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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17633 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL SPA avverso l'ordinanza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di MATERA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17633 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UL S.p.a. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera che, in sede di rinvio - nell'ambito di un incidente di esecuzione originariamente sollecitato dalla S.r.l. IE NP 2018, in nome e per conto della quale agisce la società .UL - ha rigettato la richiesta della ricorrente di ammissione dei crediti ipotecari vantati nei confronti della società "Le Marche Fashion Club" a r.l. (di seguito "Le Marche") al passivo della procedura di liquidazione di immobili confiscati alla stessa società debitrice, nei cui confronti è stata disposta la confisca di quanto in sequestro con sentenza n. 1286/14 resa dal Tribunale penale di Matera. 2. Si evince dal provvedimento impugnato che la BA Antoniana Popolare Veneta S.p.a. in data 20.12.2005 aveva concesso alla Le Marche un'apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca iscritta il 29.12.2005 sui beni della Le Marche, ubicati nel Comune di Bernalda (terreno di mq. 14.642, accatastato al fg. 44, part. 353). A seguito di inadempimento della Le Marche, il citato istituto di credito aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (emesso dal Tribunale di Matera il 15.12.2008) per l'importo di euro 699.967,36, oltre accessori. Successivamente, il credito in questione era stato ceduto alla IE NP 2018, la quale conferiva alla UL la procura per compiere ogni attività per il relativo recupero. La UL procedeva quindi al successivo pignoramento degli immobili, i quali, tuttavia, nelle more erano stati sequestrati nell'ambito del procedimento penale con provvedimento del 17.9.2008 (trascritto il 6.10.2008) e poi attribuiti, a seguito di confisca, al patrimonio statale a mezzo di Agenzia del Demanio. La UL, preso atto di ciò, ha chiesto l'ammissione della IE NP 2018 a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita degli immobili confiscati. Il Tribunale ha rigettato l'istanza in quanto ha ritenuto - in estrema sintesi - l'insussistenza della buona fede e dell'affidamento incolpevole in capo all'istituto di credito che aveva originariamente concesso l'apertura di credito alla Le Marche, società che, unitamente ad altri enti, aveva artificiosamente rappresentato al Ministero delle Attività Produttive e alla EL BA (incaricata dell'erogazione dei contributi pubblici) di possedere una serie di requisiti necessari per accedere ai finanziamenti statali, che in parte venivano erogati, 2 anche a seguito della emissione di fatture per operazioni inesistenti, in tal modo rendendosi responsabile dei fatti penalmente accertati. 3. La difesa della società ricorrente lamenta essenzialmente l'errata applicazione della normativa antiriciclaggio, non vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto, nonché vizi di motivazione in ordine alla inesistenza della buona fede e dell'incolpevole affidamento in capo all'intermediario, atteso che l'apertura di credito venne concessa sulla base di pubblici incartamenti che concludevano per la legittimità del progetto. 4. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Si deve convenire con il Procuratore generale che i motivi dedotti si limitano a reiterare doglianze in fatto già compiutamente affrontate nel provvedimento impugnato, con motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici evidenti, come tale incensurabile in cassazione. 3. Il giudice dell'esecuzione ha plausibilmente e non illogicamente argomentato in ordine alla complessa attività truffaldina posta in essere negli anni precedenti dalle società del Consorzio La Felandina, tutte correntiste di BA Antonveneta Spa, circostanza che avrebbe dovuto consentire all'istituto bancario, nel momento in cui concedeva alla società Le Marche una apertura di credito su un conto corrente ipotecario, di rendersi conto delle anomalie delle numerose operazioni bancarie intercorse e dell'elevato rischio di revoca del finanziamento pubblico già concesso. I giudici di merito, sulla base degli atti esaminati, in nessun modo valutabili da questa Corte di legittimità, hanno legittimamente ravvisato un comportamento negligente dell'istituto bancario, a prescindere dalla inapplicabilità della normativa antiriciclaggio (all'epoca non ancora vigente), tale da escludere l'incolpevole affidamento e la buona fede dell'istituto di credito. Sotto questo profilo, la decisione impugnata ha applicato il noto principio per cui un comportamento non può qualificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia caratterizzato dal dolo, ma anche quando esso derivi da un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, negligenza e imperizia, sicché non 3 può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole quando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto, ma risultasse pur sempre conoscibile. 4. In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. 5. Si tratta di aspetti che sono stati adeguatamente affrontati nel provvedimento impugnato, mentre i motivi di ricorso si dilungano nel sollecitare una sostanziale revisione nel merito della vicenda, pacificamente non consentita nella presente sede di legittimità. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 17633 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di UL S.p.a. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera che, in sede di rinvio - nell'ambito di un incidente di esecuzione originariamente sollecitato dalla S.r.l. IE NP 2018, in nome e per conto della quale agisce la società .UL - ha rigettato la richiesta della ricorrente di ammissione dei crediti ipotecari vantati nei confronti della società "Le Marche Fashion Club" a r.l. (di seguito "Le Marche") al passivo della procedura di liquidazione di immobili confiscati alla stessa società debitrice, nei cui confronti è stata disposta la confisca di quanto in sequestro con sentenza n. 1286/14 resa dal Tribunale penale di Matera. 2. Si evince dal provvedimento impugnato che la BA Antoniana Popolare Veneta S.p.a. in data 20.12.2005 aveva concesso alla Le Marche un'apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca iscritta il 29.12.2005 sui beni della Le Marche, ubicati nel Comune di Bernalda (terreno di mq. 14.642, accatastato al fg. 44, part. 353). A seguito di inadempimento della Le Marche, il citato istituto di credito aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (emesso dal Tribunale di Matera il 15.12.2008) per l'importo di euro 699.967,36, oltre accessori. Successivamente, il credito in questione era stato ceduto alla IE NP 2018, la quale conferiva alla UL la procura per compiere ogni attività per il relativo recupero. La UL procedeva quindi al successivo pignoramento degli immobili, i quali, tuttavia, nelle more erano stati sequestrati nell'ambito del procedimento penale con provvedimento del 17.9.2008 (trascritto il 6.10.2008) e poi attribuiti, a seguito di confisca, al patrimonio statale a mezzo di Agenzia del Demanio. La UL, preso atto di ciò, ha chiesto l'ammissione della IE NP 2018 a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita degli immobili confiscati. Il Tribunale ha rigettato l'istanza in quanto ha ritenuto - in estrema sintesi - l'insussistenza della buona fede e dell'affidamento incolpevole in capo all'istituto di credito che aveva originariamente concesso l'apertura di credito alla Le Marche, società che, unitamente ad altri enti, aveva artificiosamente rappresentato al Ministero delle Attività Produttive e alla EL BA (incaricata dell'erogazione dei contributi pubblici) di possedere una serie di requisiti necessari per accedere ai finanziamenti statali, che in parte venivano erogati, 2 anche a seguito della emissione di fatture per operazioni inesistenti, in tal modo rendendosi responsabile dei fatti penalmente accertati. 3. La difesa della società ricorrente lamenta essenzialmente l'errata applicazione della normativa antiriciclaggio, non vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto, nonché vizi di motivazione in ordine alla inesistenza della buona fede e dell'incolpevole affidamento in capo all'intermediario, atteso che l'apertura di credito venne concessa sulla base di pubblici incartamenti che concludevano per la legittimità del progetto. 4. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Si deve convenire con il Procuratore generale che i motivi dedotti si limitano a reiterare doglianze in fatto già compiutamente affrontate nel provvedimento impugnato, con motivazione congrua e priva di vizi logico- giuridici evidenti, come tale incensurabile in cassazione. 3. Il giudice dell'esecuzione ha plausibilmente e non illogicamente argomentato in ordine alla complessa attività truffaldina posta in essere negli anni precedenti dalle società del Consorzio La Felandina, tutte correntiste di BA Antonveneta Spa, circostanza che avrebbe dovuto consentire all'istituto bancario, nel momento in cui concedeva alla società Le Marche una apertura di credito su un conto corrente ipotecario, di rendersi conto delle anomalie delle numerose operazioni bancarie intercorse e dell'elevato rischio di revoca del finanziamento pubblico già concesso. I giudici di merito, sulla base degli atti esaminati, in nessun modo valutabili da questa Corte di legittimità, hanno legittimamente ravvisato un comportamento negligente dell'istituto bancario, a prescindere dalla inapplicabilità della normativa antiriciclaggio (all'epoca non ancora vigente), tale da escludere l'incolpevole affidamento e la buona fede dell'istituto di credito. Sotto questo profilo, la decisione impugnata ha applicato il noto principio per cui un comportamento non può qualificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia caratterizzato dal dolo, ma anche quando esso derivi da un atteggiamento colposo dovuto a imprudenza, negligenza e imperizia, sicché non 3 può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole quando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto, ma risultasse pur sempre conoscibile. 4. In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. 5. Si tratta di aspetti che sono stati adeguatamente affrontati nel provvedimento impugnato, mentre i motivi di ricorso si dilungano nel sollecitare una sostanziale revisione nel merito della vicenda, pacificamente non consentita nella presente sede di legittimità. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2023