TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 22/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1021/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elett.te dom.ti in PIAZZA NARBONNE, 16 11100 AOSTA, presso lo C.F._2 studio dell'avv. TORRIONE DAVIDE, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te CP_1 P.IVA_1
dom.ta in VIALE REGINA MARGHERITA 2/D 95125 CATANIA, presso lo studio degli avv.ti
VALERIA LAZZARO e LAZZARO VALERIA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note del 21/10/2024 gli attori hanno così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Aosta, come in atti argomentato, allegato, dedotto, eccepito e provato, rigettare l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva siccome svolta dalla convenuta Controparte_1
e, assunto ogni consequenziale provvedimento per il prosieguo della causa, previa ammissione delle prove tutte dedotte in atto di citazione e nelle memorie n.ri 1-2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. nonché rigetto di quelle avversarie così come eccepito nella memoria n. 3 ex art. 183 VI° comma
c.p.c., in via principale nel merito,
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare che gli attori, i sig.ri e , in forza dell'art. Parte_1 CP_2
1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo esercitato senza soluzione di continuità sin dal mese di aprile dell'anno 1988 e sino ad oggi, sono proprietari esclusivi in pari quota indivisa del 100% per maturata usucapione della cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney La Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151 – Ubicazione 1, p. S1 - ZC 002 - Categoria C02 - Classe Parte_3
U - Cons.
3 - Sup. Cat.
4 - rendita 6,51 e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., alla quale occorre fare riferimento non avendo parte convenuta precisato le conclusioni all'udienza del 22/10/2024, ha così Controparte_1 precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente difesa:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per i motivi sopra spiegati, CP_1
con conseguente estromissione della convenuta dal presente giudizio ed ordine di cancellazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari della catastazione del locale ad uso cantina con il sub
151 accreditata indebitamente sul foglio 10, particella 52 sub. 78 di proprietà della CP_1
;
[...]
- dare atto che la titolarità della legittimazione passiva nel presente giudizio è in capo al
nella persona dell'Amministratore di Condominio sign. Controparte_3
n.q. di l.r. della Società Amministrazioni e Servizi, Via Torino 241 Controparte_4 Controparte_5
– 100015, Ivrea (TO).
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Ritenere e dichiarare che i sign. hanno effettuato la catastazione del locale ad Parte_4
uso cantina con il sub 151, accreditando indebitamente la proprietà al foglio 10, particella 52 sub.
78 di appartenenza della e, per l'effetto, rigettare, in quanto del tutto infondata in CP_1
fatto ed in diritto per i motivi sopra spiegati, la loro domanda di variazione ipo-catastale in favore del sub 151;
pagina 2 di 9 - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della catastazione del locale ad uso cantina con il sub 151, accreditata indebitamente sul foglio 10, particella 52 sub. 78 di proprietà della;
CP_1
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, infondata ogni e qualsiasi richiesta di trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari avanzata dai sigg. sui cespiti di Parte_5 proprietà della e, per l'effetto, rigettare ogni rivendicazione degli attori nei CP_1
confronti della società convenuta.
IN VIA SUBORDINATA e senza recesso dalle superiori conclusioni spiegate in via principale, ritenere e dichiarare:
- che la richiesta dei sigg. è illegittima per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, Parte_4
rigettare in toto la domanda attorea;
- che, comunque, la non è tenuta a riconoscere alcun diritto ai sigg. CP_1 Parte_6
sui cespiti di sua proprietà, per i motivi sopra spiegati.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, ci si riserva di formulare ogni più opportuno mezzo istruttorio sia testimoniale che documentale nella memoria n. 2 di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., al fine di ulteriormente dedurre e contro dedurre, anche all'esito delle difese svolte da controparte.
Salvo ogni altro diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citavano in giudizio quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
successore a titolo universale di Immobiliare Ghiacciai del Lys s.r.l., proponendo domanda di accertamento dell'usucapione della “cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Gressoney La Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151”. Asserivano al riguardo di avere acquistato il suddetto immobile con la scrittura privata del 04/04/1988 stipulata con
“Immobiliare Ghiacciai del Lys s.r.l.” (doc. 4 di parte attrice) – negozio non trascritto, in quanto all'epoca non accatastato – e di avere utilizzato il suddetto immobile per oltre un ventennio “in via esclusiva, con animo di proprietario, in modo manifesto pacifico e incontestato”.
i costituiva in data 16/12/2022 chiedendo il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
Sosteneva, infatti, che “lo spazio occupato come cantina identificata dagli attori con la particella
n. 52 sub. 151 non rientra tra i cespiti di proprietà della ”. Asseriva, in particolare, CP_1
pagina 3 di 9 la natura condominiale del bene e contestava l'autenticità e la rilevanza probatoria della sopra citata scrittura privata del 04/04/1988. Con la prima comparsa conclusionale parte convenuta depositava la sentenza n. 8/2024 del 15/01/2024 emessa dal Tribunale di Aosta relativa a fattispecie analoga tra parti parzialmente diverse.
All'udienza del 17/01/2023 il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'esito dei quali veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale udienza si svolgeva in data 06/12/2023 dinanzi al G.O.P. delegato con provvedimento del
03/10/2023 alla decisione della causa, il quale in data 11/12/2023 assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 18/02/2024 il presente fascicolo veniva rimesso a questo Giudice, in quanto l'oggetto della causa non rientra tra le ipotesi e le materie previste dall'art. 10, c. 12, D.Lgs. n. 116/2017. Veniva pertanto fissata udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi a questo Giudice, il quale ha preso funzioni presso l'intestato Tribunale in data 22/01/2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024.
Con provvedimento del 03/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va evidenziato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce, invece, al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (Cass. civ., Sez. 2, 27/06/2011,
n. 14177; Cass. civ., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. civ., Sez. 3,
30/05/2008, n. 14468).
Ne consegue che la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, va tenuta distinta dalla legittimazione a contraddire, consistendo quest'ultima nel potere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso.
pagina 4 di 9 Ciò premesso, e fanno valere un diritto che Parte_1 Parte_2
affermano come proprio nei confronti di la quale viene prospettata come Controparte_6
titolare passiva di tale posizione giuridica e ciò è sufficiente, secondo i principi sopra esposti, per riconoscere la legittimazione ad causam della società convenuta.
Ad essere contestata nel presente giudizio è, piuttosto, l'effettiva titolarità del diritto di proprietà in capo alla società convenuta.
2. Deve inoltre escludersi la necessità di integrare il contradditorio nei confronti degli altri condomini del . Controparte_3
Parte attrice domanda infatti l'accertamento dell'usucapione di un bene che asserisce essere di proprietà della società convenuta e, a fronte di tale domanda, non è stata formulata un'apposita domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della natura condominiale del bene. Solo in presenza di tale domanda - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato tra tutti i soggetti di cui si prospetta la contitolarità - scatta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. civ., 28/06/2001, n. 8842; Cass. civ.,
13/11/2013, n. 25454; Cass. civ., sez. II, 21/10/2020, n. 22936).
Una siffatta domanda riconvenzionale non può infatti ritenersi sussistente in quanto la convenuta, soltanto nelle note scritte depositate in data 11/01/2023 in sostituzione dell'udienza ex art. 183
c.p.c., ha chiesto in via preliminare di: “dare atto che la titolarità della legittimazione passiva nel presente giudizio è in capo al nella persona Controparte_3 dell'Amministratore di Condominio sign. n.q. di l.r. della Controparte_4 [...]
Via Torino 241 – 10015, Ivrea (TO)”. Anche a volere qualificare detta Controparte_7
richiesta come vera e propria domanda, si tratterebbe di una domanda nuova inammissibile, poiché proposta per la prima volta all'udienza ex art. 183 c.p.c. e non corrente tra le parti in causa, oltre che determinante l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., sez. II, 08/11/2024, n. 28873).
Trattasi invece di un'eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare la pretesa avversaria, come dimostra, tra l'altro, la parte motiva delle note sopra citate, dove “in via preliminare, si chiede che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della con conseguente CP_1
estromissione della Società convenuta dal presente giudizio ed ordine di cancellazione alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari della catastazione indebita del locale ad uso cantina con il sub 151 sul foglio 10, particella 52 sub. 78 di proprietà della , essendo legittimato CP_1
pagina 5 di 9 passivo nel presente giudizio il nella persona Controparte_3 dell'Amministratore di Condominio”.
3. Nel merito, quanto all'effettiva titolarità del bene oggetto della domanda attorea, deve ritenersi che quest'ultimo sia di proprietà esclusiva della società convenuta.
a infatti incorporato come risulta dalla documentazione in atti Controparte_8 CP_9
e ammesso da parte convenuta, la quale fonda le proprie argomentazioni sull'atto di fusione (doc.
3 di parte convenuta), sostenendo che “con l'atto di fusione per incorporazione della società nella registrato in data 17 luglio 2014, sono stati trasferiti a CP_9 Controparte_1 quest'ultima soltanto il complesso alberghiero e le porzioni di immobili specificatamente elencati
e ben identificati nelle mappe catastali depositate presso il Catasto del Comune di Gressoney La
Trinité”. Ne consegue che, secondo parte convenuta, “Tra le porzioni di immobili trasferite alla
Società non rientra il locale cantina oggi rivendicato dai sigg. ”. Parte_4
La tesi di parte convenuta non è tuttavia condivisibile, in quanto ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. I diritti reali e i rapporti obbligatori in capo ad si sono, pertanto, trasferiti CP_9
immodificati in capo alla società convenuta, per effetto di una successione universale (v. Cass. civ.,
Sez. 1, 18/05/2023, n. 13685: “La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche”), a nulla rilevando l'elencazione di cui all'atto di fusione, al quale, peraltro, gli stessi stipulanti hanno riconosciuto "valore meramente indicativo” (v. p. 3 del doc. 3 di parte convenuta).
Ciò premesso, la cantina de quo appartiene alla società convenuta, in quanto incorporante dei diritti reali facenti capo ad considerato che;
i) trattasi di locale facente parte del complesso CP_9
; ii) quest'ultimo è stato costruito da Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l., poi Controparte_3
denominata su terreni alla stessa appartenenti (v. doc. 1 di parte attrice); iii) pertanto CP_9
di tale compendio la società incorporata è divenuta proprietaria a titolo originario per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., proprietà che risulta confermata dal fatto che è la stessa Ghiacciai del Lys
Immobiliare s.r.l. a costituire il condominio (v. doc. 2 di parte attrice); iv) quindi la società incorporata è proprietaria di tutti i beni che non sono stati venduti a terzi, tra i quali deve ritenersi compresa la cantina oggetto di domanda, per quanto si evidenzierà nel prosieguo. Ancora si pagina 6 di 9 evidenzia che la convenuta non contesta che la società incorporata abbia costruito il CP_3
– in tale senso, peraltro, depone la corrispondenza tra l'identificazione dei terreni acquistati
[...] da Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l. con l'atto sopra citato e quella contenuta nell'atto con cui
Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l. ha venduto agli attori un alloggio e un posto auto del
(v. doc. 3 di parte attrice) – e, sostenendo la natura condominiale della cantina, Controparte_3 ne ammette la collocazione all'interno del complesso immobiliare.
E non vi sono elementi per ritenere che la cantina di cui sopra non sia rimasta nella proprietà della società costruttrice – poi incorporata nella società convenuta – per essere la stessa un bene comune, come asserito dalla convenuta. Emerge piuttosto, che: i) il locale de quo fa parte delle cantine di cui all'edificio A (ex edificio F) del (v. p. 18 doc. 2 di parte attrice;
p. 9 doc. Controparte_3
8 di parte attrice;
p. 29 doc. 16 di parte convenuta); ii) tali cantine – che non possono presumersi beni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. – non sono contemplate dal regolamento condominiale
(neppure da quello di cui al doc. 16 di parte convenuta) nell'elenco dei beni che costituiscono proprietà comune;
iii) detto regolamento riconosce per ciascuna cantina una quota millesimale, con ciò provando ulteriormente che trattasi di proprietà esclusiva (v. anche p. 9 del doc. 8 di parte attrice, dove a iene associata la cantina 17b del fabbricato A – ora Fabbricato F); iv) Parte_1
l'esistenza delle cantine quali beni di proprietà esclusiva nell'ambito del Fabbricato A (ex
Fabbricato F) trova conferma negli atti di compravendita che le hanno riguardate (v., tra gli altri, doc. 19 di parte attrice;
v) nel doc. 8 di parte attrice ci sono 11 cantine così come nella planimetria allegata all'atto di compravendita della cantina de quo (doc. 4 di parte attrice).
4. Accertata l'esistenza di tali cantine e la loro natura di beni di proprietà esclusiva, deve ritenersi che, a prescindere dalla scrittura privata di cui al doc. 4 di parte attrice, gli attori hanno usucapito la “cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney La
Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151” (doc. 10 di parte attrice), considerato che detta cantina è stata utilizzata dagli attori in maniera esclusiva per oltre un ventennio.
Gli attori hanno infatti la disponibilità delle chiavi della cantina come sopra catastalmente individuata e nella planimetria allegata al doc. 4 di parte attrice dal 1988, anno a partire dal quale parte attrice ha utilizzato la cantina. Trattasi di circostanza, peraltro, non contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a contestare la legittimità dell'utilizzo o comunque la sua idoneità ai fini dell'usucapione (v. p. 5 della comparsa di costituzione e risposta “sicuramente hanno occupato un cespite ad uso comune non censibile”; p. 8 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.
pagina 7 di 9 “Il fatto che i sigg. usufruiscono da tempo di un locale ad uso cantina non Parte_4
significa affatto che abbiano acquisito un diritto di usucapione o che la precedente detenzione si sia trasformata in possesso, giacchè trattasi di attività che ben si concilia con la conservazione da parte degli attori di una semplice detenzione”). Né del resto risulta smentito l'avvenuto pagamento delle spese condominiali in base alle tabelle millesimali comprensive del locale cantina, a nulla rilevando che “la tabella dei millesimi di proprietà afferenti le cantine che insistono nell'edificio
C exH di cui a pag. 28 del doc. n. 16 associa a ciascuna lettera (da a. a n.) un nominativo e un numero di riconoscimento e tra questi non si scorge quello dei ”, in quanto, come Parte_4 già evidenziato, la cantina posseduta da quest'ultimi si trova nell'edificio A (ex edificio F) e, pertanto, l'assunto di parte convenuta non è attinente, così come non è conferente il richiamo alla part. 52, sub 78, di cui a p. 19 doc. 4 di parte convenuta, trattandosi di unità immobiliare diversa da quella oggetto della domanda.
La situazione di fatto, tradottasi in una signoria piena ed escludente la permanenza di una incompatibile signoria altrui, come sopra evidenziato, consente di ritenere altresì provato l'animus possidendi, anche considerato che “in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art.
1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza” (Cass. civ.,
Sez. 2, 22/08/2022, n. 25095).
5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve ritenersi che gli attori abbiano acquistato per usucapione la “cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney La
Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151”.
Non può invece essere accolta la domanda di parte attrice nella parte in cui chiede di “ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”. Infatti, a volere ritenere che tale domanda sia diretta ad ottenere l'ordine al Conservatore la trascrizione della presente pronuncia, detta domanda non è ammissibile, poiché' tale ordine, da un lato, non sembra consentito in virtu' dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro e' superfluo poiché' la trascrivibili' di determinati atti deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc, e la presente sentenza, dichiarativa dell'intervenuto acquisto per pagina 8 di 9 usucapione, e' soggetta a trascrizione ex art. 2651 cod. civ. (v. in tal senso in merito all'impossibilità di emettere l'ordine di trascrizione, Cass. 21 ottobre 1993, n. 10434).
Se poi detta domanda è diretta ad ottenere l'ordine all'Agenzia del Territorio di effettuare le variazioni catastali, ugualmente non può accogliersi detta richiesta, per considerazioni analoghe a quelle svolte in merito all'ordine al Conservatore, in particolare alla luce dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e tenuto altresì conto che trattasi di un adempimento a cui dovrà provvedere la parte.
6. Le spese seguono la soccombenza e quindi sono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara che e hanno acquistato per Parte_1 Parte_2
usucapione la proprietà della cantina ubicata nel Comune di Gressoney La Trinité, Località Staffal
n. 21, facente parte del fabbricato (ex F) del complesso 'Résidence di Staffal', al piano S1, e distinta al NCEU foglio 10, numero 52, sub. 151;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice di € 2.552,00 per compensi, oltre € 98,00 per contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aosta, 22/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1021/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elett.te dom.ti in PIAZZA NARBONNE, 16 11100 AOSTA, presso lo C.F._2 studio dell'avv. TORRIONE DAVIDE, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te CP_1 P.IVA_1
dom.ta in VIALE REGINA MARGHERITA 2/D 95125 CATANIA, presso lo studio degli avv.ti
VALERIA LAZZARO e LAZZARO VALERIA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note del 21/10/2024 gli attori hanno così precisato le conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Aosta, come in atti argomentato, allegato, dedotto, eccepito e provato, rigettare l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva siccome svolta dalla convenuta Controparte_1
e, assunto ogni consequenziale provvedimento per il prosieguo della causa, previa ammissione delle prove tutte dedotte in atto di citazione e nelle memorie n.ri 1-2 ex art. 183 VI° comma c.p.c. nonché rigetto di quelle avversarie così come eccepito nella memoria n. 3 ex art. 183 VI° comma
c.p.c., in via principale nel merito,
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare che gli attori, i sig.ri e , in forza dell'art. Parte_1 CP_2
1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo esercitato senza soluzione di continuità sin dal mese di aprile dell'anno 1988 e sino ad oggi, sono proprietari esclusivi in pari quota indivisa del 100% per maturata usucapione della cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney La Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151 – Ubicazione 1, p. S1 - ZC 002 - Categoria C02 - Classe Parte_3
U - Cons.
3 - Sup. Cat.
4 - rendita 6,51 e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
Nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., alla quale occorre fare riferimento non avendo parte convenuta precisato le conclusioni all'udienza del 22/10/2024, ha così Controparte_1 precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente difesa:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per i motivi sopra spiegati, CP_1
con conseguente estromissione della convenuta dal presente giudizio ed ordine di cancellazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari della catastazione del locale ad uso cantina con il sub
151 accreditata indebitamente sul foglio 10, particella 52 sub. 78 di proprietà della CP_1
;
[...]
- dare atto che la titolarità della legittimazione passiva nel presente giudizio è in capo al
nella persona dell'Amministratore di Condominio sign. Controparte_3
n.q. di l.r. della Società Amministrazioni e Servizi, Via Torino 241 Controparte_4 Controparte_5
– 100015, Ivrea (TO).
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Ritenere e dichiarare che i sign. hanno effettuato la catastazione del locale ad Parte_4
uso cantina con il sub 151, accreditando indebitamente la proprietà al foglio 10, particella 52 sub.
78 di appartenenza della e, per l'effetto, rigettare, in quanto del tutto infondata in CP_1
fatto ed in diritto per i motivi sopra spiegati, la loro domanda di variazione ipo-catastale in favore del sub 151;
pagina 2 di 9 - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della catastazione del locale ad uso cantina con il sub 151, accreditata indebitamente sul foglio 10, particella 52 sub. 78 di proprietà della;
CP_1
- Ritenere e dichiarare, in ogni caso, infondata ogni e qualsiasi richiesta di trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari avanzata dai sigg. sui cespiti di Parte_5 proprietà della e, per l'effetto, rigettare ogni rivendicazione degli attori nei CP_1
confronti della società convenuta.
IN VIA SUBORDINATA e senza recesso dalle superiori conclusioni spiegate in via principale, ritenere e dichiarare:
- che la richiesta dei sigg. è illegittima per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, Parte_4
rigettare in toto la domanda attorea;
- che, comunque, la non è tenuta a riconoscere alcun diritto ai sigg. CP_1 Parte_6
sui cespiti di sua proprietà, per i motivi sopra spiegati.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, ci si riserva di formulare ogni più opportuno mezzo istruttorio sia testimoniale che documentale nella memoria n. 2 di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., al fine di ulteriormente dedurre e contro dedurre, anche all'esito delle difese svolte da controparte.
Salvo ogni altro diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citavano in giudizio quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
successore a titolo universale di Immobiliare Ghiacciai del Lys s.r.l., proponendo domanda di accertamento dell'usucapione della “cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Gressoney La Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151”. Asserivano al riguardo di avere acquistato il suddetto immobile con la scrittura privata del 04/04/1988 stipulata con
“Immobiliare Ghiacciai del Lys s.r.l.” (doc. 4 di parte attrice) – negozio non trascritto, in quanto all'epoca non accatastato – e di avere utilizzato il suddetto immobile per oltre un ventennio “in via esclusiva, con animo di proprietario, in modo manifesto pacifico e incontestato”.
i costituiva in data 16/12/2022 chiedendo il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della società convenuta.
Sosteneva, infatti, che “lo spazio occupato come cantina identificata dagli attori con la particella
n. 52 sub. 151 non rientra tra i cespiti di proprietà della ”. Asseriva, in particolare, CP_1
pagina 3 di 9 la natura condominiale del bene e contestava l'autenticità e la rilevanza probatoria della sopra citata scrittura privata del 04/04/1988. Con la prima comparsa conclusionale parte convenuta depositava la sentenza n. 8/2024 del 15/01/2024 emessa dal Tribunale di Aosta relativa a fattispecie analoga tra parti parzialmente diverse.
All'udienza del 17/01/2023 il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'esito dei quali veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale udienza si svolgeva in data 06/12/2023 dinanzi al G.O.P. delegato con provvedimento del
03/10/2023 alla decisione della causa, il quale in data 11/12/2023 assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In data 18/02/2024 il presente fascicolo veniva rimesso a questo Giudice, in quanto l'oggetto della causa non rientra tra le ipotesi e le materie previste dall'art. 10, c. 12, D.Lgs. n. 116/2017. Veniva pertanto fissata udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi a questo Giudice, il quale ha preso funzioni presso l'intestato Tribunale in data 22/01/2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024.
Con provvedimento del 03/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va evidenziato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce, invece, al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (Cass. civ., Sez. 2, 27/06/2011,
n. 14177; Cass. civ., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. civ., Sez. 3,
30/05/2008, n. 14468).
Ne consegue che la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, va tenuta distinta dalla legittimazione a contraddire, consistendo quest'ultima nel potere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso.
pagina 4 di 9 Ciò premesso, e fanno valere un diritto che Parte_1 Parte_2
affermano come proprio nei confronti di la quale viene prospettata come Controparte_6
titolare passiva di tale posizione giuridica e ciò è sufficiente, secondo i principi sopra esposti, per riconoscere la legittimazione ad causam della società convenuta.
Ad essere contestata nel presente giudizio è, piuttosto, l'effettiva titolarità del diritto di proprietà in capo alla società convenuta.
2. Deve inoltre escludersi la necessità di integrare il contradditorio nei confronti degli altri condomini del . Controparte_3
Parte attrice domanda infatti l'accertamento dell'usucapione di un bene che asserisce essere di proprietà della società convenuta e, a fronte di tale domanda, non è stata formulata un'apposita domanda riconvenzionale diretta all'accertamento della natura condominiale del bene. Solo in presenza di tale domanda - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato tra tutti i soggetti di cui si prospetta la contitolarità - scatta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. civ., 28/06/2001, n. 8842; Cass. civ.,
13/11/2013, n. 25454; Cass. civ., sez. II, 21/10/2020, n. 22936).
Una siffatta domanda riconvenzionale non può infatti ritenersi sussistente in quanto la convenuta, soltanto nelle note scritte depositate in data 11/01/2023 in sostituzione dell'udienza ex art. 183
c.p.c., ha chiesto in via preliminare di: “dare atto che la titolarità della legittimazione passiva nel presente giudizio è in capo al nella persona Controparte_3 dell'Amministratore di Condominio sign. n.q. di l.r. della Controparte_4 [...]
Via Torino 241 – 10015, Ivrea (TO)”. Anche a volere qualificare detta Controparte_7
richiesta come vera e propria domanda, si tratterebbe di una domanda nuova inammissibile, poiché proposta per la prima volta all'udienza ex art. 183 c.p.c. e non corrente tra le parti in causa, oltre che determinante l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ., sez. II, 08/11/2024, n. 28873).
Trattasi invece di un'eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare la pretesa avversaria, come dimostra, tra l'altro, la parte motiva delle note sopra citate, dove “in via preliminare, si chiede che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della con conseguente CP_1
estromissione della Società convenuta dal presente giudizio ed ordine di cancellazione alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari della catastazione indebita del locale ad uso cantina con il sub 151 sul foglio 10, particella 52 sub. 78 di proprietà della , essendo legittimato CP_1
pagina 5 di 9 passivo nel presente giudizio il nella persona Controparte_3 dell'Amministratore di Condominio”.
3. Nel merito, quanto all'effettiva titolarità del bene oggetto della domanda attorea, deve ritenersi che quest'ultimo sia di proprietà esclusiva della società convenuta.
a infatti incorporato come risulta dalla documentazione in atti Controparte_8 CP_9
e ammesso da parte convenuta, la quale fonda le proprie argomentazioni sull'atto di fusione (doc.
3 di parte convenuta), sostenendo che “con l'atto di fusione per incorporazione della società nella registrato in data 17 luglio 2014, sono stati trasferiti a CP_9 Controparte_1 quest'ultima soltanto il complesso alberghiero e le porzioni di immobili specificatamente elencati
e ben identificati nelle mappe catastali depositate presso il Catasto del Comune di Gressoney La
Trinité”. Ne consegue che, secondo parte convenuta, “Tra le porzioni di immobili trasferite alla
Società non rientra il locale cantina oggi rivendicato dai sigg. ”. Parte_4
La tesi di parte convenuta non è tuttavia condivisibile, in quanto ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. I diritti reali e i rapporti obbligatori in capo ad si sono, pertanto, trasferiti CP_9
immodificati in capo alla società convenuta, per effetto di una successione universale (v. Cass. civ.,
Sez. 1, 18/05/2023, n. 13685: “La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche”), a nulla rilevando l'elencazione di cui all'atto di fusione, al quale, peraltro, gli stessi stipulanti hanno riconosciuto "valore meramente indicativo” (v. p. 3 del doc. 3 di parte convenuta).
Ciò premesso, la cantina de quo appartiene alla società convenuta, in quanto incorporante dei diritti reali facenti capo ad considerato che;
i) trattasi di locale facente parte del complesso CP_9
; ii) quest'ultimo è stato costruito da Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l., poi Controparte_3
denominata su terreni alla stessa appartenenti (v. doc. 1 di parte attrice); iii) pertanto CP_9
di tale compendio la società incorporata è divenuta proprietaria a titolo originario per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., proprietà che risulta confermata dal fatto che è la stessa Ghiacciai del Lys
Immobiliare s.r.l. a costituire il condominio (v. doc. 2 di parte attrice); iv) quindi la società incorporata è proprietaria di tutti i beni che non sono stati venduti a terzi, tra i quali deve ritenersi compresa la cantina oggetto di domanda, per quanto si evidenzierà nel prosieguo. Ancora si pagina 6 di 9 evidenzia che la convenuta non contesta che la società incorporata abbia costruito il CP_3
– in tale senso, peraltro, depone la corrispondenza tra l'identificazione dei terreni acquistati
[...] da Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l. con l'atto sopra citato e quella contenuta nell'atto con cui
Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l. ha venduto agli attori un alloggio e un posto auto del
(v. doc. 3 di parte attrice) – e, sostenendo la natura condominiale della cantina, Controparte_3 ne ammette la collocazione all'interno del complesso immobiliare.
E non vi sono elementi per ritenere che la cantina di cui sopra non sia rimasta nella proprietà della società costruttrice – poi incorporata nella società convenuta – per essere la stessa un bene comune, come asserito dalla convenuta. Emerge piuttosto, che: i) il locale de quo fa parte delle cantine di cui all'edificio A (ex edificio F) del (v. p. 18 doc. 2 di parte attrice;
p. 9 doc. Controparte_3
8 di parte attrice;
p. 29 doc. 16 di parte convenuta); ii) tali cantine – che non possono presumersi beni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. – non sono contemplate dal regolamento condominiale
(neppure da quello di cui al doc. 16 di parte convenuta) nell'elenco dei beni che costituiscono proprietà comune;
iii) detto regolamento riconosce per ciascuna cantina una quota millesimale, con ciò provando ulteriormente che trattasi di proprietà esclusiva (v. anche p. 9 del doc. 8 di parte attrice, dove a iene associata la cantina 17b del fabbricato A – ora Fabbricato F); iv) Parte_1
l'esistenza delle cantine quali beni di proprietà esclusiva nell'ambito del Fabbricato A (ex
Fabbricato F) trova conferma negli atti di compravendita che le hanno riguardate (v., tra gli altri, doc. 19 di parte attrice;
v) nel doc. 8 di parte attrice ci sono 11 cantine così come nella planimetria allegata all'atto di compravendita della cantina de quo (doc. 4 di parte attrice).
4. Accertata l'esistenza di tali cantine e la loro natura di beni di proprietà esclusiva, deve ritenersi che, a prescindere dalla scrittura privata di cui al doc. 4 di parte attrice, gli attori hanno usucapito la “cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney La
Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151” (doc. 10 di parte attrice), considerato che detta cantina è stata utilizzata dagli attori in maniera esclusiva per oltre un ventennio.
Gli attori hanno infatti la disponibilità delle chiavi della cantina come sopra catastalmente individuata e nella planimetria allegata al doc. 4 di parte attrice dal 1988, anno a partire dal quale parte attrice ha utilizzato la cantina. Trattasi di circostanza, peraltro, non contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a contestare la legittimità dell'utilizzo o comunque la sua idoneità ai fini dell'usucapione (v. p. 5 della comparsa di costituzione e risposta “sicuramente hanno occupato un cespite ad uso comune non censibile”; p. 8 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.
pagina 7 di 9 “Il fatto che i sigg. usufruiscono da tempo di un locale ad uso cantina non Parte_4
significa affatto che abbiano acquisito un diritto di usucapione o che la precedente detenzione si sia trasformata in possesso, giacchè trattasi di attività che ben si concilia con la conservazione da parte degli attori di una semplice detenzione”). Né del resto risulta smentito l'avvenuto pagamento delle spese condominiali in base alle tabelle millesimali comprensive del locale cantina, a nulla rilevando che “la tabella dei millesimi di proprietà afferenti le cantine che insistono nell'edificio
C exH di cui a pag. 28 del doc. n. 16 associa a ciascuna lettera (da a. a n.) un nominativo e un numero di riconoscimento e tra questi non si scorge quello dei ”, in quanto, come Parte_4 già evidenziato, la cantina posseduta da quest'ultimi si trova nell'edificio A (ex edificio F) e, pertanto, l'assunto di parte convenuta non è attinente, così come non è conferente il richiamo alla part. 52, sub 78, di cui a p. 19 doc. 4 di parte convenuta, trattandosi di unità immobiliare diversa da quella oggetto della domanda.
La situazione di fatto, tradottasi in una signoria piena ed escludente la permanenza di una incompatibile signoria altrui, come sopra evidenziato, consente di ritenere altresì provato l'animus possidendi, anche considerato che “in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art.
1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza” (Cass. civ.,
Sez. 2, 22/08/2022, n. 25095).
5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve ritenersi che gli attori abbiano acquistato per usucapione la “cantina/deposito identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Gressoney La
Trinité - foglio 10 numero 52 subalterno 151”.
Non può invece essere accolta la domanda di parte attrice nella parte in cui chiede di “ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”. Infatti, a volere ritenere che tale domanda sia diretta ad ottenere l'ordine al Conservatore la trascrizione della presente pronuncia, detta domanda non è ammissibile, poiché' tale ordine, da un lato, non sembra consentito in virtu' dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro e' superfluo poiché' la trascrivibili' di determinati atti deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc, e la presente sentenza, dichiarativa dell'intervenuto acquisto per pagina 8 di 9 usucapione, e' soggetta a trascrizione ex art. 2651 cod. civ. (v. in tal senso in merito all'impossibilità di emettere l'ordine di trascrizione, Cass. 21 ottobre 1993, n. 10434).
Se poi detta domanda è diretta ad ottenere l'ordine all'Agenzia del Territorio di effettuare le variazioni catastali, ugualmente non può accogliersi detta richiesta, per considerazioni analoghe a quelle svolte in merito all'ordine al Conservatore, in particolare alla luce dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e tenuto altresì conto che trattasi di un adempimento a cui dovrà provvedere la parte.
6. Le spese seguono la soccombenza e quindi sono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara che e hanno acquistato per Parte_1 Parte_2
usucapione la proprietà della cantina ubicata nel Comune di Gressoney La Trinité, Località Staffal
n. 21, facente parte del fabbricato (ex F) del complesso 'Résidence di Staffal', al piano S1, e distinta al NCEU foglio 10, numero 52, sub. 151;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice di € 2.552,00 per compensi, oltre € 98,00 per contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aosta, 22/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 9 di 9