CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 356 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un'azione di ripetizione in relazione a un contratto di apertura di credito in conto corrente e vertente
TRA
difesa dall'avvocato Sonia Sicoli Parte_1
Parte appellante
e
(già , difesa dall'avvocato Controparte_1 Controparte_2
Giovanni Tortorici
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di
Catanzaro, contrariis reiectis: confermando la pronuncia impugnata nelle parti e nei limiti di cui al punto 7) della narrativa che precede, riformarla:
i) nella parte in cui accoglie l'eccezione di del proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e compensa le spese con l'attrice (punto A della narrativa);
ii) nella parte in cui ha ritenuto precluso l'esame dell'andamento dei conti sovvenzione sul presupposto che le voci fossero prescritte ed ove ha ritenuto l'ammissibilità della eccezione di prescrizione della (punto B CP_3
della narrativa);
iii) nella parte in cui disattende l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta e indeterminatezza del tasso ultralegale e delle clausole uso piazza o equipollenti, nonché ove ritiene inconferente la disciplina dell'art. 1341 c.c. non ricorrendo l'ipotesi di clausole vessatorie (punti C e C1 della narrativa); iv) nella parte in cui ha ritenuto il quantum da restituire alla Parte_2
di € 17.153,96 e posto a fondamento della decisione la correttezza del
[...]
CTU (punti D e D1 della narrativa);
v) nella parte in cui ha ritenuto valida l'antergazione e postergazione delle valute (punto E della narrativa); vi) nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usurarietà (punto E della narrativa); vii) e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in prime cure che di seguito si riportano:
2 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per difetto di forma scritta in violazione anche dell'art.117 TUB (già art.3 L. 17.02.1992 n.154), del contratto di conto corrente n. 0027703300131 nonché dei conti di sovvenzione nn.277033/02/32, 277033/03/33 e 277033/04/34 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito per interessi anatocistici, ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite applicati al rapporto bancario in esame;
2) accertare e dichiarare anche d'ufficio: l'illegittimità e/o la nullità e comunque l'inefficacia, ex artt. 1418, comma 2 e 1419 c.c. e per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 c.c., delle clausole (n.7 comma 3 e n.16) e delle obbligazioni di cui al contratto di apertura di credito del conto corrente n.
002770330131, ed applicate ai conti sovvenzione nn. 277033/02/32,
277033/03/33 e 277033/04/34 determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, per i motivi di cui in narrativa sub 2, in quanto non pattuiti e/o non validamente pattuiti in forma scritta e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società attrice senza valida pattuizione sottoscritta dalla e senza preventiva Parte_1
comunicazione, in violazione degli artt. 1341 comma 2 c.c. e 18 TUB, nonché senza oggetto determinato e/o determinabile con modus operandi analogo al c.d. uso piazza e per l'effetto applicare in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive al contratto e sfavorevoli all'attrice;
3) accertare e dichiarare anche d'ufficio: illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale;
la nullità ed inefficacia, ex art. 1418 comma 1 e 1419 c.c. della clausola n. 7, c. 2, 3,
4, di capitalizzazione trimestrale e comunque di qualsiasi capitalizzazione,
3 per violazione dell'art. 1283, 2697 c.c., relativa alla capitalizzazione degli interessi, costi, spese, competenze, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
4) accertare e dichiarare anche d'ufficio: la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1284, 1341 c.c., 117 e 118 del testo Unico
Bancario degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni di massimo scoperto prive di causa, non pattuite, contrarie a norme imperative e comunque illegittimamente variate in peius durante la vigenza del rapporto contrattuale;
per l'effetto dichiarare non dovute, anche per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto in violazione dell'art.1346 c.c. tali voci di costo applicate in costanza del rapporto di conto corrente;
5) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, sulla differenza in giorni- tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
6) dichiarare non dovute per i motivi di cui ai precedenti punti le somme corrisposte in relazione al contratto predetto dalla società attrice alla ed eventuali altre a seguito di produzione della parte convenuta, CP_3
risultanti illegittime;
7) accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare- avere, tra le parti del rapporto in esame, in base ai risultati di calcolo attraverso CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione, per tutta la durata del rapporto, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione ed eliminando le somme addebitate a titolo di non
4 convenute commissioni di massimo scoperto, di spese e di interessi, anche quelli computati sulla differenza giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
8) accertare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati, determinando il costo effettivo annuo ossia il Tasso Effettivo Globale (TEG) ed in caso di accertato tasso usuraio ricalcolare l'ammontare delle somme espungendo tale voce di costo;
9) accertare e dichiarare previo accertamento del TEG, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito della per interessi, spese, CP_3
commissioni e competenze per contrarietà alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
10) in conseguenza e delle sopra dette violazioni per effetto condannare e Controparte_1 Controparte_2
anche in solido tra loro, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione alla el complessivo importo di € 101.845,02 o Parte_1
della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia, versata indebitamente dall'attrice, oltre interessi dal dì del dovuto e/o dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
viii) con condanna delle Banche appellate anche in solido tra loro alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, nonché alle spese di CTU contabile.”
Per la parte appellata: “si conclude affinchè l'Ill.mo Giudicante voglia rigettare l'avverso appello e confermare integralmente la sentenza impugnata, ovvero comunque rigettare la domanda spiegata dalla società attrice in primo grado siccome inammissibile e comunque illegittima, infondata ed indimostrata in fatto e in diritto nonchè caduta in prescrizione
5 secondo tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado e in questa sede riproposto, ribadito e rimarcato.
Con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: ha Parte_3
convenuto in giudizio e e, Controparte_2 Controparte_1
premesso di avere intrattenuto con l'allora Controparte_4
un rapporto di apertura di credito in conto corrente recane n. 002770330131, con scoperto, nonché conti di sovvenzione nn. 277033/02/32, 277033/03/33
e 277033/04/34, ha lamentato e chiesto accertarsi: la nullità delle clausole contrattuali relative alla pattuizione di interessi ultralegali, per difetto di valida forma scritta, stante la mancata sottoscrizione del contratto ad opera della e per indeterminabilità dell'oggetto, stante il richiamo ai tassi CP_3
bancari praticati su piazza;
l'usurarietà dei tassi di interesse passivi;
la nullità delle clausole disciplinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con l'art. 1283 c.c.; l'illegittima applicazione di c.m.s. e costi non convenuti ovvero indeterminati;
l'illegittima antergazione e postergazione delle valute. Ha quindi chiesto accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna di già già per Controparte_1 Controparte_5 CP_6
fusione con oggi capogruppo del Controparte_4 [...]
in seguito alla fusione per incorporazione in Controparte_7 [...]
nonché del appartenente al CP_5 Controparte_2 [...]
a seguito di fusione di e Controparte_7 Controparte_5
alla restituzione delle somme indebitamente versate da Controparte_8
6 essa attrice, nella misura di euro 101.845,02 od in quella diversa accertata come dovuta.
Gli istituti di credito convenuti hanno resistito all'azione.
È stata espletata c.t.u.”
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1580 del 15.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 1710/2014 R.G.A.C., aveva preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione e conseguentemente rigettato la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
tenuto conto dell'avvenuto conferimento al Controparte_1 Controparte_2
[...]
Nei confronti di invece, non avendo essa Controparte_2
contestato la titolarità del rapporto obbligatorio azionato in giudizio, la domanda era stata in parte qua accolta dal giudice di primo grado.
Tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e in mancanza di opposte risultanze, i conti sovvenzione risultavano essere stati finalizzati esclusivamente all'accredito dei finanziamenti erogati dalla banca, mentre l'addebito e il giroconto delle relative competenze venivano effettuati sul conto corrente ordinario.
Il giudice di primo grado, dunque, aveva provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente, con la precisazione che la chiusura dei conti sovvenzione, avvenuta in epoca antecedente al decennio precedente l'instaurazione del giudizio, aveva precluso l'esame di tali conti ai fini dell'azione di ripetizione, in ragione dell'eccepita azione di prescrizione del diritto.
Sotto altro profilo, poi, il giudice di primo grado aveva disatteso la contestazione di nullità della disciplina contrattuale dei tassi di interesse per indeterminatezza, considerato che il rinvio ai “tassi bancari praticati su
7 piazza”, quale parametro contestato dalla banca convenuta, risultava smentito dal contratto di apertura di credito in conto corrente, che prevedeva espressamente il tasso applicabile (vedasi frontespizio del contratto); relativamente ai contratti collegati, invece, la non aveva Parte_1
fornito la prova documentale necessaria a dimostrare l'insussistenza della causa dei pagamenti per cui ha chiesto la restituzione.
Il tribunale aveva altresì disatteso la deduzione relativa alla nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto, in materia di contratti bancari, la mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993.
Il giudice di primo grado, inoltre, aveva respinto sia l'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca, ritenendo non applicabile la legge n. 108/1996 in quanto il contratto era stato stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché la lamentata illegittimità del c.d. gioco delle valute, stante la puntuale regolamentazione contrattuale di tale aspetto, in linea con la disciplina di cui all'art. 128 del T.U.B. ed avendo il consulente tecnico accertato la conformità ad essa della gestione delle valute in corso di rapporto.
L'eccezione di nullità della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, invece, era stata accolta dal tribunale, non essendo stata contestata la sua sussistenza e avendo essa trovato riscontro nelle emergenze del contratto di apertura di credito in conto corrente e degli estratti conto in atti, avuto riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile di cui all'art. 1283 c.c.
Il giudice di primo grado, però, aveva ritenuto condivisibili le deduzioni difensive della banca convenuta secondo cui la capitalizzazione trimestrale non potrebbe essere esclusa per il periodo successivo
8 all'adozione della delibera el 9.2.2000, atteso che la deducente non Pt_4
aveva tempestivamente allegato e provato di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 7 della delibera, in particolare al comma 3.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado, innanzitutto, ritenuto non sussistente la legittimazione passiva in capo a Controparte_1
ciò in quanto, l'eccezione - comunque infondata nel merito, trattandosi
[...]
di conferimento e non di cessione - non sarebbe stata ribadita dalla banca nelle proprie conclusioni, incorrendo il tribunale nel vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo d'appello).
La parte appellante, inoltre, ha contestato la decisione del tribunale, il quale, pur avendo riconosciuto il collegamento tra i tre conti sovvenzione e il conto corrente ordinario, ha fatto proprio l'operato del consulente tecnico ed escluso le voci indebite trasferite dai conti sovvenzione al conto ordinario, stante l'eccepita prescrizione del diritto che, tuttavia, non sarebbe stata in realtà formulata dalle banche convenute.
Secondo la parte appellante, peraltro, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'unitarietà del rapporto - argomentata e dimostrata sin dall'atto introduttivo del giudizio, anche mediante consulenza tecnica di parte e i rilievi mossi alla consulenza tecnica d'ufficio - con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate, anche riguardo alla prescrizione, che decorrerebbe pertanto dalla chiusura del conto corrente ordinario.
La parte appellante, dunque, ha lamentato la differenziazione effettuata dal giudice di primo grado, in relazione alla prescrizione, tra conti corrente sovvenzione e conto corrente ordinario.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, peraltro, l'appellante, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione sulla funzione
9 ripristinatoria dei versamenti in relazione alla funzione tipica del contratto di conto corrente (segnatamente Cass., sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4518), ha censurato la sentenza per non aver il giudice considerato come la banca non avesse dimostrato i motivi per cui i versamenti sarebbero stati solutori e non ripristinatori (secondo motivo d'appello).
Secondo l' appellante, inoltre, il tribunale ha erroneamente confermato la validità degli interessi applicati dalla banca, nonostante l'assenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nel contratto di apertura del conto corrente e la mancanza di documentazione per i conti sovvenzione, che renderebbero nulle le clausole sugli interessi passivi, come stabilito dall'art. 1284, co. 3, c.c. e dalla normativa bancaria (legge n. 154/1992 e T.U.B.).
La sentenza viene altresì censurata nella parte in cui il tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 1341 c.c., ritenendo non vessatoria la clausola n. 16 delle condizioni generali del contratto, inerente alla possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto
(terzo motivo d'appello).
La parte appellante, inoltre, lamenta il quantum riconosciuto dal giudice di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza sul punto e la condanna della banca alla restituzione dell'intera somma richiesta, con eventuale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo errato il ricalcolo effettuato a fronte di una valutazione soltanto parziale del rapporto bancario (quarto motivo d'appello).
L'impugnazione riguarda, inoltre, il rigetto della contestazione relativa all'illegittimità delle pratiche di antergazione e postergazione delle valute, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che fossero regolate contrattualmente in modo conforme all'art. 120 del T.U.B. e che il
10 consulente tecnico d'ufficio avesse verificato la legittimità della gestione delle valute (quinto motivo d'appello).
Anche il capo della sentenza con cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati dalla banca è oggetto di impugnazione.
La parte appellante sottolinea la necessità di una verifica tecnica per determinare se gli interessi applicati superino la soglia di usura stabilita dalla legge n. 108/1996 (sesto motivo d'appello).
Si è costituita in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
, argomentando per l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
Rigettate le richieste istruttorie con ordinanza del 7 aprile 2021, all'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data 9.6.2023 -
è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente devono considerarsi passati in giudicato, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, i capi della sentenza relativi alla dichiarazione di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di invalidità della commissione di massimo scoperto e delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
L'eccezione relativa al difetto della propria legittimazione passiva è stata argomentata da nell'atto di costituzione in Controparte_1
giudizio.
11 Anche se non specificamente indicata dall'istituto di credito nelle conclusioni, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. è ravvisabile nel caso di specie, posto che la legittimazione passiva, a differenza di quella attiva, è eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il limite di un eventuale giudicato (vedasi Cass., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12832).
Infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa alla presunta erronea assimilazione, da parte del giudice di primo grado, tra cessione e conferimento di azienda, in quanto l'art. 58 del T.U.B. disciplina la cessione di rapporti giuridici bancari, mentre il caso in esame riguarderebbe un conferimento di azienda che, come tale, non determina una successione nei debiti con le stesse modalità della cessione e, dunque, Controparte_1
non potrebbe ritenersi automaticamente estranea al rapporto controverso.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione – o, meglio, di titolarità del rapporto controverso - sollevata da si fonda sul conferimento Controparte_1
dell'azienda a e sull'applicazione dell'art. 58 del T.U.B. Controparte_2
Tale disposizione, infatti, disciplina il trasferimento di rapporti giuridici nell'ambito delle operazioni bancarie e stabilisce che, una volta decorso il termine di tre mesi dalla pubblicità, il cessionario assume l'esclusiva responsabilità delle obbligazioni cedute.
Ciò esclude l'applicabilità di altri regimi di responsabilità, per come osservato dalla Corte di cassazione, secondo cui “in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la
12 semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità” (Cass., sez. 2, n. 2523 del 31 gennaio 2017; conf.
Cass., sez. 1, ord. n. 8272 del 22 marzo 2023).
Alla luce di tale principio di specialità e dal tenore dell'atto di conferimento del 30 ottobre 2008, prodotto dall'istituto di credito nel primo grado di giudizio, la titolarità del rapporto controverso non si configura in capo a poiché era stato ceduto al Controparte_1 Controparte_2
già prima dell'instaurazione del giudizio.
Sotto altro profilo, ciò rileva altresì ai fini dell'esclusione di operabilità dell'art. 111 c.p.c., quand'anche la relativa deduzione possa ritenersi tempestiva, in quanto tale norma processuale regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso nei casi in cui il trasferimento del rapporto giuridico avvenga in corso di causa.
Anche la difesa relativa alla presunta responsabilità solidale di
[...]
ai sensi dell'art. 2497 c.c. è infondata. Controparte_1
La circostanza che il fosse controllato da Controparte_2 [...]
e che quest'ultima esercitasse attività di direzione e Controparte_1
coordinamento, quand'anche dimostrata, non implicherebbe di per sé
l'esistenza di una gestione unitaria ai sensi dell'art. 2497 c.c.
Per configurare la responsabilità della società capogruppo, infatti, è necessario dimostrarne non solo la direzione e il coordinamento, ma anche che tale gestione abbia causato danni ai creditori della società controllata.
L'art. 2497 c.c., inoltre, non stabilisce una responsabilità solidale automatica della società capogruppo per tutte le obbligazioni della società controllata.
13 La disposizione prevede, invero, che la capogruppo sia responsabile solo nel caso in cui l'attività di direzione e coordinamento abbia prodotto un pregiudizio per la controllata, tale da renderla incapace di far fronte ai propri debiti.
Il secondo e il quarto motivo d'appello – da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi – sono infondati.
L'appellante sostiene che, applicando correttamente i principi giurisprudenziali e i criteri di calcolo, la somma da restituire dovrebbe essere superiore a quella individuata dal giudice;
l'errore del consulente sarebbe consistito nell'aver preso in considerazione solo il conto corrente n.
17033/01/31, ignorando tre conti sovvenzione (nn. 277033/02/32,
77033/03/33 e 277033/04/34), che invece, secondo l'appellante, dovrebbero essere considerati come un unico rapporto, perché tutte le somme versate sui conti sovvenzione transitavano sul conto ordinario, e perché le competenze trimestrali della banca venivano addebitate sul conto ordinario, ma derivavano da tutti i conti sovvenzione.
L'asserita erroneità del procedimento svolto dal consulente non emerge, in quanto, come egli stesso afferma nella risposta alle osservazioni, era stato incaricato di analizzare il solo conto corrente ordinario.
La corte, peraltro, condivide la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provata l'unitarietà del rapporto, considerato che i finanziamenti venivano accreditati sui conti sovvenzione
(277033/02/32, 277033/03/33, 277033/04/34), mentre le competenze relative ai finanziamenti venivano addebitate e girocontate sul conto corrente ordinario (277033/01/31), per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio alla luce della documentazione analizzata.
14 L'unitarietà del rapporto bancario implicherebbe l'esistenza di un unico conto per tutte le operazioni, senza la necessità di trasferimenti di denaro tra conti diversi.
Nel caso in esame, invece, i finanziamenti e gli oneri venivano gestiti su conti distinti: i finanziamenti erano accreditati sui conti sovvenzioni, le spese relative a questi finanziamenti invece erano addebitate sul conto ordinario.
I conti hanno funzioni diverse e non formano un unico rapporto unitario perché se ci fosse stato un unico rapporto, gli interessi e le spese sarebbero stati prelevati direttamente dal conto su cui sono stati accreditati i fondi, ossia i conti sovvenzione.
Poiché i conti sono distinti irrilevante è la questione relativa alla prescrizione, perché i conti sovvenzione sono stati chiusi anteriormente al decennio precedente l'instaurazione del giudizio.
Sulla questione dei versamenti e la loro natura, solutoria o ripristinatoria, infondata è l'argomentazione dell'appellante secondo cui la banca avrebbe dovuto dimostrare i motivi per i quali i versamenti avrebbero dovuto intendersi come solutori.
In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2697 c.c., infatti, suo onere provare che i versamenti non fossero solutori.
Sotto altro profilo, l'onere di allegazione gravante sulla banca che eccepisca la prescrizione dell'azione di indebito si considera assolto con la sola affermazione dell'inerzia del titolare del diritto (Cass., sez. I, ord. 9196 del 2.4.2021).
Il terzo motivo d'appello è infondato.
La Corte di cassazione ha affermato che “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1,
15 T.U.B., è posta a presidio del contraente debole” va intesa in senso non strutturale ma funzionale, e “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti” (Cass., sez. I, 2 aprile
2021, n. 9196).
Tale principio, nel caso di specie, risulta rispettato, in quanto la parte appellante nel giudizio di primo grado ha prodotto la copia sottoscritta del contratto di apertura in conto corrente per cui è causa.
In maniera condivisibile, dunque, il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità dei tassi di interesse per indeterminatezza in quanto le condizioni economiche erano state pattuite dalle parti: segnatamente i tassi di interesse erano stati previsti nella percentuale dell'1.50% per il creditore e del 16.50% per il debitore (vedasi allegato n. 8 del fascicolo dell'appellante nel giudizio di primo grado).
La corte ritiene che non via sia indeterminatezza né nullità della clausola sugli interessi ultralegali, in quanto la loro misura è chiaramente determinata nel contratto, per iscritto, come richiesto dall'art. 1284 comma
III c.c.
La censura è infondata anche in relazione alla presunta nullità della clausola n. 16 del contratto, relativa alla modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche del rapporto, e alla conseguente necessità di rideterminare il saldo attraverso l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
16 La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 1341 c.c.
L'asserita nullità della clausola n. 16 per mancata specifica approvazione scritta non sussiste, in quanto il contratto è stato regolarmente sottoscritto dal cliente, che può dirsi pienamente consapevole delle condizioni applicate.
La possibilità di modifica unilaterale del tasso è disciplinata dall'art. 118 T.U.B., che consente variazioni a determinate condizioni, rispettate nel caso di specie.
La comunicazione delle variazioni sugli estratti conto, conforme alla normativa vigente, è idonea a garantire l'informazione del cliente e a escludere qualsiasi indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
La Corte di cassazione, infatti, ha affermato che una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto “non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 T.U.B.” (Cass., sez. II, ord. 26 giugno 2019, n. 17110).
Infondato è, inoltre, il quinto motivo d'appello.
In maniera condivisibile, infatti, il tribunale ha disatteso la presunta illegittimità delle pratiche di antergazione e postergazione delle valute, in quanto: 1) l'aspetto era stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti, in linea con quanto previsto dall'art. 120 T.U.B.; 2) il consulente tecnico aveva accertato la conformità della gestione delle valute, da parte della banca, nel corso del rapporto, al disposto dell'art. 120 T.U.B.
Anche tale censura, dunque, è argomentata dalla parte appellante sulla sola presunta nullità del contratto di conto corrente per non essere stato
17 sottoscritto dall'istituto di credito;
nullità che, di conseguenza, inficerebbe anche la clausola in questione.
Si è già argomentato sulla validità ed efficacia del contratto per cui è causa e della conformità delle condizioni economiche applicate alla disciplina vigente.
Tenuto, altresì, conto della verifica effettuata dal consulente tecnico, la contestazione relativa all'antergazione e postergazione delle valute non può essere considerata fondata.
Infondato è, infine, anche il sesto motivo d'appello, relativo all'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
La Corte di cassazione (Cass., sez. I, 13 dicembre 2010, n. 25182) ha chiarito che, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, non si può applicare il limite del tasso usurario introdotto da tale normativa.
Di conseguenza la pattuizione di interessi ultralegali non è nulla, a condizione che sia stata concordata per iscritto.
L'illiceità sorge solo se si verificano gli estremi del reato di usura previsti dall'art. 644 c.p., ossia il vantaggio usurario, lo stato di bisogno del debitore e l'approfittamento di tale stato.
Deve dunque escludersi l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale.
Il consulente tecnico d'ufficio, nel rielaborare il rapporto di conto corrente per cui è causa, ha applicato i tassi di interessi debitori e creditori convenuti dalle parti nel contratto di apertura del conto corrente, o quelli applicati dalla banca ove più favorevoli per il correntista.
Condivide la corte l'argomentazione che ha condotto il giudice di primo grado al rigetto di tale eccezione, posto che il tasso soglia usura, come
18 stabilito dai decreti ministeriali del non costituisce un fatto notorio, CP_9
in quanto tale nozione implica un fatto di comune conoscenza pubblica, non desumibile da fonti amministrative o regolamentari specifiche.
Il tasso soglia, inoltre, non può rientrare nel principio iura novit curia, poiché i decreti ministeriali che lo fissano non hanno natura normativa e non sono soggetti alla conoscenza d'ufficio da parte del giudice (Cass., sez. III, ord. n. 26525 dell'11.10.2024).
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
19 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 356 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un'azione di ripetizione in relazione a un contratto di apertura di credito in conto corrente e vertente
TRA
difesa dall'avvocato Sonia Sicoli Parte_1
Parte appellante
e
(già , difesa dall'avvocato Controparte_1 Controparte_2
Giovanni Tortorici
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di
Catanzaro, contrariis reiectis: confermando la pronuncia impugnata nelle parti e nei limiti di cui al punto 7) della narrativa che precede, riformarla:
i) nella parte in cui accoglie l'eccezione di del proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e compensa le spese con l'attrice (punto A della narrativa);
ii) nella parte in cui ha ritenuto precluso l'esame dell'andamento dei conti sovvenzione sul presupposto che le voci fossero prescritte ed ove ha ritenuto l'ammissibilità della eccezione di prescrizione della (punto B CP_3
della narrativa);
iii) nella parte in cui disattende l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta e indeterminatezza del tasso ultralegale e delle clausole uso piazza o equipollenti, nonché ove ritiene inconferente la disciplina dell'art. 1341 c.c. non ricorrendo l'ipotesi di clausole vessatorie (punti C e C1 della narrativa); iv) nella parte in cui ha ritenuto il quantum da restituire alla Parte_2
di € 17.153,96 e posto a fondamento della decisione la correttezza del
[...]
CTU (punti D e D1 della narrativa);
v) nella parte in cui ha ritenuto valida l'antergazione e postergazione delle valute (punto E della narrativa); vi) nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usurarietà (punto E della narrativa); vii) e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in prime cure che di seguito si riportano:
2 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per difetto di forma scritta in violazione anche dell'art.117 TUB (già art.3 L. 17.02.1992 n.154), del contratto di conto corrente n. 0027703300131 nonché dei conti di sovvenzione nn.277033/02/32, 277033/03/33 e 277033/04/34 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito per interessi anatocistici, ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite applicati al rapporto bancario in esame;
2) accertare e dichiarare anche d'ufficio: l'illegittimità e/o la nullità e comunque l'inefficacia, ex artt. 1418, comma 2 e 1419 c.c. e per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 c.c., delle clausole (n.7 comma 3 e n.16) e delle obbligazioni di cui al contratto di apertura di credito del conto corrente n.
002770330131, ed applicate ai conti sovvenzione nn. 277033/02/32,
277033/03/33 e 277033/04/34 determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, per i motivi di cui in narrativa sub 2, in quanto non pattuiti e/o non validamente pattuiti in forma scritta e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società attrice senza valida pattuizione sottoscritta dalla e senza preventiva Parte_1
comunicazione, in violazione degli artt. 1341 comma 2 c.c. e 18 TUB, nonché senza oggetto determinato e/o determinabile con modus operandi analogo al c.d. uso piazza e per l'effetto applicare in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c. gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive al contratto e sfavorevoli all'attrice;
3) accertare e dichiarare anche d'ufficio: illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale;
la nullità ed inefficacia, ex art. 1418 comma 1 e 1419 c.c. della clausola n. 7, c. 2, 3,
4, di capitalizzazione trimestrale e comunque di qualsiasi capitalizzazione,
3 per violazione dell'art. 1283, 2697 c.c., relativa alla capitalizzazione degli interessi, costi, spese, competenze, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
4) accertare e dichiarare anche d'ufficio: la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1284, 1341 c.c., 117 e 118 del testo Unico
Bancario degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni di massimo scoperto prive di causa, non pattuite, contrarie a norme imperative e comunque illegittimamente variate in peius durante la vigenza del rapporto contrattuale;
per l'effetto dichiarare non dovute, anche per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto in violazione dell'art.1346 c.c. tali voci di costo applicate in costanza del rapporto di conto corrente;
5) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto, sulla differenza in giorni- tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
6) dichiarare non dovute per i motivi di cui ai precedenti punti le somme corrisposte in relazione al contratto predetto dalla società attrice alla ed eventuali altre a seguito di produzione della parte convenuta, CP_3
risultanti illegittime;
7) accertare e dichiarare per effetto della declaratoria di parziale nullità del contratto impugnato, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare- avere, tra le parti del rapporto in esame, in base ai risultati di calcolo attraverso CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione, per tutta la durata del rapporto, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione ed eliminando le somme addebitate a titolo di non
4 convenute commissioni di massimo scoperto, di spese e di interessi, anche quelli computati sulla differenza giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
8) accertare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati, determinando il costo effettivo annuo ossia il Tasso Effettivo Globale (TEG) ed in caso di accertato tasso usuraio ricalcolare l'ammontare delle somme espungendo tale voce di costo;
9) accertare e dichiarare previo accertamento del TEG, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito della per interessi, spese, CP_3
commissioni e competenze per contrarietà alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con conseguente applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
10) in conseguenza e delle sopra dette violazioni per effetto condannare e Controparte_1 Controparte_2
anche in solido tra loro, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione alla el complessivo importo di € 101.845,02 o Parte_1
della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia, versata indebitamente dall'attrice, oltre interessi dal dì del dovuto e/o dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
viii) con condanna delle Banche appellate anche in solido tra loro alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, nonché alle spese di CTU contabile.”
Per la parte appellata: “si conclude affinchè l'Ill.mo Giudicante voglia rigettare l'avverso appello e confermare integralmente la sentenza impugnata, ovvero comunque rigettare la domanda spiegata dalla società attrice in primo grado siccome inammissibile e comunque illegittima, infondata ed indimostrata in fatto e in diritto nonchè caduta in prescrizione
5 secondo tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado e in questa sede riproposto, ribadito e rimarcato.
Con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: ha Parte_3
convenuto in giudizio e e, Controparte_2 Controparte_1
premesso di avere intrattenuto con l'allora Controparte_4
un rapporto di apertura di credito in conto corrente recane n. 002770330131, con scoperto, nonché conti di sovvenzione nn. 277033/02/32, 277033/03/33
e 277033/04/34, ha lamentato e chiesto accertarsi: la nullità delle clausole contrattuali relative alla pattuizione di interessi ultralegali, per difetto di valida forma scritta, stante la mancata sottoscrizione del contratto ad opera della e per indeterminabilità dell'oggetto, stante il richiamo ai tassi CP_3
bancari praticati su piazza;
l'usurarietà dei tassi di interesse passivi;
la nullità delle clausole disciplinanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con l'art. 1283 c.c.; l'illegittima applicazione di c.m.s. e costi non convenuti ovvero indeterminati;
l'illegittima antergazione e postergazione delle valute. Ha quindi chiesto accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna di già già per Controparte_1 Controparte_5 CP_6
fusione con oggi capogruppo del Controparte_4 [...]
in seguito alla fusione per incorporazione in Controparte_7 [...]
nonché del appartenente al CP_5 Controparte_2 [...]
a seguito di fusione di e Controparte_7 Controparte_5
alla restituzione delle somme indebitamente versate da Controparte_8
6 essa attrice, nella misura di euro 101.845,02 od in quella diversa accertata come dovuta.
Gli istituti di credito convenuti hanno resistito all'azione.
È stata espletata c.t.u.”
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1580 del 15.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 1710/2014 R.G.A.C., aveva preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione e conseguentemente rigettato la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 [...]
tenuto conto dell'avvenuto conferimento al Controparte_1 Controparte_2
[...]
Nei confronti di invece, non avendo essa Controparte_2
contestato la titolarità del rapporto obbligatorio azionato in giudizio, la domanda era stata in parte qua accolta dal giudice di primo grado.
Tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e in mancanza di opposte risultanze, i conti sovvenzione risultavano essere stati finalizzati esclusivamente all'accredito dei finanziamenti erogati dalla banca, mentre l'addebito e il giroconto delle relative competenze venivano effettuati sul conto corrente ordinario.
Il giudice di primo grado, dunque, aveva provveduto a ricalcolare il saldo del conto corrente, con la precisazione che la chiusura dei conti sovvenzione, avvenuta in epoca antecedente al decennio precedente l'instaurazione del giudizio, aveva precluso l'esame di tali conti ai fini dell'azione di ripetizione, in ragione dell'eccepita azione di prescrizione del diritto.
Sotto altro profilo, poi, il giudice di primo grado aveva disatteso la contestazione di nullità della disciplina contrattuale dei tassi di interesse per indeterminatezza, considerato che il rinvio ai “tassi bancari praticati su
7 piazza”, quale parametro contestato dalla banca convenuta, risultava smentito dal contratto di apertura di credito in conto corrente, che prevedeva espressamente il tasso applicabile (vedasi frontespizio del contratto); relativamente ai contratti collegati, invece, la non aveva Parte_1
fornito la prova documentale necessaria a dimostrare l'insussistenza della causa dei pagamenti per cui ha chiesto la restituzione.
Il tribunale aveva altresì disatteso la deduzione relativa alla nullità del contratto per difetto di forma scritta in quanto, in materia di contratti bancari, la mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993.
Il giudice di primo grado, inoltre, aveva respinto sia l'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca, ritenendo non applicabile la legge n. 108/1996 in quanto il contratto era stato stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché la lamentata illegittimità del c.d. gioco delle valute, stante la puntuale regolamentazione contrattuale di tale aspetto, in linea con la disciplina di cui all'art. 128 del T.U.B. ed avendo il consulente tecnico accertato la conformità ad essa della gestione delle valute in corso di rapporto.
L'eccezione di nullità della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, invece, era stata accolta dal tribunale, non essendo stata contestata la sua sussistenza e avendo essa trovato riscontro nelle emergenze del contratto di apertura di credito in conto corrente e degli estratti conto in atti, avuto riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile di cui all'art. 1283 c.c.
Il giudice di primo grado, però, aveva ritenuto condivisibili le deduzioni difensive della banca convenuta secondo cui la capitalizzazione trimestrale non potrebbe essere esclusa per il periodo successivo
8 all'adozione della delibera el 9.2.2000, atteso che la deducente non Pt_4
aveva tempestivamente allegato e provato di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 7 della delibera, in particolare al comma 3.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado, innanzitutto, ritenuto non sussistente la legittimazione passiva in capo a Controparte_1
ciò in quanto, l'eccezione - comunque infondata nel merito, trattandosi
[...]
di conferimento e non di cessione - non sarebbe stata ribadita dalla banca nelle proprie conclusioni, incorrendo il tribunale nel vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo d'appello).
La parte appellante, inoltre, ha contestato la decisione del tribunale, il quale, pur avendo riconosciuto il collegamento tra i tre conti sovvenzione e il conto corrente ordinario, ha fatto proprio l'operato del consulente tecnico ed escluso le voci indebite trasferite dai conti sovvenzione al conto ordinario, stante l'eccepita prescrizione del diritto che, tuttavia, non sarebbe stata in realtà formulata dalle banche convenute.
Secondo la parte appellante, peraltro, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell'unitarietà del rapporto - argomentata e dimostrata sin dall'atto introduttivo del giudizio, anche mediante consulenza tecnica di parte e i rilievi mossi alla consulenza tecnica d'ufficio - con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate, anche riguardo alla prescrizione, che decorrerebbe pertanto dalla chiusura del conto corrente ordinario.
La parte appellante, dunque, ha lamentato la differenziazione effettuata dal giudice di primo grado, in relazione alla prescrizione, tra conti corrente sovvenzione e conto corrente ordinario.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, peraltro, l'appellante, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione sulla funzione
9 ripristinatoria dei versamenti in relazione alla funzione tipica del contratto di conto corrente (segnatamente Cass., sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4518), ha censurato la sentenza per non aver il giudice considerato come la banca non avesse dimostrato i motivi per cui i versamenti sarebbero stati solutori e non ripristinatori (secondo motivo d'appello).
Secondo l' appellante, inoltre, il tribunale ha erroneamente confermato la validità degli interessi applicati dalla banca, nonostante l'assenza della sottoscrizione dell'istituto di credito nel contratto di apertura del conto corrente e la mancanza di documentazione per i conti sovvenzione, che renderebbero nulle le clausole sugli interessi passivi, come stabilito dall'art. 1284, co. 3, c.c. e dalla normativa bancaria (legge n. 154/1992 e T.U.B.).
La sentenza viene altresì censurata nella parte in cui il tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 1341 c.c., ritenendo non vessatoria la clausola n. 16 delle condizioni generali del contratto, inerente alla possibilità per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto
(terzo motivo d'appello).
La parte appellante, inoltre, lamenta il quantum riconosciuto dal giudice di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza sul punto e la condanna della banca alla restituzione dell'intera somma richiesta, con eventuale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo errato il ricalcolo effettuato a fronte di una valutazione soltanto parziale del rapporto bancario (quarto motivo d'appello).
L'impugnazione riguarda, inoltre, il rigetto della contestazione relativa all'illegittimità delle pratiche di antergazione e postergazione delle valute, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che fossero regolate contrattualmente in modo conforme all'art. 120 del T.U.B. e che il
10 consulente tecnico d'ufficio avesse verificato la legittimità della gestione delle valute (quinto motivo d'appello).
Anche il capo della sentenza con cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati dalla banca è oggetto di impugnazione.
La parte appellante sottolinea la necessità di una verifica tecnica per determinare se gli interessi applicati superino la soglia di usura stabilita dalla legge n. 108/1996 (sesto motivo d'appello).
Si è costituita in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
, argomentando per l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
Rigettate le richieste istruttorie con ordinanza del 7 aprile 2021, all'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data 9.6.2023 -
è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente devono considerarsi passati in giudicato, in quanto non oggetto di specifica impugnazione, i capi della sentenza relativi alla dichiarazione di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di invalidità della commissione di massimo scoperto e delle variazioni unilaterali dei tassi di interesse.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
L'eccezione relativa al difetto della propria legittimazione passiva è stata argomentata da nell'atto di costituzione in Controparte_1
giudizio.
11 Anche se non specificamente indicata dall'istituto di credito nelle conclusioni, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. è ravvisabile nel caso di specie, posto che la legittimazione passiva, a differenza di quella attiva, è eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salvo il limite di un eventuale giudicato (vedasi Cass., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12832).
Infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa alla presunta erronea assimilazione, da parte del giudice di primo grado, tra cessione e conferimento di azienda, in quanto l'art. 58 del T.U.B. disciplina la cessione di rapporti giuridici bancari, mentre il caso in esame riguarderebbe un conferimento di azienda che, come tale, non determina una successione nei debiti con le stesse modalità della cessione e, dunque, Controparte_1
non potrebbe ritenersi automaticamente estranea al rapporto controverso.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato che l'eccezione di difetto di legittimazione – o, meglio, di titolarità del rapporto controverso - sollevata da si fonda sul conferimento Controparte_1
dell'azienda a e sull'applicazione dell'art. 58 del T.U.B. Controparte_2
Tale disposizione, infatti, disciplina il trasferimento di rapporti giuridici nell'ambito delle operazioni bancarie e stabilisce che, una volta decorso il termine di tre mesi dalla pubblicità, il cessionario assume l'esclusiva responsabilità delle obbligazioni cedute.
Ciò esclude l'applicabilità di altri regimi di responsabilità, per come osservato dalla Corte di cassazione, secondo cui “in tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la
12 semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità” (Cass., sez. 2, n. 2523 del 31 gennaio 2017; conf.
Cass., sez. 1, ord. n. 8272 del 22 marzo 2023).
Alla luce di tale principio di specialità e dal tenore dell'atto di conferimento del 30 ottobre 2008, prodotto dall'istituto di credito nel primo grado di giudizio, la titolarità del rapporto controverso non si configura in capo a poiché era stato ceduto al Controparte_1 Controparte_2
già prima dell'instaurazione del giudizio.
Sotto altro profilo, ciò rileva altresì ai fini dell'esclusione di operabilità dell'art. 111 c.p.c., quand'anche la relativa deduzione possa ritenersi tempestiva, in quanto tale norma processuale regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso nei casi in cui il trasferimento del rapporto giuridico avvenga in corso di causa.
Anche la difesa relativa alla presunta responsabilità solidale di
[...]
ai sensi dell'art. 2497 c.c. è infondata. Controparte_1
La circostanza che il fosse controllato da Controparte_2 [...]
e che quest'ultima esercitasse attività di direzione e Controparte_1
coordinamento, quand'anche dimostrata, non implicherebbe di per sé
l'esistenza di una gestione unitaria ai sensi dell'art. 2497 c.c.
Per configurare la responsabilità della società capogruppo, infatti, è necessario dimostrarne non solo la direzione e il coordinamento, ma anche che tale gestione abbia causato danni ai creditori della società controllata.
L'art. 2497 c.c., inoltre, non stabilisce una responsabilità solidale automatica della società capogruppo per tutte le obbligazioni della società controllata.
13 La disposizione prevede, invero, che la capogruppo sia responsabile solo nel caso in cui l'attività di direzione e coordinamento abbia prodotto un pregiudizio per la controllata, tale da renderla incapace di far fronte ai propri debiti.
Il secondo e il quarto motivo d'appello – da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi – sono infondati.
L'appellante sostiene che, applicando correttamente i principi giurisprudenziali e i criteri di calcolo, la somma da restituire dovrebbe essere superiore a quella individuata dal giudice;
l'errore del consulente sarebbe consistito nell'aver preso in considerazione solo il conto corrente n.
17033/01/31, ignorando tre conti sovvenzione (nn. 277033/02/32,
77033/03/33 e 277033/04/34), che invece, secondo l'appellante, dovrebbero essere considerati come un unico rapporto, perché tutte le somme versate sui conti sovvenzione transitavano sul conto ordinario, e perché le competenze trimestrali della banca venivano addebitate sul conto ordinario, ma derivavano da tutti i conti sovvenzione.
L'asserita erroneità del procedimento svolto dal consulente non emerge, in quanto, come egli stesso afferma nella risposta alle osservazioni, era stato incaricato di analizzare il solo conto corrente ordinario.
La corte, peraltro, condivide la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provata l'unitarietà del rapporto, considerato che i finanziamenti venivano accreditati sui conti sovvenzione
(277033/02/32, 277033/03/33, 277033/04/34), mentre le competenze relative ai finanziamenti venivano addebitate e girocontate sul conto corrente ordinario (277033/01/31), per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio alla luce della documentazione analizzata.
14 L'unitarietà del rapporto bancario implicherebbe l'esistenza di un unico conto per tutte le operazioni, senza la necessità di trasferimenti di denaro tra conti diversi.
Nel caso in esame, invece, i finanziamenti e gli oneri venivano gestiti su conti distinti: i finanziamenti erano accreditati sui conti sovvenzioni, le spese relative a questi finanziamenti invece erano addebitate sul conto ordinario.
I conti hanno funzioni diverse e non formano un unico rapporto unitario perché se ci fosse stato un unico rapporto, gli interessi e le spese sarebbero stati prelevati direttamente dal conto su cui sono stati accreditati i fondi, ossia i conti sovvenzione.
Poiché i conti sono distinti irrilevante è la questione relativa alla prescrizione, perché i conti sovvenzione sono stati chiusi anteriormente al decennio precedente l'instaurazione del giudizio.
Sulla questione dei versamenti e la loro natura, solutoria o ripristinatoria, infondata è l'argomentazione dell'appellante secondo cui la banca avrebbe dovuto dimostrare i motivi per i quali i versamenti avrebbero dovuto intendersi come solutori.
In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2697 c.c., infatti, suo onere provare che i versamenti non fossero solutori.
Sotto altro profilo, l'onere di allegazione gravante sulla banca che eccepisca la prescrizione dell'azione di indebito si considera assolto con la sola affermazione dell'inerzia del titolare del diritto (Cass., sez. I, ord. 9196 del 2.4.2021).
Il terzo motivo d'appello è infondato.
La Corte di cassazione ha affermato che “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1,
15 T.U.B., è posta a presidio del contraente debole” va intesa in senso non strutturale ma funzionale, e “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.
Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, quali l'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti” (Cass., sez. I, 2 aprile
2021, n. 9196).
Tale principio, nel caso di specie, risulta rispettato, in quanto la parte appellante nel giudizio di primo grado ha prodotto la copia sottoscritta del contratto di apertura in conto corrente per cui è causa.
In maniera condivisibile, dunque, il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità dei tassi di interesse per indeterminatezza in quanto le condizioni economiche erano state pattuite dalle parti: segnatamente i tassi di interesse erano stati previsti nella percentuale dell'1.50% per il creditore e del 16.50% per il debitore (vedasi allegato n. 8 del fascicolo dell'appellante nel giudizio di primo grado).
La corte ritiene che non via sia indeterminatezza né nullità della clausola sugli interessi ultralegali, in quanto la loro misura è chiaramente determinata nel contratto, per iscritto, come richiesto dall'art. 1284 comma
III c.c.
La censura è infondata anche in relazione alla presunta nullità della clausola n. 16 del contratto, relativa alla modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche del rapporto, e alla conseguente necessità di rideterminare il saldo attraverso l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
16 La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 1341 c.c.
L'asserita nullità della clausola n. 16 per mancata specifica approvazione scritta non sussiste, in quanto il contratto è stato regolarmente sottoscritto dal cliente, che può dirsi pienamente consapevole delle condizioni applicate.
La possibilità di modifica unilaterale del tasso è disciplinata dall'art. 118 T.U.B., che consente variazioni a determinate condizioni, rispettate nel caso di specie.
La comunicazione delle variazioni sugli estratti conto, conforme alla normativa vigente, è idonea a garantire l'informazione del cliente e a escludere qualsiasi indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
La Corte di cassazione, infatti, ha affermato che una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto “non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 T.U.B.” (Cass., sez. II, ord. 26 giugno 2019, n. 17110).
Infondato è, inoltre, il quinto motivo d'appello.
In maniera condivisibile, infatti, il tribunale ha disatteso la presunta illegittimità delle pratiche di antergazione e postergazione delle valute, in quanto: 1) l'aspetto era stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti, in linea con quanto previsto dall'art. 120 T.U.B.; 2) il consulente tecnico aveva accertato la conformità della gestione delle valute, da parte della banca, nel corso del rapporto, al disposto dell'art. 120 T.U.B.
Anche tale censura, dunque, è argomentata dalla parte appellante sulla sola presunta nullità del contratto di conto corrente per non essere stato
17 sottoscritto dall'istituto di credito;
nullità che, di conseguenza, inficerebbe anche la clausola in questione.
Si è già argomentato sulla validità ed efficacia del contratto per cui è causa e della conformità delle condizioni economiche applicate alla disciplina vigente.
Tenuto, altresì, conto della verifica effettuata dal consulente tecnico, la contestazione relativa all'antergazione e postergazione delle valute non può essere considerata fondata.
Infondato è, infine, anche il sesto motivo d'appello, relativo all'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
La Corte di cassazione (Cass., sez. I, 13 dicembre 2010, n. 25182) ha chiarito che, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996, non si può applicare il limite del tasso usurario introdotto da tale normativa.
Di conseguenza la pattuizione di interessi ultralegali non è nulla, a condizione che sia stata concordata per iscritto.
L'illiceità sorge solo se si verificano gli estremi del reato di usura previsti dall'art. 644 c.p., ossia il vantaggio usurario, lo stato di bisogno del debitore e l'approfittamento di tale stato.
Deve dunque escludersi l'automatica sostituzione del tasso originariamente determinato con quello legale.
Il consulente tecnico d'ufficio, nel rielaborare il rapporto di conto corrente per cui è causa, ha applicato i tassi di interessi debitori e creditori convenuti dalle parti nel contratto di apertura del conto corrente, o quelli applicati dalla banca ove più favorevoli per il correntista.
Condivide la corte l'argomentazione che ha condotto il giudice di primo grado al rigetto di tale eccezione, posto che il tasso soglia usura, come
18 stabilito dai decreti ministeriali del non costituisce un fatto notorio, CP_9
in quanto tale nozione implica un fatto di comune conoscenza pubblica, non desumibile da fonti amministrative o regolamentari specifiche.
Il tasso soglia, inoltre, non può rientrare nel principio iura novit curia, poiché i decreti ministeriali che lo fissano non hanno natura normativa e non sono soggetti alla conoscenza d'ufficio da parte del giudice (Cass., sez. III, ord. n. 26525 dell'11.10.2024).
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
19 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
20