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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5806/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5806/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETIN Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CARLO FARINI N. 2 35131 PADOVA presso il difensore avv. PRETIN CLAUDIO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISATTI Controparte_1 P.IVA_2
EZIO e elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 47 35131 PADOVA presso il difensore avv. BISATTI EZIO
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte opponente Parte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16.1.2025;
pagina 1 di 8 “In via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità della domanda giudiziale proposta, in ragione dell'indebito frazionamento del credito compiuto da Controparte_1
In via principale nel merito, accertare che nulla deve l'opponente per i titoli di cui è
[...] causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1927/2023 R. Ing., n. 4453/2023 R.G.
– Tribunale di Padova, depositato in data 26 luglio 2023, per le ragioni sopra indicate;
In via riconvenzionale: accertare che è inadempiente alle obbligazioni Controparte_1 contrattualmente assunte per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto condannarla per le causali di cui al presente atto a corrispondere dell'importo di 58.500,00 euro ovvero del diverso, maggiore o minore importo, che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi. in via subordinata: dichiarare la compensazione tra tutte le somme dovute all'odierna opponente in ragione delle domande giudiziali formulate e le somme eventualmente risultanti come dovute ad all'esito dell'odierno Controparte_1 giudizio. In ogni caso: accertare che ha legittimamente sospeso il Parte_1 pagamento delle fatture azionate in via monitoria per tutte le ragioni espresse nel presente atto, con i conseguenti effetti ivi richiamati anche in ordine alla non applicabilità degli interessi moratori. In ogni caso con vittoria di diritti, spese ed onorari come per legge. In via istruttoria: si chiede che venga ammessa la prova per testimoni sulle seguenti circostanzE di fatto, indicando quali testimoni su tutti i capitoli di prova il sig. , responsabile Testimone_1 acquisti di il sig. responsabile controllo qualità Parte_1 Testimone_2 di il sig. , responsabile torni di Parte_1 Testimone_3 Parte_1
il sig. , responsabile frese/piastre di il sig.
[...] Testimone_4 Parte_1
responsabile commerciale di Testimone_5 Parte_1
pagina 2 di 8 Vero è che in forza degli accordi commerciali in essere tra le parti il pagamento di tutti gli ordini formulati da ad dovevano essere Controparte_2 Controparte_1 pagati a 60 giorni dalla consegna;
2) Vero che in data 22 marzo 2023, in seguito all'apertura di un audit interno alla società attrice opponente, conseguente alle non conformità addebitabili al fornitore il sig. si recava Controparte_1 CP_3 presso la sede di ed alla presenza dei signori , Parte_1 Testimone_5
e del dott. si scusava per i ritardi di consegna maturati e Testimone_1 CP_4 confermava che avrebbe consegnato tutti i disegni 2D e 3D richiesti e tutti gli utensili ordinati entro il 31 marzo 2023; 3) Vero che, nel mese di aprile 2023, spirata la data del 31 marzo 2023 senza che fosse avvenuta la consegna dei beni e dei disegni 2D e 3D di cui al capitolo precedente, comunicava alla convenuta opposta la volontà Controparte_5 di recedere dagli ordini indicati nella fattura n. 366/2023, di cui al doc. 8 depositato nel procedimento monitorio che le si rammostra, come già preannunciato con e-mail del 9 marzo 2023 prodotta sub. doc. 6) che le si rammostra;
4) Vero che gli ordini indicati nella fattura n. 366 del 27 giugno 2023, di cui al doc. 8) depositato nel procedimento monitorio che le si rammostra, sono rimasti inevasi e i relativi utensili sono sempre stati nel possesso di 5) Vero che a fronte della mancata consegna dei prodotti indicati Controparte_1 nella fattura della convenuta opposta n. 366 del 27 giugno 2023, prodotta nel procedimento monitorio quale doc. 8) che le si rammostra, ha reperito presso altri Controparte_5 fornitori gli utensili necessari da inserire nel proprio ciclo produttivo;
6) Vero che è oggetto di accordo commerciale tra le odierne parti in causa, che il OR ( Controparte_1
di componentistica meccanica e di attrezzature realizzate su misura in base a
[...] specifiche richieste di fornisse a quest'ultima i disegni tecnici in Parte_1 formato 2D e 3D relativi a tali manufatti, al fine di rendere la Cliente stessa autonoma nella verifica di conformità dimensionale e strumentale delle forniture;
7) Vero che sin dal 2022 ha pubblicato nel suo sito internet la certificazione IATF 16949 Parte_1 conseguita, nonché gli standard di controllo in entrata e in uscita dei prodotti alla quale è vincolata, così da renderli noti ai fornitori e ai clienti finali, come da doc. 16) e 17) che le si rammostrano;
8) Vero che, nelle comunicazioni telefoniche intercorse tra le parti nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2023, lei ha richiesto al legale rappresentante e ai dipendenti di la consegna dei disegni 2D e 3D degli utensili ordinati di Controparte_1 cui al doc. 5), 6), 7) e 8) del fascicolo monitorio che le si rammostrano, rilevando espressamente la necessità della società di adeguarsi agli standard imposti dalla certificazione IATF 16949; 9) Vero che l'omessa o ritardata consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui all'elenco contenuto nei docc. 5) e 14) Controparte_1
(specificamente quelle per attrezzaggi speciali di torni a controllo numerico) che si rammostrano, non ha consentito un corretto controllo qualitativo e dimensionale dei manufatti richiesti e acquistati da secondo quanto prescritto dagli Controparte_5 standard imposti dalla certificazione IATF;
10) Vero che ha Parte_1 impiegato nel proprio ciclo produttivo 15 griffe speciali per tornio realizzate da
inserendoli su 4 torni CNC di marca HAAS presenti in azienda, dando Controparte_1
pagina 3 di 8 origine a 93 scarti di produzione;
11) Vero che l'omessa o ritardata consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui all'elenco contenuto nel doc. 5) e 14) Controparte_1 che si rammostrano, ha determinato un aumento degli scarti causati dall'impossibilità di verificare preventivamente l'idoneità qualitativa e dimensionale dei manufatti forniti da
come da documento n. 23) che le si rammostra;
12) Vero che gli scarti Controparte_1 prodotti nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023 in ragione l'omessa o ritardata consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui all'elenco Controparte_1 contenuto nei docc. 5) e 14) che si rammostrano, sono stati smaltiti dalla società
[...]
(c.f. e p. iva ), come da documento n. Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
23) che le si rammostra;
13) Vero che, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023,
[...]
, anche per il suo tramite, ha in più occasioni, via mail e telefonicamente, Parte_1 contestato ad i ritardi nelle consegne degli utensili commissionati, dei Controparte_1 disegni che dovevano accompagnare la merce consegnata e più in generale di ogni attrezzatura relativa agli ordini di cui alle fatture che si rammostrano e allegate da controparte al fascicolo monitorio ai docc. 5), 6), 7), 8); 14) Vero che l'omessa e non puntuale consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui Controparte_1 all'elenco contenuto nel doc. 5) e 14) che si rammostrano, ha comportato la necessità di procedere con spedizioni urgenti ai clienti finali come da documento 24) che si sottopone al teste;
15) Vero che per suo tramite, tra la fine del 2022 e l'inizio del Parte_1
2023, ha sollecitato in più occasioni telefonicamente ed anche a mezzo e-mail l'evasione da parte di degli ordini lamentando la ritardata consegna, come da Controparte_1 documento n. 6) che le si rammostra;
Si chiede l'interpello formale del legale rappresentante della società convenuta opposta sui capitoli n. 1), 2) e 4) sopra formulati. Si insiste altresì nella richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, anche in base alle certificazioni IATF 16949 detenute da l'esatto contenuto Controparte_2 dell'obbligazione cui era tenuta ed in caso di inadempimento accertare Controparte_1
i danni subiti da parte di per la mancata consegna dei disegni tecnici Parte_1
2D e 3D; si accerti, altresì, il nesso di causa tra detti inadempimenti e la conseguente produzione degli scarti documentati dall'opponente, nonché la congruità dei danni da ritardato adempimento, ivi compreso il danno da consegne urgenti con riferimento alla posizione dei clienti finali, il tutto come da ricostruzione fornita per il tramite della consulenza di parte depositata ai docc. 4) e 18) del fascicolo di parte attrice opponente.”
Conclusioni per parte opposta Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15.1.2025;
pagina 4 di 8 “Nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo oggetto di causa e per l'effetto condannare
[...] al pagamento della somma in linea capitale pari ad €85.575,90, o alla Parte_1 diversa somma di giustizia, oltre agli interessi ex art.5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 dalle scadenze indicate in ogni singola fattura al saldo. Rigettarsi integralmente la domanda formulata in via riconvenzionale. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di controparte, disporsi la compensazione tra le reciproche domande e all'esito condannare la al pagamento del Controparte_5 saldo, unitamente agli interessi moratori, in favore di Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.
Con decreto ingiuntivo n. 1927/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 di pagare, in favore di l'importo di € 85.575,90 oltre interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni meglio indicati nelle distinte d'ordine e nei relativi ddt.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 lamentando a) che la convenuta avrebbe accumulato ritardi nella consegna dei prodotti;
b) che avrebbe omesso di consegnare i disegni 2D e 3D degli utensili e componenti acquistati;
c) che non sarebbero stati consegnati tutti i beni indicati nelle fatture azionate.
Eccepiva, inoltre che la mancata consegna dei disegni avrebbe determinato danni in capo alla società, per scarti nei manufatti finali e necessità di consegne urgenti in favore dei propri clienti, con richiesta di risarcimento in via riconvenzionale.
L'opponente ha poi sollevato eccezione di indebito frazionamento del credito, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.3.2024 è stata accolta l'istanza ex art 648 c.p.c avanzata da parte opposta nei limiti dell'importo di € 70.000 e sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, con fissazione dell'udienza ex art 189 c.p.c per la rimessione in decisione.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata a questo giudice.
All'udienza del 3.4.2025 le parti si sono riportate alle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
Come già affermato nella pronuncia resa a definizione del giudizio di opposizione tra le parti RG
3620/2023, l'eccezione di abusivo frazionamento del credito – alla luce dell'emissione di altro pagina 5 di 8 decreto ingiuntivo (n. 1264/2023), parimenti opposto, sempre per la fornitura di beni tra le parti - non merita accoglimento.
Anche a voler ritenere sussistente un unico rapporto contrattuale tra le parti, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (con principio ribadito anche dalla recente Cass. SU
7299/2025 citata da parte opponente) è comunque necessario verificare che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla tutela frazionata del credito (cfr ex multis Cass. 26493/2023).
Interesse che deve qui ritenersi sussistente considerato che le due fatture azionate in via monitoria con il primo decreto ingiuntivo, la n. 737/2022 e n. 807/2022, erano state oggetto della stessa Co RI. , e il loro pagamento era stato confermato dalla stessa opponente con mail del 9.3.2023 (cfr doc. 9 di parte opposta).
Ben, quindi, le stesse potevano essere oggetto di un autonomo decreto ingiuntivo.
3.
Venendo al merito dell'opposizione, l'attrice ha lamentato in primo luogo la sussistenza di ritardi nella consegna della merce oggetto delle fatture azionate (nn. 14 del 31.1.2023; n. 85 del
28.2.2023; n. 160 del 21.3.2025 e n. 366 del 27.6.2021)
La doglianza non è fondata.
La contestazione, infatti, risulta del tutto generica, non essendo stato allegato rispetto a quali ordini si sarebbe verificato il ritardo, né i relativi tempi.
Peraltro, alcuna contestazione era stata svolta sul punto dall'opponente dopo l'effettuazione degli ordini o al momento della consegna (intervenuta tra gennaio e marzo 2023; cfr ddt sub doc 4 del fascicolo monitorio).
La comunicazione del 9.3.2023 sub doc. 6 di parte opposta, sul punto, è del tutto generica, non essendo indicate le forniture o gli ordini di riferimento, così come le prove orali articolate da 2
EL RI (oltre ad avere ad oggetto circostanze tardivamente allegate, cfr capp 2 e 3, con conseguente inammissibilità anche dell'interrogatorio formale). L'attrice ha poi contestato la mancata consegna, unitamente alla merce, dei disegni 2D e 3D, a suo dire parte del contratto di fornitura.
Non vi è prova, tuttavia, che vi fosse un accordo in tal senso tra le parti (espressamente contestato da parte convenuta).
Non vi è riferimento ai disegni nei relativi ordini, né in specifiche comunicazioni tra le due società (anche rispetto a precedenti ordini effettuati).
La mail del 10.2.2023 (cfr doc. 5 di parte opponente) contiene una lista di attrezzature e non è stato allegato e dimostrato trattarsi della stessa attrezzattura oggetto delle fatture azionate (al contrario non risulta specificamente contestato da parte attrice che questa fa riferimento a beni consegnati anni addietro dalla . Controparte_1
Quanto alla comunicazione sub doc. 12 di parte opposta, questa non prova certo la sussistenza di un pregresso accordo per la fornitura dei disegni degli utensili già consegnati, ma al massimo la sussistenza di un accordo successivo ed eccezionale per alcuni componenti (“…sta lavorando per sistemare i disegni che, come da accordi commerciali, vi saranno consegnati anche se non dovuti).
pagina 6 di 8 Le prove orali articolate risultano infine valutative e generiche, e la richiesta CTU esplorativa.
La doglianza è quindi infondata, con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta.
Venendo, infine, alla terza doglianza, parte opponente ha contestato “l'avvenuta consegna di tutti i beni indicati nelle fatture azionate…” (cfr pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione).
Detta contestazione, in primo luogo, appare contraddittoria rispetto alla lamentata sussistenza di ritardi nella consegna della merce e risulta superata dalla produzione, da parte della convenuta, dei ddt (già prodotti in sede monitoria) sottoscritti (cfr docc. 16 e 17 di parte convenuta) dal destinatario della fornitura.
Quanto alla merce oggetto della fattura n. 366 del 27.6.2023, è pacifico che questa non è stata ancora consegnata a : con mail del 13.4.2023 (cfr doc. 14 di parte opposta), Controparte_8 infatti, comunicava che “confermiamo che i prodotti da Voi ordinati con gli Controparte_1
Ordini n. 1006 del 12.12.2022 e 50 del 16.1.2023 sono pronti per la consegna. Evidenziamo, tuttavia, che è inadempiente al pagamento delle seguenti fatture scadute: Parte_1 nr 737 del 30.11.2022 per euro 20.355,50 e n. 807 del 23.12.2022 per euro 36.842,10. Pertanto, sospendiamo le consegne fino a quando durerà la Vostra inadempienza”.
La difesa svolta dalla convenuta (da qualificarsi come eccezione di inadempimento) deve ritenersi fondata, posto che, come già statuito con la pronuncia resa all'esito del giudizio RG
3620/2023, il mancato pagamento da parte di 2 EL delle due fatture indicate non era legittimo.
Quanto alla difesa dell'opponente (svolta solo negli scritti conclusivi) di mancata prova dell'esistenza di detta merce, è sufficiente rilevare che parte convenuta, in replica, si è espressamente offerta di consegnarla immediatamente all'esito del pagamento della fattura, comportamento dal quale può desumersi la sua esistenza.
4.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'intero suo ammontare.
La domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 sino ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della controversia, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria atteso il deposito delle sole memorie integrative ex art 171ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
pagina 7 di 8 CONDANNA 2 al pagamento, in favore di delle Controparte_9 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 8738,10 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%
IVA e CPA come per legge.
Padova 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5806/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETIN Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CARLO FARINI N. 2 35131 PADOVA presso il difensore avv. PRETIN CLAUDIO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISATTI Controparte_1 P.IVA_2
EZIO e elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 47 35131 PADOVA presso il difensore avv. BISATTI EZIO
Convenuto
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte opponente Parte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16.1.2025;
pagina 1 di 8 “In via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità della domanda giudiziale proposta, in ragione dell'indebito frazionamento del credito compiuto da Controparte_1
In via principale nel merito, accertare che nulla deve l'opponente per i titoli di cui è
[...] causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1927/2023 R. Ing., n. 4453/2023 R.G.
– Tribunale di Padova, depositato in data 26 luglio 2023, per le ragioni sopra indicate;
In via riconvenzionale: accertare che è inadempiente alle obbligazioni Controparte_1 contrattualmente assunte per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto condannarla per le causali di cui al presente atto a corrispondere dell'importo di 58.500,00 euro ovvero del diverso, maggiore o minore importo, che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patendi. in via subordinata: dichiarare la compensazione tra tutte le somme dovute all'odierna opponente in ragione delle domande giudiziali formulate e le somme eventualmente risultanti come dovute ad all'esito dell'odierno Controparte_1 giudizio. In ogni caso: accertare che ha legittimamente sospeso il Parte_1 pagamento delle fatture azionate in via monitoria per tutte le ragioni espresse nel presente atto, con i conseguenti effetti ivi richiamati anche in ordine alla non applicabilità degli interessi moratori. In ogni caso con vittoria di diritti, spese ed onorari come per legge. In via istruttoria: si chiede che venga ammessa la prova per testimoni sulle seguenti circostanzE di fatto, indicando quali testimoni su tutti i capitoli di prova il sig. , responsabile Testimone_1 acquisti di il sig. responsabile controllo qualità Parte_1 Testimone_2 di il sig. , responsabile torni di Parte_1 Testimone_3 Parte_1
il sig. , responsabile frese/piastre di il sig.
[...] Testimone_4 Parte_1
responsabile commerciale di Testimone_5 Parte_1
pagina 2 di 8 Vero è che in forza degli accordi commerciali in essere tra le parti il pagamento di tutti gli ordini formulati da ad dovevano essere Controparte_2 Controparte_1 pagati a 60 giorni dalla consegna;
2) Vero che in data 22 marzo 2023, in seguito all'apertura di un audit interno alla società attrice opponente, conseguente alle non conformità addebitabili al fornitore il sig. si recava Controparte_1 CP_3 presso la sede di ed alla presenza dei signori , Parte_1 Testimone_5
e del dott. si scusava per i ritardi di consegna maturati e Testimone_1 CP_4 confermava che avrebbe consegnato tutti i disegni 2D e 3D richiesti e tutti gli utensili ordinati entro il 31 marzo 2023; 3) Vero che, nel mese di aprile 2023, spirata la data del 31 marzo 2023 senza che fosse avvenuta la consegna dei beni e dei disegni 2D e 3D di cui al capitolo precedente, comunicava alla convenuta opposta la volontà Controparte_5 di recedere dagli ordini indicati nella fattura n. 366/2023, di cui al doc. 8 depositato nel procedimento monitorio che le si rammostra, come già preannunciato con e-mail del 9 marzo 2023 prodotta sub. doc. 6) che le si rammostra;
4) Vero che gli ordini indicati nella fattura n. 366 del 27 giugno 2023, di cui al doc. 8) depositato nel procedimento monitorio che le si rammostra, sono rimasti inevasi e i relativi utensili sono sempre stati nel possesso di 5) Vero che a fronte della mancata consegna dei prodotti indicati Controparte_1 nella fattura della convenuta opposta n. 366 del 27 giugno 2023, prodotta nel procedimento monitorio quale doc. 8) che le si rammostra, ha reperito presso altri Controparte_5 fornitori gli utensili necessari da inserire nel proprio ciclo produttivo;
6) Vero che è oggetto di accordo commerciale tra le odierne parti in causa, che il OR ( Controparte_1
di componentistica meccanica e di attrezzature realizzate su misura in base a
[...] specifiche richieste di fornisse a quest'ultima i disegni tecnici in Parte_1 formato 2D e 3D relativi a tali manufatti, al fine di rendere la Cliente stessa autonoma nella verifica di conformità dimensionale e strumentale delle forniture;
7) Vero che sin dal 2022 ha pubblicato nel suo sito internet la certificazione IATF 16949 Parte_1 conseguita, nonché gli standard di controllo in entrata e in uscita dei prodotti alla quale è vincolata, così da renderli noti ai fornitori e ai clienti finali, come da doc. 16) e 17) che le si rammostrano;
8) Vero che, nelle comunicazioni telefoniche intercorse tra le parti nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2023, lei ha richiesto al legale rappresentante e ai dipendenti di la consegna dei disegni 2D e 3D degli utensili ordinati di Controparte_1 cui al doc. 5), 6), 7) e 8) del fascicolo monitorio che le si rammostrano, rilevando espressamente la necessità della società di adeguarsi agli standard imposti dalla certificazione IATF 16949; 9) Vero che l'omessa o ritardata consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui all'elenco contenuto nei docc. 5) e 14) Controparte_1
(specificamente quelle per attrezzaggi speciali di torni a controllo numerico) che si rammostrano, non ha consentito un corretto controllo qualitativo e dimensionale dei manufatti richiesti e acquistati da secondo quanto prescritto dagli Controparte_5 standard imposti dalla certificazione IATF;
10) Vero che ha Parte_1 impiegato nel proprio ciclo produttivo 15 griffe speciali per tornio realizzate da
inserendoli su 4 torni CNC di marca HAAS presenti in azienda, dando Controparte_1
pagina 3 di 8 origine a 93 scarti di produzione;
11) Vero che l'omessa o ritardata consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui all'elenco contenuto nel doc. 5) e 14) Controparte_1 che si rammostrano, ha determinato un aumento degli scarti causati dall'impossibilità di verificare preventivamente l'idoneità qualitativa e dimensionale dei manufatti forniti da
come da documento n. 23) che le si rammostra;
12) Vero che gli scarti Controparte_1 prodotti nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023 in ragione l'omessa o ritardata consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui all'elenco Controparte_1 contenuto nei docc. 5) e 14) che si rammostrano, sono stati smaltiti dalla società
[...]
(c.f. e p. iva ), come da documento n. Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
23) che le si rammostra;
13) Vero che, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023,
[...]
, anche per il suo tramite, ha in più occasioni, via mail e telefonicamente, Parte_1 contestato ad i ritardi nelle consegne degli utensili commissionati, dei Controparte_1 disegni che dovevano accompagnare la merce consegnata e più in generale di ogni attrezzatura relativa agli ordini di cui alle fatture che si rammostrano e allegate da controparte al fascicolo monitorio ai docc. 5), 6), 7), 8); 14) Vero che l'omessa e non puntuale consegna da parte di dei disegni e attrezzature di cui Controparte_1 all'elenco contenuto nel doc. 5) e 14) che si rammostrano, ha comportato la necessità di procedere con spedizioni urgenti ai clienti finali come da documento 24) che si sottopone al teste;
15) Vero che per suo tramite, tra la fine del 2022 e l'inizio del Parte_1
2023, ha sollecitato in più occasioni telefonicamente ed anche a mezzo e-mail l'evasione da parte di degli ordini lamentando la ritardata consegna, come da Controparte_1 documento n. 6) che le si rammostra;
Si chiede l'interpello formale del legale rappresentante della società convenuta opposta sui capitoli n. 1), 2) e 4) sopra formulati. Si insiste altresì nella richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, anche in base alle certificazioni IATF 16949 detenute da l'esatto contenuto Controparte_2 dell'obbligazione cui era tenuta ed in caso di inadempimento accertare Controparte_1
i danni subiti da parte di per la mancata consegna dei disegni tecnici Parte_1
2D e 3D; si accerti, altresì, il nesso di causa tra detti inadempimenti e la conseguente produzione degli scarti documentati dall'opponente, nonché la congruità dei danni da ritardato adempimento, ivi compreso il danno da consegne urgenti con riferimento alla posizione dei clienti finali, il tutto come da ricostruzione fornita per il tramite della consulenza di parte depositata ai docc. 4) e 18) del fascicolo di parte attrice opponente.”
Conclusioni per parte opposta Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15.1.2025;
pagina 4 di 8 “Nel merito, in via principale: accertati i fatti e le circostanze esposte in narrativa, confermare il Decreto Ingiuntivo oggetto di causa e per l'effetto condannare
[...] al pagamento della somma in linea capitale pari ad €85.575,90, o alla Parte_1 diversa somma di giustizia, oltre agli interessi ex art.5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 dalle scadenze indicate in ogni singola fattura al saldo. Rigettarsi integralmente la domanda formulata in via riconvenzionale. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di controparte, disporsi la compensazione tra le reciproche domande e all'esito condannare la al pagamento del Controparte_5 saldo, unitamente agli interessi moratori, in favore di Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.
Con decreto ingiuntivo n. 1927/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 di pagare, in favore di l'importo di € 85.575,90 oltre interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni meglio indicati nelle distinte d'ordine e nei relativi ddt.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 lamentando a) che la convenuta avrebbe accumulato ritardi nella consegna dei prodotti;
b) che avrebbe omesso di consegnare i disegni 2D e 3D degli utensili e componenti acquistati;
c) che non sarebbero stati consegnati tutti i beni indicati nelle fatture azionate.
Eccepiva, inoltre che la mancata consegna dei disegni avrebbe determinato danni in capo alla società, per scarti nei manufatti finali e necessità di consegne urgenti in favore dei propri clienti, con richiesta di risarcimento in via riconvenzionale.
L'opponente ha poi sollevato eccezione di indebito frazionamento del credito, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.3.2024 è stata accolta l'istanza ex art 648 c.p.c avanzata da parte opposta nei limiti dell'importo di € 70.000 e sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, con fissazione dell'udienza ex art 189 c.p.c per la rimessione in decisione.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata a questo giudice.
All'udienza del 3.4.2025 le parti si sono riportate alle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
Come già affermato nella pronuncia resa a definizione del giudizio di opposizione tra le parti RG
3620/2023, l'eccezione di abusivo frazionamento del credito – alla luce dell'emissione di altro pagina 5 di 8 decreto ingiuntivo (n. 1264/2023), parimenti opposto, sempre per la fornitura di beni tra le parti - non merita accoglimento.
Anche a voler ritenere sussistente un unico rapporto contrattuale tra le parti, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (con principio ribadito anche dalla recente Cass. SU
7299/2025 citata da parte opponente) è comunque necessario verificare che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla tutela frazionata del credito (cfr ex multis Cass. 26493/2023).
Interesse che deve qui ritenersi sussistente considerato che le due fatture azionate in via monitoria con il primo decreto ingiuntivo, la n. 737/2022 e n. 807/2022, erano state oggetto della stessa Co RI. , e il loro pagamento era stato confermato dalla stessa opponente con mail del 9.3.2023 (cfr doc. 9 di parte opposta).
Ben, quindi, le stesse potevano essere oggetto di un autonomo decreto ingiuntivo.
3.
Venendo al merito dell'opposizione, l'attrice ha lamentato in primo luogo la sussistenza di ritardi nella consegna della merce oggetto delle fatture azionate (nn. 14 del 31.1.2023; n. 85 del
28.2.2023; n. 160 del 21.3.2025 e n. 366 del 27.6.2021)
La doglianza non è fondata.
La contestazione, infatti, risulta del tutto generica, non essendo stato allegato rispetto a quali ordini si sarebbe verificato il ritardo, né i relativi tempi.
Peraltro, alcuna contestazione era stata svolta sul punto dall'opponente dopo l'effettuazione degli ordini o al momento della consegna (intervenuta tra gennaio e marzo 2023; cfr ddt sub doc 4 del fascicolo monitorio).
La comunicazione del 9.3.2023 sub doc. 6 di parte opposta, sul punto, è del tutto generica, non essendo indicate le forniture o gli ordini di riferimento, così come le prove orali articolate da 2
EL RI (oltre ad avere ad oggetto circostanze tardivamente allegate, cfr capp 2 e 3, con conseguente inammissibilità anche dell'interrogatorio formale). L'attrice ha poi contestato la mancata consegna, unitamente alla merce, dei disegni 2D e 3D, a suo dire parte del contratto di fornitura.
Non vi è prova, tuttavia, che vi fosse un accordo in tal senso tra le parti (espressamente contestato da parte convenuta).
Non vi è riferimento ai disegni nei relativi ordini, né in specifiche comunicazioni tra le due società (anche rispetto a precedenti ordini effettuati).
La mail del 10.2.2023 (cfr doc. 5 di parte opponente) contiene una lista di attrezzature e non è stato allegato e dimostrato trattarsi della stessa attrezzattura oggetto delle fatture azionate (al contrario non risulta specificamente contestato da parte attrice che questa fa riferimento a beni consegnati anni addietro dalla . Controparte_1
Quanto alla comunicazione sub doc. 12 di parte opposta, questa non prova certo la sussistenza di un pregresso accordo per la fornitura dei disegni degli utensili già consegnati, ma al massimo la sussistenza di un accordo successivo ed eccezionale per alcuni componenti (“…sta lavorando per sistemare i disegni che, come da accordi commerciali, vi saranno consegnati anche se non dovuti).
pagina 6 di 8 Le prove orali articolate risultano infine valutative e generiche, e la richiesta CTU esplorativa.
La doglianza è quindi infondata, con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta.
Venendo, infine, alla terza doglianza, parte opponente ha contestato “l'avvenuta consegna di tutti i beni indicati nelle fatture azionate…” (cfr pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione).
Detta contestazione, in primo luogo, appare contraddittoria rispetto alla lamentata sussistenza di ritardi nella consegna della merce e risulta superata dalla produzione, da parte della convenuta, dei ddt (già prodotti in sede monitoria) sottoscritti (cfr docc. 16 e 17 di parte convenuta) dal destinatario della fornitura.
Quanto alla merce oggetto della fattura n. 366 del 27.6.2023, è pacifico che questa non è stata ancora consegnata a : con mail del 13.4.2023 (cfr doc. 14 di parte opposta), Controparte_8 infatti, comunicava che “confermiamo che i prodotti da Voi ordinati con gli Controparte_1
Ordini n. 1006 del 12.12.2022 e 50 del 16.1.2023 sono pronti per la consegna. Evidenziamo, tuttavia, che è inadempiente al pagamento delle seguenti fatture scadute: Parte_1 nr 737 del 30.11.2022 per euro 20.355,50 e n. 807 del 23.12.2022 per euro 36.842,10. Pertanto, sospendiamo le consegne fino a quando durerà la Vostra inadempienza”.
La difesa svolta dalla convenuta (da qualificarsi come eccezione di inadempimento) deve ritenersi fondata, posto che, come già statuito con la pronuncia resa all'esito del giudizio RG
3620/2023, il mancato pagamento da parte di 2 EL delle due fatture indicate non era legittimo.
Quanto alla difesa dell'opponente (svolta solo negli scritti conclusivi) di mancata prova dell'esistenza di detta merce, è sufficiente rilevare che parte convenuta, in replica, si è espressamente offerta di consegnarla immediatamente all'esito del pagamento della fattura, comportamento dal quale può desumersi la sua esistenza.
4.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'intero suo ammontare.
La domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 sino ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della controversia, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria atteso il deposito delle sole memorie integrative ex art 171ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
pagina 7 di 8 CONDANNA 2 al pagamento, in favore di delle Controparte_9 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 8738,10 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%
IVA e CPA come per legge.
Padova 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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