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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 05/02/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIA Parte_1
MARIA GIUSEPPINA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica CP_1
convenuta contumace nonché
in persona del direttore in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Marcella Mattia litisconsorte necessario
oggetto: differenze retributive
1
Con ricorso depositato il 07/10/2020, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha dedotto: - di aver lavorato per la Società
[...] dal 25/10/2016 al 12/06/2017 senza regolare contratto e dal CP_1
13/06/2017 al 30/04/2019 con regolare contratto di lavoro subordinato, con la qualifica di aiuto commessa, inquadrata, nel periodo regolarizzato, nel sesto livello CCNL PANIFICAZIONE FIESA;
- di avere espletato continuamente durante tutto l'intercorso rapporto di lavoro mansioni di operaia, aiuto fornaia, commessa addetta alla vendita, gestione della cassa, ricezione merci, rapporti con i fornitori, organizzazione e gestione del punto vendita;
- di avere osservato l'orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle 04.00 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 22.30, trattenendosi frequentemente per coprire i turni delle colleghe;
- di avere percepito la retribuzione giornaliera di euro 25,00, pari ad € 600,00 mensili da incaricata dalla società al pagamento degli operai, Parte_2 senza consegna mensile delle busta paga, delle quali prendeva visione una volta l'anno allorchè le veniva consegnato il CUD;
- di essere stata informata da , consulente del lavoro della società, della Parte_3 cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 30 aprile 2019, senza nessun preavviso di licenziamento. Tanto premesso parte ricorrente ha concluso per la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di € 39.415,74 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività e/o permessi non goduti, indennità di mancato preavviso di licenziamento, TFR, con relativa regolarizzazione della posizione contributiva. Regolarmente evocata in giudizio la società è rimasta contumace. Integrato il contradditorio nei confronti di l'istituto ha CP_2 concluso per la condanna del datore di lavoro, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, al versamento della contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale, con vittoria delle spese di lite. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, previa discussione della causa il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso risulta fondato nei limiti che seguono. La sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti nel periodo dal 13/06/2017 sino al 31/12/2018 trova riscontro documentale nelle buste paga e nel Cud prodotti in giudizio (All.ti 1 e 2).
2 Parte istante rivendica, tuttavia, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo non regolarizzato, ossia dal 25/10/2016 al 12/06/2017 nonché il pagamento di differenze retributive maturate durante tutto l'intercorso rapporto di lavoro. La domanda in parte qua, stante il rigoroso onere probatorio incombente sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c., può trovare parziale accoglimento solo con riferimento al periodo da gennaio 2017 ad aprile 2017. Con riferimento a detto periodo la teste con una Testimone_1 dichiarazione puntuale e scevra da contraddizioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito di avere lavorato alle dipendenze della società resistente con la ricorrente nel periodo da Gennaio ad Aprile 2017, con la conseguenza che per il predetto periodo deve ritenersi provato lo svolgimento di lavoro non regolarizzato. Pr il restante periodo non regolarizzato non può ritenersi sufficiente, stante il rigoroso onere probatorio richiesto al lavoratore, la dichiarazione resa dal teste attualmente dipendente presso il Testimone_2 medesimo panificio, avendo egli solo riferito genericamente che la ricorrente ha “lavorato qualche anno, sino a tre o quattro anni fa” e che in ogni caso per un periodo di nove mesi, che non ha saputo circoscrivere, non vi ha lavorato, pur rammentando che il predetto periodo era collocato in un arco temporale in cui la era già dipendente. Pt_1
Nessun contributo di conoscenza è stato offerto sul punto dal teste
, il quale ha riferito di non ricordare quando la ricorrente Testimone_3 ha iniziato a lavorare nel panificio. Anche la teste nulla ha saputo riferire a tal Parte_2 riguardo, essendosi limitata a dichiarare genericamente di avere lavorato con la ricorrente per circa un paio di anni prima del Covid. Per il restante periodo, si deve osservare che nessuno dei testi escussi ha fornito dichiarazioni precise, univoche e concordanti in ordine al lavoro svolto dalla , né emerge in modo chiaro dall'escussione Pt_1 dei testi e dalla documentazione in atti la durata del rapporto di lavoro, non avendo parte ricorrente fornito documentazione idonea a provare che il rapporto di lavoro sia cessato nel maggio 2019. Invero, dalle buste paga prodotte in atti, limitate al periodo giugno- dicembre 2017, risulta quale data di assunzione il 13/06/2017 e la copia del cud prodotta è relativa all'anno 2018. Pertanto, si potrà riconoscere lo svolgimento di lavoro senza regolare contratto nel periodo da Gennaio ad Aprile 2017 e lo svolgimento di lavoro subordinato regolarizzato dal 13/06/2017 al 31/12/2018. In relazione all'orario di lavoro osservato nel periodo di cui è causa, i testi escussi in giudizio hanno riferito informazioni precise e concordanti.
3 La teste ha dichiarato di avere lavorato con la Testimone_1 ricorrente da Gennaio ad Aprile 2017 con mansioni di banconista e cassiera, con orario di lavoro dal lunedì al Sabato, dalle 05.30 alle 13,30/14.00 ed in talune occasioni anche di Domenica, ha dichiarato che la ricorrente lavorava in cucina, occupandosi della preparazione dei prodotti da vendere, precisando che: “ … … la ricorrente si occupava delle mansioni sopra riferite e solo in qualche occasione è accaduto che se io avessi avuto bisogno veniva a darmi una mano dietro al bancone della vendita … ...”. La teste ha inoltre riferito che l'orario di apertura al pubblico del panificio era dalle 05.00/05.30 alle 14.00, che nel panificio lavoravano quattro dipendenti alternativamente la mattina o il pomeriggio precisando che: “ … … io personalmente ho lavorato sempre di mattina tranne l'estate del 2017 in cui ho alternato settimana di mattina e settimana di pomeriggio;
mentre nel periodo in cui io ho lavorato la sig.ra ha lavorato quasi sempre di pomeriggio … …”. Pt_1
Il teste , dipendente del da quattordici Testimone_2 Parte_4 anni, con qualifica d panettiere e fornaio e orario di lavoro dalle 00.30 alle 8.00 ha dichiarato: “ … … la ricorrente si occupava di preparare le focacce e inizialmente faceva solo un turno, la mattina dalle 05,30 alle 13,30, successivamente fecero una riunione tra colleghe e decisero di fare una settimana di mattina e una di pomeriggio, La mattina con gli stessi orari sopra detti, il pomeriggio nel periodo invernale dalle 16.30/alle 20,30 e nel periodo estivo dalle 17.00 alle 21.00; Sia la ricorrente che le altre colleghe quando lavoravano di mattina non lavoravano di pomeriggio e viceversa … …Nei turni pomeridiani c'era solo una persona, per cui quando la ricorrente svolgeva il turno pomeridiano si occupava di servire la clientela e di ricevere il pagamento di quanto dovuto;
preciso, invece, che quando la ricorrente lavorava di mattina , solo all'occorrenza la ricorrente veniva chiamata a svolgere le mansioni dietro al bancone per la vendita perché la mattina c'erano due ragazze … …”. Tali prospettazioni dei fatti, trovano riscontro nelle dichiarazioni della teste collega della ricorrente nel periodo de quo, Parte_2 la quale ha dedotto di avere lavorato nel panificio con orario di lavoro dalle 05.30 alle 13.30, dal lunedì al sabato svolgendo le stesse mansioni della ricorrente, occupandosi di servire i clienti, ricevere i pagamenti, farcire le focacce e pulire il punto vendita, precisando che: “ … … La ricorrente svolgeva le medesime mansioni con lo stesso orario di lavoro
… … Posso dire che io ho lavorato sempre di mattina, ricordo che la ricorrente per un certo periodo, anzi dico meglio l'ultimo periodo forse per circa un anno ha lavorato nel pomeriggio, non lavorando più la mattina … … Il turno pomeridiano, a seconda del periodo invernale o estivo si articolava dalle 16.30 alle 20,30 o dalle 17.00 alle 21.00 … …”.
4 Il teste , dipendente della società convenuta con Testimone_4 mansioni di panettiere per circa tre anni, con orario di lavoro notturno dal lunedì al venerdì dall'01.00 alle 09.00, pur non ricordando lo svolgimento di turni pomeridiani da parte della ricorrente, ha tuttavia confermato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente in orario diurno, e che la stessa si occupava della farcitura delle focacce e di servizio alla clientela. Ha precisato: “ … … io vedevo la ricorrente arrivare sul posto di lavoro alle 05.00 del mattino e credo che andasse via alle 14.00 perché a quell'ora chiudeva il panificio. Non so dire se la ricorrente lavorasse di pomeriggio, forse faceva delle turnazioni con un altro collega che svolgeva le medesime mansioni, di cui non ricordo il nome … …”. Alla luce dell'istruttoria espletata, emerge che la ricorrente abbia lavorato nel periodo gennaio/aprile 2017 e dal 13/06/2017 a dicembre 2017, rispettando turni prestabiliti e lavorando la mattina o il pomeriggio per circa 8 ore al giorno, non essendo emersa la prova del lavoro svolto per il numero di ore dedotto in ricorso. Ne consegue che la domanda relativa allo straordinario non può trovare accoglimento atteso che nel giudizio non è emerso con sufficiente certezza l'espletamento delle cospicue ore di straordinario richieste. I testi escussi non hanno saputo riferire con precisione l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, deducendo sul punto informazioni anche in parte contrastanti e con corrispondenti a quanto dedotto in ricorso. In sostanza, la parte non ha fornito idonea prova né dell'an né del quantum delle ore di straordinario rivendicate. Sul punto giova rammentare che la Corte di Cassazione, con pronuncia che questo giudice si sente di condividere, ha affermato il principio in forza del quale la prova del lavoro straordinario non può essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (così cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194). A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire
5 la valutazione equitativa del giudice (Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408). In definitiva, l'impossibilità di determinare con esattezza l'effettività e l'entità del lavoro straordinario e l'impossibilità di procedere ad una liquidazione del compenso in via equitativa (così cass. 29.1.2003 n. 1389) precludono a questo giudice l'accoglimento della domanda sul punto. Analogamente, nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di permessi, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio su di lui incombente, atteso che nessun teste ha riferito circostanze utili a tal proposito. In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e delle festività (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 19.4.2013, n.9599; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. In merito alle differenze retributive, stante la contumacia del datore di lavoro che non ha, pertanto, fornito la prova della corresponsione di adeguata e giusta retribuzione ex art. 36 Cost. con riferimento ai ratei di 13 e 14 mensilità, nonché all'indennità di ferie e permessi non goduti, deve farsi riferimento ai minimi retributivi previsti dal contratto di categoria, con riferimento al sesto livello, al quale sono riconducibili le mansioni del ricorrente, risultanti dalle buste paga prodotte in atti. Analoghe considerazioni valgono per il T.F.R. Occorre dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del ccnl settore panificazione è pacifica e si desume espressamente CP_3 dalle buste paga prodotte in atti. In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Pertanto, sulla base del ccnl settore panificazione , ratione CP_3 temporis applicabile, tenuto conto dei minimi retributivi lordi previsti per un dipendente a tempo pieno di VI livello, e considerato, altresì, l'importo delle retribuzioni già percepite dalla ricorrente (pari ad euro
6 600,00 mensili), deve concludersi che le differenze tra quanto dovuto per il periodo di lavoro non regolarizzato svolto è pari ad € 20.655,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, di cui:
- € 2.378,08 per differenze retributive per il periodo da gennaio ad aprile 2017, pari alla retribuzione lorda (prevista dal ccnl nel predetto periodo) moltiplicata per 4 mesi sottratto la somma di € 2.400,00 percepiti (1.194,52x4-2.400,00 =2378,08);
- € 3.717,58 per differenze retributive per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2017, pari alla retribuzione lorda ((prevista dal ccnl nel predetto periodo) moltiplicata per 6,5 mesi sottratto € 4.200,00 percepiti (1.218,09 x 6,5 - 4200,00= 3.717,58);
- € 7.600,52 per differenze retributive per il periodo da gennaio a dicembre 2018, pari alla retribuzione lorda (prevista dal ccnl nel predetto periodo pari ad euro 1218,09 da gennaio ad aprile 2018 ed euro 1241,02 da maggio a dicembre 2018) moltiplicata per 12 mesi sottratto € 7.200,00 percepiti;
- € 2.115,94 a titolo di 13 e 14 mensilità per 2017
- € 2.466,74 a titolo di 13 e 14 mensilità per il 2018;
-€ 2.376,21 (totale delle retribuzioni fisse dovute :13,5) a titolo di tfr. Pertanto, il datore di lavoro in assenza di idonea prova di aver corrisposto la giusta ed equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., deve essere condannato al pagamento di complessivi euro 20.655,07, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. Deve infine essere rigettata la domanda relativa alla indennità di mancato preavviso. Sul punto occorre rilevare che come già osservato da Cassazione n. 18508/2016 - poi ripresa dalla più recente Cass. n. 14192/2018 - salvo che ricorra una giusta causa, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il recesso deve essere comunicato dal recedente rispettando il termine di preavviso fissato dalla legge, dai contratti collettivi o in difetto, dagli usi o secondo equità (art.2118 c.c.). Scopo del preavviso è quello di preavvertire tempestivamente il lavoratore dell'estinzione prossima del rapporto, onde consentirgli di adoperarsi nella ricerca di una nuova occupazione (vedi ex plurimis Cass. 29/3/2010 n.7531). L'esigenza che soddisfa l'istituto del preavviso è che la parte che subisce il recesso non si trovi all'improvviso di fronte alla risoluzione del contratto, e, quindi, in caso di dimissioni, il datore di lavoro abbia il tempo di reperire un nuovo lavoratore e, in caso di licenziamento, il lavoratore non sia privato improvvisamente dei beni della vita che dal posto di lavoro derivano ed abbia tempo di reinserirsi in un rinnovato contesto lavorativo. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rimarcare come nella
7 disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso abbia la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi Incombe alla parte che propone la relativa domanda in giudizio l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi, ossia dell'unilaterale recesso (rispettivamente licenziamento o dimissioni) della controparte e dell'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto (si veda, ex plurimis cass., sez. lav., 16 giugno 1987, n. 5345). Nel caso di specie dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie non è emersa quale fosse la causa di cessazione del rapporto di lavoro, non avendo prodotto la ricorrente alcun documento che dimostri il licenziamento, né i testi escussi hanno riferito alcuna circostanza in merito, con la conseguenza che la relativa domanda sul punto non può trovare accoglimento. Alla luce delle motivazioni sopra dedotte, il ricorso merita accoglimento nei limiti sopra esposti. Le spese legali seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di stante le motivazioni della CP_2 sua chiamata in causa
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07/10/2020 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Accerta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze di nel periodo gennaio- CP_1 aprile 2017 e dal 13/06/2017 al 31/12/2018, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 del complessivo importo di € 20.655,07, di cui € 2.376,21 per tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese legali liquidate CP_1 in € 2.695,00 oltre iva cap e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 05/02/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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