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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1269/2021
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1269/2021
T R A
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] cod.fisc.
C.F._1
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Laterza ( cod.fisc ) e dall'Avv. Agnese Popolizio (c.f C.F._2
( ) C.F._3
E
(P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Grumo Appula (BA) alla Via Donat Cattin – Zona PIP nn. 20/22, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Mercurio (C.F.
) e dall'Avv. Pasquale Bavaro (C.F. C.F._4
), C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, la società sopra detta, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio. Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'azienda resistente (d'ora innanzi, per brevità, anche “società”), in persona del suo legale rappresentante p.t., contestando la fondatezza della domanda ed invocandone il rigetto.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione
2 in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente -nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo
Giudice, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo
Giudice, nonché tutte le procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l n. 92/2012 assegnate al Giudicante a seguito del trasferimento ad altro ufficio dei colleghi precedenti titolari
(dott.sse , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , dott.sse e ), la causa veniva decisa. CP_5 CP_6 Per_2 CP_7
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Il Giudicante osserva preliminarmente che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 11925/2003,
Cass. n. 8025/2003, Cass. n. 6238/2001), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma
3 anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004).
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente, inquadrata con la qualifica di “Operaio” di VI
Livello secondo la classificazione del personale operata dal CCNL
Metalmeccanici – Piccole e Medie Industrie applicato dall'azienda,
è volta ad ottenere il superiore inquadramento di Responsabile
Tecnico di VIII livello di detto CCNL. A tale accertamento dovrebbe conseguire, secondo l'assunto dell'istante, la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione dell'inquadramento superiore (nonché dal maggior orario in tesi svolto) per l'importo complessivo di euro
92.633,27.
La società, costituendosi in giudizio, contesta l'asserito svolgimento di mansioni superiori deducendo il corretto inquadramento del lavoratore.
Ciò posto, vale rammentare che, secondo i principi generali, incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Orbene, in primo luogo va rilevato un evidente difetto di allegazione da parte della parte ricorrente che, da un lato, si è limitata ad affermare di aver svolto effettivamente mansioni di
VIII livello e, dall'altro, non ha effettuato alcuna comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. In particolare, il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento nell'VIII livello senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del livello in cui era stata inquadrata e di quelle
4 del superiore livello rivendicato. Non ha neppure evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso l'azienda era da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative all'VIII livello. Quindi, non solo vi è sufficiente allegazione dell'attività in concreto prestata, ma anche, e soprattutto, manca il raffronto di questa con le previsioni contrattuali.
In altri termini, non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità - per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc. - dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni attività contrattualmente distinte. Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
Ma anche a voler prescindere da quanto finora sostenuto, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito alcuna prova suffuciente in ordine all'asserito svolgimento, seppur con la suddetta vaghezza, delle mansioni rientranti nell'VIII livello durante tutto l'arco temporale di causa. Infatti, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'impostazione di parte ricorrente;
vanno, in particolare, ritenute assolutamente inette a suffragare gli assunti di parte attrice (onerata, come detto, della prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati) le deposizioni dei testi indicati dalla
5 ricorrente che hanno riferito del rapporto lavorativo intrattenuto con l'azienda resistente nel periodo dedotto in narrativa.
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che l'istante ha certamente svolto mansioni ascrivibili al VI livello, ma non aveva rivestito certo un ruolo che, per contenuto e responsabilità possa essere ascritto all'VIII livello CCNL di categoria.
Sul punto, teste ha riferito in modo puntuale e specifico vuoi Tes_1
dell'assolvimento da parte del per l'intera durata della Pt_1
relazione lavorativa con la di compiti di Controparte_1
coordinamento e controllo delle attività tecniche ed amministrative riferite ai cantieri gestiti dalla , con lo CP_8
svolgimento delle attività di competenza quasi sempre all'interno degli uffici amministrativi della società resistente e molto di rado sui cantieri seguiti dalla (cfr. “Confermo la Controparte_1
circostanza sub 5 della memoria e preciso che il mio ufficio era attiguo a quello del e vedevo che lo stesso stava per la Pt_1
maggior parte del tempo in ufficio recandosi sui cantieri solo quando gli veniva ordinato dal titolare”). Ancora, il teste ha confermato l'elemento del rispetto da parte del delle Pt_1
direttive impartite dal titolare della in Controparte_1
totale assenza di autonomia concettuale e/o operativa riconosciuta al dipendente (cfr. “Confermo la circostanza sub 6 della memoria difensiva, preciso che era sempre il Sig. CP_1
che dava disposizioni di servizio ai dipendenti”), nonché
l'espletamento da parte dell'Amministratore della
[...]
; di tutti i compiti relativi Controparte_1 Persona_3
all'assunzione di accordi e decisioni con le stazioni appaltanti e alla gestione delle relazioni commerciali e/o contabili con clienti, fornitori o professionisti (cfr. “… posso confermare quanto dedotto nella circostanza n. 7 della memoria, preciso che ero io, su
6 indicazioni del sig. , a contattare i clienti ed i fornitori e CP_1
stilare i documenti necessari per la partecipazione alle gare di appalto”). Il teste ha altresì confermato con chiarezza anche Tes_1
l'elemento inerente l'indicazione, nei servizi di pronto intervento di tutti i cantieri gestiti dalla del solo Controparte_1
numero di telefono del Sig. come riferimento per Persona_3
le chiamate di emergenza ed urgenza (cfr. conferma integrale del capitolo sub 8 della memoria di costituzione), puntualizzando in conclusione della sua deposizione che “Per quanto mi risulta il titolare, alla luce della sua esperienza, era in grado di gestire il processo produttivo aziendale dall'inizio alla fine, chiedendo ausilio ai dipendenti circa la documentazione occorrente” (cfr. anche il testimone ). Testimone_2
In altri termini, dall'istruttoria svolta è emerso che ha Pt_1
sempre svolto compiti di coordinamento e controllo delle attività tecniche ed amministrative riferite ai cantieri gestiti dalla Società, prestando nei fatti la propria attività quasi sempre all'interno degli uffici amministrativi della resistente e recandosi molto di rado sui cantieri seguiti dalla ed operando Controparte_1
sempre e comunque nel rispetto delle direttive impartite dai vertici della Società datoriale. Trattasi di attività di coordinamento e controllo pacificamente riconducibile alla descrizione del dipendente inquadrato nel VI livello professionale operata dal CCNL di settore, in quanto trattasi di compiti comunque riconducibili al “… coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio …”, secondo la declaratoria del sistema di classificazione del personale riferita ai lavoratori appartenenti alla
VI categoria professionale.
7 Del resto, anche dallle dichiarazioni dei testi citati da parte ricorrente ( e , in disparte la genericità e Tes_3 Tes_4
contraddittorietà a tratti delle relative dichiarazioni, non è dato evincere alcun elemento concreto da cui trarre la conferma del fatto che l'istante abbia svolto attività di direzione dei cantieri, ovvero assunto accordi o decisioni con le stazioni appaltanti, ovvero la gestione delle relazioni commerciali e/o contabili con clienti, fornitori o professionisti, essendo, invero, tutte queste prerogative riservate all'Amministratore della Società Sig.
[...]
. Dalle propalazioni dei testi di parte attrice, ancora, Per_3
non è dato desumere chiari elementi in ordine allo svolgimento di funzioni di organizzazione e coordinamento dell'attività lavorativa degli operai. Neppure è emerso che il ricorrente fosse tenuto a rimanere a disposizione h. 24 per comunicazioni o segnalazioni provenienti dai clienti, posto che nei servizi di pronto intervento dei cantieri gestiti dalla società vi era l'obbligo di indicare il numero di riferimento per le chiamate di emergenza ed urgenza, e tale riferimento telefonico era quello di , legale Persona_3
rappresentante della Controparte_1
In buona sostanza, dall'istruttoria svolta complessivamente considerata emerge il corretto inquadramento dell'istante in relazione alle mansioni svolte.
In virtù di tutte le considerazioni innanzi esposte, quindi, il ricorso va integralmente respinto, con la conseguenza che nessuna somma risulta dovuta per i titoli ivi indicati (cfr. conteggi, in cui le somme quantificate sono ricondotte all'VIII livello del CCNL. Né, del resto, sono state evidenziate scorrettezze nell'applicazione dei parametri contrattuali in relazione ai livelli di inquadramento attribuiti dall'azienda; ed in ogni caso, dalle buste
8 paga prodotte appare la corretta erogazione di quanto dovuto alla lavoratrice).
Quanto all'orario di lavoro, vale osservare che l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'impostazione secondo cui il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa secondo le scansioni temporali indicate nell'atto introduttivo. Sul punto, dall'istruttoria complessivamente considerata emerge la conferma dell'orario fatto valere dalla resistente. Si rammenta che, come noto, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sul punto, le apodittiche affermazioni dei tesi di parte ricorrente sono del tutto insufficienti ed inidonee a fornire la prova di aver lavorato oltre l'orario
9 normale di lavoro. Tale dimostrazione, infatti, presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario, il che, nella specie non sussiste. Di contro i testi di parte resistente hanno confermato, con affermazioni del tutto attendibili, l'orario di lavoro allegato dalla società che, pertanto, va accreditato al presente giudizio. Illuminanti appaiono le dichiarazioni della teste
(collega di servizio dell'istante, affidata allo Testimone_5
svolgimento di compiti di ragioniera, per tutto il periodo nel quale il ha prestato la propria attività di lavoro nell'organico Pt_1
della società convenuta) che ha confermato sia il dato relativo allo svolgimento da parte del per tutto il periodo compreso Pt_1
tra l'agosto 2012 ed il dicembre 2014, di attività di servizio alle dipendenze della esclusivamente nelle ore Controparte_1
mattutine, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30, mentre il pomeriggio svolgeva le proprie mansioni alle dipendenze di altro sodalizio, la “Euro Forniture S.r.l.” (cfr. conferma integrale della circostanza sub 2 della memoria difensiva), sia l'elemento inerente l'orario di lavoro osservato dal ricorrente a partire dal mese di gennaio 2015 e fino all'interruzione della relazione lavorativa con la ossia dal Controparte_1
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (cfr. “Confermo la circostanza sub 3 della memoria in quanto i miei orari di lavoro coincidevano con quelli del Sig.
). Inoltre, la teste ha riferito della compilazione Pt_1
giornaliera da parte del di un foglio presenza nel quale il Pt_1
dipendente annotava l'orario di ingresso al lavoro e l'orario di uscita (cfr. “Confermo la circostanza sub 4 della memoria e preciso che tutti i dipendenti firmavano il modello con indicazione degli orari di ingresso e uscita giornalieri dal lavoro che non potevano
10 essere modificati”). Anche il testimone (soggetto Testimone_2
che lavora in un capannone ubicato nella stessa sede della società resistente) ha reso dichiarazioni importanti, affermando che “… all'incirca 10 anni fa vedevo il Sig. a lavoro Pt_1
soltanto la mattina, aggiungo che dopo un primo periodo vedevo il lavorare mattina e pomeriggio. Posso dire che il Pt_1
pomeriggio, quanto intorno alle 18.00 chiudo il cancello in comune con il capannone dove ha sede l'attività della società resistente, non vi era nessuno a lavorare all'interno di quel capannone …”.
In conclusione, poiché le differenze retributive richieste in questa sede discendono dall'asserito svolgimento delle differenti mansioni dedotte in ricorso per il periodo allegato e dall'osservanza dell'orario sopra detto, la domanda va rigettata perché nessuna prova certa è stata fornita dal ricorrente con riferimento agli appena indicati elementi costitutivi. Dunque, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, poiché non è stata fornita alcuna prova dei fatti costitutivi della domanda azionata nel presente giudizio, essa va integralmente rigettata;
pertanto, non è dovuta alcuna somma di danaro per i titoli indicati in ricorso (a ciò aggiungasi che nessun elemento è stato fornito per far ritenere scorretta la corresponsione delle spettanze indicate dalla resistente, senza contare l'inammissibilità per totale difetto di allegazione e prova dei relativi fatti presupposti, dei capi di domanda relativi ai buono pasto, indennità di reperibilità – priva dell'indicazione dell'esatta collocazione temporale dell'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro contrattualizzato - adeguamenti scatti di anzianità e premi di produzione maturati dal dipendente, soprattutto in considerazione della censurabile carenza di indicazioni e precisazioni al riguardo contenute nel ricorso introduttivo).
11 Le predette argomentazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Stante la peculiarità della controversia e la qualità delle parti, le spese del giudizio vanno compensate equamente tra le parti per intero.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti per intero le spese del giudizio.
Bari, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.4.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1269/2021
T R A
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] cod.fisc.
C.F._1
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Laterza ( cod.fisc ) e dall'Avv. Agnese Popolizio (c.f C.F._2
( ) C.F._3
E
(P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Grumo Appula (BA) alla Via Donat Cattin – Zona PIP nn. 20/22, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Mercurio (C.F.
) e dall'Avv. Pasquale Bavaro (C.F. C.F._4
), C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, la società sopra detta, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio. Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'azienda resistente (d'ora innanzi, per brevità, anche “società”), in persona del suo legale rappresentante p.t., contestando la fondatezza della domanda ed invocandone il rigetto.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione
2 in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente -nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo
Giudice, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate a questo
Giudice, nonché tutte le procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l n. 92/2012 assegnate al Giudicante a seguito del trasferimento ad altro ufficio dei colleghi precedenti titolari
(dott.sse , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , dott.sse e ), la causa veniva decisa. CP_5 CP_6 Per_2 CP_7
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Il Giudicante osserva preliminarmente che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 11925/2003,
Cass. n. 8025/2003, Cass. n. 6238/2001), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma
3 anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004).
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente, inquadrata con la qualifica di “Operaio” di VI
Livello secondo la classificazione del personale operata dal CCNL
Metalmeccanici – Piccole e Medie Industrie applicato dall'azienda,
è volta ad ottenere il superiore inquadramento di Responsabile
Tecnico di VIII livello di detto CCNL. A tale accertamento dovrebbe conseguire, secondo l'assunto dell'istante, la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione dell'inquadramento superiore (nonché dal maggior orario in tesi svolto) per l'importo complessivo di euro
92.633,27.
La società, costituendosi in giudizio, contesta l'asserito svolgimento di mansioni superiori deducendo il corretto inquadramento del lavoratore.
Ciò posto, vale rammentare che, secondo i principi generali, incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Orbene, in primo luogo va rilevato un evidente difetto di allegazione da parte della parte ricorrente che, da un lato, si è limitata ad affermare di aver svolto effettivamente mansioni di
VIII livello e, dall'altro, non ha effettuato alcuna comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. In particolare, il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento nell'VIII livello senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del livello in cui era stata inquadrata e di quelle
4 del superiore livello rivendicato. Non ha neppure evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso l'azienda era da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative all'VIII livello. Quindi, non solo vi è sufficiente allegazione dell'attività in concreto prestata, ma anche, e soprattutto, manca il raffronto di questa con le previsioni contrattuali.
In altri termini, non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità - per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc. - dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni attività contrattualmente distinte. Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
Ma anche a voler prescindere da quanto finora sostenuto, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito alcuna prova suffuciente in ordine all'asserito svolgimento, seppur con la suddetta vaghezza, delle mansioni rientranti nell'VIII livello durante tutto l'arco temporale di causa. Infatti, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'impostazione di parte ricorrente;
vanno, in particolare, ritenute assolutamente inette a suffragare gli assunti di parte attrice (onerata, come detto, della prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati) le deposizioni dei testi indicati dalla
5 ricorrente che hanno riferito del rapporto lavorativo intrattenuto con l'azienda resistente nel periodo dedotto in narrativa.
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che l'istante ha certamente svolto mansioni ascrivibili al VI livello, ma non aveva rivestito certo un ruolo che, per contenuto e responsabilità possa essere ascritto all'VIII livello CCNL di categoria.
Sul punto, teste ha riferito in modo puntuale e specifico vuoi Tes_1
dell'assolvimento da parte del per l'intera durata della Pt_1
relazione lavorativa con la di compiti di Controparte_1
coordinamento e controllo delle attività tecniche ed amministrative riferite ai cantieri gestiti dalla , con lo CP_8
svolgimento delle attività di competenza quasi sempre all'interno degli uffici amministrativi della società resistente e molto di rado sui cantieri seguiti dalla (cfr. “Confermo la Controparte_1
circostanza sub 5 della memoria e preciso che il mio ufficio era attiguo a quello del e vedevo che lo stesso stava per la Pt_1
maggior parte del tempo in ufficio recandosi sui cantieri solo quando gli veniva ordinato dal titolare”). Ancora, il teste ha confermato l'elemento del rispetto da parte del delle Pt_1
direttive impartite dal titolare della in Controparte_1
totale assenza di autonomia concettuale e/o operativa riconosciuta al dipendente (cfr. “Confermo la circostanza sub 6 della memoria difensiva, preciso che era sempre il Sig. CP_1
che dava disposizioni di servizio ai dipendenti”), nonché
l'espletamento da parte dell'Amministratore della
[...]
; di tutti i compiti relativi Controparte_1 Persona_3
all'assunzione di accordi e decisioni con le stazioni appaltanti e alla gestione delle relazioni commerciali e/o contabili con clienti, fornitori o professionisti (cfr. “… posso confermare quanto dedotto nella circostanza n. 7 della memoria, preciso che ero io, su
6 indicazioni del sig. , a contattare i clienti ed i fornitori e CP_1
stilare i documenti necessari per la partecipazione alle gare di appalto”). Il teste ha altresì confermato con chiarezza anche Tes_1
l'elemento inerente l'indicazione, nei servizi di pronto intervento di tutti i cantieri gestiti dalla del solo Controparte_1
numero di telefono del Sig. come riferimento per Persona_3
le chiamate di emergenza ed urgenza (cfr. conferma integrale del capitolo sub 8 della memoria di costituzione), puntualizzando in conclusione della sua deposizione che “Per quanto mi risulta il titolare, alla luce della sua esperienza, era in grado di gestire il processo produttivo aziendale dall'inizio alla fine, chiedendo ausilio ai dipendenti circa la documentazione occorrente” (cfr. anche il testimone ). Testimone_2
In altri termini, dall'istruttoria svolta è emerso che ha Pt_1
sempre svolto compiti di coordinamento e controllo delle attività tecniche ed amministrative riferite ai cantieri gestiti dalla Società, prestando nei fatti la propria attività quasi sempre all'interno degli uffici amministrativi della resistente e recandosi molto di rado sui cantieri seguiti dalla ed operando Controparte_1
sempre e comunque nel rispetto delle direttive impartite dai vertici della Società datoriale. Trattasi di attività di coordinamento e controllo pacificamente riconducibile alla descrizione del dipendente inquadrato nel VI livello professionale operata dal CCNL di settore, in quanto trattasi di compiti comunque riconducibili al “… coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio …”, secondo la declaratoria del sistema di classificazione del personale riferita ai lavoratori appartenenti alla
VI categoria professionale.
7 Del resto, anche dallle dichiarazioni dei testi citati da parte ricorrente ( e , in disparte la genericità e Tes_3 Tes_4
contraddittorietà a tratti delle relative dichiarazioni, non è dato evincere alcun elemento concreto da cui trarre la conferma del fatto che l'istante abbia svolto attività di direzione dei cantieri, ovvero assunto accordi o decisioni con le stazioni appaltanti, ovvero la gestione delle relazioni commerciali e/o contabili con clienti, fornitori o professionisti, essendo, invero, tutte queste prerogative riservate all'Amministratore della Società Sig.
[...]
. Dalle propalazioni dei testi di parte attrice, ancora, Per_3
non è dato desumere chiari elementi in ordine allo svolgimento di funzioni di organizzazione e coordinamento dell'attività lavorativa degli operai. Neppure è emerso che il ricorrente fosse tenuto a rimanere a disposizione h. 24 per comunicazioni o segnalazioni provenienti dai clienti, posto che nei servizi di pronto intervento dei cantieri gestiti dalla società vi era l'obbligo di indicare il numero di riferimento per le chiamate di emergenza ed urgenza, e tale riferimento telefonico era quello di , legale Persona_3
rappresentante della Controparte_1
In buona sostanza, dall'istruttoria svolta complessivamente considerata emerge il corretto inquadramento dell'istante in relazione alle mansioni svolte.
In virtù di tutte le considerazioni innanzi esposte, quindi, il ricorso va integralmente respinto, con la conseguenza che nessuna somma risulta dovuta per i titoli ivi indicati (cfr. conteggi, in cui le somme quantificate sono ricondotte all'VIII livello del CCNL. Né, del resto, sono state evidenziate scorrettezze nell'applicazione dei parametri contrattuali in relazione ai livelli di inquadramento attribuiti dall'azienda; ed in ogni caso, dalle buste
8 paga prodotte appare la corretta erogazione di quanto dovuto alla lavoratrice).
Quanto all'orario di lavoro, vale osservare che l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'impostazione secondo cui il ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa secondo le scansioni temporali indicate nell'atto introduttivo. Sul punto, dall'istruttoria complessivamente considerata emerge la conferma dell'orario fatto valere dalla resistente. Si rammenta che, come noto, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sul punto, le apodittiche affermazioni dei tesi di parte ricorrente sono del tutto insufficienti ed inidonee a fornire la prova di aver lavorato oltre l'orario
9 normale di lavoro. Tale dimostrazione, infatti, presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario, il che, nella specie non sussiste. Di contro i testi di parte resistente hanno confermato, con affermazioni del tutto attendibili, l'orario di lavoro allegato dalla società che, pertanto, va accreditato al presente giudizio. Illuminanti appaiono le dichiarazioni della teste
(collega di servizio dell'istante, affidata allo Testimone_5
svolgimento di compiti di ragioniera, per tutto il periodo nel quale il ha prestato la propria attività di lavoro nell'organico Pt_1
della società convenuta) che ha confermato sia il dato relativo allo svolgimento da parte del per tutto il periodo compreso Pt_1
tra l'agosto 2012 ed il dicembre 2014, di attività di servizio alle dipendenze della esclusivamente nelle ore Controparte_1
mattutine, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30, mentre il pomeriggio svolgeva le proprie mansioni alle dipendenze di altro sodalizio, la “Euro Forniture S.r.l.” (cfr. conferma integrale della circostanza sub 2 della memoria difensiva), sia l'elemento inerente l'orario di lavoro osservato dal ricorrente a partire dal mese di gennaio 2015 e fino all'interruzione della relazione lavorativa con la ossia dal Controparte_1
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (cfr. “Confermo la circostanza sub 3 della memoria in quanto i miei orari di lavoro coincidevano con quelli del Sig.
). Inoltre, la teste ha riferito della compilazione Pt_1
giornaliera da parte del di un foglio presenza nel quale il Pt_1
dipendente annotava l'orario di ingresso al lavoro e l'orario di uscita (cfr. “Confermo la circostanza sub 4 della memoria e preciso che tutti i dipendenti firmavano il modello con indicazione degli orari di ingresso e uscita giornalieri dal lavoro che non potevano
10 essere modificati”). Anche il testimone (soggetto Testimone_2
che lavora in un capannone ubicato nella stessa sede della società resistente) ha reso dichiarazioni importanti, affermando che “… all'incirca 10 anni fa vedevo il Sig. a lavoro Pt_1
soltanto la mattina, aggiungo che dopo un primo periodo vedevo il lavorare mattina e pomeriggio. Posso dire che il Pt_1
pomeriggio, quanto intorno alle 18.00 chiudo il cancello in comune con il capannone dove ha sede l'attività della società resistente, non vi era nessuno a lavorare all'interno di quel capannone …”.
In conclusione, poiché le differenze retributive richieste in questa sede discendono dall'asserito svolgimento delle differenti mansioni dedotte in ricorso per il periodo allegato e dall'osservanza dell'orario sopra detto, la domanda va rigettata perché nessuna prova certa è stata fornita dal ricorrente con riferimento agli appena indicati elementi costitutivi. Dunque, alla luce di tutte le argomentazioni sin qui esposte, poiché non è stata fornita alcuna prova dei fatti costitutivi della domanda azionata nel presente giudizio, essa va integralmente rigettata;
pertanto, non è dovuta alcuna somma di danaro per i titoli indicati in ricorso (a ciò aggiungasi che nessun elemento è stato fornito per far ritenere scorretta la corresponsione delle spettanze indicate dalla resistente, senza contare l'inammissibilità per totale difetto di allegazione e prova dei relativi fatti presupposti, dei capi di domanda relativi ai buono pasto, indennità di reperibilità – priva dell'indicazione dell'esatta collocazione temporale dell'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro contrattualizzato - adeguamenti scatti di anzianità e premi di produzione maturati dal dipendente, soprattutto in considerazione della censurabile carenza di indicazioni e precisazioni al riguardo contenute nel ricorso introduttivo).
11 Le predette argomentazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Stante la peculiarità della controversia e la qualità delle parti, le spese del giudizio vanno compensate equamente tra le parti per intero.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti per intero le spese del giudizio.
Bari, 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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