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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/09/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1728/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/9/2025, vertente tra , nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, e , nato a [...] il [...], c.f. , difesi C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Andrea Saltelli, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/8/2025 i signori e premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario il 5/6/2011 a QU (IS) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Durant la trattazione i consorti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà delle parti di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1728/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di QU (IS) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
QU (IS) dell'anno 2011 al numero 2, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/9/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1728/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 24/9/2025, vertente tra , nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, e , nato a [...] il [...], c.f. , difesi C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Andrea Saltelli, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4/8/2025 i signori e premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario il 5/6/2011 a QU (IS) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Durant la trattazione i consorti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà delle parti di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1728/2025 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di QU (IS) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
QU (IS) dell'anno 2011 al numero 2, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 24/9/2025 il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi