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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa LE Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] CP_1 C.F._1
CINESE il 28/02/1975,
e
C.F. , nato in [...] Parte_1 C.F._2
POPOLARE CINESE il 19/02/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'abg. e dall'avv. ZOLIN Controparte_2
MONICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui
1 le annotazioni conseguenti alle seguenti condizioni:
1) Essendo tutte le condizioni di separazione confermate anche in sede di divorzio, nessun assegno mensile è preteso l'uno dall'altro per il proprio mantenimento, dando atto reciprocamente di essere autonomi;
2) Il figlio minore di età verrà ancora affidato alla madre;
3) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio passaporto e permesso di soggiorno del figlio minore;
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia non ancora indipendente il padre verserà la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo omnicomprensivo da rivalutarsi annualmente;
5) Il sig. concorrerà per il 50% alle spese di mediche, scolastiche, dentistiche a Pt_1 favore del figlio minore e della figlia non ancora indipendente;
Co
6) I sigg. ri e altresì non hanno null'altro a pretendere, per nessuna ragione Pt_1
o titolo, l'uno dall'altro avendo già definito qualsiasi pendenza di ordine patrimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in PRATO (PO) in data 15/05/2001.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile, come peraltro indicato anche in ricorso.
2 Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda possa essere, comunque, intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Milano nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 10/05/2012 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento del figlio minore alla madre ed alla prevalente collocazione Per_1 dello stesso presso quest'ultima, con massima libertà nella disciplina dei tempi di visita da parte del padre vista l'età del minore, già diciassettenne.
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione a carico del padre
[...] del contributo mensile per il mantenimento dei figli LE, maggiorenne Pt_1 non economicamente autosufficiente, e ancora minore, nei termini e secondo Per_1 le modalità concordate tra le parti, nell'ordine di Euro 300,00 omnicomprensivi oltre al 50% per spese straordinarie, in quanto rispondenti all'interesse dei figli;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio passaporto e permesso di soggiorno del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo
3 richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 [...] in PRATO (PO) il 15/05/2001 alle condizioni in epigrafe riportate da Pt_1 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PRATO (PO) al n. 77, parte I, anno 2001;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa LE Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa LE Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] CP_1 C.F._1
CINESE il 28/02/1975,
e
C.F. , nato in [...] Parte_1 C.F._2
POPOLARE CINESE il 19/02/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'abg. e dall'avv. ZOLIN Controparte_2
MONICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui
1 le annotazioni conseguenti alle seguenti condizioni:
1) Essendo tutte le condizioni di separazione confermate anche in sede di divorzio, nessun assegno mensile è preteso l'uno dall'altro per il proprio mantenimento, dando atto reciprocamente di essere autonomi;
2) Il figlio minore di età verrà ancora affidato alla madre;
3) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio passaporto e permesso di soggiorno del figlio minore;
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia non ancora indipendente il padre verserà la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo omnicomprensivo da rivalutarsi annualmente;
5) Il sig. concorrerà per il 50% alle spese di mediche, scolastiche, dentistiche a Pt_1 favore del figlio minore e della figlia non ancora indipendente;
Co
6) I sigg. ri e altresì non hanno null'altro a pretendere, per nessuna ragione Pt_1
o titolo, l'uno dall'altro avendo già definito qualsiasi pendenza di ordine patrimoniale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in PRATO (PO) in data 15/05/2001.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile, come peraltro indicato anche in ricorso.
2 Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda possa essere, comunque, intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Milano nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 10/05/2012 e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento del figlio minore alla madre ed alla prevalente collocazione Per_1 dello stesso presso quest'ultima, con massima libertà nella disciplina dei tempi di visita da parte del padre vista l'età del minore, già diciassettenne.
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione a carico del padre
[...] del contributo mensile per il mantenimento dei figli LE, maggiorenne Pt_1 non economicamente autosufficiente, e ancora minore, nei termini e secondo Per_1 le modalità concordate tra le parti, nell'ordine di Euro 300,00 omnicomprensivi oltre al 50% per spese straordinarie, in quanto rispondenti all'interesse dei figli;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio passaporto e permesso di soggiorno del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo
3 richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 [...] in PRATO (PO) il 15/05/2001 alle condizioni in epigrafe riportate da Pt_1 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PRATO (PO) al n. 77, parte I, anno 2001;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa LE Sollazzo
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