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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1175 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/09/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente l'Avv. Rossignoli per la parte opposta l'Avv. Bellinello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 18/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1175 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
11/06/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSIGNOLI ALESSANDRO
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
BELLINELLO MASSIMO
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata
Si ritiene sufficiente richiamare quanto osservato da questo giudice nell'ordinanza in data 24.2.2025 con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto:
Ritenuto che la parte opposta ha allegato copiosa documentazione attestante le diffide interruttive della prescrizione;
Ritenuto che nell'attestazione del credito e nel prospetto di dettaglio sono indicate le varie voci di credito per contributi, interessi e sanzioni, con i rispettivi riferimenti normativi e regolamentari
1 Ritenuto che per gli anni 2019 e 2020 la Cassa opposta ha precisato che per il 2019 i contributi si riferiscono esclusivamente al periodo anteriore alla cancellazione e che per il 2020 è stata richiesta esclusivamente la sanzione per omessa dichiarazione dei redditi come da Regolamento
Ritenuto che la parte opponente non ha svolto ulteriori contestazioni sull'an ed il quantum della pretesa creditoria su cui fonda l'ingiunzione opposta;
ritenuto quindi che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
La parte opposta ha fornito prova dell'an e del quantum del credito azionato in via monitoria e l'opponente non ha dimostrato fatti estintivi o impeditivi del credito vantato da parte opposta
L'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto opposto, già munito di esecutorietà.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (€ 173.700,86) e dell'attività svolta (assenza di fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite che liquida in
€ 8401 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
2
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1175 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/09/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente l'Avv. Rossignoli per la parte opposta l'Avv. Bellinello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 18/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1175 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
11/06/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSIGNOLI ALESSANDRO
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
BELLINELLO MASSIMO
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata
Si ritiene sufficiente richiamare quanto osservato da questo giudice nell'ordinanza in data 24.2.2025 con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto:
Ritenuto che la parte opposta ha allegato copiosa documentazione attestante le diffide interruttive della prescrizione;
Ritenuto che nell'attestazione del credito e nel prospetto di dettaglio sono indicate le varie voci di credito per contributi, interessi e sanzioni, con i rispettivi riferimenti normativi e regolamentari
1 Ritenuto che per gli anni 2019 e 2020 la Cassa opposta ha precisato che per il 2019 i contributi si riferiscono esclusivamente al periodo anteriore alla cancellazione e che per il 2020 è stata richiesta esclusivamente la sanzione per omessa dichiarazione dei redditi come da Regolamento
Ritenuto che la parte opponente non ha svolto ulteriori contestazioni sull'an ed il quantum della pretesa creditoria su cui fonda l'ingiunzione opposta;
ritenuto quindi che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
La parte opposta ha fornito prova dell'an e del quantum del credito azionato in via monitoria e l'opponente non ha dimostrato fatti estintivi o impeditivi del credito vantato da parte opposta
L'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto opposto, già munito di esecutorietà.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (€ 173.700,86) e dell'attività svolta (assenza di fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite che liquida in
€ 8401 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
2