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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6364/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Alessandro Calvio, presso in cui studio in Orta Nova, al Corso Umberto I, n. 34, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] rappresentati e difesi dal dirigente pro tempore
[...]
e con questi elettivamente domiciliati in alla CP_3 CP_2 via Re David n. 178/f, presso l'Ufficio per la gestione del
Contenzioso del Lavoro
RESISTENTI
1 CONCLUSIONI
In data 10 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 27.09.2024, Parte_1 ha agito in giudizio per il pagamento della voce “retribuzione professionale docenti” prevista dal CCNL comparto scuola del
15.03.2001 e per il pagamento della cd. “Carta del Docente” prevista dalla legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M.
n. 32313 del 23.09.2015.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di aver svolto supplenze prestando servizio negli anni scolastici 2020/21
e 2021/22; che per i suddetti periodi non le è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti;
che il CCNL comparto scuola all'art. 7 prevede la voce “retribuzione professionale docenti” riconosciuta a tutti i docenti per dodici mensilità; che l'art. 25 del
CCNI del 31.08.2000, prevede che per i periodi di servizio inferiori al mese il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o per situazioni assimilate al servizio;
che l'emolumento ha natura fissa e continuativa;
che per il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999 tale emolumento non può non essere riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, come l'odierna parte ricorrente.
Ciò posto ha dedotto di vantare un credito di € 1.192,41 per la voce retribuzione professionale docenti non percepita ne l periodo di servizio.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna del
[...] al pagamento della Retribuzione Professionale Controparte_1
Docenti non corrisposta.
I resistenti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la correttezza del comportamento del , CP_1 conforme alle disposizioni di legge, contestando il calcolo del numero di giorni effettuato dal la ricorrente, alla luce dello stato matricolare.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione dell'attività di docenza in favore del svolta dalla parte Controparte_1 ricorrente con i contratti indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati) e comunque non sono stati contestati dai resistenti .
Ciò posto, ciò che occorre verificare è, quindi, in primo luogo, la spettanza o meno, alla ricorrente, quale docente assunta a tempo determinato, della voce “Retribuzione professionale docenti”.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei proc essi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il comp enso individuale accessorio, è
3 corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
1.3 Con riferimento a tale questione sono intervenuti i Giudici di
Legittimità che, con l'ordinanza n. 20015/2018, hanno affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto
4 concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
2.1 Ciò premesso, nel caso di specie deve escludersi che parte ricorrente, supplente temporanea, non abbia svolto prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo
5 provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte con la decisione richiamata innanzi ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1169/2019 del
08.07.2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 1900/2020 del
24.02.2020), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata,
6 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2.2 Quanto al periodo in cui parte ricorrente ha prestato servizio, esso risulta correttamente individuato sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Ne consegue, quindi, che considerando il nume ro di giorni di lavoro effettivi svolti dalla ricorrente (170 giorni, come da riconteggio effettuato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta in seguito alle difese dell' ) e l'importo della CP_4 retribuzione professionale docenti (€ 164,00 al mese aumentato di € 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall' articolo 25 del CCNI del
1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo
“retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n.
1084/2021 del 28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n. 1900/2020 , Trib. Foggia,
7 sent. n. 2140/2020 – sussiste il credito della ricorrente per €
988,83 a titolo di retribuzione professionale docente.
Ciò tenuto conto del fatto che, in seguito alla costituzione di parte resistente, parte ricorrente ha proceduto al riconteggio considerando 170 giorni in luogo dei 205 inizialmente richiesti, escludendo quelli di assenza dal servizio come eccepito dal
, con conseguente necessità di parametrare l'importo CP_1 della r.p.d. in proporzione a tali giorni.
Alla luce di ciò, va accertato e dic hiarato il diritto di
[...]
a percepire la “retribuzione professionale Parte_1 docenti” in relazione agli incarichi svolti nell' anno scolastico
2020/2021, va condannato al pagamento di € 988,83 in favore della ricorrente medesima, importo determinato calcolando nella misura di 1/30 l'importo di tale voce retributiva moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento ( fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Alessandro Calvio che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6264/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2021/2022;
8 2. condanna, per l'effetto, il , in Controparte_1 persona del al pagamento di € 988,83 in Controparte_5 favore di oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_5 della parte ricorrente che liquida in € € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Alessandro Calvio.
Trani, 10.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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