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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 212/2023 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Marta Lanzellotto); Parte_1 C.F._1
- ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. (avv. Carlo Gubellini, avv. Lisa Lecito); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di vendita emessa in data 14/4/2022 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 135/2020 RGE Trib. Bologna e, per l'effetto, dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia anche di tutti gli atti esecutivi successivi e ad essa conseguenti.Con vittoria di spese e compensi della presente procedura».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite e del Parte_1 compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014”.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari».
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di istruttoria svoltasi con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di merito promossa, una volta definita la fase davanti al giudice dell'esecuzione, con «citazione per introduzione del giudizio di merito in seguito ad opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.» notificata via PEC il 2 gennaio 2023 dal signor alla società (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), costituitasi il 28 giugno 2023. Controparte_2
2.
Il 9 dicembre 2024 si è costituito un nuovo difensore dell'attore in sostituzione di quello originariamente nominato.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Con atto notificato il 1 giugno 2020 l'odierna convenuta aveva pignorato (n. 135/2020 R.G.E.) un immobile di proprietà dell'odierno attore, il quale ha proposto, nel corso dell'espropriazione immobiliare, due opposizioni agli atti esecutivi: in nessuno dei casi il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
4.1.
Nella prima opposizione, con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. l'odierno attore ha dedotto la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto.
Con ordinanza 17 dicembre 2020 il giudice dell'esecuzione, respinta l'istanza di sospensione e condannato l'opponente alle spese, ha assegnato il termine per introdurre il giudizio a cognizione piena (doc. 1 prodotto dalla convenuta: «[…] dato atto di quanto sopra, rilevato che parte opponente lamenta la nullità della notifica dell'atto di precetto e del conseguente pignoramento senza fornire idonea prova di quanto affermato nonostante sia suo preciso onere fornire prova contraria di quanto dichiarato;
rilevato che al contrario risulta prodotta da parte avversa prova dell'avvenuta notifica (sub doc. 1 di parte opposta) al destinatario dell'atto accertata nel caso di specie dall'agente postale nella relata di notifica;
rilevato che comunque eventuali vizi di notifica degli atti prodromici alla procedura esecutiva posso senz'altro ritenersi sanati giusto il disposto di cui all'art. 156 cpc ult. Comma. Rilevato che pertanto la procedura esecutiva oggetto dell'odierna opposizione risulta prima facie correttamente radicata e che non sussiste né il fumus boni iuris né il periculum in mora necessari ad una dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva avanzata da parte opponente;
p.q.m.
- rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva in essere;
- fissa termine perentorio al 30 aprile 2021 per l'introduzione del giudizio di merito tramite notifica dell'atto di citazione previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc ridotti della metà; -
pagina 2 di 5 condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite della presente fase quantificate in € 1.500,00 oltre IVA e accessori a favore di parte opposta. […]»).
Con ordinanza 19 agosto 2022 (doc. 1a prodotto dalla convenuta) il giudizio di merito (n. 5631/21 R.G.) è stato dichiarato sospeso ex art. 295 c.p.c. in relazione all'avvenuta proposizione di querela di falso (causa n. 5996/21 R.G.), che però è stata respinta da Trib. Bologna, sez. II, 20 aprile 2023, n. 902: in detta sentenza, oggi appellata, si osserva fra l'altro che «l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione attribuita al destinatario non comporta necessariamente l'invalidità della notifica […]».
4.2.
La seconda opposizione agli atti esecutivi è stata proposta (come si legge nell'ordinanza 19 settembre 2022 del g.e.) con ricorso depositato il 4 maggio 2022 (doc. 10, prodotto dall'attore) avverso l'ordinanza di vendita pronunciata dal g.e. all'udienza 14 aprile 2022 ex art. 569 c.p.c., presente anche il difensore del debitore esecutato odierno opponente, nell'esecuzione immobiliare n. 135/2020 R.G.E.
5.
Anche nella seconda opposizione, il g.e., con ordinanza 19 settembre 2022, ha respinto l'istanza di sospensione, ha condannato l'opponente alle spese processuali della fase a cognizione sommaria e ha assegnato termine per l'instaurare il giudizio a cognizione piena: da qui, il presente giudizio.
L'ordinanza 19 settembre 2022 emessa dal g.e nell'esecuzione immobiliare n. 135/2020 R.G. Es. è così motivata:
«[…]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.9.2022, letti gli atti e i documenti di causa,
- rilevato che il ricorso in opposizione ex art. 617 cpc depositato in data 4.5.2022 per quanto abbia formalmente ad oggetto l'ordinanza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 cpc emessa in data 14.4.2022 risulta riguardare non vizi propri della stessa ma l'unica e medesima censura (falsità documentale dell'atto prodromico all'esecuzione e cioè falsità della firma di parte debitrice apposta nella relata dell'atto di precetto) già oggetto di precedente opposizione sempre agli atti esecutivi, opposizione quest'ultima rigettata da altro G.E., come risulta in atti, con ordinanza non reclamata;
- ritenuto, poi, che la produzione documentale eseguita da parte opponente nella citata udienza camerale ed afferente al provvedimento di sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di merito introdotto a seguito del rigetto della precedente opposizione innanzi indicata, sospensione disposta in attesa della definizione dell'autonomo giudizio per querela di falso promosso da parte opponente dinanzi ad altro giudice, non appare conferente e/o rilevante, come invece vorrebbe parte opponente, ai fini di una sospensione dell'esecuzione immobiliare. E ciò perché parte opponente avrebbe dovuto proporre tale doglianza nella fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi dalla stessa introdotta (opposizione nella cui fase cautelare il G.E. al di fuori dei casi normativamente e specificatamente previsti non può sospendere ai sensi dell'art. 295 cpc) e provocare così l'attivazione del relativo sub- procedimento, con la conseguenza, giova ribadire, che una eventuale sospensione strumentale alla decisione sulla querela non avrebbe potuto riguardare il procedimento pagina 3 di 5 esecutivo ma solo la fase di merito dell'opposizione (si v. più di recente ord. del 25.5.21 Tribunale Verona);
- non si ravvisano, pertanto, né il fumus boni iuris né il periculum in mora necessari ad una dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva come avanzata da parte opponente in questa sede;
- quanto alla spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in via equitativa,
PQM
- rigetta l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi a favore di parte opposta, spese che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, se dovuti;
- assegna termine perentorio pari a 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata mediante notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire di cui al 163 bis c.p.c. ridotti alla metà».
6.
L'attore, come già nel ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. depositato il 4 maggio 2022 (nel quale si deduce «1) violazione della disposizione di cui all'art. 569 c.p.c. V comma», oltre ad un motivo non più riproposto con l'atto introduttivo del presente giudizio, ossia «2) omessa verifica dell'atto prodromico all'azione esecutiva»), assume che il solo fatto dell'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi volta ad affermare la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto precludeva l'emissione dell'ordinanza di vendita.
Ad avviso dall'attore, il giudice dell'esecuzione, informato della pendenza del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (peraltro sospeso) n. 5631/21 R.G. e di quello per querela di falso n. 5996/21 R.G., non avrebbe dovuto emettere l'ordinanza di vendita, da ritenersi «affetta da radicale nullità».
L'argomento così formulato è privo di fondamento normativo e non tiene conto del reale andamento dei due procedimenti per opposizione agli atti esecutivi.
Da un lato, neppure dopo il primo ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione forzata, che dunque ha potuto regolarmente proseguire in assenza di cause ostative (cfr. anche l'art. 623 c.p.c.).
Dall'altro, l'art. 569, comma 5, c.p.c., invocato dall'attore, non si riferisce a qualsiasi opposizione agli atti esecutivi proposta nel corso dell'esecuzione forzata ma solo a quelle proposte all'udienza fissata per disporre le modalità e la data della vendita, mentre nel caso di specie l'attore, che nessuna contestazione ha sollevato all'udienza ex art. 569 c.p.c. (v. il verbale 14 aprile 2022: «L'Avv. Lanzellotto per il debitore esecutato dichiara di aver promosso giudizio per querela di falso (RG. 5996/21 Dott. Ssa e chiede una verifica Per_1 dei titoli;
eccepisce inoltre la tardività nell' adempimento relativo all'accettazione tacita dell'eredità»), si è limitato a richiamare il motivo di opposizione agli atti esecutivi già dedotto nel precedente – e ancora sospeso - giudizio n. 5631/2021 R.G., ossia l'asserita nullità o inesistenza della notifica dell'atto di precetto (v. già Cass., sez. III, 26 ottobre 1984, n. 5491; Cass., sez. III, 15 novembre 2000, n. 14821). pagina 4 di 5 Pertanto, in assenza di un provvedimento sospensivo del giudice dell'esecuzione (v. anche l'ordinanza 7 gennaio 2022 di non luogo a provvedere in assenza di ragioni per la sospensione, doc. 3 prodotto dalla convenuta), non vi era alcun ostacolo alla pronuncia dell'ordinanza di vendita.
E' irrilevante che il giudizio n. 5631/21 R.G. sia tuttora sospeso o che penda in appello l'impugnazione avverso la sentenza che in primo grado ha respinto la querela di falso presentata dall'odierno attore.
Ogni altra questione (ad esempio, la pendenza in appello dell'impugnazione avverso Trib. Bologna, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 1127, che ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'odierno attore con ricorso depositato il 16 giugno 2021 nell'esecuzione n. 135/2020 R.G.E.) è irrilevante in questa sede.
Dunque, l'opposizione è infondata.
7.
Peraltro, dopo la vendita forzata (prezzo base d'asta euro 141.000,00, così si legge nell'ordinanza di vendita), il bene pignorato, aggiudicato ad euro 215.000,00, è stato oggetto di decreto di trasferimento 18 marzo 2023 non opposto (cfr. anche l'art. 2929 c.c.; Cass., sez. III, 8 aprile 2014, n. 8145, Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178) e l'espropriazione forzata si è chiusa il 15 settembre 2023 con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato, una parte del quale è stata attribuita al debitore esecutato.
Il che comporta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
8.
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e dunque poste a carico dell'attore, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attore opponente a pagare all'opposta Parte_1 [...] le spese processuali liquidate in euro 7.052,000 per compenso, oltre Controparte_1
RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 10 gennaio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 212/2023 R.G. promossa da
(C.F. (avv. Marta Lanzellotto); Parte_1 C.F._1
- ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. (avv. Carlo Gubellini, avv. Lisa Lecito); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attore:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di vendita emessa in data 14/4/2022 nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 135/2020 RGE Trib. Bologna e, per l'effetto, dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia anche di tutti gli atti esecutivi successivi e ad essa conseguenti.Con vittoria di spese e compensi della presente procedura».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite e del Parte_1 compenso professionale da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014”.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari».
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di istruttoria svoltasi con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa di merito promossa, una volta definita la fase davanti al giudice dell'esecuzione, con «citazione per introduzione del giudizio di merito in seguito ad opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.» notificata via PEC il 2 gennaio 2023 dal signor alla società (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), costituitasi il 28 giugno 2023. Controparte_2
2.
Il 9 dicembre 2024 si è costituito un nuovo difensore dell'attore in sostituzione di quello originariamente nominato.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Con atto notificato il 1 giugno 2020 l'odierna convenuta aveva pignorato (n. 135/2020 R.G.E.) un immobile di proprietà dell'odierno attore, il quale ha proposto, nel corso dell'espropriazione immobiliare, due opposizioni agli atti esecutivi: in nessuno dei casi il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
4.1.
Nella prima opposizione, con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. l'odierno attore ha dedotto la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto.
Con ordinanza 17 dicembre 2020 il giudice dell'esecuzione, respinta l'istanza di sospensione e condannato l'opponente alle spese, ha assegnato il termine per introdurre il giudizio a cognizione piena (doc. 1 prodotto dalla convenuta: «[…] dato atto di quanto sopra, rilevato che parte opponente lamenta la nullità della notifica dell'atto di precetto e del conseguente pignoramento senza fornire idonea prova di quanto affermato nonostante sia suo preciso onere fornire prova contraria di quanto dichiarato;
rilevato che al contrario risulta prodotta da parte avversa prova dell'avvenuta notifica (sub doc. 1 di parte opposta) al destinatario dell'atto accertata nel caso di specie dall'agente postale nella relata di notifica;
rilevato che comunque eventuali vizi di notifica degli atti prodromici alla procedura esecutiva posso senz'altro ritenersi sanati giusto il disposto di cui all'art. 156 cpc ult. Comma. Rilevato che pertanto la procedura esecutiva oggetto dell'odierna opposizione risulta prima facie correttamente radicata e che non sussiste né il fumus boni iuris né il periculum in mora necessari ad una dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva avanzata da parte opponente;
p.q.m.
- rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva in essere;
- fissa termine perentorio al 30 aprile 2021 per l'introduzione del giudizio di merito tramite notifica dell'atto di citazione previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc ridotti della metà; -
pagina 2 di 5 condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite della presente fase quantificate in € 1.500,00 oltre IVA e accessori a favore di parte opposta. […]»).
Con ordinanza 19 agosto 2022 (doc. 1a prodotto dalla convenuta) il giudizio di merito (n. 5631/21 R.G.) è stato dichiarato sospeso ex art. 295 c.p.c. in relazione all'avvenuta proposizione di querela di falso (causa n. 5996/21 R.G.), che però è stata respinta da Trib. Bologna, sez. II, 20 aprile 2023, n. 902: in detta sentenza, oggi appellata, si osserva fra l'altro che «l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione attribuita al destinatario non comporta necessariamente l'invalidità della notifica […]».
4.2.
La seconda opposizione agli atti esecutivi è stata proposta (come si legge nell'ordinanza 19 settembre 2022 del g.e.) con ricorso depositato il 4 maggio 2022 (doc. 10, prodotto dall'attore) avverso l'ordinanza di vendita pronunciata dal g.e. all'udienza 14 aprile 2022 ex art. 569 c.p.c., presente anche il difensore del debitore esecutato odierno opponente, nell'esecuzione immobiliare n. 135/2020 R.G.E.
5.
Anche nella seconda opposizione, il g.e., con ordinanza 19 settembre 2022, ha respinto l'istanza di sospensione, ha condannato l'opponente alle spese processuali della fase a cognizione sommaria e ha assegnato termine per l'instaurare il giudizio a cognizione piena: da qui, il presente giudizio.
L'ordinanza 19 settembre 2022 emessa dal g.e nell'esecuzione immobiliare n. 135/2020 R.G. Es. è così motivata:
«[…]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.9.2022, letti gli atti e i documenti di causa,
- rilevato che il ricorso in opposizione ex art. 617 cpc depositato in data 4.5.2022 per quanto abbia formalmente ad oggetto l'ordinanza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 cpc emessa in data 14.4.2022 risulta riguardare non vizi propri della stessa ma l'unica e medesima censura (falsità documentale dell'atto prodromico all'esecuzione e cioè falsità della firma di parte debitrice apposta nella relata dell'atto di precetto) già oggetto di precedente opposizione sempre agli atti esecutivi, opposizione quest'ultima rigettata da altro G.E., come risulta in atti, con ordinanza non reclamata;
- ritenuto, poi, che la produzione documentale eseguita da parte opponente nella citata udienza camerale ed afferente al provvedimento di sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di merito introdotto a seguito del rigetto della precedente opposizione innanzi indicata, sospensione disposta in attesa della definizione dell'autonomo giudizio per querela di falso promosso da parte opponente dinanzi ad altro giudice, non appare conferente e/o rilevante, come invece vorrebbe parte opponente, ai fini di una sospensione dell'esecuzione immobiliare. E ciò perché parte opponente avrebbe dovuto proporre tale doglianza nella fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi dalla stessa introdotta (opposizione nella cui fase cautelare il G.E. al di fuori dei casi normativamente e specificatamente previsti non può sospendere ai sensi dell'art. 295 cpc) e provocare così l'attivazione del relativo sub- procedimento, con la conseguenza, giova ribadire, che una eventuale sospensione strumentale alla decisione sulla querela non avrebbe potuto riguardare il procedimento pagina 3 di 5 esecutivo ma solo la fase di merito dell'opposizione (si v. più di recente ord. del 25.5.21 Tribunale Verona);
- non si ravvisano, pertanto, né il fumus boni iuris né il periculum in mora necessari ad una dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva come avanzata da parte opponente in questa sede;
- quanto alla spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in via equitativa,
PQM
- rigetta l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi a favore di parte opposta, spese che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, se dovuti;
- assegna termine perentorio pari a 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata mediante notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire di cui al 163 bis c.p.c. ridotti alla metà».
6.
L'attore, come già nel ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. depositato il 4 maggio 2022 (nel quale si deduce «1) violazione della disposizione di cui all'art. 569 c.p.c. V comma», oltre ad un motivo non più riproposto con l'atto introduttivo del presente giudizio, ossia «2) omessa verifica dell'atto prodromico all'azione esecutiva»), assume che il solo fatto dell'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi volta ad affermare la nullità o l'inesistenza della notifica dell'atto di precetto precludeva l'emissione dell'ordinanza di vendita.
Ad avviso dall'attore, il giudice dell'esecuzione, informato della pendenza del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (peraltro sospeso) n. 5631/21 R.G. e di quello per querela di falso n. 5996/21 R.G., non avrebbe dovuto emettere l'ordinanza di vendita, da ritenersi «affetta da radicale nullità».
L'argomento così formulato è privo di fondamento normativo e non tiene conto del reale andamento dei due procedimenti per opposizione agli atti esecutivi.
Da un lato, neppure dopo il primo ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione forzata, che dunque ha potuto regolarmente proseguire in assenza di cause ostative (cfr. anche l'art. 623 c.p.c.).
Dall'altro, l'art. 569, comma 5, c.p.c., invocato dall'attore, non si riferisce a qualsiasi opposizione agli atti esecutivi proposta nel corso dell'esecuzione forzata ma solo a quelle proposte all'udienza fissata per disporre le modalità e la data della vendita, mentre nel caso di specie l'attore, che nessuna contestazione ha sollevato all'udienza ex art. 569 c.p.c. (v. il verbale 14 aprile 2022: «L'Avv. Lanzellotto per il debitore esecutato dichiara di aver promosso giudizio per querela di falso (RG. 5996/21 Dott. Ssa e chiede una verifica Per_1 dei titoli;
eccepisce inoltre la tardività nell' adempimento relativo all'accettazione tacita dell'eredità»), si è limitato a richiamare il motivo di opposizione agli atti esecutivi già dedotto nel precedente – e ancora sospeso - giudizio n. 5631/2021 R.G., ossia l'asserita nullità o inesistenza della notifica dell'atto di precetto (v. già Cass., sez. III, 26 ottobre 1984, n. 5491; Cass., sez. III, 15 novembre 2000, n. 14821). pagina 4 di 5 Pertanto, in assenza di un provvedimento sospensivo del giudice dell'esecuzione (v. anche l'ordinanza 7 gennaio 2022 di non luogo a provvedere in assenza di ragioni per la sospensione, doc. 3 prodotto dalla convenuta), non vi era alcun ostacolo alla pronuncia dell'ordinanza di vendita.
E' irrilevante che il giudizio n. 5631/21 R.G. sia tuttora sospeso o che penda in appello l'impugnazione avverso la sentenza che in primo grado ha respinto la querela di falso presentata dall'odierno attore.
Ogni altra questione (ad esempio, la pendenza in appello dell'impugnazione avverso Trib. Bologna, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 1127, che ha respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'odierno attore con ricorso depositato il 16 giugno 2021 nell'esecuzione n. 135/2020 R.G.E.) è irrilevante in questa sede.
Dunque, l'opposizione è infondata.
7.
Peraltro, dopo la vendita forzata (prezzo base d'asta euro 141.000,00, così si legge nell'ordinanza di vendita), il bene pignorato, aggiudicato ad euro 215.000,00, è stato oggetto di decreto di trasferimento 18 marzo 2023 non opposto (cfr. anche l'art. 2929 c.c.; Cass., sez. III, 8 aprile 2014, n. 8145, Cass., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178) e l'espropriazione forzata si è chiusa il 15 settembre 2023 con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato, una parte del quale è stata attribuita al debitore esecutato.
Il che comporta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
8.
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e dunque poste a carico dell'attore, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attore opponente a pagare all'opposta Parte_1 [...] le spese processuali liquidate in euro 7.052,000 per compenso, oltre Controparte_1
RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 10 gennaio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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