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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.07.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4587/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
- in persona Parte_1 del l.r.p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. S. Nappi
Appellante
e
– in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. G. Artiaco e E. Iasevoli
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2021 la ha adito la Corte di Appello di Parte_1
Napoli impugnando la sentenza n. 8511 del 18.10.2011 del Tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata dichiarando non dovuta la somma di € 15.000,00, quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza ingiunzione n. 2018/1197- posizione n. 2018/224-1 emessa dalla di Napoli in data 29.10.2018, irrogata per la contestata fallace indicazione CP_2 dell'origine di prodotti nella loro etichettatura.
Pone a fondamento del gravame la erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, della disciplina prevista dall'art. 4, co. 49 bis, l. 350/2003 per la cui sussistenza sarebbe sufficiente l'uso decettivo del marchio idoneo a ingenerare incertezza sulla provenienza del bene.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma della gravata sentenza e affinché sia dichiarata dovuta la somma di €15.000,00 quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza
1 ingiunzione N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018
e notificata in data 30/10/2018; 2) dichiarata la validità e la regolarità' dell'ordinanza ingiunzione
N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018 e notificata in data 30/10/2018; con vittoria di spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame, CP_1 di cui ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
*****
L'appello è ammissibile in quanto censura la interpretazione che il giudice di prime cure dà alla norma applicabile alla fattispecie di cui è causa, tale l'art. 4 comma 49 bis della legge 350/2003 (introdotto dall'art. 16 comma 6 del DL n. 135/2009) che sanziona espressamente, in via amministrativa, la fallace indicazione dell'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza dell'illecito ritenendo che, nel caso in esame,
l'utilizzo del marchio con le scritte in italiano ed in inglese non fosse idonea ad ingenerare CP_1 dubbi sulla provenienza italiana del prodotto.
Il Collegio, viceversa, ritiene che tali indicazioni siano evidentemente equivoche sull'origine del prodotto (nel caso in ispecie di origine cinese) e tale da imporre la precisa indicazione sulla natura straniera dello stesso, come del resto avvenuto per una parte dei prodotti.
Nella fattispecie de qua, trattandosi di un'ipotesi speciale di fallace indicazione dell'origine, diretta all'inganno del consumatore sull'origine o la provenienza dei prodotti commercializzati, attraverso l'uso decettivo del proprio marchio non può trovare applicazione la giurisprudenza citata dal giudice di prime cure che appare idonea solo ed esclusivamente ad indicare la depenalizzazione del sanzione relativa al caso in esame lasciando valida ed efficacia la validità della sanzione amministrativa comminata.
2 Non potendo ritenersi esente da sanzione una fattispecie come quella che ci occupa in cui beni prodotti all'estero vengono etichettati con il marchio di un'azienda italiana senza alcuna indicazione sulla provenienza degli stessi.
Al riguardo, in un caso identico a quello che ci occupa, la Cassazione ha precisato che: “costituisce, invece, fallace indicazione (condotta che rileva propriamente nella vicenda in esame), l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”(Cass. 6 agosto 2019, n.
20982).
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che “integra l'illecito amministrativo previsto dalla L.
n. 350 del 2003, art. 4, comma 49 bis, l'importazione dall'estero di prodotti recanti un'etichetta raffigurante un marchio idoneo, in assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull'effettiva origine del prodotto” (cfr. Cass. 23 giugno 2022,
n. 20226; Cass. pen. 52029/2014).
La giurisprudenza ha più incisivamente affermato che “la "fallace indicazione" di provenienza o di origine dei prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra l'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 350 del 2003, citato art. 4, comma 49 bis, qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise (e non necessariamente ingannevoli), il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti” (v. Cass. pen. 54521/2016 e n.
25030/2017; Cass. pen. 1119/2020).
In sostanza, “La disposizione di cui al comma 49 bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è finalizzata a evitare fraintendimenti in capo al consumatore in ordine all'origine non italiana del prodotto e, pertanto, in tale ottica, vengono sanzionate, in via amministrativa, tutte le condotte idonee
a ingenerare situazioni di incertezza eventualmente derivanti anche soltanto dalla carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera e tanto a tutela non soltanto del made
, ma anche di un'adeguata informazione del consumatore sul prodotto da acquistare: ove l'uso Pt_2 del marchio possa determinare fraintendimenti in ordine all'origine del prodotto e indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana vi è, invero, l'obbligo per
l'azienda importatrice, esportatrice o che commercializza la merce di accompagnare la merce con indicazioni comunque sufficienti ad evitare qualsiasi errore incolpevole del consumatore sull'effettiva
3 origine del prodotto, indicazioni nel caso di specie non presenti. (Nella specie, in applicazione del principio che precede, è stata ritenuta illegittima la vendita di calzature recanti il marchio
[...]
nonostante la realizzazione cinese delle stesse, nonostante la indicazione made in China, Pt_3 stampigliata all'interno della tomaia, con minore visibilità del solito, la quale non poteva qualificarsi come un riferimento evidente e visibile immediatamente e quindi chiaro ed esplicito dal quale desumere, senza equivoci, la provenienza estera della merce controllata)” (Cass. 23 giugno 2022, n.
20226; Cass. 22 dicembre 2016, n. 54521; Cass. 19 maggio 2017, n. 25030).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena delineato, è evidente allora che – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – può ritenersi assolutamente consolidato il principio secondo il quale per evitare di incorrere nell'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma
49 bis, l'uso del marchio italiano deve essere necessariamente accompagnato da indicazioni
"evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla provenienza estera della merce (da ultimo, Cass. 3 maggio 2022, n. 23850).
La norma, in sostanza, configura chiaramente una presunzione di idoneità a trarre in inganno il consumatore circa l'origine del bene, l'utilizzo del marchio italiano in assenza di indicazioni sulla reale origine dei prodotti.
Né al giudice è riconosciuto alcun margine di discrezionalità nella valutazione dell'idoneità della condotta del commerciante a indurre in errore il consumatore.
Nel caso di specie, è pacifico che, in sede di verifica doganale, nessuna indicazione sull'origine estera dei beni fosse presente sui passeggini (articolo Baby Stroller, cod. 608, per 340 colli), sugli imballaggi e nei libretti di istruzione.
Al contrario, sugli stessi era riportata unicamente la denominazione , il relativo marchio CP_1 registrato e l'indirizzo italiano della società.
E tanto risulta dal verbale dell' e dalle fotografie in esso contenute, già versate Parte_4 in atti.
Ed è comunque indubbio che l'uso del marchio italiano sia idoneo a ingenerare la confusione circa l'origine del prodotto.
Infatti, le parole – del tutto incolori - in lingua inglese (ossia in quella che comunemente viene considerata la lingua universale) richiamate dal primo Giudice, quali “aluminium frame”, “warning”,
“item”, non integrano affatto quelle indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla provenienza estera della merce, richieste dalla norma e dalla giurisprudenza per escludere la realizzazione dell'illecito amministrativo.
Le stesse fanno solo riferimento alla composizione del passeggino (struttura in alluminio) e ad un generico avvertimento di “pericolo”.
4 A ciò si aggiunga che, in fase di dichiarazione doganale, non è stata neppure allegata l'attestazione prevista dalla legge, relativa all'impegno del titolare del marchio a fornire, in fase di commercializzazione, informazioni chiare sull'origine estera del prodotto, come pure imposto ex art. 4, comma 49 bis, ultima parte.
Sulla base di tali congrui accertamenti fattuali, contenuti nel verbale di accertamento della
[...]
mai impugnato con querela di falso, la condotta ascritta alla società Parte_5 appellata deve essere legittimamente sussunta nella disposizione richiamata.
Per tali motivi va riformata la sentenza impugnata e dichiarata dovuta la somma di €15.000,00 quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza ingiunzione N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018 e notificata in data 30/10/2018 , che va ritenuta valida e regolare.
Considerata la natura interpretativa della controversia stimasi equa una compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara dovuta la somma di €15.000,00 quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza ingiunzione N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018 e notificata in data 30/10/2018; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.07.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4587/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
- in persona Parte_1 del l.r.p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. S. Nappi
Appellante
e
– in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. G. Artiaco e E. Iasevoli
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2021 la ha adito la Corte di Appello di Parte_1
Napoli impugnando la sentenza n. 8511 del 18.10.2011 del Tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata dichiarando non dovuta la somma di € 15.000,00, quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza ingiunzione n. 2018/1197- posizione n. 2018/224-1 emessa dalla di Napoli in data 29.10.2018, irrogata per la contestata fallace indicazione CP_2 dell'origine di prodotti nella loro etichettatura.
Pone a fondamento del gravame la erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, della disciplina prevista dall'art. 4, co. 49 bis, l. 350/2003 per la cui sussistenza sarebbe sufficiente l'uso decettivo del marchio idoneo a ingenerare incertezza sulla provenienza del bene.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con riforma della gravata sentenza e affinché sia dichiarata dovuta la somma di €15.000,00 quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza
1 ingiunzione N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018
e notificata in data 30/10/2018; 2) dichiarata la validità e la regolarità' dell'ordinanza ingiunzione
N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018 e notificata in data 30/10/2018; con vittoria di spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame, CP_1 di cui ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
*****
L'appello è ammissibile in quanto censura la interpretazione che il giudice di prime cure dà alla norma applicabile alla fattispecie di cui è causa, tale l'art. 4 comma 49 bis della legge 350/2003 (introdotto dall'art. 16 comma 6 del DL n. 135/2009) che sanziona espressamente, in via amministrativa, la fallace indicazione dell'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza dell'illecito ritenendo che, nel caso in esame,
l'utilizzo del marchio con le scritte in italiano ed in inglese non fosse idonea ad ingenerare CP_1 dubbi sulla provenienza italiana del prodotto.
Il Collegio, viceversa, ritiene che tali indicazioni siano evidentemente equivoche sull'origine del prodotto (nel caso in ispecie di origine cinese) e tale da imporre la precisa indicazione sulla natura straniera dello stesso, come del resto avvenuto per una parte dei prodotti.
Nella fattispecie de qua, trattandosi di un'ipotesi speciale di fallace indicazione dell'origine, diretta all'inganno del consumatore sull'origine o la provenienza dei prodotti commercializzati, attraverso l'uso decettivo del proprio marchio non può trovare applicazione la giurisprudenza citata dal giudice di prime cure che appare idonea solo ed esclusivamente ad indicare la depenalizzazione del sanzione relativa al caso in esame lasciando valida ed efficacia la validità della sanzione amministrativa comminata.
2 Non potendo ritenersi esente da sanzione una fattispecie come quella che ci occupa in cui beni prodotti all'estero vengono etichettati con il marchio di un'azienda italiana senza alcuna indicazione sulla provenienza degli stessi.
Al riguardo, in un caso identico a quello che ci occupa, la Cassazione ha precisato che: “costituisce, invece, fallace indicazione (condotta che rileva propriamente nella vicenda in esame), l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”(Cass. 6 agosto 2019, n.
20982).
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che “integra l'illecito amministrativo previsto dalla L.
n. 350 del 2003, art. 4, comma 49 bis, l'importazione dall'estero di prodotti recanti un'etichetta raffigurante un marchio idoneo, in assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull'effettiva origine del prodotto” (cfr. Cass. 23 giugno 2022,
n. 20226; Cass. pen. 52029/2014).
La giurisprudenza ha più incisivamente affermato che “la "fallace indicazione" di provenienza o di origine dei prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra l'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 350 del 2003, citato art. 4, comma 49 bis, qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise (e non necessariamente ingannevoli), il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti” (v. Cass. pen. 54521/2016 e n.
25030/2017; Cass. pen. 1119/2020).
In sostanza, “La disposizione di cui al comma 49 bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è finalizzata a evitare fraintendimenti in capo al consumatore in ordine all'origine non italiana del prodotto e, pertanto, in tale ottica, vengono sanzionate, in via amministrativa, tutte le condotte idonee
a ingenerare situazioni di incertezza eventualmente derivanti anche soltanto dalla carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera e tanto a tutela non soltanto del made
, ma anche di un'adeguata informazione del consumatore sul prodotto da acquistare: ove l'uso Pt_2 del marchio possa determinare fraintendimenti in ordine all'origine del prodotto e indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana vi è, invero, l'obbligo per
l'azienda importatrice, esportatrice o che commercializza la merce di accompagnare la merce con indicazioni comunque sufficienti ad evitare qualsiasi errore incolpevole del consumatore sull'effettiva
3 origine del prodotto, indicazioni nel caso di specie non presenti. (Nella specie, in applicazione del principio che precede, è stata ritenuta illegittima la vendita di calzature recanti il marchio
[...]
nonostante la realizzazione cinese delle stesse, nonostante la indicazione made in China, Pt_3 stampigliata all'interno della tomaia, con minore visibilità del solito, la quale non poteva qualificarsi come un riferimento evidente e visibile immediatamente e quindi chiaro ed esplicito dal quale desumere, senza equivoci, la provenienza estera della merce controllata)” (Cass. 23 giugno 2022, n.
20226; Cass. 22 dicembre 2016, n. 54521; Cass. 19 maggio 2017, n. 25030).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena delineato, è evidente allora che – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – può ritenersi assolutamente consolidato il principio secondo il quale per evitare di incorrere nell'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma
49 bis, l'uso del marchio italiano deve essere necessariamente accompagnato da indicazioni
"evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla provenienza estera della merce (da ultimo, Cass. 3 maggio 2022, n. 23850).
La norma, in sostanza, configura chiaramente una presunzione di idoneità a trarre in inganno il consumatore circa l'origine del bene, l'utilizzo del marchio italiano in assenza di indicazioni sulla reale origine dei prodotti.
Né al giudice è riconosciuto alcun margine di discrezionalità nella valutazione dell'idoneità della condotta del commerciante a indurre in errore il consumatore.
Nel caso di specie, è pacifico che, in sede di verifica doganale, nessuna indicazione sull'origine estera dei beni fosse presente sui passeggini (articolo Baby Stroller, cod. 608, per 340 colli), sugli imballaggi e nei libretti di istruzione.
Al contrario, sugli stessi era riportata unicamente la denominazione , il relativo marchio CP_1 registrato e l'indirizzo italiano della società.
E tanto risulta dal verbale dell' e dalle fotografie in esso contenute, già versate Parte_4 in atti.
Ed è comunque indubbio che l'uso del marchio italiano sia idoneo a ingenerare la confusione circa l'origine del prodotto.
Infatti, le parole – del tutto incolori - in lingua inglese (ossia in quella che comunemente viene considerata la lingua universale) richiamate dal primo Giudice, quali “aluminium frame”, “warning”,
“item”, non integrano affatto quelle indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla provenienza estera della merce, richieste dalla norma e dalla giurisprudenza per escludere la realizzazione dell'illecito amministrativo.
Le stesse fanno solo riferimento alla composizione del passeggino (struttura in alluminio) e ad un generico avvertimento di “pericolo”.
4 A ciò si aggiunga che, in fase di dichiarazione doganale, non è stata neppure allegata l'attestazione prevista dalla legge, relativa all'impegno del titolare del marchio a fornire, in fase di commercializzazione, informazioni chiare sull'origine estera del prodotto, come pure imposto ex art. 4, comma 49 bis, ultima parte.
Sulla base di tali congrui accertamenti fattuali, contenuti nel verbale di accertamento della
[...]
mai impugnato con querela di falso, la condotta ascritta alla società Parte_5 appellata deve essere legittimamente sussunta nella disposizione richiamata.
Per tali motivi va riformata la sentenza impugnata e dichiarata dovuta la somma di €15.000,00 quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza ingiunzione N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018 e notificata in data 30/10/2018 , che va ritenuta valida e regolare.
Considerata la natura interpretativa della controversia stimasi equa una compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara dovuta la somma di €15.000,00 quale sanzione amministrativa relativa all'ordinanza ingiunzione N.2018/1197-Posizione n.2018/224-1 emessa dalla CCIAA di Napoli in data 29/10/2018 e notificata in data 30/10/2018; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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