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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2893/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PESCE ALESSANDRO MARCO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO DI Controparte_1 P.IVA_2
PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUNTONI
GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
GIUDICARE
In riforma totale della sentenza del Tribunale di Milano n. 2232/2023,
1. condannare la al risarcimento del danno nell'importo di € 62.473,33, Controparte_1
oltre interessi dal 12 marzo 2018 ed oltre rivalutazione;
2. condannare la appellata a rimborsare all'appellante quanto corrispostole in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia l'importo di € 16.867,18, oltre interessi;
3. compensi e spese del giudizio rifuse all'appellante per i due gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Nel merito:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza nr. 2232/2023 del Tribunale di Milano, Dott.ssa
[...]
Elisabetta Palo, emessa il 17/03/2023 e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico in data 20/03/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi pagina 2 di 12 esposti in atti e nella comparsa di costituzione, confermando integralmente la sentenza impugnata, eventualmente anche con altra e diversa motivazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento della somma complessiva di € 62.473,33, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno derivato all'attrice dal danneggiamento totale delle merci affidate a per il trasporto. CP_1
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che:
- tra e ABB sussisteva, fin dall'anno 2012, un contratto di appalto di CP_1
servizi di logistica e trasporto;
- nell'ambito di detto contratto ABB, nel marzo del 2018, aveva commissionato a il trasporto di 6534 interruttori elettromagnetici da a CP_1 Parte_2
Vercelli;
- aveva consegnato la merce al magazzino di destinazione CP_1
completamente bagnata;
- ciò aveva causato la completa avaria della merce trasportata, che era divenuta totalmente inservibile all'uso, invendibile e non riparabile per ragioni di antieconomicità dell'intervento;
- la merce danneggiata era stata smaltita come rifiuto, ad onere e spese di ABB;
- le richieste di risarcimento danni, inviate in via stragiudiziale da ABB a CP_1
erano rimaste prive di seguito;
[...]
pagina 3 di 12 - ABB aveva ricevuto l'indennizzo dei danni subiti da _2
, che così si era surrogata nella posizione dell'assicurato, anche in
[...]
forza di apposita cessione dei diritti risarcitori.
Sulla base di tali presupposti l'attrice deduceva l'esistenza di una responsabilità risarcitoria della convenuta, sia per inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c., sia per fatto illecito.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la prescrizione breve del Controparte_1
diritto vantato dall'attrice ai sensi dell'art 2951 c.c. e concludeva chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
“dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attrice ai sensi dell'art 2951 c.c.; rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'attrice nei confronti della convenuta per fatto illecito;
condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese della presente procedura che liquida in € 14.103,00, oltre IVA e CPA, oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie”.
Il primo giudice, preliminarmente, qualificava il rapporto in essere tra le parti quale contratto di appalto di servizi di trasporto, in quanto la complessità delle prestazioni svolte da in favore dell'odierna attrice - non meramente riconducibili CP_1
all'attività di trasporto ma comprensive di attività di stoccaggio e magazzinaggio delle merci - non era suscettibile di essere qualificata come mero trasporto per conto terzi.
Riteneva peraltro che l'accertamento della natura mista e complessa del contratto in essere tra le parti non consentisse di superare l'eccezione di prescrizione breve sollevata pagina 4 di 12 dalla difesa della convenuta e di ritenere applicabile al caso di specie, come ipotizzato dalla parte attrice, la prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 c.c.
Richiamava a tal fine la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, in tale ipotesi occorre far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione (Cass. n.
25517/2015).
Ciò premesso, rilevava che dovevano reputarsi estinte per decorso della prescrizione le pretese creditorie nascenti dal trasporto in questione, non potendosi attribuire rilevanza alcuna alle mail prodotte dalla parte attrice che, tempestivamente contestate dalla convenuta, non costituivano atti interruttivi della prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'attrice richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo.” (Cass. 2009 n.
18250).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi riteneva che fosse onere dell'attrice, di fronte all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione, fornire la dimostrazione dell'esistenza di validi atti interruttivi;
non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio su di sé gravante, riconosceva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, essendo trascorso oltre un anno tra la prima richiesta di risarcimento danni (22/03/2018) e quella successiva (14/10/2019).
Respingeva, infine, la domanda di responsabilità extra-contrattuale per carenze assertive e probatorie. pagina 5 di 12 ha interposto appello avverso tale sentenza Parte_1
per i motivi che saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza Controparte_1
gravata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 ottobre2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'8 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice, dopo aver riconosciuto che “La complessità delle prestazioni svolte da CP_1
in favore dell'odierna attrice – in quanto non meramente riconducibili all'attività
[...]
di tra-sporto ma comprensive di attività di stoccaggio e magazzinaggio delle merci – non è suscettibile di essere qualificata come mero trasporto per conto terzi (art.
2.1 del con-tratto, doc. 2 e 3 fasc. attoreo)”, ha affermato che la “natura mista e complessa del con-tratto in essere tra le parti non consente, tuttavia, di superare l'eccezione di prescrizione breve sollevata dalla difesa della convenuta e di ritenere applicabile al caso di specie, come ipotizzato dalla parte attrice, la prescrizione biennale prevista
pagina 6 di 12 dall'art. 1667 c.c.” dovendosi applicare, invece, il termine annuale di cui all'art. 2951 cod. civ..
Rileva in senso contrario l'appellante che dalla lettura delle clausole del contratto e degli allegati si evince che l'interesse specifico della ABB era di affidamento della gestione del magazzino di prodotti finiti e semilavorati, per la messa a disposizione di imballi, di aree per lo stoccaggio e del personale per la movimentazione delle merci medesime nonché per la tenuta della documentazione contabile e fiscale. La movimentazione riguardava anche trasporti, da magazzino a magazzino che, tuttavia, erano solo strumentali alla gestione ed alla conservazione delle merci affidate alla per la CP_1
custodia.
Poiché dette prestazioni avevano carattere di continuità ed importanza preponderante, e non accessorie al trasferimento, avrebbero dovuto indurre il Giudice a qualificare il rapporto, anziché come appalto di servizi di trasporto, come un appalto di servizi tout court.
Le censure, ad avviso della Corte, sono infondate.
L'accordo quadro prodotto da parte attrice (v. doc. 2) prevede, all'art.
2.1 quanto segue:
“Il presente contratto ha ad oggetto l'incarico non esclusivo di ABB al FORNITORE, che accetta, delle attività di ritiro presso le ABB e presso Terzi delle merci, movimentazioni, magazzinaggi, preparazione di kit, colli, forniture di materiali e prodotti per imballi secondari standard, esecuzione di imballi idonei al trasporto e alla
Contr facile movimentazione di carico e scarico senza danni da parte dei Clienti di , materiali di consumo e sussidiari, trasporti con mezzi idonei, gestione fiscale e logistica delle merci ed inoltre tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dei servizi e il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente contratto”
L'art. 5.2, precisa poi che “il FORNITORE deve in particolare:
pagina 7 di 12 - custodire i prodotti in luogo coperto ed idoneo a garantire una adeguata conservazione, manipolazione e trattamento dei prodotti, impegnandosi inoltre a mantenere un adeguato livello di ordine e pulizia dei prodotti stessi e del luogo in cui sono stoccati;
- preparare i prodotti per la spedizione secondo gli standard ABB che dichiara di conoscere e nel rispetto delle specifiche di cui agli allegati E, F, G, L;
- effettuare il trasporto e movimentazione con mezzi e personale idonei…”;
Infine, l'art.
5.7 prevede che: “Il FORNITORE deve avvisare tempestivamente ABB, fornendo anche copia di regolare denuncia alle Autorità competenti, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento, che abbiano ad oggetto i prodotti ABB custoditi presso il magazzino o durante il trasporto”.
Pertanto, l'esame complessivo del testo negoziale, condotto secondo i criteri di interpretazione letterale, di cui all' artt. 1362 comma 1 c.c., evidenzia che le prestazioni oggetto del contratto comprendevano l'esecuzione congiunta di servizi di logistica e di trasporto. Non può pertanto ritenersi che le prestazioni di trasporto avessero carattere secondario rispetto a quelle di logistica, in quanto tutti i servizi erano funzionalmente collegati tra loro, al fine di fornire l'adeguata movimentazione della merce affidata dalla committente.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove il primo Giudice ha affermato che, trattandosi di un contratto misto, di appalto di servizi di trasporto, la questione della prescrizione debba essere risolta facendo riferimento alla normativa in tema di trasporto, perché strettamente collegata alla concreta tipologia della prestazione effettuata (cfr. in tal senso
Cass. 25517/2015).
pagina 8 di 12 Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso che i reclami trasmessi da ABB a potessero avere CP_1
efficacia interruttiva della prescrizione.
In particolare l'appellante ha impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha affermato che non può attribuirsi rilevanza alle mail prodotte dalla che, “… Pt_1
tempestivamente contestate dalla convenuta, non costituiscono atti interruttivi della prescrizione (cfr. 8 della comparsa di costituzione e risposta;
pag. 3 della memoria n. 1:
“la mail del 29.05.2018 non è mai stata ricevuta da tant'è che non c'è Controparte_1
alcuna ricevuta di consegna o altra prova del recapito della citata email, così come la missiva prodotta sub doc. 14 non risulta essere mai stata recapitata, non si capisce chi mai abbia sottoscritto per conto di l'allegata ricevuta che reca una Controparte_1
sottoscrizione del tutto illeggibile, e comunque, anche a voler considerare validamente consegnata tale missiva, la stessa sarebbe tardiva in quanto del 25/03/2019, cioè dopo oltre un anno dalla precedente del 22/03/2018”).
Lamenta l'appellante che il Tribunale, a fronte di una generica contestazione, dedotta dal convenuto soltanto nella memoria istruttoria del 14 aprile 2021 (a pagina 3), abbia inteso negare efficacia interruttiva della prescrizione allo scritto del 29 maggio 2018 della
ABB, omettendo di considerare che la contestazione del convenuto riguardante il mancato recapito della mail era tardiva e che la sottoscrizione del era Persona_1
invece leggibilissima.
Di conseguenza sostiene che il Giudice avrebbe dovuto attribuire efficacia interruttiva della prescrizione non soltanto alla mail del del 29.05.2018, ma anche Persona_1
alla raccomandata del 25 marzo 2019 che è accompagnata dalla ricevuta delle Poste.
Ritiene la Corte che le censure siano infondate per i seguenti motivi.
Invero, va a tal fine considerato che parte convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella comparsa di risposta, allegando pagina 9 di 12 che: il sinistro denunciato si sarebbe verificato il 12 marzo 2018; le prime richieste di risarcimento danni da parte di ABB risalirebbero apparentemente allo stesso mese di marzo 2018 (cfr. docc. 11 e 12 di controparte …. si contesta inoltre il ricevimento delle suddette missive, prodotte senza prova di invio e, soprattutto, di consegna al destinatario)”.
Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice ha replicato all'eccezione di prescrizione affermando che “L'eccezione di prescrizione, a prescindere da quanto sopra, è in ogni caso infondata essendo stata interrotta, oltrechè dai primi due reclami della ABB del 14.3.2018 e del 22.03.2018 (docc. nn. 11 e 12), da quelli successivi del
29.5.2018 e del 25.03.2019 (docc. nn. 13 e 14) e, infine, da quello trasmesso dal legale dell'attore in data 14 ottobre 2019 (doc. 15)”.
Nella memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. ha espressamente contestato Controparte_1
di aver ricevuto il reclamo del 29/05/2018 e quello del 25/03/2019, allegando che: “La comunicazione contenuta nel doc. 13 (una presunta e.mail del 29/05/2018) non è mai stata ricevuta da tant'è che non c'è alcuna ricevuta di consegna o Controparte_1
altra prova del recapito della citata e.mail, così come la missiva prodotta sub doc. 14 non risulta essere mai stata recapitata (non si capisce chi mai abbia sottoscritto per conto di l'allegata ricevuta, che reca una sottoscrizione del tutto Controparte_1
illeggibile, e comunque, anche a voler considerare validamente consegnata tale missiva, la stessa sarebbe tardiva in quanto del 25/03/2019, cioè dopo oltre un anno dalla precedente del 22/03/2018)”.
Per converso parte attrice non ha prodotto, nel rispetto dei termini fissati per le produzioni documentali, adeguata prova di recapito di detta email del 29/05/2018 e non pagina 10 di 12 ha tempestivamente indicato a chi sarebbe stata consegnata e chi avrebbe sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Soltanto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. parte attrice ha prodotto il documento n. 13 bis al fine di dimostrare il ricevimento della e mail del 29/05/2018.
Tale documento, peraltro, deve ritenersi tardivo in quanto, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, con statuizione non impugnata dall'appellante, con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. è possibile articolare e produrre soltanto documenti a prova contraria, rispetto alle allegazioni e prove articolate dalla controparte nella propria memoria istruttoria.
Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del documento n. 13 bis, perché non è stato prodotto tempestivamente.
Analoghe conclusioni valgono con riferimento alla missiva prodotta da parte attrice quale doc. n. 14 dal momento che, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, la quale ha eccepito che la missiva non risultava recapitata da in quanto la CP_1
ricevuta recava una sottoscrizione illeggibile, parte attrice non ha offerto prova contraria volta a dimostrare il ricevimento della raccomandata da parte del destinatario (essendo del resto privo di valore certificatorio la ricevuta di ricevimento rilasciata da XI che, all'epoca dei fatti, era un operatore privato).
In ogni caso, pur volendo ritenere ritualmente pervenuta la raccomandata prodotta quale doc. 14 (che reca quale data di ricevimento il 25.3.2019) il termine annuale di prescrizione sarebbe in ogni caso maturato, in quanto la prima richiesta di risarcimento dei danni risulta inviata il 22/03/2018.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
pagina 11 di 12 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2232/2023, resa in data
17 marzo 2023 e pubblicata il 20 marzo 2023 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1
che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13 novembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2893/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PESCE ALESSANDRO MARCO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO DI Controparte_1 P.IVA_2
PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUNTONI
GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
GIUDICARE
In riforma totale della sentenza del Tribunale di Milano n. 2232/2023,
1. condannare la al risarcimento del danno nell'importo di € 62.473,33, Controparte_1
oltre interessi dal 12 marzo 2018 ed oltre rivalutazione;
2. condannare la appellata a rimborsare all'appellante quanto corrispostole in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia l'importo di € 16.867,18, oltre interessi;
3. compensi e spese del giudizio rifuse all'appellante per i due gradi del giudizio.
Per Controparte_1
Nel merito:
- rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza nr. 2232/2023 del Tribunale di Milano, Dott.ssa
[...]
Elisabetta Palo, emessa il 17/03/2023 e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico in data 20/03/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi pagina 2 di 12 esposti in atti e nella comparsa di costituzione, confermando integralmente la sentenza impugnata, eventualmente anche con altra e diversa motivazione;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del procedimento di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento della somma complessiva di € 62.473,33, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno derivato all'attrice dal danneggiamento totale delle merci affidate a per il trasporto. CP_1
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che:
- tra e ABB sussisteva, fin dall'anno 2012, un contratto di appalto di CP_1
servizi di logistica e trasporto;
- nell'ambito di detto contratto ABB, nel marzo del 2018, aveva commissionato a il trasporto di 6534 interruttori elettromagnetici da a CP_1 Parte_2
Vercelli;
- aveva consegnato la merce al magazzino di destinazione CP_1
completamente bagnata;
- ciò aveva causato la completa avaria della merce trasportata, che era divenuta totalmente inservibile all'uso, invendibile e non riparabile per ragioni di antieconomicità dell'intervento;
- la merce danneggiata era stata smaltita come rifiuto, ad onere e spese di ABB;
- le richieste di risarcimento danni, inviate in via stragiudiziale da ABB a CP_1
erano rimaste prive di seguito;
[...]
pagina 3 di 12 - ABB aveva ricevuto l'indennizzo dei danni subiti da _2
, che così si era surrogata nella posizione dell'assicurato, anche in
[...]
forza di apposita cessione dei diritti risarcitori.
Sulla base di tali presupposti l'attrice deduceva l'esistenza di una responsabilità risarcitoria della convenuta, sia per inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c., sia per fatto illecito.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la prescrizione breve del Controparte_1
diritto vantato dall'attrice ai sensi dell'art 2951 c.c. e concludeva chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Con la sentenza qui impugnata il Giudice di prime cure così statuiva:
“dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attrice ai sensi dell'art 2951 c.c.; rigetta la domanda risarcitoria svolta dall'attrice nei confronti della convenuta per fatto illecito;
condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese della presente procedura che liquida in € 14.103,00, oltre IVA e CPA, oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfettarie”.
Il primo giudice, preliminarmente, qualificava il rapporto in essere tra le parti quale contratto di appalto di servizi di trasporto, in quanto la complessità delle prestazioni svolte da in favore dell'odierna attrice - non meramente riconducibili CP_1
all'attività di trasporto ma comprensive di attività di stoccaggio e magazzinaggio delle merci - non era suscettibile di essere qualificata come mero trasporto per conto terzi.
Riteneva peraltro che l'accertamento della natura mista e complessa del contratto in essere tra le parti non consentisse di superare l'eccezione di prescrizione breve sollevata pagina 4 di 12 dalla difesa della convenuta e di ritenere applicabile al caso di specie, come ipotizzato dalla parte attrice, la prescrizione biennale prevista dall'art. 1667 c.c.
Richiamava a tal fine la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, in tale ipotesi occorre far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione (Cass. n.
25517/2015).
Ciò premesso, rilevava che dovevano reputarsi estinte per decorso della prescrizione le pretese creditorie nascenti dal trasporto in questione, non potendosi attribuire rilevanza alcuna alle mail prodotte dalla parte attrice che, tempestivamente contestate dalla convenuta, non costituivano atti interruttivi della prescrizione.
Con riferimento all'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall'attrice richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo.” (Cass. 2009 n.
18250).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi riteneva che fosse onere dell'attrice, di fronte all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione, fornire la dimostrazione dell'esistenza di validi atti interruttivi;
non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio su di sé gravante, riconosceva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, essendo trascorso oltre un anno tra la prima richiesta di risarcimento danni (22/03/2018) e quella successiva (14/10/2019).
Respingeva, infine, la domanda di responsabilità extra-contrattuale per carenze assertive e probatorie. pagina 5 di 12 ha interposto appello avverso tale sentenza Parte_1
per i motivi che saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
si è costituita in giudizio concludendo per la conferma della sentenza Controparte_1
gravata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'8 ottobre2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'8 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice, dopo aver riconosciuto che “La complessità delle prestazioni svolte da CP_1
in favore dell'odierna attrice – in quanto non meramente riconducibili all'attività
[...]
di tra-sporto ma comprensive di attività di stoccaggio e magazzinaggio delle merci – non è suscettibile di essere qualificata come mero trasporto per conto terzi (art.
2.1 del con-tratto, doc. 2 e 3 fasc. attoreo)”, ha affermato che la “natura mista e complessa del con-tratto in essere tra le parti non consente, tuttavia, di superare l'eccezione di prescrizione breve sollevata dalla difesa della convenuta e di ritenere applicabile al caso di specie, come ipotizzato dalla parte attrice, la prescrizione biennale prevista
pagina 6 di 12 dall'art. 1667 c.c.” dovendosi applicare, invece, il termine annuale di cui all'art. 2951 cod. civ..
Rileva in senso contrario l'appellante che dalla lettura delle clausole del contratto e degli allegati si evince che l'interesse specifico della ABB era di affidamento della gestione del magazzino di prodotti finiti e semilavorati, per la messa a disposizione di imballi, di aree per lo stoccaggio e del personale per la movimentazione delle merci medesime nonché per la tenuta della documentazione contabile e fiscale. La movimentazione riguardava anche trasporti, da magazzino a magazzino che, tuttavia, erano solo strumentali alla gestione ed alla conservazione delle merci affidate alla per la CP_1
custodia.
Poiché dette prestazioni avevano carattere di continuità ed importanza preponderante, e non accessorie al trasferimento, avrebbero dovuto indurre il Giudice a qualificare il rapporto, anziché come appalto di servizi di trasporto, come un appalto di servizi tout court.
Le censure, ad avviso della Corte, sono infondate.
L'accordo quadro prodotto da parte attrice (v. doc. 2) prevede, all'art.
2.1 quanto segue:
“Il presente contratto ha ad oggetto l'incarico non esclusivo di ABB al FORNITORE, che accetta, delle attività di ritiro presso le ABB e presso Terzi delle merci, movimentazioni, magazzinaggi, preparazione di kit, colli, forniture di materiali e prodotti per imballi secondari standard, esecuzione di imballi idonei al trasporto e alla
Contr facile movimentazione di carico e scarico senza danni da parte dei Clienti di , materiali di consumo e sussidiari, trasporti con mezzi idonei, gestione fiscale e logistica delle merci ed inoltre tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dei servizi e il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente contratto”
L'art. 5.2, precisa poi che “il FORNITORE deve in particolare:
pagina 7 di 12 - custodire i prodotti in luogo coperto ed idoneo a garantire una adeguata conservazione, manipolazione e trattamento dei prodotti, impegnandosi inoltre a mantenere un adeguato livello di ordine e pulizia dei prodotti stessi e del luogo in cui sono stoccati;
- preparare i prodotti per la spedizione secondo gli standard ABB che dichiara di conoscere e nel rispetto delle specifiche di cui agli allegati E, F, G, L;
- effettuare il trasporto e movimentazione con mezzi e personale idonei…”;
Infine, l'art.
5.7 prevede che: “Il FORNITORE deve avvisare tempestivamente ABB, fornendo anche copia di regolare denuncia alle Autorità competenti, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento, che abbiano ad oggetto i prodotti ABB custoditi presso il magazzino o durante il trasporto”.
Pertanto, l'esame complessivo del testo negoziale, condotto secondo i criteri di interpretazione letterale, di cui all' artt. 1362 comma 1 c.c., evidenzia che le prestazioni oggetto del contratto comprendevano l'esecuzione congiunta di servizi di logistica e di trasporto. Non può pertanto ritenersi che le prestazioni di trasporto avessero carattere secondario rispetto a quelle di logistica, in quanto tutti i servizi erano funzionalmente collegati tra loro, al fine di fornire l'adeguata movimentazione della merce affidata dalla committente.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto di ritenere senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove il primo Giudice ha affermato che, trattandosi di un contratto misto, di appalto di servizi di trasporto, la questione della prescrizione debba essere risolta facendo riferimento alla normativa in tema di trasporto, perché strettamente collegata alla concreta tipologia della prestazione effettuata (cfr. in tal senso
Cass. 25517/2015).
pagina 8 di 12 Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso che i reclami trasmessi da ABB a potessero avere CP_1
efficacia interruttiva della prescrizione.
In particolare l'appellante ha impugnato la statuizione con cui il Tribunale ha affermato che non può attribuirsi rilevanza alle mail prodotte dalla che, “… Pt_1
tempestivamente contestate dalla convenuta, non costituiscono atti interruttivi della prescrizione (cfr. 8 della comparsa di costituzione e risposta;
pag. 3 della memoria n. 1:
“la mail del 29.05.2018 non è mai stata ricevuta da tant'è che non c'è Controparte_1
alcuna ricevuta di consegna o altra prova del recapito della citata email, così come la missiva prodotta sub doc. 14 non risulta essere mai stata recapitata, non si capisce chi mai abbia sottoscritto per conto di l'allegata ricevuta che reca una Controparte_1
sottoscrizione del tutto illeggibile, e comunque, anche a voler considerare validamente consegnata tale missiva, la stessa sarebbe tardiva in quanto del 25/03/2019, cioè dopo oltre un anno dalla precedente del 22/03/2018”).
Lamenta l'appellante che il Tribunale, a fronte di una generica contestazione, dedotta dal convenuto soltanto nella memoria istruttoria del 14 aprile 2021 (a pagina 3), abbia inteso negare efficacia interruttiva della prescrizione allo scritto del 29 maggio 2018 della
ABB, omettendo di considerare che la contestazione del convenuto riguardante il mancato recapito della mail era tardiva e che la sottoscrizione del era Persona_1
invece leggibilissima.
Di conseguenza sostiene che il Giudice avrebbe dovuto attribuire efficacia interruttiva della prescrizione non soltanto alla mail del del 29.05.2018, ma anche Persona_1
alla raccomandata del 25 marzo 2019 che è accompagnata dalla ricevuta delle Poste.
Ritiene la Corte che le censure siano infondate per i seguenti motivi.
Invero, va a tal fine considerato che parte convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella comparsa di risposta, allegando pagina 9 di 12 che: il sinistro denunciato si sarebbe verificato il 12 marzo 2018; le prime richieste di risarcimento danni da parte di ABB risalirebbero apparentemente allo stesso mese di marzo 2018 (cfr. docc. 11 e 12 di controparte …. si contesta inoltre il ricevimento delle suddette missive, prodotte senza prova di invio e, soprattutto, di consegna al destinatario)”.
Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. parte attrice ha replicato all'eccezione di prescrizione affermando che “L'eccezione di prescrizione, a prescindere da quanto sopra, è in ogni caso infondata essendo stata interrotta, oltrechè dai primi due reclami della ABB del 14.3.2018 e del 22.03.2018 (docc. nn. 11 e 12), da quelli successivi del
29.5.2018 e del 25.03.2019 (docc. nn. 13 e 14) e, infine, da quello trasmesso dal legale dell'attore in data 14 ottobre 2019 (doc. 15)”.
Nella memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. ha espressamente contestato Controparte_1
di aver ricevuto il reclamo del 29/05/2018 e quello del 25/03/2019, allegando che: “La comunicazione contenuta nel doc. 13 (una presunta e.mail del 29/05/2018) non è mai stata ricevuta da tant'è che non c'è alcuna ricevuta di consegna o Controparte_1
altra prova del recapito della citata e.mail, così come la missiva prodotta sub doc. 14 non risulta essere mai stata recapitata (non si capisce chi mai abbia sottoscritto per conto di l'allegata ricevuta, che reca una sottoscrizione del tutto Controparte_1
illeggibile, e comunque, anche a voler considerare validamente consegnata tale missiva, la stessa sarebbe tardiva in quanto del 25/03/2019, cioè dopo oltre un anno dalla precedente del 22/03/2018)”.
Per converso parte attrice non ha prodotto, nel rispetto dei termini fissati per le produzioni documentali, adeguata prova di recapito di detta email del 29/05/2018 e non pagina 10 di 12 ha tempestivamente indicato a chi sarebbe stata consegnata e chi avrebbe sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Soltanto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. parte attrice ha prodotto il documento n. 13 bis al fine di dimostrare il ricevimento della e mail del 29/05/2018.
Tale documento, peraltro, deve ritenersi tardivo in quanto, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, con statuizione non impugnata dall'appellante, con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. è possibile articolare e produrre soltanto documenti a prova contraria, rispetto alle allegazioni e prove articolate dalla controparte nella propria memoria istruttoria.
Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure non ha tenuto conto del documento n. 13 bis, perché non è stato prodotto tempestivamente.
Analoghe conclusioni valgono con riferimento alla missiva prodotta da parte attrice quale doc. n. 14 dal momento che, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, la quale ha eccepito che la missiva non risultava recapitata da in quanto la CP_1
ricevuta recava una sottoscrizione illeggibile, parte attrice non ha offerto prova contraria volta a dimostrare il ricevimento della raccomandata da parte del destinatario (essendo del resto privo di valore certificatorio la ricevuta di ricevimento rilasciata da XI che, all'epoca dei fatti, era un operatore privato).
In ogni caso, pur volendo ritenere ritualmente pervenuta la raccomandata prodotta quale doc. 14 (che reca quale data di ricevimento il 25.3.2019) il termine annuale di prescrizione sarebbe in ogni caso maturato, in quanto la prima richiesta di risarcimento dei danni risulta inviata il 22/03/2018.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
pagina 11 di 12 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2232/2023, resa in data
17 marzo 2023 e pubblicata il 20 marzo 2023 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da CP_1
che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13 novembre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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