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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 04/06/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. CONTICELLI
SALVATORE nell'interesse di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/2025 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CONTICELLI SALVATORE
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/01/2025, la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge CP_1 per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va parzialmente respinto.
Ed invero, acclarata la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, si osserva quanto segue.
L'art. 1 della legge n. 18/1980 annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale ha sostenuto che la ricorrente: “Tenuto conto di quanto espresso precedentemente, secondo i criteri di cui al DM della sanità del 5-2-1992 le infermità presentate dalla IG.ra , sono tali da determinare un grado di invalidità totale in Parte_1 ragione del 100% (cento per cento).Però sulla base degli accertamenti clinici si può affermare che la perizianda non è, al momento, meritevole dell'indennità di accompagnamento non rientrando in quanto previsto dalla legge 18/80, non sono presenti infatti segni clinico-obiettivi che impediscano la deambulazione
o che implichino una assistenza costante e continua. La perizianda è invece da considerare portatrice di handicap grave secondo la legge 104/92 art. 3 comma 3 a decorrere dalla data della domanda.”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Va dunque provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, a fronte della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento; dichiara parte ricorrente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
dichiara compensate le spese;
pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 04/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.