Articolo 1 della Legge 3 luglio 1997, n. 207
Versione
8 luglio 1997
Art. 1. 1. Il termine del 30 aprile previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 , per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all' art. 1:
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 , reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale". Si riporta il testo del comma 2 del relativo art. 6: "2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico".
- Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 sostituisce il modello unico di dichiarazione ambientale approvato in precedenza con D.P.C.M. 6 luglio 1995.
Entrata in vigore il 8 luglio 1997