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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 7014/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento e vertente
T R A
e proseguita dagli eredi nata il [...] ad [...] e Parte_1 Parte_2
residente in [...]; nata il [...] a [...] e residente a Parte_3
Scandiano (RE) alla via Kennedy e nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_4
Via Grassi Alfonso n.2, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Rosa Bacco, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Giffoni Valle Piana alla via Murate n. 121
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023 , premesso che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c. , l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento , nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di Persona_1
accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il esprimeva il proprio motivato dissenso ex Pt_1
art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento , nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed CP_1
onorario del difensore, che si dichiarava antistatario.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice con decreto del 9 gennaio 2024 fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 4 aprile 2024: in tale data il giudice, rilevato che il procuratore costituito rendeva noto l'intervenuto decesso del ricorrente , dichiarava interrotto il giudizio. Parte_1
La causa veniva riassunta dagli eredi , i quali insistevano per la nomina di altro consulente tecnico .
Il Giudice nominava ctu il dott. e, acquisita la relazione peritale , all'odierna Persona_2
udienza ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento.
La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU dott.
nella relazione peritale espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica Per_2
medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi:
“Deficit della deambulazione autonoma in artrosi osteoporotica polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto, delle anche e delle ginocchia. Vasculopatia cerebrale cronica con
2 decadimento cognitivo. Diabete mellito tipo II complicato da macro-micro-angiopatia con prevalente interessamento da vasi cerebrali e degli arti inferiori. Cardiopatia sclerotico – ipertensiva con associata fibrillazione atriale in pregresso intervento di protesi valvolare aortica. Bronchite cronica ostruttiva enfisematosa. Incontinenza urinaria. In sede di valutazioni medico-legali, il grave quadro patologico da cui era affetto , a carattere evolutivo secondo un inquadramento Parte_1
clinico – biologico dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità (che in effetti si è realizzata), era tale da renderlo totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Sulla scorta delle documentazioni sanitarie esibite, in assenza di altri obiettivi elementi di giudizio (essendo tra l'altro deceduto il 21/12/2023), la sussistenza del diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104) può essere fatta decorrere dal 17/03/2023, data della visita fisiatrica effettuata al distretto sanitario n°66 dell'Asl di
Salerno.”.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora. Bisogna argomentare che attualmente le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità totale sono variate in senso peggiorativo e si sono aggiunte nuove patologie al complesso morboso, tali da ridurre sensibilmente sia l'autonomia deambulatoria che la capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della decorrenza fissata, è d'uopo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli eredi di nei confronti Parte_1
3 dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che parte ricorrente, a partire dal 17/03/2023, data della visita fisiatrica effettuata al distretto sanitario n°66 dell'Asl di Salerno, era invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
.
3) pone a definitivo carico dell , come rappresentato, le spese della consulenza tecnica liquidate CP_1
con separato decreto .
Salerno,1 aprile 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
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