Art. 6.
L'indennita' speciale di cui alla presente legge e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.
Il Ministro del tesoro determina ogni due anni con proprio decreto la misura della indennita' speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'indennita' speciale di cui alla presente legge e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente.
Il Ministro del tesoro determina ogni due anni con proprio decreto la misura della indennita' speciale di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.