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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7636/2023 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona,
Via Tenzone 4, presso lo studio dell'Avv. VARTOLO GERALDO
CARLO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Via Dante Castiglione 8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. BINDI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 26.06.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità precontrattuale per non avere adeguatamente informato parte attrice in merito ai prezzi applicati alla merce acquistata, venga condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 140.234,44, oltre IVA ed interessi legali (decorrenti dal giorno 20.12.2022) o al diverso importo che dovesse risultare in corso di causa o essere stabilito dal Giudice in via equitativa.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto, che: a) intorno alla metà del mese di ottobre 2021, aveva ricevuto dalla convenuta una proposta di acquisto di un blocco di merce a marchio “Bottega
Veneta” risalente alle stagioni precedenti (2019 e 2020); b) il
29.10.2021 le parti si erano accordate per la cessione di una selezione dello stock su cui è stato applicato uno sconto dell'80,5% da TL (doc. 4 parte attrice); c) successivamente, aveva Parte_1 versato un acconto di 100.000,00 euro ed il giorno 10.11.2021, dopo avere controllato la merce, aveva provveduto al saldo del prezzo (docc. 5 e 6 parte attrice); d) in data 11.11.2021, il legale rappresentante di sig. aveva appreso Parte_1 Parte_2 dal cliente finale che i prezzi applicati presentavano un aumento del 20% rispetto ai retail Italia; e) contattata da parte CP_1 attrice, aveva chiarito che i prezzi applicati si riferivano al mercato statunitense poiché il lotto era stato importato dagli USA.
Ciò posto, ha dedotto che il comportamento tenuto Parte_1 nella fase delle trattive dalla convenuta – la quale avrebbe dolosamente taciuto la circostanza che i prezzi pattuiti si riferivano al mercato statunitense - integrerebbe una violazione del dovere di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, sostenendo, innanzitutto, che parte attrice era consapevole della presenza di un divieto di vendita all'ingrosso in Italia e online di merce del pagina 2 di 4 marchio “Bottega Veneta” e che, essendo il fornitore americano, non avrebbero potuto applicarsi i prezzi italiani;
che del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che il prezzo indicato fosse espresso in euro, perché l'affare era stato concluso in Italia da parte di due società italiane;
che i prezzi dettagliati erano stati forniti con anticipo trasmettendo un file excel a per Parte_1 permetterle di verificarli e di effettuare, eventualmente, una controproposta.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale e in data 26.06.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono infondate, e devono essere rigettate, alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rilevare come sia stata provata in giudizio la circostanza che fosse a conoscenza che i prezzi applicati Parte_1 all'acquisto dello stock di prodotti a marchio “Bottega Veneta” si riferissero al mercato americano (si vedano le deposizioni dei testi è escussi in data 7/11/2024, sig. re e Testimone_1 Per_1 entrambi presenti al colloquio in cui l'affare è stato discusso con il sig. . Parte_2
Va, poi, osservato come, in ogni caso, anche nell'eventualità in cui si fosse appurato che non avesse comunicato alla CP_1 controparte l'applicazione di un listino prezzi statunitense, tale circostanza non sarebbe sufficiente per ravvisare una violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Nella fase delle trattative è, infatti, compito di ciascuna parte attivarsi per effettuare gli accertamenti necessari a valutare la convenienza dell'affare. Era, dunque, onere di – in Parte_1 qualità, peraltro, di operatore professionale nel settore da molti anni – verificare con diligenza se il prezzo pattuito per l'acquisto dei prodotti fosse, oppure non, adeguato, e ciò sia alla luce del pagina 3 di 4 fatto, provato in corso di causa, che il prezzo è stato oggetto di specifica discussione tra le parti, al fine di individuare la scontistica da applicare allo stock di merce, sia anche della circostanza che i prezzi applicati alla merce sono stati comunicati preventivamente a con un apposito file, consentendo a Parte_1 quest'ultima di poterli verificare preventivamente (doc. 2 parte convenuta).
Da ultimo, va evidenziato anche che, affinché sia possibile ravvisare un dolo incidente, è necessario che la condotta ingannevole o reticente del contraente riguardi caratteristiche del bene venduto, tra le quali – secondo la giurisprudenza – non rientra il prezzo dello stesso (Cass. 2479/2007).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 14.100,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7636/2023 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona,
Via Tenzone 4, presso lo studio dell'Avv. VARTOLO GERALDO
CARLO, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , Via Dante Castiglione 8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. BINDI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 26.06.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità precontrattuale per non avere adeguatamente informato parte attrice in merito ai prezzi applicati alla merce acquistata, venga condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 140.234,44, oltre IVA ed interessi legali (decorrenti dal giorno 20.12.2022) o al diverso importo che dovesse risultare in corso di causa o essere stabilito dal Giudice in via equitativa.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto, che: a) intorno alla metà del mese di ottobre 2021, aveva ricevuto dalla convenuta una proposta di acquisto di un blocco di merce a marchio “Bottega
Veneta” risalente alle stagioni precedenti (2019 e 2020); b) il
29.10.2021 le parti si erano accordate per la cessione di una selezione dello stock su cui è stato applicato uno sconto dell'80,5% da TL (doc. 4 parte attrice); c) successivamente, aveva Parte_1 versato un acconto di 100.000,00 euro ed il giorno 10.11.2021, dopo avere controllato la merce, aveva provveduto al saldo del prezzo (docc. 5 e 6 parte attrice); d) in data 11.11.2021, il legale rappresentante di sig. aveva appreso Parte_1 Parte_2 dal cliente finale che i prezzi applicati presentavano un aumento del 20% rispetto ai retail Italia; e) contattata da parte CP_1 attrice, aveva chiarito che i prezzi applicati si riferivano al mercato statunitense poiché il lotto era stato importato dagli USA.
Ciò posto, ha dedotto che il comportamento tenuto Parte_1 nella fase delle trattive dalla convenuta – la quale avrebbe dolosamente taciuto la circostanza che i prezzi pattuiti si riferivano al mercato statunitense - integrerebbe una violazione del dovere di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, sostenendo, innanzitutto, che parte attrice era consapevole della presenza di un divieto di vendita all'ingrosso in Italia e online di merce del pagina 2 di 4 marchio “Bottega Veneta” e che, essendo il fornitore americano, non avrebbero potuto applicarsi i prezzi italiani;
che del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che il prezzo indicato fosse espresso in euro, perché l'affare era stato concluso in Italia da parte di due società italiane;
che i prezzi dettagliati erano stati forniti con anticipo trasmettendo un file excel a per Parte_1 permetterle di verificarli e di effettuare, eventualmente, una controproposta.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale e in data 26.06.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono infondate, e devono essere rigettate, alla luce dei motivi qui di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rilevare come sia stata provata in giudizio la circostanza che fosse a conoscenza che i prezzi applicati Parte_1 all'acquisto dello stock di prodotti a marchio “Bottega Veneta” si riferissero al mercato americano (si vedano le deposizioni dei testi è escussi in data 7/11/2024, sig. re e Testimone_1 Per_1 entrambi presenti al colloquio in cui l'affare è stato discusso con il sig. . Parte_2
Va, poi, osservato come, in ogni caso, anche nell'eventualità in cui si fosse appurato che non avesse comunicato alla CP_1 controparte l'applicazione di un listino prezzi statunitense, tale circostanza non sarebbe sufficiente per ravvisare una violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
Nella fase delle trattative è, infatti, compito di ciascuna parte attivarsi per effettuare gli accertamenti necessari a valutare la convenienza dell'affare. Era, dunque, onere di – in Parte_1 qualità, peraltro, di operatore professionale nel settore da molti anni – verificare con diligenza se il prezzo pattuito per l'acquisto dei prodotti fosse, oppure non, adeguato, e ciò sia alla luce del pagina 3 di 4 fatto, provato in corso di causa, che il prezzo è stato oggetto di specifica discussione tra le parti, al fine di individuare la scontistica da applicare allo stock di merce, sia anche della circostanza che i prezzi applicati alla merce sono stati comunicati preventivamente a con un apposito file, consentendo a Parte_1 quest'ultima di poterli verificare preventivamente (doc. 2 parte convenuta).
Da ultimo, va evidenziato anche che, affinché sia possibile ravvisare un dolo incidente, è necessario che la condotta ingannevole o reticente del contraente riguardi caratteristiche del bene venduto, tra le quali – secondo la giurisprudenza – non rientra il prezzo dello stesso (Cass. 2479/2007).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 14.100,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
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