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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3379/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11129/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90129747 89 000 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20858/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.06.2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90129747 89 000, notificata il 05.06.2025, per l'importo complessivo di euro 243,53, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2012 e 2014.
L'intimazione traeva origine dalle cartelle di pagamento n. 07120160110840884000 (anno 2012) e n.
07120180078541445000 (anno 2014), regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge.
Il ricorrente deduceva omessa notifica degli atti presupposti, nullità delle notificazioni per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., difetto di prova della raccomandata informativa, nonché intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva anche per conto di ADER la DP di Udine, depositando le relate di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla dedotta omessa notifica delle cartelle presupposte, dagli atti risulta che la cartella n.
07120160110840884000 è stata notificata in data 05.05.2017 e la cartella n. 07120180078541445000 in data 07.06.2019, mediante consegna a familiari conviventi ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con successivo invio della raccomandata informativa ex art. 60 D.P.R. 600/1973. Le relate prodotte, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso delle attestazioni in esse contenute.
2. Quanto agli atti interruttivi, risulta documentalmente il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201900001921000 notificato nel settembre 2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la
Casa Comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata informativa.
Risultano altresì notificati avvisi di intimazione in data 2021 e 29.12.2022 ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973.
Le notificazioni risultano corredate dall'attestazione del messo notificatore e dall'indicazione dell'invio della raccomandata informativa, non essendo stata proposta querela di falso avverso le relative attestazioni, le censure generiche e il mero disconoscimento non sono idonei a superare l'efficacia probatoria privilegiata della relata.
3. In materia di tassa automobilistica il termine di prescrizione è triennale. Nel caso di specie, la notifica del preavviso di fermo nel 2019 e delle successive intimazioni nel 2021 e nel 2022 hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale, facendo decorrere nuovi termini triennali. L'intimazione impugnata nel 2025 risulta pertanto notificata entro il termine di legge.
4. L'intimazione di pagamento contiene l'indicazione delle cartelle presupposte, delle date di notifica e degli importi residui, risultando adeguatamente motivata. Trattandosi di atto consequenziale a cartelle definitive, può essere contestata esclusivamente per vizi propri, che nel caso di specie non risultano sussistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 483,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11129/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90129747 89 000 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20858/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.06.2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90129747 89 000, notificata il 05.06.2025, per l'importo complessivo di euro 243,53, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2012 e 2014.
L'intimazione traeva origine dalle cartelle di pagamento n. 07120160110840884000 (anno 2012) e n.
07120180078541445000 (anno 2014), regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge.
Il ricorrente deduceva omessa notifica degli atti presupposti, nullità delle notificazioni per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., difetto di prova della raccomandata informativa, nonché intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva anche per conto di ADER la DP di Udine, depositando le relate di notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla dedotta omessa notifica delle cartelle presupposte, dagli atti risulta che la cartella n.
07120160110840884000 è stata notificata in data 05.05.2017 e la cartella n. 07120180078541445000 in data 07.06.2019, mediante consegna a familiari conviventi ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con successivo invio della raccomandata informativa ex art. 60 D.P.R. 600/1973. Le relate prodotte, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso delle attestazioni in esse contenute.
2. Quanto agli atti interruttivi, risulta documentalmente il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201900001921000 notificato nel settembre 2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso la
Casa Comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata informativa.
Risultano altresì notificati avvisi di intimazione in data 2021 e 29.12.2022 ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973.
Le notificazioni risultano corredate dall'attestazione del messo notificatore e dall'indicazione dell'invio della raccomandata informativa, non essendo stata proposta querela di falso avverso le relative attestazioni, le censure generiche e il mero disconoscimento non sono idonei a superare l'efficacia probatoria privilegiata della relata.
3. In materia di tassa automobilistica il termine di prescrizione è triennale. Nel caso di specie, la notifica del preavviso di fermo nel 2019 e delle successive intimazioni nel 2021 e nel 2022 hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale, facendo decorrere nuovi termini triennali. L'intimazione impugnata nel 2025 risulta pertanto notificata entro il termine di legge.
4. L'intimazione di pagamento contiene l'indicazione delle cartelle presupposte, delle date di notifica e degli importi residui, risultando adeguatamente motivata. Trattandosi di atto consequenziale a cartelle definitive, può essere contestata esclusivamente per vizi propri, che nel caso di specie non risultano sussistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente, che liquida in euro 483,00 oltre accessori di legge, se dovuti.