Ordinanza cautelare 7 ottobre 2020
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 00261/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Davalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, U.T.G. – Prefettura della Provincia di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Prefetto di Perugia il -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- e, per quanto occorrer possa della nota della Stazione dei Carabinieri di Spoleto-OMISSIS- e di ogni ulteriore atto premesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente ha agito per l’annullamento del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Perugia il -OMISSIS- con cui è stato disposto a suo carico il divieto di detenzione delle armi e la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale;
- si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, unitamente all’UTG Prefettura della Provincia di Perugia;
- a seguito della trattazione camerale, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con fissazione per la trattazione nel merito dell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS-;
- in vista della trattazione, i procuratori delle parti, stante la pendenza del procedimento di riesame degli atti gravati, hanno chiesto congiuntamente il differimento dell'udienza onde consentire all'Amministrazione di concludere l'avviata procedura di secondo grado;
- in data -OMISSIS-, la difesa erariale ha evidenziato la conclusione nelle more del procedimento di secondo grado con il decreto di revoca del -OMISSIS-, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
- con memoria depositata in data -OMISSIS-, la parte ricorrente ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere, concordando sulla compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 21 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, che non resti al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo la parte ricorrente ottenuto nelle more la richiesta revoca del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni emesso a suo carico, con compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.