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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/08/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4154 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, celebrata l'udienza in forma cartolare,
in conformità a quanto previsto dall'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, nella parte in cui è disposto:
Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. (omissis)...>>;
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art 429, co. 1, cpc nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FITTIPALDI LINA,
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Instaurato il giudizio sulla scorta delle domande ed eccezioni contenute negli atti introduttivi, le parti costituite omettevano di proseguire lo stesso e/o di svolgere gli adempimenti di rito.
Il giudizio, dunque, deve considerarsi estinto per inattività delle parti.
Spese compensate attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro:
dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, celebrata l'udienza in forma cartolare,
in conformità a quanto previsto dall'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, nella parte in cui è disposto:
Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. (omissis)...>>;
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art 429, co. 1, cpc nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FITTIPALDI LINA,
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Instaurato il giudizio sulla scorta delle domande ed eccezioni contenute negli atti introduttivi, le parti costituite omettevano di proseguire lo stesso e/o di svolgere gli adempimenti di rito.
Il giudizio, dunque, deve considerarsi estinto per inattività delle parti.
Spese compensate attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro:
dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna CAPUTO