Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 363/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CORTI FAUSTO, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 69/2024 del 22/02/2024, emessa dal
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 06/02/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/08/2024 dipendente del Parte_1 [...]
con qualifica di funzionario di Area III F5 – già C3S – già VIII Controparte_1
ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 22/02/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale sono state rigettate le domande, proposte con ricorso del
16/06/2022, di accertamento del demansionamento subìto per effetto dell'ordine di servizio n.
208/2020, con cui era stata disposta la riorganizzazione degli , con Controparte_2
conseguente condanna del al risarcimento dei relativi danni, e di accertamento CP_1
dell'illegittimità delle modalità con cui il datore di lavoro aveva proceduto CP_1
all'assegnazione delle posizioni organizzative presso l'ufficio di appartenenza per gli anni dal
2016 in poi, con conseguente condanna del stesso al risarcimento del relativo CP_1
danno.
L'impugnata sentenza, con scarna motivazione, ha ritenuto che: ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la lavoratrice non aveva diritto al mantenimento dei compiti precedentemente assegnatile, ed era irrilevante che il Ministero datore di lavoro potesse avere assegnato mansioni superiori ad altro impiegato avente il medesimo inquadramento, sicché non sussisteva il lamentato demansionamento, poiché l'ordine di servizio n. 208/2020 la aveva destinata a compiti propri del livello di appartenenza;
l'attribuzione delle posizioni organizzative era lasciata alla discrezionalità della , e l'individuazione degli impiegati cui Controparte_3
erano state affidate era stata motivata, con conseguente legittimità delle attribuzioni.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. le mansioni affidatele con l'ordine di servizio n. 208/2020 erano inferiori a quelle proprie del proprio profilo professionale, ed era irrilevante che appartenessero alla medesima area funzionale, dato che all'epoca dei fatti il sistema di inquadramento per aree non era ancora entrato in vigore, essendo stato disposto solo con determina del Capo Dipartimento del
Personale del MEF del 15/06/2023, ed era ancora applicabile il d.P.R. n. 44/1990, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, ad essa appellante dovevano essere assegnati compiti propri del profilo professionale di funzionario amministrativo contabile - livello VIII (direzione di unità organica avente rilevanza esterna, predisposizione e sottoscrizione di atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza specifica, attività istruttoria con responsabilità del procedimento e predisposizione di atti e provvedimenti di competenza dei livelli superiori, collaborazione all'attività di studio, ricerca, ispezione, attività di segretariato, attività certificativa), e l'ordine di servizio n. 208/2020 era illegittimo avendo comportato la perdita della funzione apicale nell'ambito del suo ufficio, la sottoposizione al potere direttivo sia del responsabile del servizio che del responsabile del procedimento, e la perdita del potere di firma e della funzione di organo della , con Parte_2 conseguente obiettivo demansionamento e fondatezza delle domande avanzate al riguardo;
2. il Ministero datore di lavoro aveva proceduto all'attribuzione delle posizioni organizzative in modo sostanzialmente clandestino, senza mettere a conoscenza tutti i potenziali candidati dell'intenzione di procedere alle assegnazioni, in violazione dell'art. 20 del CCNL di comparto, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buona fede contrattuale, aveva coperto solo alcune delle posizioni disponibili in violazione dei criteri di priorità fissati dalla Ragioneria
Generale e senza specifica motivazione, ed aveva individuato i lavoratori cui le posizioni erano state attribuite senza adeguata motivazione ed in violazione del principio di rotazione di cui al codice di comportamento ministeriale ed al piano nazionale anticorruzione 2019.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previa ammissione ed espletamento della prova testimoniale già richiesta in primo grado e non ammessa,
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Le richieste istruttorie dell'appellante sono inammissibili, non avendo la parte proposto specifico motivo di appello avverso il dinego dell'ammissione da parte del giudice di primo grado, ma semplicemente richiesto, nelle conclusioni, l'espletamento della prova, essendo pacifico in giurisprudenza che, in caso di rigetto di istanza di ammissione di richieste istruttorie, da parte del giudice di primo grado, per inammissibilità o irrilevanza, la parte interessata ha l'onere di proporre specifico motivo di gravame, illustrando analiticamente le ragioni dell'ammissibilità e della rilevanza dei mezzi istruttori e la loro idoneità a condurre ad una diversa decisione in appello (cfr. Cass. Sez. 3 n. 18688 del 06/09/2007 rv. 599401 – 01,
Cass. Sez. L. n. 4717 del 27/02/2014 rv. 630091 – 01, Cass. Sez. 2 nn. 1532 del 22/01/2018 rv. 647783 – 01 e 25490 del 24/09/2024, e Cass. Sez. 1 n. 10797 del 04/05/2018 rv. 648126 –
01)
Nel merito, l'appello è manifestamente infondato, avendo l'impugnata sentenza, sia pure con motivazione estremamente sintetica e resa in termini atecnici, fatto corretta applicazione della pacifica giurisprudenza in materia.
Quanto al primo motivo, è pacifico in giurisprudenza quanto segue.
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, essendo l'art. 2103 c.c. inapplicabile nel pubblico impiego, sicché ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area (fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali) e l'assegnazione di alcune mansioni del profilo professionale di appartenenza rispetto ad altre non integra demansionamento (cfr.
Cass. Sez. L. n. 26084 del 04/10/2024 rv. 672583 - 01 e precedenti ivi richiamati).
È parimenti pacifico che le posizioni economiche previste dalla contrattazione collettiva di comparto del pubblico impiego contrattualizzato si differenziano tra loro solo sotto il profilo retributivo, sicché al conseguimento da parte di un pubblico dipendente di superiore posizione economica non può attribuirsi alcun rilievo di superiorità o apicalità in termini di mansioni rispetto alle altre posizioni della stessa area o categoria, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento (cfr. Cass. Sez. L. n. 22405 del
15/10/2020 rv. 659057 – 01; Cass. Sez. U. n. 8520 del 29/05/2012 rv. 622465 – 01).
Con particolare riferimento alla fattispecie, inoltre, va osservato che il CCNL 14/09/2007 per il personale non dirigenziale del comparto ha previsto un nuovo sistema di CP_4
classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 d.lgs. n.
165/2001, è di immediata applicazione (cfr. Cass. Sez. L. nn. 33141 del 16/12/2019 rv.
656233 – 01 e 21485 del 06/10/2020 rv. 658926 - 01).
Pertanto, quanto sostenuto dall'appellante, ove deduce che il nuovo sistema di classificazione per aree (introdotto appunto dagli artt. 6 segg. del CCNL citato) non sarebbe stato ancora efficace all'epoca dei fatti, poiché i nuovi profili professionali non erano ancora stati definiti dalla contrattazione integrativa in attuazione dell'art. 7 del CCNL stesso, è del tutto erroneo, poiché l'unico effetto della mancata definizione dei profili professionali è costituito dalla permanenza di quelli precedentemente delineati dalla contrattazione collettiva, che appunto, in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema di classificazione, confluiscono nelle singole aree funzionali di cui all'art. 52 c. 1 bis d.lgs. n. 165/2001, in base alla tabella di corrispondenza di cui al CCNL, poiché relativi a livelli omogenei di competenze, ma ciò non comporta che i dipendenti debbano continuare ad essere assegnati solo alle mansioni del profilo o della posizione economica di appartenenza ed a tutte quelle ivi contemplate, poiché i singoli profili non corrispondono più a distinti livelli di classificazione ed inquadramento professionale, e le posizioni economiche hanno rilievo solo retributivo.
In secondo luogo, ancora contrariamente a quanto sostiene l'appellante, lo svolgimento di funzioni di responsabile del procedimento è indipendente dall'inquadramento dei lavoratori cui sia attribuita tale qualifica, ed è quindi assolutamente irrilevante ed in alcun modo significativa di svolgimenti di mansioni di responsabilità o apicali.
Ex art. 5 l. n. 241/90, difatti, è responsabile del singolo procedimento amministrativo il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del c. 1 dell'art. 4 della l. stessa (cioè quella cui secondo l'organizzazione interna di ciascuna p.A. è assegnato il procedimento e che è responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento), solo qualora il dirigente non provveda ad altra assegnazione, ed il dirigente può provvedere discrezionalmente ad assegnare ad altro dipendente addetto all'unità, senza limiti o vincoli attinenti alla qualifica del dipendente prescelto, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
Inoltre, l'assegnazione di tale responsabilità non comporta necessariamente l'assegnazione anche della responsabilità dell'adozione del provvedimento finale, che è di contro solo eventuale. Ex art. 6 l. n. 241/90, difatti, i compiti del responsabile del procedimento attengono alla valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento, all'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, alla proposizione dell'indizione di conferenze di servizi ove necessarie, alla cura delle comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, alla trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, sicché è evidente che l'adozione del provvedimento finale è attribuita al responsabile del procedimento solo ove egli ne abbia la competenza, e non costituisce quindi contenuto necessario delle attribuzioni medesime.
Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha ritenuto irrilevante che l'appellante non fosse più preposta ad unità organizzative a rilevanza esterna o interna, poiché in base alla declaratoria generale di cui all'allegato A al citato CCNL, l'area di appartenenza comprende anche lo svolgimento di funzioni di elevato livello specialistico non comportanti necessariamente direzione di unità organizzative o di settori interni ad esse, e parimenti ha considerato irrilevante l'attribuzione o meno di qualifica di responsabile del procedimento, perciò solo rigettando la domanda, in quanto l'appellata non ha allegato di essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto all'area di appartenenza, ma solo (cfr. pagg. 8 segg. del ricorso di primo grado) di essere stata privata, con l'ordine di servizio n. 208/2020 per cui è causa, delle funzioni di capo settore o della responsabilità dei procedimenti, ciò che, per quanto appena osservato, è del tutto inifluente ai fini della decisione.
Quanto al secondo motivo, è pacifico in giurisprudenza che la materia delle posizioni organizzative è riservata alla potestà organizzativa della p.A. datrice di lavoro, sicché questa è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dell'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di una lista di soggetti idonei (cfr. Cass. Sez. L. n. 2141 del 27/01/2017 rv.
642830 - 01).
Le relative valutazioni datoriali sono quindi sindacabili in giudizio solo sotto il profilo della violazione dei principi generali di correttezza, buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei criteri di scelta dei lavoratori cui affidare gli incarichi, sicché
l'illegittima mancata attribuzione di posizione organizzativa è fonte esclusivamente di responsabilità risarcitoria per cd. perdita di chance (cfr. tra le varie sentenze, Cass. Sez. L. n.
8297 del 25/05/2012 rv. 622469; Cass. Sez. L. n. 16247 del 16/07/2014 rv. 632250), ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto che attribuisca la posizione a terzi.
Il relativo controllo giurisdizionale è quindi limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del proprio potere di gestione concernente l'affidamento dell'incarico, sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli, ma non è consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto dell'avviso di selezione, ove previsto, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione (ove non contrastino con previsioni di legge), né, ancora, trattandosi di valutazioni discrezionali, nel merito del giudizio dei singoli candidati.
Come parimenti pacifico, il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente ad illegittima procedura di selezione o di affidamento di incarichi deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione o dell'affidamento, qualora fossero stati correttamente svolti, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso (cfr. Cass. Sez. L. nn. 25442 del 23/09/2024 rv.
672470 – 01, 1884 del 21/01/2022 rv. 663644 – 01, 6485 del 09/03/2021 rv. 660630 - 02 e n.
11165 del 09/05/2018 rv. 648187 - 01).
Ciò posto, va osservato che l'odierna appellante, oltre alla deduzione dell'illegittimità dell'affidamento delle posizioni organizzative in esame -in quanto attribuite senza pubblicizzare la volontà di assegnarle, senza interpello e senza divulgare la circolare che ne disciplinava le modalità, senza previa informazione preventiva e concertazione sindacale, senza adeguata motivazione, senza rotazione degli incarichi e senza rispettare l'ordine di priorità fissato dalla , in violazione dell'art. 20 del CCNL di comparto, Controparte_3 dell'art. 97 Cost. e dei principi di buona fede contrattuale, nonché del principio di rotazione di cui al codice di comportamento ministeriale ed al piano nazionale anticorruzione 2019 (cfr. pagg. 32-34 del ricorso di primo grado)- ha sostenuto che, qualora le posizioni organizzative fossero state attribuite presso l'ufficio controlli preventivi, ove era addetta, nel rispetto dei criteri di priorità, sarebbe stata titolare di chance di affidamento dell'incarico non inferiore al
50% perché rivestiva una delle tre posizioni di vertice all'interno del Servizio (quella di responsabile del procedimento) e perché, per quantità e qualità del lavoro svolto, era preferibile rispetto alle altre due colleghe che svolgevano la medesime funzione (cfr. pag. 37 del ricorso di primo grado).
Essendo l'illegittima mancata attribuzione di posizione organizzativa fonte, come visto, esclusivamente di responsabilità risarcitoria per cd. perdita di chance, va perciò osservato che l'appellante avrebbe dovuto, a sostegno della propria tesi di essere stata illegittimamente pretermessa, provare l'elevata probabilità che una delle posizioni per cui è causa avrebbe potuto, in base alla propria professionalità ed esperienza lavorativa, esserle attribuita.
Pertanto, considerata l'assoluta genericità delle deduzioni dell'appellante, prive di qualsivoglia specifico riferimento ai propri titoli e requisiti professionali ed a quelli delle altre aspiranti agli incarichi, non potrebbe in alcun modo ritenersi che ella avesse rilevanti probabilità, maggiori rispetto alle aspiranti, di ottenimento di uno degli incarichi, sicché la domanda, in base ai principi sopra richiamati, dovrebbe ritenersi perciò solo infondata.
Inoltre, i dedotti vizi delle procedure di affidamento delle posizioni organizzative sono del tutto insussistenti.
Difatti, a seguito della novellazione dell'art. 5 d.lgs. n. 165/2001 operata con la l. n. 150/2009, la materia dell'attribuzione delle posizioni organizzative, in quanto attinente all'organizzazione degli uffici ed alla gestione dei rapporti di lavoro, non è più soggetta a concertazione sindacale ma è demandata alla potestà esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, sicché non era affatto necessaria previa informazione sindacale ed eventuali previsioni di contratti integrativi o accordi di concertazione sarebbero legittimamente derogabili dal datore di lavoro.
Inoltre, le posizioni organizzative per cui è causa sono state conferite con atti scritti del dirigente competente, provvisti di oggettiva motivazione attinente ai requisiti culturali, alle attitudini ed alle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare, in piena conformità alle relative previsioni degli artt. 18 e 19 CCNL di comparto 16/02/1999 ed alle direttive della di cui ai decreti Controparte_3
nn. 86385 del 09/11/2016, 141253 del 30/11/2018 e 148213 del 19/12/2019 in atti, motivazione la cui congruità è stata contestata solo genericamente dall'appellante, senza specifica deduzione di elementi da cui potersene evincere l'inadeguatezza o l'irrazionalità quanto alla correlazione tra l'oggetto delle posizioni e le caratteristiche dei lavorati individuati quali affidatari.
Analogamente, l'ordine di priorità nell'attribuzione delle posizioni organizzative di cui al citato decreto n. 86385/2016 è motivatamente derogabile dalle e la Controparte_5
proposta di conferimento del direttore competente del 15/11/2016, in atti, contiene specifica motivazione, di natura oggettiva, circa le esigenze di servizio determinanti la deroga, in correlazione con la struttura organizzativa adottata nella Siffatta Parte_3 motivazione è stata contestata solo genericamente dall'appellante, senza specifica deduzione di elementi da cui potersene evincere l'incongruità in riferimento all'effettività delle esigenze addotte, né è sindacabile nel merito, appartenendo le posizioni, come visto, alla potestà organizzative delle pp.AA..
Infine, le posizioni sono state affidate sì senza integrale rotazione, ma nei limiti di rinnovo indicati nel citato decreto n. 148213/2019 (due rinnovi consecutivi dopo il primo affidamento, come risulta dai relativi provvedimenti della in atti), e va inoltre Controparte_3
considerato che gli artt. 18 e 19 CCNL 16/02/1999 cit. non impongono rotazione né risulta che si tratti di settori particolarmente esposti alla corruzione ex art. 1 c. 5 lett. b) l. n.
190/2012, sicché alcuna illegittimità è prospettabile al riguardo.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 69/2024 in data 22/02/2024 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 06/02/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -