicato in data Parte_1
13.2.2023, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava il provvedimento impugnato.
pagina 2 di 6 intimava formale atto di precetto all'odierno convenuto, il quale si CP_1
opponeva eccependo che il precetto sarebbe stato “iniquo, ingiusto e gravemente pregiudizievole per l'odierno reclamante e di conseguenza andrà revocato e/o modificato”.
Le ragioni dell'opposizione, a dire dell'opponente, sono da rintracciarsi nella circostanza in base alla quale “in data 09.07.2020 veniva depositato ricorso per divorzio per scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
2. Che in data 02.12.2020 veniva emessa sentenza di divorzio;
3. Che le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. Che si disponeva a carico del sig. , un assegno di mantenimento in favore della IG.ra la Parte_1
da versarsi entro e non oltre la prima settimana di ogni mese di euro 103,29; 5. CP_1
Che i coniugi dichiaravano che non avevano nulla a pretendere l'uno dall'altra;
6. Che nulla deve il IG. alla IG.ra , in virtù degli accordi firmati e allegati alla Pt_1 CP_1
sentenza di divorzio;
” (v. p. 2 atto di citazione in opposizione a precetto).
Ed ancora eccepiva l'opponente che: “Giurisprudenza costante ha dichiarato che tale diritto diviene attuale al momento della percezione del trattamento da parte del lavoratore, ed è condizionato al passaggio in giudicato della sentenza attributiva dell'assegno divorzile;
- Il IG. , dalla sentenza passato in giudicato non deve Pt_1
nessun assegno divorzile alla IG.ra . - Occorre considerare che la IG.ra CP_1 CP_1
non essendo titolare di assegno divorzile, non ha diritto alla quota del TFR.
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE VI ORDINANZA 22 GIUGNO 2020 N 12056”, pertanto concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in quanto è legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- nel merito disporre che il IG.
nulla deve alla IG.ra per quote del TFR;
- in subordine dichiarare una Pt_1 CP_1
quota inferiore alla cifra pari al 40% dell'importo di € 17.270,26;”.
Costituitasi la sig.ra concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice: - CP_1
dichiarare l'opposizione del IG. infondata nel merito;
- confermare Parte_1
pagina 3 di 6 il precetto con cui si richiede la somma pari ad € 17.667,11 oltre interessi e spese;
- condannare l'odierno opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese ed alle competenze di giudizio.”.
Orbene, nel caso in esame il titolo esecutivo ha natura giudiziale (decreto del Tribunale di Paola n. 67/2023 del 13.01.2023) e non appare, quindi, censurabile in questa sede. E' noto, invero, che in ipotesi di titoli giudiziali la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia (la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo - in tal senso la costante giurisprudenza della Suprema Corte: per tutte Cass., sentenza n. 9061 del 28.08.1999, secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso;
nello stesso senso v. Cass. n. 26089 del 30.11.2005, n. 10504/2004, n. 17632/2002 - che pur non inficiando il titolo nella sua formazione, siano idonei a dimostrare la sua inefficacia - ad esempio in quanto il diritto in esso consacrato è già stato soddisfatto), ovvero può involgere il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione o infine la pignorabilità dei beni.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente contesta il titolo esecutivo, avanzando doglianze con riguardo alla sua formazione, titolo che avendo natura giudiziale non appare censurabile in questa sede. Il debitore non può invocare i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione va rigettata.
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2. Sulla domanda di condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Invero, non è stato dimostrato il pregiudizio effettivamente patito per effetto della instaurazione del presente giudizio, oltre che l'elemento soggettivo dell'illecito.
Ed invero l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I comma, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza - oppure dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.5.1990, n. 4651), e, in aggiunta, la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393).
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore della parte opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente Decreto
Ministeriale n.147/2022, ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, considerato il valore medio delle fasi di studio – ridotto del
50% -, introduttiva – ridotto del 50% - e decisionale – ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 1.698,50, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in Paola, 28.04.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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