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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4488/2019, posta in deliberazione all'udienza del 3 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Monica Giacometti)
PARTE APPELLANTE
E
, e , in proprio e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di NG R_
(Avv. Pierfernanda Fiscarelli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1391/2019 emessa dal Tribunale di Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1391/2019 il Tribunale di Latina, in accoglimento della domanda proposta da , e , ha CP_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
condannato la al pagamento in favore degli attori - quali beneficiari Parte_1
della polizza vita “InvestiDOC SPECIAL” stipulata da deceduto l'11 Persona_2
settembre 2009 - della somma di € 20.000,00, a titolo di capitale, maggiorato del rendimento maturato, oltre interessi.
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per intervenuta prescrizione del diritto per le ragioni esposte e, conseguentemente, respingere tutte le domande attoree e per l'effetto condannare le parti convenute alla restituzione di tutte le somme percepite in forza dei pagamenti effettuati. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti , CP_4 Controparte_1
e che hanno rassegnato le conclusioni di seguito Controparte_2 CP_3
riportate: “-In via pregiudiziale ritenere ammissibili le eccezioni di incostituzionalità così come sollevate, e nel merito rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n°1391/2019 emessa dal Tribunale di Latina. -Condannare parte appellante alle spese
e compensi professionali.”. All'udienza del 9 gennaio 2022 il giudizio è stato interrotto a seguito della dichiarazione della morte di resa dal Difensore;
è stato, quindi, riassunto CP_4
su impulso della che ha reiterato le conclusioni già svolte;
gli eredi di Parte_1
ossia i figli già costituiti in proprio, hanno riproposto le difese articolate CP_4
in sede di costituzione.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 3 aprile
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da CP_4 CP_1
e che hanno agito nei confronti della
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1
per ottenere - quali beneficiari della polizza vita “InvestiDOC SPECIAL”
[...]
stipulata in data 22 agosto 2007 dal congiunto poi deceduto l'11 Persona_2
settembre 2009 - il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di capitale, oltre ai rendimenti maturati e agli interessi.
Il Tribunale ha accolto la domanda, disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che aveva rilevato l'intervenuto decorso del termine biennale prescritto dall'art. 2952 comma 2 c.c. nel testo ratione temporis vigente;
in particolare, il giudice di primo grado - nell'inquadrare il contratto oggetto di causa nell'ambito dell'assicurazione sulla vita - ha dichiarato che l'art. 22 l. 221/2012 (con la quale è stato convertito il D.L. 179/2012) ha aumentato da due a dieci anni il termine di prescrizione dei crediti derivanti dalle polizze vita “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori” e ha esteso la nuova disciplina al caso in esame.
L'appello proposto dalla non è fondato e non può trovare accoglimento. Parte_1 Posto che è pacifico che il contratto in esame è soggetto della disciplina dell'art. 2952 comma 2 c.c., occorre dare atto che nelle more del presente giudizio di gravame è intervenuta la Corte UZ (risultando per l'effetto superata la richiesta svolta dagli appellati di sollevare la questione di legittimità costituzionale) che con la sentenza n. 32/2024 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede
l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.
La censura avanzata dalla parte appellante, secondo cui al momento del decesso del contraente avvenuto l'11 settembre 2009 e del successivo biennio, vigeva il testo originario dell'art. 2952 comma 2 c.c., appare, quindi, del tutto superata dall'intervento della Corte UZ, che ha definitivamente sancito in dieci anni il termine prescrizionale relativo alle situazioni, quale quella in esame, che si collocano tra l'intervento legislativo del 2008 e quello del 2012.
In particolare, la Corte UZ ha evidenziato che il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione biennale “è costituito da un parametro che, nel caso delle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario, si identifica negli eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto – che consentono l'acquisizione del diritto maturato in virtù dell'assicurazione e, nel caso del terzo beneficiario, della designazione”.
Il carattere oggettivo del dies a quo si giustifica in ragione dell'esigenza delle imprese assicurative di individuare con certezza il momento in cui il diritto può essere fatto valere, così da poter approntare un'organizzazione tecnico-giuridica idonea a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti agli assicurati;
tuttavia, la combinazione del dato oggettivo del dies a quo con la previsione di un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza;
“da un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall'assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che può giustificare una prescrizione breve. Da un altro lato, l'assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore è di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve.
Il rilievo secondo cui la situazione in esame si è ormai stabilizzata con l'estinzione del diritto in data 11 settembre 2011, ossia dopo il decorso di due anni dalla morte dell'assicurato, va disatteso in quanto al momento della dichiarazione di illegittimità della norma la questione era ancora sub iudice (stante la pendenza dell'odierno giudizio) e non era stata ancora definita.
La pronuncia del Tribunale, sia pure con la diversa motivazione resa in questa sede alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte UZ, merita, quindi, conferma, ponendosi, peraltro, in linea con la tendenza evolutiva finalizzata ad assoggettare situazioni similari alla medesima tutela e ad evitare discriminazioni legate al mero dato temporale della data del decesso del contraente assicurato.
L'appello va, dunque, respinto, restando per l'effetto assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla con riferimento alla devoluzione al Fondo Consap delle Parte_1
somme non reclamate dagli aventi diritto nel termine di due anni dal decesso dell'assicurato.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ai minimi tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4488/2019, posta in deliberazione all'udienza del 3 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Monica Giacometti)
PARTE APPELLANTE
E
, e , in proprio e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di NG R_
(Avv. Pierfernanda Fiscarelli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1391/2019 emessa dal Tribunale di Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1391/2019 il Tribunale di Latina, in accoglimento della domanda proposta da , e , ha CP_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
condannato la al pagamento in favore degli attori - quali beneficiari Parte_1
della polizza vita “InvestiDOC SPECIAL” stipulata da deceduto l'11 Persona_2
settembre 2009 - della somma di € 20.000,00, a titolo di capitale, maggiorato del rendimento maturato, oltre interessi.
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per intervenuta prescrizione del diritto per le ragioni esposte e, conseguentemente, respingere tutte le domande attoree e per l'effetto condannare le parti convenute alla restituzione di tutte le somme percepite in forza dei pagamenti effettuati. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti , CP_4 Controparte_1
e che hanno rassegnato le conclusioni di seguito Controparte_2 CP_3
riportate: “-In via pregiudiziale ritenere ammissibili le eccezioni di incostituzionalità così come sollevate, e nel merito rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n°1391/2019 emessa dal Tribunale di Latina. -Condannare parte appellante alle spese
e compensi professionali.”. All'udienza del 9 gennaio 2022 il giudizio è stato interrotto a seguito della dichiarazione della morte di resa dal Difensore;
è stato, quindi, riassunto CP_4
su impulso della che ha reiterato le conclusioni già svolte;
gli eredi di Parte_1
ossia i figli già costituiti in proprio, hanno riproposto le difese articolate CP_4
in sede di costituzione.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 3 aprile
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da CP_4 CP_1
e che hanno agito nei confronti della
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1
per ottenere - quali beneficiari della polizza vita “InvestiDOC SPECIAL”
[...]
stipulata in data 22 agosto 2007 dal congiunto poi deceduto l'11 Persona_2
settembre 2009 - il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di capitale, oltre ai rendimenti maturati e agli interessi.
Il Tribunale ha accolto la domanda, disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta che aveva rilevato l'intervenuto decorso del termine biennale prescritto dall'art. 2952 comma 2 c.c. nel testo ratione temporis vigente;
in particolare, il giudice di primo grado - nell'inquadrare il contratto oggetto di causa nell'ambito dell'assicurazione sulla vita - ha dichiarato che l'art. 22 l. 221/2012 (con la quale è stato convertito il D.L. 179/2012) ha aumentato da due a dieci anni il termine di prescrizione dei crediti derivanti dalle polizze vita “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori” e ha esteso la nuova disciplina al caso in esame.
L'appello proposto dalla non è fondato e non può trovare accoglimento. Parte_1 Posto che è pacifico che il contratto in esame è soggetto della disciplina dell'art. 2952 comma 2 c.c., occorre dare atto che nelle more del presente giudizio di gravame è intervenuta la Corte UZ (risultando per l'effetto superata la richiesta svolta dagli appellati di sollevare la questione di legittimità costituzionale) che con la sentenza n. 32/2024 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede
l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale”.
La censura avanzata dalla parte appellante, secondo cui al momento del decesso del contraente avvenuto l'11 settembre 2009 e del successivo biennio, vigeva il testo originario dell'art. 2952 comma 2 c.c., appare, quindi, del tutto superata dall'intervento della Corte UZ, che ha definitivamente sancito in dieci anni il termine prescrizionale relativo alle situazioni, quale quella in esame, che si collocano tra l'intervento legislativo del 2008 e quello del 2012.
In particolare, la Corte UZ ha evidenziato che il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione biennale “è costituito da un parametro che, nel caso delle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario, si identifica negli eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto – che consentono l'acquisizione del diritto maturato in virtù dell'assicurazione e, nel caso del terzo beneficiario, della designazione”.
Il carattere oggettivo del dies a quo si giustifica in ragione dell'esigenza delle imprese assicurative di individuare con certezza il momento in cui il diritto può essere fatto valere, così da poter approntare un'organizzazione tecnico-giuridica idonea a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti agli assicurati;
tuttavia, la combinazione del dato oggettivo del dies a quo con la previsione di un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza;
“da un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall'assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che può giustificare una prescrizione breve. Da un altro lato, l'assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall'assicuratore è di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve.
Il rilievo secondo cui la situazione in esame si è ormai stabilizzata con l'estinzione del diritto in data 11 settembre 2011, ossia dopo il decorso di due anni dalla morte dell'assicurato, va disatteso in quanto al momento della dichiarazione di illegittimità della norma la questione era ancora sub iudice (stante la pendenza dell'odierno giudizio) e non era stata ancora definita.
La pronuncia del Tribunale, sia pure con la diversa motivazione resa in questa sede alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte UZ, merita, quindi, conferma, ponendosi, peraltro, in linea con la tendenza evolutiva finalizzata ad assoggettare situazioni similari alla medesima tutela e ad evitare discriminazioni legate al mero dato temporale della data del decesso del contraente assicurato.
L'appello va, dunque, respinto, restando per l'effetto assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla con riferimento alla devoluzione al Fondo Consap delle Parte_1
somme non reclamate dagli aventi diritto nel termine di due anni dal decesso dell'assicurato.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ai minimi tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino