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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3421/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CATTAROSSI LARA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 19/07/1997
in GEMONA DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), al n. 20,
Parte 2, Serie A, anno 1997;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli il 21.11.2000, Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e il 02.12.2005, Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 19/07/1997 in
[...]
GEMONA DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di GEMONA DEL FRIULI al N. 20, Parte 2, Serie
A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, fissando la propria residenza ove riterranno opportuno;
b) dispone che la casa coniugale sita in Artegna (Ud) 33011, via Vidoni
n. 4, sia assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere Pt_2
assieme ai figli;
c) dà atto che il sig. si farà carico dell'integrale saldo dei ratei di Pt_1
mutuo ancora da versare sul conto corrente cointestato, sino ad estinzione dello stesso, oltre al saldo delle utenze domestiche e al sostenimento dei costi per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa;
d) dà atto che il sig. si impegna, al termine della procedura di Pt_1
separazione, a trasferire la propria residenza e la sede legale della ditta individuale altrove rispetto all'indirizzo della casa coniugale;
e) dà atto che la proprietà dell'auto Fiat 500 verrà trasferita in capo alla sig. con passaggio di proprietà a spese di quest'ultima, e il sig. Pt_2
si farà carico dell'integrale saldo delle rate di finanziamento Pt_1
ancora da versare sino ad estinzione dello stesso;
f) dà atto che, in ragione della maggiore età raggiunta da entrambi, i figli saranno liberi di gestire il proprio tempo e la permanenza presso l'uno o l'altro genitore in maniera del tutto autonoma, pur mantenendo entrambi la residenza presso la dimora materna;
g) considerato che i coniugi presentano situazioni reddituali nettamente diverse fra loro, dispone che il sig. versi alla moglie un assegno Pt_1 di mantenimento mensile di € 500,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 30 di ciascuna mensilità sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
h) nulla in merito al mantenimento del figlio , in quanto ritenuto Per_1
economicamente autosufficiente;
i) per le spese ordinarie della figlia , dispone che i coniugi Per_2
provvedano al mantenimento diretto della stessa in base alle necessità di quest'ultima e alle reciproche disponibilità economiche;
prende atto che il sig. assume integralmente l'onere della spesa relativa alla Pt_1 retta universitaria e al canone di affitto per l'alloggio della figlia;
j) dà atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. , con accredito sul conto corrente Pt_1
cointestato, quale contributo al mantenimento della figlia, fintanto che sussisteranno i requisiti per poterne beneficiare;
dispone che il contributo così percepito venga integralmente versato alla figlia a titolo di Per_2
mantenimento diretto della stessa;
k) dispone che il sig. sostenga il 100% delle ulteriori eventuali Pt_1
spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
l) dà atto che entrambi i coniugi si impegnano ad adottare le opportune cautele per l'inserimento dei nuovi partner nella vita dei figli, pur sempre nel rispetto della reciproca libertà di scelta di nuovi partner di vita;
m) dà atto che i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione trasfuso nel ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed ogni ulteriore rapporto pregresso, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
n) Dà atto che i coniugi prestano acquiescenza alla presente sentenza di separazione.
o) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.20, Parte 2,
Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 06/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3421/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CATTAROSSI LARA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 19/07/1997
in GEMONA DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), al n. 20,
Parte 2, Serie A, anno 1997;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli il 21.11.2000, Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e il 02.12.2005, Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 19/07/1997 in
[...]
GEMONA DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di GEMONA DEL FRIULI al N. 20, Parte 2, Serie
A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, fissando la propria residenza ove riterranno opportuno;
b) dispone che la casa coniugale sita in Artegna (Ud) 33011, via Vidoni
n. 4, sia assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere Pt_2
assieme ai figli;
c) dà atto che il sig. si farà carico dell'integrale saldo dei ratei di Pt_1
mutuo ancora da versare sul conto corrente cointestato, sino ad estinzione dello stesso, oltre al saldo delle utenze domestiche e al sostenimento dei costi per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa;
d) dà atto che il sig. si impegna, al termine della procedura di Pt_1
separazione, a trasferire la propria residenza e la sede legale della ditta individuale altrove rispetto all'indirizzo della casa coniugale;
e) dà atto che la proprietà dell'auto Fiat 500 verrà trasferita in capo alla sig. con passaggio di proprietà a spese di quest'ultima, e il sig. Pt_2
si farà carico dell'integrale saldo delle rate di finanziamento Pt_1
ancora da versare sino ad estinzione dello stesso;
f) dà atto che, in ragione della maggiore età raggiunta da entrambi, i figli saranno liberi di gestire il proprio tempo e la permanenza presso l'uno o l'altro genitore in maniera del tutto autonoma, pur mantenendo entrambi la residenza presso la dimora materna;
g) considerato che i coniugi presentano situazioni reddituali nettamente diverse fra loro, dispone che il sig. versi alla moglie un assegno Pt_1 di mantenimento mensile di € 500,00, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 30 di ciascuna mensilità sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
h) nulla in merito al mantenimento del figlio , in quanto ritenuto Per_1
economicamente autosufficiente;
i) per le spese ordinarie della figlia , dispone che i coniugi Per_2
provvedano al mantenimento diretto della stessa in base alle necessità di quest'ultima e alle reciproche disponibilità economiche;
prende atto che il sig. assume integralmente l'onere della spesa relativa alla Pt_1 retta universitaria e al canone di affitto per l'alloggio della figlia;
j) dà atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. , con accredito sul conto corrente Pt_1
cointestato, quale contributo al mantenimento della figlia, fintanto che sussisteranno i requisiti per poterne beneficiare;
dispone che il contributo così percepito venga integralmente versato alla figlia a titolo di Per_2
mantenimento diretto della stessa;
k) dispone che il sig. sostenga il 100% delle ulteriori eventuali Pt_1
spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
l) dà atto che entrambi i coniugi si impegnano ad adottare le opportune cautele per l'inserimento dei nuovi partner nella vita dei figli, pur sempre nel rispetto della reciproca libertà di scelta di nuovi partner di vita;
m) dà atto che i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione trasfuso nel ricorso hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed ogni ulteriore rapporto pregresso, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
n) Dà atto che i coniugi prestano acquiescenza alla presente sentenza di separazione.
o) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.20, Parte 2,
Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 06/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini