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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
, nella qualità di titolare dell'omonima (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in BA (En) in via Giosuè Carducci n.2, presso lo P.IVA_1 studio legale dell'Avv. GIUSEPPE DI DIO (C.F: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
E
, (P. I.V.A. ), con sede in Enna, alla C.da Vanelle Controparte_1 P.IVA_2
s.n.c., in persona del titolare ( C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Enna Viale A. Diaz n. 87 presso lo studio legale dell'Avv. ARTURO BARBARINO
(C.F. ) che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa CodiceFiscale_3
di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07.11.2021,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2021 (R.G. 1049/2021) del Pt_1
21.09.2021 notificatogli l'01.10.2021, con il quale il Tribunale di Enna gli ha ingiunto di pagare in
1 favore della convenuta la somma di € 6.640,64 oltre interessi come in domanda sino all'effettivo Pt_2
pagamento, oltre alle spese e agli accessori di legge, quale corrispettivo per la merce consegnatagli come da fatture e documenti di trasporto allegati, confidando nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese ed onorari”.
Parte opponente ha dedotto:
- l'inesistenza del credito azionato;
- di non avere alcuna pendenza con la e di non avere mai ricevuto alcuna fattura;
CP_1
- di non avere mai commissionato alla la fornitura di materiale presso i luoghi indicati CP_1
nelle fatture e nei documenti di trasporto;
- di non riconoscere la propria firma sui documenti di trasporto;
- di non essere stata fornita la prova della avvenuta consegna e di non essere stato specificato il luogo della consegna;
- l'irrilevanza delle fatture prodotte attesa la provenienza unilaterale;
- l'inidoneità probatoria dei documenti di trasporto allegati da controparte.
Si è costituita in giudizio la TA opposta confidando nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“concedere, ex art. 648, co. 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quanto meno sino all'ammontare di € 6.289,17, non fondandosi l'opposizione su prova scritta o di pronta soluzione, ed essendovi in atti, di contro, prova dell'effettività della prestazione descritta nella fattura n. 95/2012; nel merito, respinte le eccezioni, difese e conclusioni articolate dall'opponente, confermare le statuizioni di cui al provvedimento ingiuntivo, condannando la TA debitrice a pagare alla concludente la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
con condanna dell'opponente, ex art. 96, co. III, c.p.c., a pagare una somma da liquidarsi in via equitativa all'opposta, ovvero in subordine, ritenuto che l'opponente abbia agito con mala fede o con colpa grave, condannarla al risarcimento del danno derivatone all'opposta, da liquidarsi in via equitativa. Con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 27.11.2022 sono state ammesse le prove testimoniali chieste dall'opposta e, all'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione non pare superfluo ricordare come con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotta una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, con inversione delle
2 parti atteso che la loro posizione formale risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. In particolare, l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Ciò riverbera sugli oneri probatori posti in capo alle parti dall'art. 2697 c.c.
Al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta la prova del fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cassazione civile, Sez. unite n. 13533/2001).
Atteso che la società opposta in sede monitoria ha agito sulla base delle fatture e dei relativi documenti di trasporto, non sembra poi superfluo ricordare come la fattura rappresenti idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo (sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale); tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo rappresentare al più un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (si veda Cassazione Civile, sez. III, 28/06/2010 n. 15383; cass. civ., sez. III, 03/04/2008 n. 8549).
Si è, altresì, evidenziato – per quanto di rilievo nel presente giudizio - come "...nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una
3 prova documentale astrattamente idonea a favorirla..." ( così Cass. civ., sez. III, 22.06.2007 n.
14594).
Premesso quanto sopra, l'opposizione proposta da va rigettata atteso che per un Parte_1
verso le argomentazioni difensive risultano del tutto generiche e non supportate da alcuna documentazione, per altro verso è comunque stata raggiunta nel corso dell'istruttoria adeguata prova in ordine alla pretesa creditoria.
La società opposta ha adeguatamente provato, anche in questa fase, la pretesa creditoria vantata in via monitoria a mezzo delle fatture allegate supportate dai relativi documenti di trasporto.
Orbene, pur se l'opposta non ha avanzato istanza di verificazione a fronte del disconoscimento dell'opponente, nel corso dell'istruttoria è stato provato il rapporto commerciale fra le parti, la consegna della merce, nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture in atti che hanno di fatto sconfessato quanto sostenuto dall'odierno opponente e cioè di non avere intrattenuto con l'odierna opposta alcuna relazione commerciale;
di non avere mai ordinato e ricevuto nessuna merce dalla e di non avere, pertanto, alcun debito nei suoi confronti. Controparte_1
Ed invero, tutti i testi hanno confermato l'esistenza del rapporto commerciale e delle forniture avvenute. In particolare, il teste escusso all'udienza del 9 febbraio 2023 ha Testimone_1
chiarito, in relazione ai beni descritti nella fattura n. 95 del 21 maggio 2012 e ai documenti di trasporto n. 21 e 22 del 17 e 21 maggio 2012, di ricordare: “che si trattava di infissi di colore bianco;
il bianco all'epoca andava di moda e la consegna è stata eseguita a Barcellona Pozzo di Gotto;
a fare la consegna siamo andati io, il signor e il titolare, signor . che il signor Pt_3 Per_1 CP_1 guidava il furgone Iveco e il Porter non ricordo se l'ho guidato io in tale occasione oppure il collega
. che la posa in opera è durata un paio di giorni circa, non consecutivi;
in particolare mi Per_2
pare che il collega sia stato anche fermato dalla Guardia di Finanza durante uno dei tragitti CP_2 per raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto….; in relazione ai beni descritti nella fattura n. 65 del 16 aprile 2012: “se non erro si trattava di altro materiale consegnato nel cantiere di Gela, sito, se mal non ricordo, dietro il Mc Donald….; in relazione alla fattura n. 72: “…ricordo che si trattava di una consegna ulteriore effettuata successivamente ad una precedente consegna già eseguita a Butera;
ricordo infatti che erano stati ordinati dei vetri antinfortunistici da montare in un capannone;
ricordo che quello oggetto della fattura che mi viene esibita furono consegnati a che il Persona_3
signor era personalmente presente al momento della consegna dei materiali descritti nella Pt_1
ultima fattura mostratami, la n. 72/18; infatti ho consegnato personalmente i vetri Pt_4
antinfortunio al signor non sono invece in grado di riferire, dato il lasso di tempo trascorso, Pt_1
4 se il osse presente anche in occasione delle consegne effettuate a Barcellona Pozzo di Gotto Pt_1
e a Gela”.
Anche il teste , escusso all'udienza del 10 maggio 2023, così ha precisato: Testimone_2
“Riconosco nei documenti che mi vengono esibiti la descrizione dei beni che abbiano montato a
Barcellona Pozzo di Gotto, si trattava di vetrocamera da installare in più appartamenti facenti parte di una palazzina. All'epoca lavoravo già con il sig. e tengo a precisare che ricordo che una CP_1
parte di questi vetro camera sono stati montati da me, da e anche da un operaio Testimone_1
più anziano, e pure il sig. ; mi riferisco ai beni descritti nella fattura che mi è stata Per_4 CP_1
esibita. La merce descritta nei documenti di trasporto che mi sono stati esibiti è stata consegnata dal mio collega al sig. si trattava di lastre che io ho tagliato a misura per Testimone_1 Pt_1 consentirne il montaggio;
preciso che io solo tagliato la merce ed il mio collega l'ha consegnata al
…. Preciso, perché lo ricordo, che i serramenti erano di colore bianco;
…. Ricordo che sono Pt_1 stati consegnati e montati a Barcellona….; posso dire che abbiamo fatto lavori sia a Gela che
Barcellona per il sig. ; Vorrei dire, però, che io sono stato presente ed ho partecipato Pt_1 all'installazione della merce a Barcellona;
per quanto riguarda gli altri materiali posso dire che io ho provveduto al taglio e a consegnarli al sig. e quest'ultimo non so dove li ha montati Pt_1
esattamente. Infatti non tutti gli infissi [vetri] che sono stati forniti al sig. sono stati montati Pt_1 da noi. Io posso dire di aver montato quelli a Barcellona”; Io posso dire di averli tagliati a misura per il sig. . Pt_1
I testi escussi hanno dimostrato con le loro dichiarazioni di conoscere bene i fatti di causa, individuando i beni oggetto della fornitura ed i luoghi in cui gli stessi sono stati trasportati ed installati
(ovvero i cantieri di Barcellona Pozzo di Gotto e Gela) nonché le circostanze sulle quali sono stati chiamati rispondere, risultando le dichiarazioni rese coerenti, logiche, dettagliate e non contraddittorie.
Le circostanze narrate, oltre a trovare reciproca corrispondenza, sono confermate dalla documentazione prodotta ed in particolare dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza in occasione di un controllo su strada, il quale riporta gli estremi del documento di trasporto prodotto, il luogo della consegna, nonché i beni oggetto della fornitura (cfr. Doc. n. 4 costituzione di parte opposta).
Diversamente, non risulta provato alcun pagamento da parte dell'opponente della somma dovuta per la merce ricevuta.
L'opposizione è dunque infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul petitum di causa (€ 6.640,64), applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000 e sui valori minimi, in considerazione delle questioni di fatto e giuridiche concretamente affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 1496/2021:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
375/2021 emesso dal Tribunale di Enna;
• condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali e accessori come per Controparte_1
legge.
Enna, 28.1.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021
T R A
, nella qualità di titolare dell'omonima (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in BA (En) in via Giosuè Carducci n.2, presso lo P.IVA_1 studio legale dell'Avv. GIUSEPPE DI DIO (C.F: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_1 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
E
, (P. I.V.A. ), con sede in Enna, alla C.da Vanelle Controparte_1 P.IVA_2
s.n.c., in persona del titolare ( C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Enna Viale A. Diaz n. 87 presso lo studio legale dell'Avv. ARTURO BARBARINO
(C.F. ) che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa CodiceFiscale_3
di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 07.11.2021,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2021 (R.G. 1049/2021) del Pt_1
21.09.2021 notificatogli l'01.10.2021, con il quale il Tribunale di Enna gli ha ingiunto di pagare in
1 favore della convenuta la somma di € 6.640,64 oltre interessi come in domanda sino all'effettivo Pt_2
pagamento, oltre alle spese e agli accessori di legge, quale corrispettivo per la merce consegnatagli come da fatture e documenti di trasporto allegati, confidando nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese ed onorari”.
Parte opponente ha dedotto:
- l'inesistenza del credito azionato;
- di non avere alcuna pendenza con la e di non avere mai ricevuto alcuna fattura;
CP_1
- di non avere mai commissionato alla la fornitura di materiale presso i luoghi indicati CP_1
nelle fatture e nei documenti di trasporto;
- di non riconoscere la propria firma sui documenti di trasporto;
- di non essere stata fornita la prova della avvenuta consegna e di non essere stato specificato il luogo della consegna;
- l'irrilevanza delle fatture prodotte attesa la provenienza unilaterale;
- l'inidoneità probatoria dei documenti di trasporto allegati da controparte.
Si è costituita in giudizio la TA opposta confidando nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“concedere, ex art. 648, co. 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quanto meno sino all'ammontare di € 6.289,17, non fondandosi l'opposizione su prova scritta o di pronta soluzione, ed essendovi in atti, di contro, prova dell'effettività della prestazione descritta nella fattura n. 95/2012; nel merito, respinte le eccezioni, difese e conclusioni articolate dall'opponente, confermare le statuizioni di cui al provvedimento ingiuntivo, condannando la TA debitrice a pagare alla concludente la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
con condanna dell'opponente, ex art. 96, co. III, c.p.c., a pagare una somma da liquidarsi in via equitativa all'opposta, ovvero in subordine, ritenuto che l'opponente abbia agito con mala fede o con colpa grave, condannarla al risarcimento del danno derivatone all'opposta, da liquidarsi in via equitativa. Con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 27.11.2022 sono state ammesse le prove testimoniali chieste dall'opposta e, all'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione non pare superfluo ricordare come con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotta una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, con inversione delle
2 parti atteso che la loro posizione formale risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. In particolare, l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Ciò riverbera sugli oneri probatori posti in capo alle parti dall'art. 2697 c.c.
Al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta la prova del fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cassazione civile, Sez. unite n. 13533/2001).
Atteso che la società opposta in sede monitoria ha agito sulla base delle fatture e dei relativi documenti di trasporto, non sembra poi superfluo ricordare come la fattura rappresenti idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo (sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale); tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo rappresentare al più un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (si veda Cassazione Civile, sez. III, 28/06/2010 n. 15383; cass. civ., sez. III, 03/04/2008 n. 8549).
Si è, altresì, evidenziato – per quanto di rilievo nel presente giudizio - come "...nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una
3 prova documentale astrattamente idonea a favorirla..." ( così Cass. civ., sez. III, 22.06.2007 n.
14594).
Premesso quanto sopra, l'opposizione proposta da va rigettata atteso che per un Parte_1
verso le argomentazioni difensive risultano del tutto generiche e non supportate da alcuna documentazione, per altro verso è comunque stata raggiunta nel corso dell'istruttoria adeguata prova in ordine alla pretesa creditoria.
La società opposta ha adeguatamente provato, anche in questa fase, la pretesa creditoria vantata in via monitoria a mezzo delle fatture allegate supportate dai relativi documenti di trasporto.
Orbene, pur se l'opposta non ha avanzato istanza di verificazione a fronte del disconoscimento dell'opponente, nel corso dell'istruttoria è stato provato il rapporto commerciale fra le parti, la consegna della merce, nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture in atti che hanno di fatto sconfessato quanto sostenuto dall'odierno opponente e cioè di non avere intrattenuto con l'odierna opposta alcuna relazione commerciale;
di non avere mai ordinato e ricevuto nessuna merce dalla e di non avere, pertanto, alcun debito nei suoi confronti. Controparte_1
Ed invero, tutti i testi hanno confermato l'esistenza del rapporto commerciale e delle forniture avvenute. In particolare, il teste escusso all'udienza del 9 febbraio 2023 ha Testimone_1
chiarito, in relazione ai beni descritti nella fattura n. 95 del 21 maggio 2012 e ai documenti di trasporto n. 21 e 22 del 17 e 21 maggio 2012, di ricordare: “che si trattava di infissi di colore bianco;
il bianco all'epoca andava di moda e la consegna è stata eseguita a Barcellona Pozzo di Gotto;
a fare la consegna siamo andati io, il signor e il titolare, signor . che il signor Pt_3 Per_1 CP_1 guidava il furgone Iveco e il Porter non ricordo se l'ho guidato io in tale occasione oppure il collega
. che la posa in opera è durata un paio di giorni circa, non consecutivi;
in particolare mi Per_2
pare che il collega sia stato anche fermato dalla Guardia di Finanza durante uno dei tragitti CP_2 per raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto….; in relazione ai beni descritti nella fattura n. 65 del 16 aprile 2012: “se non erro si trattava di altro materiale consegnato nel cantiere di Gela, sito, se mal non ricordo, dietro il Mc Donald….; in relazione alla fattura n. 72: “…ricordo che si trattava di una consegna ulteriore effettuata successivamente ad una precedente consegna già eseguita a Butera;
ricordo infatti che erano stati ordinati dei vetri antinfortunistici da montare in un capannone;
ricordo che quello oggetto della fattura che mi viene esibita furono consegnati a che il Persona_3
signor era personalmente presente al momento della consegna dei materiali descritti nella Pt_1
ultima fattura mostratami, la n. 72/18; infatti ho consegnato personalmente i vetri Pt_4
antinfortunio al signor non sono invece in grado di riferire, dato il lasso di tempo trascorso, Pt_1
4 se il osse presente anche in occasione delle consegne effettuate a Barcellona Pozzo di Gotto Pt_1
e a Gela”.
Anche il teste , escusso all'udienza del 10 maggio 2023, così ha precisato: Testimone_2
“Riconosco nei documenti che mi vengono esibiti la descrizione dei beni che abbiano montato a
Barcellona Pozzo di Gotto, si trattava di vetrocamera da installare in più appartamenti facenti parte di una palazzina. All'epoca lavoravo già con il sig. e tengo a precisare che ricordo che una CP_1
parte di questi vetro camera sono stati montati da me, da e anche da un operaio Testimone_1
più anziano, e pure il sig. ; mi riferisco ai beni descritti nella fattura che mi è stata Per_4 CP_1
esibita. La merce descritta nei documenti di trasporto che mi sono stati esibiti è stata consegnata dal mio collega al sig. si trattava di lastre che io ho tagliato a misura per Testimone_1 Pt_1 consentirne il montaggio;
preciso che io solo tagliato la merce ed il mio collega l'ha consegnata al
…. Preciso, perché lo ricordo, che i serramenti erano di colore bianco;
…. Ricordo che sono Pt_1 stati consegnati e montati a Barcellona….; posso dire che abbiamo fatto lavori sia a Gela che
Barcellona per il sig. ; Vorrei dire, però, che io sono stato presente ed ho partecipato Pt_1 all'installazione della merce a Barcellona;
per quanto riguarda gli altri materiali posso dire che io ho provveduto al taglio e a consegnarli al sig. e quest'ultimo non so dove li ha montati Pt_1
esattamente. Infatti non tutti gli infissi [vetri] che sono stati forniti al sig. sono stati montati Pt_1 da noi. Io posso dire di aver montato quelli a Barcellona”; Io posso dire di averli tagliati a misura per il sig. . Pt_1
I testi escussi hanno dimostrato con le loro dichiarazioni di conoscere bene i fatti di causa, individuando i beni oggetto della fornitura ed i luoghi in cui gli stessi sono stati trasportati ed installati
(ovvero i cantieri di Barcellona Pozzo di Gotto e Gela) nonché le circostanze sulle quali sono stati chiamati rispondere, risultando le dichiarazioni rese coerenti, logiche, dettagliate e non contraddittorie.
Le circostanze narrate, oltre a trovare reciproca corrispondenza, sono confermate dalla documentazione prodotta ed in particolare dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza in occasione di un controllo su strada, il quale riporta gli estremi del documento di trasporto prodotto, il luogo della consegna, nonché i beni oggetto della fornitura (cfr. Doc. n. 4 costituzione di parte opposta).
Diversamente, non risulta provato alcun pagamento da parte dell'opponente della somma dovuta per la merce ricevuta.
L'opposizione è dunque infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul petitum di causa (€ 6.640,64), applicando lo scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000 e sui valori minimi, in considerazione delle questioni di fatto e giuridiche concretamente affrontate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 1496/2021:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
375/2021 emesso dal Tribunale di Enna;
• condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali e accessori come per Controparte_1
legge.
Enna, 28.1.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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