Art. 7.
Il Ministro per i lavori pubblici 6 autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.
Il Ministro per i lavori pubblici 6 autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.