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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7017/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250013452301000 SPESE GIUDIZIO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/9/2025 all'Agenzia delle Entrate-SC ed all'Agenzia delle Entrate, depositato in data 15/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00134523 01 000, notificata il 25.06.2025, emessa per il pagamento di € 225,88, a titolo di “spese di giudizio anno 2012”.
Quale unico motivo del ricorso, si rileva l'illegittimità della cartella di pagamento opposta in quanto priva di adeguata motivazione, anche per omessa allegazione dell'atto richiamato.
Con distrazione.
In data 19.11.2025 si è costituita l'AE che ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando che le somme richieste con la cartella di pagamento impugnata sono dovute dalla ricorrente in qualità di erede di ZI Nominativo_1, già condannato, con la sentenza n.6411/06/2017, al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 200,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Si è rilevato che la ragione dell'imposizione è indicata nella motivazione e che la mancata allegazione non va censurata in quanto la ricorrente è erede della parte ricorrente, come tale successore nella relativa posizione giuridica attiva e passiva.
AdER non si è costituita.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' noto che l'art. 7 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) stabilisce che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. La motivazione dell'atto impositivo si collega all'esercizio del diritto di difesa del contribuente nella misura in cui solo l'adeguata enunciazione dell'an e del quantum della pretesa, con i relativi criteri di determinazione, consente al contribuente medesimo di poterla efficacemente contestare.
E' noto, inoltre, che l'l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche “per relationem”, ossia mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purchè gli stessi siano allegati all'atto impositivo ovvero ne venga riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso in esame, la cartella di pagamento impugnata si limita a fare riferimento alla sentenza n.
6411/06/2017 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina senza tuttavia allegarla né riprodurne il contenuto essenziale.
Orbene, in assenza di elementi dai quali evincere la data del decesso del dante causa, non è dato comprendere se il giudizio, all'esito del quale è intervenuta la sentenza, sia stato riassunto dagli eredi, che dunque ne sarebbero stati parte.
Secondo quanto ritraibile dalle controdeduzioni dell'AE, il giudizio sembrerebbe aver avuto luogo nei confronti del dante causa, salva la “dovuta” conoscenza anche da parte degli eredi in qualità di successori universali.
Senonchè, a parere di questo giudice, detta conoscenza non può ritenersi affatto automatica.
E pertanto, trattandosi di giudizio nel quale gli eredi sembrerebbero essere rimasti estranei, sarebbe stato onere dell'AE allegare la sentenza al fine di rendere edotto il contribuente non solo delle ragioni della pretesa ma anche del relativo quantum, al fine di consentire la verifica della correttezza del calcolo e della pretesa avanzata nei suoi confronti.
Né la motivazione può essere supplita dalle allegazioni contenute nelle controdeduzioni, laddove si precisa che la sentenza conteneva un condanna alle spese per euro 200,00.
La sentenza, peraltro, non è stata neanche prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7017/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250013452301000 SPESE GIUDIZIO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/9/2025 all'Agenzia delle Entrate-SC ed all'Agenzia delle Entrate, depositato in data 15/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00134523 01 000, notificata il 25.06.2025, emessa per il pagamento di € 225,88, a titolo di “spese di giudizio anno 2012”.
Quale unico motivo del ricorso, si rileva l'illegittimità della cartella di pagamento opposta in quanto priva di adeguata motivazione, anche per omessa allegazione dell'atto richiamato.
Con distrazione.
In data 19.11.2025 si è costituita l'AE che ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando che le somme richieste con la cartella di pagamento impugnata sono dovute dalla ricorrente in qualità di erede di ZI Nominativo_1, già condannato, con la sentenza n.6411/06/2017, al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 200,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Si è rilevato che la ragione dell'imposizione è indicata nella motivazione e che la mancata allegazione non va censurata in quanto la ricorrente è erede della parte ricorrente, come tale successore nella relativa posizione giuridica attiva e passiva.
AdER non si è costituita.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E' noto che l'art. 7 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) stabilisce che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. La motivazione dell'atto impositivo si collega all'esercizio del diritto di difesa del contribuente nella misura in cui solo l'adeguata enunciazione dell'an e del quantum della pretesa, con i relativi criteri di determinazione, consente al contribuente medesimo di poterla efficacemente contestare.
E' noto, inoltre, che l'l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche “per relationem”, ossia mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purchè gli stessi siano allegati all'atto impositivo ovvero ne venga riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso in esame, la cartella di pagamento impugnata si limita a fare riferimento alla sentenza n.
6411/06/2017 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina senza tuttavia allegarla né riprodurne il contenuto essenziale.
Orbene, in assenza di elementi dai quali evincere la data del decesso del dante causa, non è dato comprendere se il giudizio, all'esito del quale è intervenuta la sentenza, sia stato riassunto dagli eredi, che dunque ne sarebbero stati parte.
Secondo quanto ritraibile dalle controdeduzioni dell'AE, il giudizio sembrerebbe aver avuto luogo nei confronti del dante causa, salva la “dovuta” conoscenza anche da parte degli eredi in qualità di successori universali.
Senonchè, a parere di questo giudice, detta conoscenza non può ritenersi affatto automatica.
E pertanto, trattandosi di giudizio nel quale gli eredi sembrerebbero essere rimasti estranei, sarebbe stato onere dell'AE allegare la sentenza al fine di rendere edotto il contribuente non solo delle ragioni della pretesa ma anche del relativo quantum, al fine di consentire la verifica della correttezza del calcolo e della pretesa avanzata nei suoi confronti.
Né la motivazione può essere supplita dalle allegazioni contenute nelle controdeduzioni, laddove si precisa che la sentenza conteneva un condanna alle spese per euro 200,00.
La sentenza, peraltro, non è stata neanche prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se assolto, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.