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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1552/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250013308757000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Società cooperativa ARL in data 29/4/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1552/2025) contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
29620250013308757000, notificata il 30/1/2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 31.245,80 per compensazione di credito d'imposta per investimenti Mezzogiorno riguardante l'anno
2021.
La ricorrente rappresentava che il credito d'imposta riguardava investimenti effettuati nelle aree del mezzogiorno di cui alla legge 208/2015 e che in conseguenza delle dichiarazioni succedutesi non erano stati correttamente compilati i dati nel modello RU, ma evidenziava che, come si evinceva dagli atti, il credito utilizzato fino al 2021 era inferiore al credito spettante.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento impugnata perchè illegittima.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo provveduto ad annullare il provvedimento impugnato nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, con compensazione delle spese del giudizio.
Rilevava che la pretesa era sorta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 sulla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 e che il contribuente, per porre fine all'errore commesso, in data
23/5/2025 presentava dichiarazione integrativa, indicando nei rispettivi RU i crediti spettanti per ciascun anno d'imposta e regolarizzava l'effettivo utilizzo degli stessi. L'Ufficio in data 27/5/2025 provvedeva, quindi,
a riliquidare le somme e ad emettere provvedimento di sgravio.
Il ricorrente presentava atto di rinuncia, datato 19/1/2026, con cui dichiarava di rinunciare al ricorso vista la richiesta dell'Ufficio di estinzione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, così come richiesto nelle controdeduzioni anche dall'Agenzia delle Entrate, che aveva provveduto ad annullare l'atto impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate, così come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Palermo in data
06/02/2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1552/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250013308757000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Società cooperativa ARL in data 29/4/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1552/2025) contro l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
29620250013308757000, notificata il 30/1/2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 31.245,80 per compensazione di credito d'imposta per investimenti Mezzogiorno riguardante l'anno
2021.
La ricorrente rappresentava che il credito d'imposta riguardava investimenti effettuati nelle aree del mezzogiorno di cui alla legge 208/2015 e che in conseguenza delle dichiarazioni succedutesi non erano stati correttamente compilati i dati nel modello RU, ma evidenziava che, come si evinceva dagli atti, il credito utilizzato fino al 2021 era inferiore al credito spettante.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento impugnata perchè illegittima.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo provveduto ad annullare il provvedimento impugnato nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, con compensazione delle spese del giudizio.
Rilevava che la pretesa era sorta a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 sulla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 e che il contribuente, per porre fine all'errore commesso, in data
23/5/2025 presentava dichiarazione integrativa, indicando nei rispettivi RU i crediti spettanti per ciascun anno d'imposta e regolarizzava l'effettivo utilizzo degli stessi. L'Ufficio in data 27/5/2025 provvedeva, quindi,
a riliquidare le somme e ad emettere provvedimento di sgravio.
Il ricorrente presentava atto di rinuncia, datato 19/1/2026, con cui dichiarava di rinunciare al ricorso vista la richiesta dell'Ufficio di estinzione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, così come richiesto nelle controdeduzioni anche dall'Agenzia delle Entrate, che aveva provveduto ad annullare l'atto impugnato.
Le spese del giudizio vanno compensate, così come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Palermo in data
06/02/2026.