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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, da
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata alla busta telematica, dagli avv.ti Paola Montresor e Massimo a
Beccara (pec: , Email_1 appellante contro
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce rilasciata nel giudizio di primo grado e rinnovata nel procedimento in appello dall'Avv. Mauro MAROTTA (pec:
, Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Verona n.
253/2024 d.d. 23.07.2024 non notificata.-
In punto: licenziamento ritorsivo.-
CONCLUSIONI:
IN Pt_1
1 1) Accertarsi e dichiararsi che il licenziamento in tronco per giusta causa irrogato dalla alla sig.ra on lettera raccomandata Controparte_2 Parte_1 del 12.10.2022 è ritorsivo e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità/inesistenza del predetto licenziamento e condannarsi la in Controparte_2 persona del legale rappresentante protempore, a reintegrare la sig.ra Parte_1 sul posto di lavoro ed a pagare altresì alla sig.ra edesima un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.800,00 netti
(considerando i ratei di 13esima e14esima) dalla data del licenziamento sino alla sentenza o ad un valido atto espulsivo.
2) Tutte le somme di cui al ricorso andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo.
3) Con vittoria integrale di compensi e spese, oltre accessori di legge. di : CP_2 Controparte_2
“Per tutto quanto dedotto ed osservato nella presente memoria di costituzione e replica, contrariis reiectis, l'odierna appellata richiede all'On.le Corte adita quanto segue:
1. L'integrale rigetto del ricorso in appello proposto dalla sig.ra ontro la Pt_1 CP_2
con la conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento irrogato ex art.
[...]
2119 c.c., e, per l'effetto, la contestuale convalida della sentenza parziale n. 253/2024 resa dal Tribunale di Verona – Sezione lavoro;
2. il rigetto della richiesta economica di € 2.800,00, asseritamente dovuta, a titolo di risarcimento per l'illegittimo licenziamento subito dall'appellante;
3. La condanna della istante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed applicazione nei confronti della medesima della sanzione prevista dall'art. 96 – comma terzo – c.p.c.;
4. La vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiamava in giudizio Parte_1 [...] esponendo di aver operato alle dipendenze della Controparte_2 convenuta dal 07.02.2020 al 15.10.2022, data di cessazione del rapporto per licenziamento per giusta causa, con mansioni di addetta al banco bar/accoglienza clienti/addetta alla cassa per le scommesse ed inquadramento nel 5° livello del CCNL “Commercio Confcommercio”, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Rilevava che nell'esercizio delle mansioni assegnate, si occupava, altresì,
2 dell'approvvigionamento e dello smistamento della merce in arrivo e della preparazione del cibo.
Evidenziava che con decorrenza da agosto 2022 chiedeva tutto quanto spettante a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, assegni per nucleo familiare nonché l'immediata trasmissione dei prospetti paga e che dal 24.08.2022 al
30.08.2022 si assentava dal lavoro per un intervento chirurgico.
Esponeva che con decorrenza dal 02.09.2022 la convenuta sospendeva la ricorrente per “gravissime inadempienze nella gestione del rapporto di lavoro” e che con lettera del 29.09.2022 la società le contestava le seguenti circostanze:
“Dalla sua assunzione, segnatamente dal 08/02/2020 alla fine di maggio 2022, LL
è stata incaricata dall'azienda di gestire anche la cassa e gli approvvigionamenti del bar insito all'interno della ns. Ricevitoria sita in Verona alla via Albere, 27/D. Orbene, per il primo anno, trattandosi di avviamento del servizio fornito alla clientela nell'agenzia, l'attività del medesimo è cresciuta progressivamente in sordina, cominciando ad assumere congrua rilevanza al termine delle restrizioni legali dovute al COVID – 19, specificamente dal mese di giugno 2021. Da tale periodo in poi, infatti, i costi di gestione dell'attività sono progressivamente cresciuti con Part implementazione notevole degli apporti al fondo cassa del per gli acquisti delle merci intese al corretto funzionamento del medesimo. Di converso, a fronte dell'incremento delle spese, i risultati delle vendite non quadravano con le rimanenze di magazzino, essendo portate le medesime sempre a pareggio, e per importi irrisori, tra gli acquisti effettuati rispetto a queste ultime, con conseguenti apparenti congrue rimanenze, risultate nei fatti inesistenti. Ad accertamenti approfonditi disposti dall'azienda, anche con riscontri presso gli altri operatori della ricevitoria ed esame delle risultanze contabili, è risultato che LL effettuava, il più delle volte, la vendita degli articoli e delle bevande presso il bar senza rilasciare regolare scontrino fiscale, appropriandosi conseguentemente “di fatto” dei corrispettivi incassati;
a maggior riprova di quanto da noi asserito, il servizio da Lei gestito, a decorrere dal mese di maggio corrente, è stato affidato al Suo collega signor Parte_3
Conseguentemente, a fronte dei medesimi costi di gestione sostenuti per il regolare funzionamento del bar, gli incassi sono triplicati supportati da idonea documentazione fiscale di cassa” e che con lettera del 12.10.2022, ricevuta in data 15.10.2022, la convenuta procedeva al licenziamento in tronco per giusta causa.
3 Concludeva per quanto di ragione ai fini della presente controversia per l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa, il quale si è concretizzato in una ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo della ricorrente e inerente a diritti a lei derivanti dal regresso rapporto di lavoro.
Si costitutiva in giudizio evidenziando la Controparte_2 corretta trasmissione dei prospetti paga, il patto di conglobamento di fatto, la legittimità del licenziamento irrogato nonché la reiterazione di comportamenti fraudolenti della ricorrente.
Rilevava con particolare riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento che con lettera del 13.06.2022 la società convenuta contestava alla ricorrente che durante il turno di lavoro condiviso con il collega aveva ricevuto Parte_3 due richieste di c.d. ticket scommessa, ciascuno di € 300,00, entrambi risultatati vincenti, ma con vincite di importo diverso, una pari a € 690,00 e l'altra pari a €
750,00 e che la ricorrente d'accordo con il collega aveva indotto il cliente a credere che entrambe le vincite fossero di € 690,00 inviando due fotocopie della medesima vincita per incamerare la differenza e dividerla con il suo collega.
All'infrazione conseguiva l'adozione di provvedimento disciplinare conservativo
(sospensione dal lavoro per tre giorni) laddove nella nota di irrigazione della sanziona veniva evidenziato “La invitiamo ad espletare con maggiore scrupolo professionale le Sue mansioni in prosieguo di rapporto, sottolineandole che, all'eventuale ripetersi della medesima infrazione, o di pari gravità, l'azienda all'esito di una ulteriore procedura disciplinare si vedrà costretta a considerare nei suoi confronti una sanzione espulsiva”.
Con la gravata sentenza parziale, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, statuendo solo in ordine alla domanda sulla natura ritorsiva del licenziamento
(mentre il procedimento in ordine al restante disputandum veniva sospeso ex art. 296 c.p.c. in attesa della decisione di questa Corte territoriale) rigettava la domanda di cui al punto 5 delle conclusioni del ricorso, con spese di lite al definitivo.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure rilevava “ nel caso di specie la prima contestazione mossa alla ricorrente risaliva al 13.6.2022, era originata dai compiti espletati dalla ricorrente nel settore delle gare ippiche (la 4 convenuta esercita l'attività di raccolta scommesse con annesso bar) ed era antecedente alle rivendicazioni stipendiali. La ricorrente durante il turno di lavoro condiviso con il collega aveva ricevuto due richieste di c.d. ticket Parte_3 scommessa, ciascuno di € 300,00; entrambi risultatati vincenti, ma con vincite di importo diverso, una pari a € 690,00 e l'altra pari a € 750,00. La ricorrente d'accordo con il collega aveva indotto il cliente a credere che entrambe le vincite fossero di €
690,00 inviando due fotocopie della medesima vincita per incamerare la differenza
e dividerla con il suo collega. La ricorrente, che in fase disciplinare negò ogni addebito, ha ammesso in sede di interrogatorio libero e formale il fatto addebitato, che peraltro risulta documentalmente (docc. 9-11), in quanto da esso scaturirono le proteste del cliente e comunque risulta confermato dai suoi colleghi (che Pt_3 ammise nell'immediatezza il fatto) e La società le irrogò tre giorni di Parte_4 sospensione precisando quanto segue: “..tenuto conto altresì della gravità del Suo comportamento, tale da legittimare ben altri provvedimenti che evitiamo di considerare soltanto per non danneggiarla sotto il profilo reddituale in un momento di congiuntura economica sfavorevole, La invitiamo ad espletare con maggiore scrupolo professionale le Sue mansioni in prosieguo di rapporto, sottolineandole che, all'eventuale ripetersi della medesima infrazione, o di pari gravità, l'azienda all'esito di una ulteriore procedura disciplinare si vedrà costretta a considerare nei suoi confronti una sanzione espulsiva”. Non è difficile scorgere in queste parole
l'intenzione di recedere dal rapporto di lavoro, in relazione alla grave lesione del vincolo fiduciario determinata da un fatto realmente avvenuto e oggettivamente significativo. Ritiene questo giudice che questo primo accadimento, anteriore alle rivendicazioni della ricorrente che secondo la sua stessa ricostruzione avrebbero suscitato una reazione ritorsiva, sia già di per sé idoneo ad escludere che il datore di lavoro sia stato animato da finalità vendicative, poiché -pur a fronte di un fatto grave e idoneo a supportare la massima sanzione espulsiva- e pur nella perfetta consapevolezza della sua gravità, parte datoriale si determinò ad una sanzione conservativa, con l'auspicio di recuperare la fiducia nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inserisce dunque la seconda contestazione, la quale prese le mosse da una verifica contabile durante l'assenza della ricorrente: da tale verifica contabile emerse sia un'impennata nei costi di approvvigionamento (dei quali si occupava la ricorrente) che la triplicazione degli incassi dal mese di maggio 2022, ossia da quando il servizio venne affidato al suo collega Parte ricorrente eccepisce la Pt_3
5 genericità e tardività della contestazione. Il carattere tardivo della contestazione rientra in una valutazione che deve essere calata nel contesto concreto e nel caso di specie questo scrutinio porta ad escludere la fondatezza dell'eccezione. Il controllo sui costi e sui ricavi avvenne dopo il rilievo di un fatto grave addebitato alla ricorrente che del tutto ragionevolmente induceva a sospettare che fossero rilevabili ulteriori mancanze. La genericità dell'addebito in punto di innalzamento di costi di gestione è come si vedrà superata dalla stessa ammissione della ricorrente che in sede di replica, nel procedimento disciplinare, aveva dichiarato: “Ammetto che nell'ultimo periodo dovendo seguire l'educazione scolastica dei miei figli nel mio tempo libero, ho effettuato le spese relative alla merce del bar attraverso fornitori con costi realmente più altri, ma tutti documentati tramite fattura”. Quanto al secondo aspetto, l'assenza di emissione degli scontrini è stata riscontrata dal riepilogo contabile effettuato dal suo collega che sul punto ha dichiarato che Pt_3 gli incassi dal maggio 2022 crebbero significativamente raggiungendo quasi il triplo
e che ciò è desumibile dal riepilogo redatto di suo pugno e mostrato in udienza.
L'ulteriore approfondimento di tale addebito è, peraltro, non necessario nella presente fase processuale, valendo ad escludere il carattere ritorsivo del licenziamento la fondatezza della prima contestazione e la parziale fondatezza della seconda, formalmente posta a base del licenziamento”.
2. Impugna la sentenza parziale svolgendo quattro (4) motivi di Parte_1 appello.
2.1. Con il primo motivo censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs 23/2015 e dell'art. 1345 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che la sanzione conservativa intimata precedentemente al licenziamento esclude la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa.
Evidenzia, in particolare, che la convenuta non ha richiamato la precedente sanzione conservativa ai fini della recidiva con conseguente irrilevanza in relazione dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa.
2.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza per violazione degli artt. 2 del
Dlgs. n. 23/2015, 1345 nonché 2697 c.c. e 115 nonché 116 c.p.c..
Rileva che controparte nulla ha dedotto e provato con riferimento agli addebiti di cui al licenziamento del 15.10.2022, con conseguente radicale insussistenza
6 degli addebiti contestati.
2.3. Con il terzo motivo (svolto per scrupolo difensivo, essendo ancora in corso il giudizio in ordine all'accertamento degli addebiti contestati nella lettera di contestazione del 29.09.2022) lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. evidenziando che l'aumento dei costi di approvvigionamento non è stato oggetto di contestazione disciplinare e l'inattendibilità del teste Pt_3
2.4. Con il quarto motivo (svolto per scrupolo difensivo, essendo ancora in corso il giudizio in ordine all'accertamento degli addebiti contestati nella lettera di contestazione del 29.09.2022) censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 per avere il giudice di prime cure escluso la evidente tardività e genericità della contestazione disciplinare del 29.09.2022
3. Radicatosi il contraddittorio difende la Controparte_2 sentenza chiedendone l'integrale conferma.
3.1. Sul primo motivo di appello valorizza la contestazione disciplinare del
13.06.2022, antecedente alle rivendicazioni economiche della ricorrente.
3.2. Sul secondo motivo di appello rileva di aver dedotto e provato gli addebiti di cui al licenziamento del 15.10.2022, con conseguente radicale legittimità del licenziamento per cui è causa.
3.3. Sul terzo motivo evidenzia che l'istruttoria espletata ha confermato le tesi difensive della società.
3.4. Sul quarto motivo rileva la mancata violazione dei principi di genericità e tempestività della contestazione del 22.09.2022 evidenziando, altresì, la mala fede dell'odierna appellante in termini di abuso dello strumento processuale con conseguente condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 22 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. Il primo e il secondo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
7 6.1. Il licenziamento ritorsivo è stato definito come l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta (cfr. Cass. n. 17087/2011,
Cass. n. 24648/2015).
La Suprema Corte, con sentenza n. 741/2024 ha stabilito che l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
6.2. Quanto alla ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'onere di dimostrare l'esistenza di un motivo ritorsivo del licenziamento e del suo carattere unico e determinante gravi sul lavoratore che agisce in giudizio (Cass. 28543/2018;
Cass. n. 6575/2016; Cass. 24648/2015), il quale “deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti” (Cass. 20742/2018) laddove “l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso” (cfr. Cass. n. 6501/2013, Cass. n. 27325/2017, Cass. n.
26035/2018).
8 7. Orbene nel caso di specie, osserva il Collegio, l'appellante si è limitata ad asserire la ritorsività, senza tuttavia approfondire se l'asserito motivo di rappresaglia sia stato l'unico motivo illecito e determinante.
In particolare, la nulla ha indicato e provato con riferimento ai profili Pt_1 specifici da cui desumere l'intento ritorsivo.
7.1. Per contro, l'appellata ha fornito concreti elementi da cui risulta che la ragione addotta non risulta meramente formale e apparente e tale da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, con conseguente insussistenza di un motivo ritorsivo a fondamento del recesso.
7.2. Il contenuto della documentazione depositata in atti e l'istruttoria espletata non determinano la sussistenza dell'intento ritorsivo del licenziamento.
7.3. L'allegazione di parte convenuta per la quale “era stata Parte_1 incaricata, tra l'altro, della gestione dello stesso (n.d.r. bar), con compiti di approvvigionamento dai fornitori, pagamento dei medesimi, incasso delle somministrazioni effettuate, tenuta della contabilità del bar e gestione della cassa correlativa” non risulta in alcun modo confutata.
La circostanza è stata poi - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante
- oggetto specificamente di addebito disciplinare (cfr. doc. 16 convenuta , nota d.d. 22.09.2022) che ha indubbia natura polivalente: mala gestio nella conduzione ed approvvigionamento della merce del bar;
appropriazione indebita degli incassi della merce venduta al bar senza rilascio di scontrino fiscale. La medesima è stata confermata dalla medesima lavoratrice in sede di scritti difensivi in replica all'addebito disciplinare (cfr. doc. 19 convenuta, nota d.d. 06.10.2022) “mi occupavo maggiormente dell'approvvigionamento nel mio tempo libero….ero la sola ad occuparmi della spesa, degli ordini ai fornitori, dello smistamento della merce in arrivo…”
La suddetta contestazione non è nemmeno smentita dal contenuto delle dichiarazioni dei testi (e dello stesso ) - come Testimone_1 Parte_3 invece vorrebbe parte appellante - perché il fatto che tutti i lavoratori erano turnisti che si alternavano nella gestione della cassa del bar non smentisce quel ruolo primario nella gestione del servizio svolto dalla ricorrente.
9 Va infatti ribadito che quello che rileva nella fattispecie non è la prova di una giusta causa di recesso (di cui è onerata parte datoriale nel giudizio separato ancora pendente innanzi al Tribunale di Verona) ma la dimostrazione (con onere della prova ad esclusivo carico del lavoratore) dell'intento unico esclusivo illecito e di rappresaglia.
7.4. Dalla documentazione contabile dimessa da parte datoriale (cfr. doc. 14 convenuta) – anche questa in alcuna modo confutata dall'appellante (in relazione al devoluto in questa sede ed alla relativa ripartizione degli oneri probatori) - emerge, poi, che i costi di gestione dell'attività sono progressivamente cresciuti con implementazione delle spese per gli acquisti delle merci e mancata corrispondenza con le giacenze di magazzino e con i ricavi.
7.5. Inoltre, all'udienza del 30 ottobre 2023 il teste dichiarava: “dal 1° maggio Pt_3
2022 la proprietaria mi ha affidato la gestione del bar e gli incassi sono duplicati- se non triplicati;
lo so perché ho fatto io il riepilogo mensile delle entrate e delle uscite e l'ho confrontato con i riepiloghi della posso affermare che gli Pt_1 incassi sono aumentati molto;
si dà atto che il testimone mostra spontaneamente al Giudice i riepiloghi degli incassi del bar, da cui si desumerebbe l'incremento degli incassi;
il Giudice dà atto che si tratta di prospetti manoscritti privi di firma e di data certa. Il testimone dichiara: teniamo comunque da parte gli scontrini emessi”.
Dunque, anche l'evidente differenza di incassi del bar aziendale nella successione gestoria smentisce la sussistenza di un motivo unico, illecito e ritorsivo di recesso.
7.6. A ciò si aggiunga, quale ulteriore fatto di rilievo disciplinare che esclude la natura ritorsiva e l'unicità del motivo illecito, la violazione disciplinare antecedente di cui all'addebito del 13.06.2022 (alterazione dei tickets di giocata con appropriazione delle differenze da erogare al giocatore vincitore) che risulta ammesso dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio libero del
20.09.2023, con conseguente applicazione di sanzione conservativa e sollecitazione della lavoratrice al corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Tale circostanza mostra il mutamento di atteggiamento del datore di lavoro nei confronti della in maniera gradata e proporzionata, prima con Pt_1
10 l'irrogazione di una sanzione conservativa, culminando nel licenziamento solo
a seguito della seconda contestazione.
Poco importa che non sia stata formalmente contestata la recidiva, quello che rileva e anche la precedente condotta serbata dalla lavoratrice era comunque di natura illecita.
8. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili essendo rimessa alla cognizione di questa Corte di Appello territoriale la sola domanda relativa alla natura ritorsiva del recesso.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) secondo i parametri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per la semplicità della decisione e la ripetitività delle difese, con distrazione a favore del difensore avv. MAROTTA Mauro dichiaratosi antistatario.
10. Non ricorrono, altresì, i presupposti per condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96.
Nel caso di specie, questa Corte non ritiene provata la mala fede o colpa grave dell'appellante né ritiene di individuare una specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) respinge l'appello;
11 2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore avv. MAROTTA Mauro dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, da
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata alla busta telematica, dagli avv.ti Paola Montresor e Massimo a
Beccara (pec: , Email_1 appellante contro
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce rilasciata nel giudizio di primo grado e rinnovata nel procedimento in appello dall'Avv. Mauro MAROTTA (pec:
, Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Verona n.
253/2024 d.d. 23.07.2024 non notificata.-
In punto: licenziamento ritorsivo.-
CONCLUSIONI:
IN Pt_1
1 1) Accertarsi e dichiararsi che il licenziamento in tronco per giusta causa irrogato dalla alla sig.ra on lettera raccomandata Controparte_2 Parte_1 del 12.10.2022 è ritorsivo e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità/inesistenza del predetto licenziamento e condannarsi la in Controparte_2 persona del legale rappresentante protempore, a reintegrare la sig.ra Parte_1 sul posto di lavoro ed a pagare altresì alla sig.ra edesima un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.800,00 netti
(considerando i ratei di 13esima e14esima) dalla data del licenziamento sino alla sentenza o ad un valido atto espulsivo.
2) Tutte le somme di cui al ricorso andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo.
3) Con vittoria integrale di compensi e spese, oltre accessori di legge. di : CP_2 Controparte_2
“Per tutto quanto dedotto ed osservato nella presente memoria di costituzione e replica, contrariis reiectis, l'odierna appellata richiede all'On.le Corte adita quanto segue:
1. L'integrale rigetto del ricorso in appello proposto dalla sig.ra ontro la Pt_1 CP_2
con la conseguente declaratoria di legittimità del licenziamento irrogato ex art.
[...]
2119 c.c., e, per l'effetto, la contestuale convalida della sentenza parziale n. 253/2024 resa dal Tribunale di Verona – Sezione lavoro;
2. il rigetto della richiesta economica di € 2.800,00, asseritamente dovuta, a titolo di risarcimento per l'illegittimo licenziamento subito dall'appellante;
3. La condanna della istante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed applicazione nei confronti della medesima della sanzione prevista dall'art. 96 – comma terzo – c.p.c.;
4. La vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. chiamava in giudizio Parte_1 [...] esponendo di aver operato alle dipendenze della Controparte_2 convenuta dal 07.02.2020 al 15.10.2022, data di cessazione del rapporto per licenziamento per giusta causa, con mansioni di addetta al banco bar/accoglienza clienti/addetta alla cassa per le scommesse ed inquadramento nel 5° livello del CCNL “Commercio Confcommercio”, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Rilevava che nell'esercizio delle mansioni assegnate, si occupava, altresì,
2 dell'approvvigionamento e dello smistamento della merce in arrivo e della preparazione del cibo.
Evidenziava che con decorrenza da agosto 2022 chiedeva tutto quanto spettante a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, assegni per nucleo familiare nonché l'immediata trasmissione dei prospetti paga e che dal 24.08.2022 al
30.08.2022 si assentava dal lavoro per un intervento chirurgico.
Esponeva che con decorrenza dal 02.09.2022 la convenuta sospendeva la ricorrente per “gravissime inadempienze nella gestione del rapporto di lavoro” e che con lettera del 29.09.2022 la società le contestava le seguenti circostanze:
“Dalla sua assunzione, segnatamente dal 08/02/2020 alla fine di maggio 2022, LL
è stata incaricata dall'azienda di gestire anche la cassa e gli approvvigionamenti del bar insito all'interno della ns. Ricevitoria sita in Verona alla via Albere, 27/D. Orbene, per il primo anno, trattandosi di avviamento del servizio fornito alla clientela nell'agenzia, l'attività del medesimo è cresciuta progressivamente in sordina, cominciando ad assumere congrua rilevanza al termine delle restrizioni legali dovute al COVID – 19, specificamente dal mese di giugno 2021. Da tale periodo in poi, infatti, i costi di gestione dell'attività sono progressivamente cresciuti con Part implementazione notevole degli apporti al fondo cassa del per gli acquisti delle merci intese al corretto funzionamento del medesimo. Di converso, a fronte dell'incremento delle spese, i risultati delle vendite non quadravano con le rimanenze di magazzino, essendo portate le medesime sempre a pareggio, e per importi irrisori, tra gli acquisti effettuati rispetto a queste ultime, con conseguenti apparenti congrue rimanenze, risultate nei fatti inesistenti. Ad accertamenti approfonditi disposti dall'azienda, anche con riscontri presso gli altri operatori della ricevitoria ed esame delle risultanze contabili, è risultato che LL effettuava, il più delle volte, la vendita degli articoli e delle bevande presso il bar senza rilasciare regolare scontrino fiscale, appropriandosi conseguentemente “di fatto” dei corrispettivi incassati;
a maggior riprova di quanto da noi asserito, il servizio da Lei gestito, a decorrere dal mese di maggio corrente, è stato affidato al Suo collega signor Parte_3
Conseguentemente, a fronte dei medesimi costi di gestione sostenuti per il regolare funzionamento del bar, gli incassi sono triplicati supportati da idonea documentazione fiscale di cassa” e che con lettera del 12.10.2022, ricevuta in data 15.10.2022, la convenuta procedeva al licenziamento in tronco per giusta causa.
3 Concludeva per quanto di ragione ai fini della presente controversia per l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa, il quale si è concretizzato in una ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro a un comportamento legittimo della ricorrente e inerente a diritti a lei derivanti dal regresso rapporto di lavoro.
Si costitutiva in giudizio evidenziando la Controparte_2 corretta trasmissione dei prospetti paga, il patto di conglobamento di fatto, la legittimità del licenziamento irrogato nonché la reiterazione di comportamenti fraudolenti della ricorrente.
Rilevava con particolare riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento che con lettera del 13.06.2022 la società convenuta contestava alla ricorrente che durante il turno di lavoro condiviso con il collega aveva ricevuto Parte_3 due richieste di c.d. ticket scommessa, ciascuno di € 300,00, entrambi risultatati vincenti, ma con vincite di importo diverso, una pari a € 690,00 e l'altra pari a €
750,00 e che la ricorrente d'accordo con il collega aveva indotto il cliente a credere che entrambe le vincite fossero di € 690,00 inviando due fotocopie della medesima vincita per incamerare la differenza e dividerla con il suo collega.
All'infrazione conseguiva l'adozione di provvedimento disciplinare conservativo
(sospensione dal lavoro per tre giorni) laddove nella nota di irrigazione della sanziona veniva evidenziato “La invitiamo ad espletare con maggiore scrupolo professionale le Sue mansioni in prosieguo di rapporto, sottolineandole che, all'eventuale ripetersi della medesima infrazione, o di pari gravità, l'azienda all'esito di una ulteriore procedura disciplinare si vedrà costretta a considerare nei suoi confronti una sanzione espulsiva”.
Con la gravata sentenza parziale, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, statuendo solo in ordine alla domanda sulla natura ritorsiva del licenziamento
(mentre il procedimento in ordine al restante disputandum veniva sospeso ex art. 296 c.p.c. in attesa della decisione di questa Corte territoriale) rigettava la domanda di cui al punto 5 delle conclusioni del ricorso, con spese di lite al definitivo.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure rilevava “ nel caso di specie la prima contestazione mossa alla ricorrente risaliva al 13.6.2022, era originata dai compiti espletati dalla ricorrente nel settore delle gare ippiche (la 4 convenuta esercita l'attività di raccolta scommesse con annesso bar) ed era antecedente alle rivendicazioni stipendiali. La ricorrente durante il turno di lavoro condiviso con il collega aveva ricevuto due richieste di c.d. ticket Parte_3 scommessa, ciascuno di € 300,00; entrambi risultatati vincenti, ma con vincite di importo diverso, una pari a € 690,00 e l'altra pari a € 750,00. La ricorrente d'accordo con il collega aveva indotto il cliente a credere che entrambe le vincite fossero di €
690,00 inviando due fotocopie della medesima vincita per incamerare la differenza
e dividerla con il suo collega. La ricorrente, che in fase disciplinare negò ogni addebito, ha ammesso in sede di interrogatorio libero e formale il fatto addebitato, che peraltro risulta documentalmente (docc. 9-11), in quanto da esso scaturirono le proteste del cliente e comunque risulta confermato dai suoi colleghi (che Pt_3 ammise nell'immediatezza il fatto) e La società le irrogò tre giorni di Parte_4 sospensione precisando quanto segue: “..tenuto conto altresì della gravità del Suo comportamento, tale da legittimare ben altri provvedimenti che evitiamo di considerare soltanto per non danneggiarla sotto il profilo reddituale in un momento di congiuntura economica sfavorevole, La invitiamo ad espletare con maggiore scrupolo professionale le Sue mansioni in prosieguo di rapporto, sottolineandole che, all'eventuale ripetersi della medesima infrazione, o di pari gravità, l'azienda all'esito di una ulteriore procedura disciplinare si vedrà costretta a considerare nei suoi confronti una sanzione espulsiva”. Non è difficile scorgere in queste parole
l'intenzione di recedere dal rapporto di lavoro, in relazione alla grave lesione del vincolo fiduciario determinata da un fatto realmente avvenuto e oggettivamente significativo. Ritiene questo giudice che questo primo accadimento, anteriore alle rivendicazioni della ricorrente che secondo la sua stessa ricostruzione avrebbero suscitato una reazione ritorsiva, sia già di per sé idoneo ad escludere che il datore di lavoro sia stato animato da finalità vendicative, poiché -pur a fronte di un fatto grave e idoneo a supportare la massima sanzione espulsiva- e pur nella perfetta consapevolezza della sua gravità, parte datoriale si determinò ad una sanzione conservativa, con l'auspicio di recuperare la fiducia nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inserisce dunque la seconda contestazione, la quale prese le mosse da una verifica contabile durante l'assenza della ricorrente: da tale verifica contabile emerse sia un'impennata nei costi di approvvigionamento (dei quali si occupava la ricorrente) che la triplicazione degli incassi dal mese di maggio 2022, ossia da quando il servizio venne affidato al suo collega Parte ricorrente eccepisce la Pt_3
5 genericità e tardività della contestazione. Il carattere tardivo della contestazione rientra in una valutazione che deve essere calata nel contesto concreto e nel caso di specie questo scrutinio porta ad escludere la fondatezza dell'eccezione. Il controllo sui costi e sui ricavi avvenne dopo il rilievo di un fatto grave addebitato alla ricorrente che del tutto ragionevolmente induceva a sospettare che fossero rilevabili ulteriori mancanze. La genericità dell'addebito in punto di innalzamento di costi di gestione è come si vedrà superata dalla stessa ammissione della ricorrente che in sede di replica, nel procedimento disciplinare, aveva dichiarato: “Ammetto che nell'ultimo periodo dovendo seguire l'educazione scolastica dei miei figli nel mio tempo libero, ho effettuato le spese relative alla merce del bar attraverso fornitori con costi realmente più altri, ma tutti documentati tramite fattura”. Quanto al secondo aspetto, l'assenza di emissione degli scontrini è stata riscontrata dal riepilogo contabile effettuato dal suo collega che sul punto ha dichiarato che Pt_3 gli incassi dal maggio 2022 crebbero significativamente raggiungendo quasi il triplo
e che ciò è desumibile dal riepilogo redatto di suo pugno e mostrato in udienza.
L'ulteriore approfondimento di tale addebito è, peraltro, non necessario nella presente fase processuale, valendo ad escludere il carattere ritorsivo del licenziamento la fondatezza della prima contestazione e la parziale fondatezza della seconda, formalmente posta a base del licenziamento”.
2. Impugna la sentenza parziale svolgendo quattro (4) motivi di Parte_1 appello.
2.1. Con il primo motivo censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs 23/2015 e dell'art. 1345 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che la sanzione conservativa intimata precedentemente al licenziamento esclude la natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa.
Evidenzia, in particolare, che la convenuta non ha richiamato la precedente sanzione conservativa ai fini della recidiva con conseguente irrilevanza in relazione dell'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento per cui è causa.
2.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza per violazione degli artt. 2 del
Dlgs. n. 23/2015, 1345 nonché 2697 c.c. e 115 nonché 116 c.p.c..
Rileva che controparte nulla ha dedotto e provato con riferimento agli addebiti di cui al licenziamento del 15.10.2022, con conseguente radicale insussistenza
6 degli addebiti contestati.
2.3. Con il terzo motivo (svolto per scrupolo difensivo, essendo ancora in corso il giudizio in ordine all'accertamento degli addebiti contestati nella lettera di contestazione del 29.09.2022) lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. evidenziando che l'aumento dei costi di approvvigionamento non è stato oggetto di contestazione disciplinare e l'inattendibilità del teste Pt_3
2.4. Con il quarto motivo (svolto per scrupolo difensivo, essendo ancora in corso il giudizio in ordine all'accertamento degli addebiti contestati nella lettera di contestazione del 29.09.2022) censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 per avere il giudice di prime cure escluso la evidente tardività e genericità della contestazione disciplinare del 29.09.2022
3. Radicatosi il contraddittorio difende la Controparte_2 sentenza chiedendone l'integrale conferma.
3.1. Sul primo motivo di appello valorizza la contestazione disciplinare del
13.06.2022, antecedente alle rivendicazioni economiche della ricorrente.
3.2. Sul secondo motivo di appello rileva di aver dedotto e provato gli addebiti di cui al licenziamento del 15.10.2022, con conseguente radicale legittimità del licenziamento per cui è causa.
3.3. Sul terzo motivo evidenzia che l'istruttoria espletata ha confermato le tesi difensive della società.
3.4. Sul quarto motivo rileva la mancata violazione dei principi di genericità e tempestività della contestazione del 22.09.2022 evidenziando, altresì, la mala fede dell'odierna appellante in termini di abuso dello strumento processuale con conseguente condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 22 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. Il primo e il secondo motivo di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
7 6.1. Il licenziamento ritorsivo è stato definito come l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta (cfr. Cass. n. 17087/2011,
Cass. n. 24648/2015).
La Suprema Corte, con sentenza n. 741/2024 ha stabilito che l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
6.2. Quanto alla ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'onere di dimostrare l'esistenza di un motivo ritorsivo del licenziamento e del suo carattere unico e determinante gravi sul lavoratore che agisce in giudizio (Cass. 28543/2018;
Cass. n. 6575/2016; Cass. 24648/2015), il quale “deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti” (Cass. 20742/2018) laddove “l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso” (cfr. Cass. n. 6501/2013, Cass. n. 27325/2017, Cass. n.
26035/2018).
8 7. Orbene nel caso di specie, osserva il Collegio, l'appellante si è limitata ad asserire la ritorsività, senza tuttavia approfondire se l'asserito motivo di rappresaglia sia stato l'unico motivo illecito e determinante.
In particolare, la nulla ha indicato e provato con riferimento ai profili Pt_1 specifici da cui desumere l'intento ritorsivo.
7.1. Per contro, l'appellata ha fornito concreti elementi da cui risulta che la ragione addotta non risulta meramente formale e apparente e tale da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, con conseguente insussistenza di un motivo ritorsivo a fondamento del recesso.
7.2. Il contenuto della documentazione depositata in atti e l'istruttoria espletata non determinano la sussistenza dell'intento ritorsivo del licenziamento.
7.3. L'allegazione di parte convenuta per la quale “era stata Parte_1 incaricata, tra l'altro, della gestione dello stesso (n.d.r. bar), con compiti di approvvigionamento dai fornitori, pagamento dei medesimi, incasso delle somministrazioni effettuate, tenuta della contabilità del bar e gestione della cassa correlativa” non risulta in alcun modo confutata.
La circostanza è stata poi - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante
- oggetto specificamente di addebito disciplinare (cfr. doc. 16 convenuta , nota d.d. 22.09.2022) che ha indubbia natura polivalente: mala gestio nella conduzione ed approvvigionamento della merce del bar;
appropriazione indebita degli incassi della merce venduta al bar senza rilascio di scontrino fiscale. La medesima è stata confermata dalla medesima lavoratrice in sede di scritti difensivi in replica all'addebito disciplinare (cfr. doc. 19 convenuta, nota d.d. 06.10.2022) “mi occupavo maggiormente dell'approvvigionamento nel mio tempo libero….ero la sola ad occuparmi della spesa, degli ordini ai fornitori, dello smistamento della merce in arrivo…”
La suddetta contestazione non è nemmeno smentita dal contenuto delle dichiarazioni dei testi (e dello stesso ) - come Testimone_1 Parte_3 invece vorrebbe parte appellante - perché il fatto che tutti i lavoratori erano turnisti che si alternavano nella gestione della cassa del bar non smentisce quel ruolo primario nella gestione del servizio svolto dalla ricorrente.
9 Va infatti ribadito che quello che rileva nella fattispecie non è la prova di una giusta causa di recesso (di cui è onerata parte datoriale nel giudizio separato ancora pendente innanzi al Tribunale di Verona) ma la dimostrazione (con onere della prova ad esclusivo carico del lavoratore) dell'intento unico esclusivo illecito e di rappresaglia.
7.4. Dalla documentazione contabile dimessa da parte datoriale (cfr. doc. 14 convenuta) – anche questa in alcuna modo confutata dall'appellante (in relazione al devoluto in questa sede ed alla relativa ripartizione degli oneri probatori) - emerge, poi, che i costi di gestione dell'attività sono progressivamente cresciuti con implementazione delle spese per gli acquisti delle merci e mancata corrispondenza con le giacenze di magazzino e con i ricavi.
7.5. Inoltre, all'udienza del 30 ottobre 2023 il teste dichiarava: “dal 1° maggio Pt_3
2022 la proprietaria mi ha affidato la gestione del bar e gli incassi sono duplicati- se non triplicati;
lo so perché ho fatto io il riepilogo mensile delle entrate e delle uscite e l'ho confrontato con i riepiloghi della posso affermare che gli Pt_1 incassi sono aumentati molto;
si dà atto che il testimone mostra spontaneamente al Giudice i riepiloghi degli incassi del bar, da cui si desumerebbe l'incremento degli incassi;
il Giudice dà atto che si tratta di prospetti manoscritti privi di firma e di data certa. Il testimone dichiara: teniamo comunque da parte gli scontrini emessi”.
Dunque, anche l'evidente differenza di incassi del bar aziendale nella successione gestoria smentisce la sussistenza di un motivo unico, illecito e ritorsivo di recesso.
7.6. A ciò si aggiunga, quale ulteriore fatto di rilievo disciplinare che esclude la natura ritorsiva e l'unicità del motivo illecito, la violazione disciplinare antecedente di cui all'addebito del 13.06.2022 (alterazione dei tickets di giocata con appropriazione delle differenze da erogare al giocatore vincitore) che risulta ammesso dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio libero del
20.09.2023, con conseguente applicazione di sanzione conservativa e sollecitazione della lavoratrice al corretto adempimento della prestazione lavorativa.
Tale circostanza mostra il mutamento di atteggiamento del datore di lavoro nei confronti della in maniera gradata e proporzionata, prima con Pt_1
10 l'irrogazione di una sanzione conservativa, culminando nel licenziamento solo
a seguito della seconda contestazione.
Poco importa che non sia stata formalmente contestata la recidiva, quello che rileva e anche la precedente condotta serbata dalla lavoratrice era comunque di natura illecita.
8. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili essendo rimessa alla cognizione di questa Corte di Appello territoriale la sola domanda relativa alla natura ritorsiva del recesso.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) secondo i parametri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per la semplicità della decisione e la ripetitività delle difese, con distrazione a favore del difensore avv. MAROTTA Mauro dichiaratosi antistatario.
10. Non ricorrono, altresì, i presupposti per condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96.
Nel caso di specie, questa Corte non ritiene provata la mala fede o colpa grave dell'appellante né ritiene di individuare una specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) respinge l'appello;
11 2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore avv. MAROTTA Mauro dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 22.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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