Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Oggi 22 maggio 2025, alle ore 12.15, avanti alla Corte d'Appello di Venezia, Prima sezione civile, composta dai magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere relatore dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere in relazione alla causa di II° grado n. 819/2022 R.G., vertente tra Parte_1
(appellante) e (appellata), sono comparsi:
[...] Controparte_1 per l'appellante l'avv. N. Vian in sostituzione dell'avv. Orlandi;
Parte_1 per l'avv. Antonella Rossi, in sostituzione degli avvocati A. Controparte_1
Toffoletto, M. Pesenti, C. Romeo, L. Cipolla, F. Lettenmayer, S. Daminelli.
La Corte invita le parti a precisare le conclusioni e quindi a discutere la causa.
L'avvocato Vian, per precisa le conclusioni chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda nei limiti del quantum indebito indicato in C.T.U., di €
162.267,22, oltre interessi, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
L'avv. Rossi precisa le conclusioni come da nota depositata in data 29.1.2025 in vista e in funzione dell'udienza del 30.1.2025, e quindi nei seguenti termini: “con riserva di contestare più diffusamente le avverse pretese e la CTU contabile espletata negli scritti conclusivi, insistendo sin da ora per l'inattendibilità dei risultati cui è pervenuto il CTU, con conseguente (i) rigetto dell'appello principale avversario e di ogni avversa domanda, eccezione e difesa nonché (ii) conferma integrale della sentenza impugnata. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in l'Ecc.ma Corte adita ritenesse attendibili le risultanze contabili, la Banca evidenzia che, a tutto voler concedere, potrà essere presa in considerazione unicamente la seconda ipotesi di riconteggio sviluppata dal CTU a pag. 37 della relazione contabile mediante cui, in accoglimento delle osservazioni avanzate dal consulente della il CTU, a fronte CP_2 del saldo alla data del 31.12.2014 di € 222.673,33, ha ricalcolato il conto corrente, a detta data, in € 234.712,60 (pertanto, “con maggiori oneri ripetibili” di € 12.039,27), prendendo come data di riferimento, per le verifiche in punto di prescrizione, il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Pisa. In ulteriore subordine, potrebbe in astratto essere presa in considerazione la prima ipotesi di riconteggio sviluppata dal CTU a pag. 37 della relazione contabile mediante cui, in accoglimento delle osservazioni avanzate dal consulente della il CTU, CP_2
a fronte del saldo alla data del 31.12.2014 di € 222.673,33, ha ricalcolato il conto corrente, a detta data, in € 252.364,78 (pertanto, “con maggiori oneri ripetibili” di €
29.691,45), prendendo come data di riferimento, per le verifiche in punto di
1
Le parti discutono brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti. La Corte si ritira in camera di consiglio ad ore 12.30 per deliberare e all'esito della camera di consiglio decide come di seguito esposto con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. formante parte integrante del presente verbale che viene contestualmente pubblicata mediante deposito in pct.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro, Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 819/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.4.2022, vertente
TRA
C.F. P.I. con sede in Pisa, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
Lungarno Pacinotti 59/a, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvio
Orlandi, domiciliata presso il difensore, in Firenze, Piazza Tommaso Alva Edison 4, appellante/attrice in primo grado
E
con sede legale e Direzione Generale in LA, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di LA ZA RI OD , in persona del procuratore P.IVA_2 speciale, avvocato , munito dei necessari poteri in forza di Controparte_3 procura speciale a rogito Notaio di LA in data 16 novembre 2018 Persona_1
(Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di LA 4 il 20
2 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di LA ZA
RI OD in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, appellata/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 522/2022, pubblicata il 19.3.2022, che ha definito il procedimento di primo grado n. 5891/2020
R.G. Tribunale Verona;
causa discussa in data odierna e quindi trattenuta in decisione e decisa in relazione alle sopra riportate conclusioni delle parti costituite:
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2018, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pisa deducendo di Controparte_1 intrattenere con la banca, presso la dipendendenza di Santa Croce sull'Arno, i rapporti di conto corrente bancario n. 4501459, n. 30015195, n. 5344817, e di aver riscontrato in relazione a detti rapporti svariate anomalie e criticità, in particolare, come rilevato dal proprio CTP contabile, appositamente incaricato della pertinente verifica (peraltro sviluppata con esclusivo riguardo al rapporto di c/c n. 4501459): i)
l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali;
ii) la capitalizzazione degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo;
iii) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto (in quanto non pattuite e indeterminate), di spese non concordate e valute fittizie;
iv) l'applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari, chiedendo, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, cosi decidere e provvedere: Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del rapporto nonché dei contratti collegati cc anticipi, cc sbf ecc…, intercorsi con la attrice, meglio specificati in premessa, per violazione degli artt. 116
e 117 TUB, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle comunicazioni, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto, e delle condizioni tutte praticate nel corso dei citati rapporti;
accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su conto corrente n. 4501459, n. 30015195, n. 5344817 intrattenuti con per CP_1 anticipazione su effetti SBF, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli
3 interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare e dichiarare, per
l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile su ciascuno degli rapporti di mutuo e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e ai rapporti di mutuo;
determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari
(mutuo e c/c); accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto di apertura di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996
n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
condannare, anche a titolo di ripetizione indebito ex art. 2033 cc, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione agli indicati rapporti, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti, per la somma totale di € 49.081,13 o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dagli istanti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la
Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Con vittoria di spese ed onorari di lite per i quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario e ne chiede fin da adesso la distrazione. In via istruttoria si richiede, sin da ora, che venga ammessa CTU giuri metrica. Ove sia ritenuta di Giustizia la ammissione di perizia giurimetrica, propone il seguente quesito: “con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c ordinario, oggetto del giudizio, e tenuto conto dei conti collegati intrattenuti dal correntista con la banca, il
CTU: a) calcoli a durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) calcoli la scopertura media in linea capitale;
c) calcoli il saldo in linea capitale
(partendo da saldo iniziale pari a zero in mancanza di documentazione precedente) nel corso dell'intero rapporto;
d) Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92, applichi solo gli interessi (sia a credito che a debito per il correntista) al saggio legale (art. 1284 c.c.) in luogo di quelli determinati mediante rinvio agli usi della piazza, sino al momento in cui è intervenuta tra le parti espressa
4 pattuizione per iscritto con la quale è stato determinato il saggio degli interessi dovuti dal correntista. Per il periodo successivo il c.t.u. dovrà applicare il tasso convenzionale
(ovvero il più favorevole all'utente tra quello contrattuale e quello degli e/c) semplice, cioè senza capitalizzazioni, con eliminazione delle c.m.s. trimestrale, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente, partendo da un saldo iniziale pari a “o”
(nell'ipotesi di mancanza degli e/c iniziali), applicando altresì agli interessi creditori sui saldi attivi il tasso legale;
e) Dal 9 luglio 1992, quando è entrata in vigore la c.d. legge sulla trasparenza (L. 154/92), trasfusa nel decreto legislativo n. 385 del 1993
(chee non prevede alcuna forma di capitalizzazione), da quel giorno sino al soddisfo, determini l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale interessi al saggio convenzionale (ovvero il più favorevole all'utente tra quello contrattuale e quello degli
e/c) (ovvero quando non vi è pattuizione) gli interessi previsti dall'art. 117, settimo comma, del suddetto decreto legislativo senza alcuna capitalizzazione e senza commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Il ricalcolo degli interessi a norma dell'art. 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993 deve essere effettuato applicando il tasso massimo ivi previsto ai saldi creditori (debitori per la banca) e quello minimo ai saldi debitori (creditori per la banca) e ciò in quanto la norma costituisce una sanzione per gli istituti di credito, partendo da un saldo iniziale pari a “o” (nell'ipotesi di mancanza degli e/c iniziali). f) Il regime di capitalizzazione degli interessi dovrà essere, per l'intero periodo: semplice per gli interessi dovuti dal correntista all'istituto di credito, annuale per gli interessi che il correntista riceve dall'istituto di credito. g)
Laddove vi sia incompletezza della documentazione per i periodi intermedi, provvederà il c.t.u. ad effettuare un accordo dei saldi (utilizzando come data valuta quella media tra i periodi mancanti). h) Calcoli il tasso d'interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso di soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla legge 108/1996 ed art. 644 c.p.
(secondo i criteri tracciati da Cortee di Cassazione Sez. II Penale, 26 marzo 2010, n. Per_ 12028 – Pres. Carmenini – Est. ; nonché da Cassazione penale, 19 dicembre
2011 – Pres. Esposito – Est. . i) Nelle sole ipotesi in cui la banca abbia Per_3 tempestivamente eccepito la prescrizione (nei perentori termini di cui artt. 166 e 167
e p,c.) abbia elencato e documentato (con la produzione del contratto di accredito e degli estratti conto, l'esistenza di operazioni solutorie, accerti il CTU, sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non dagli erronei saldi evidenziati
5 nei vari conti correnti bancari), se oltre 10 anni prima della domanda giudiziale o della preventiva richiesta stragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente percepite, vi siano addebiti di interessi e/o altre competenze non dovute, quando il conto non era affidato o presentava uno sporadico saldo negativo, oppure quando il correntista era sconfinato dall'affidamento , solo nel caso in cui rilevi tali sconfinamenti, verifichi il CTU, se nel corso del rapportavi siano verificati dei versamenti (che abbiano avuto lo scopo e l'Effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca) che abbia superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.), oppure, nel caso di mancato affidamento (oppure di fatto, cfr. Cass. I, 17 febbraio 2011, n.
3903), per tornare al saldo zero. Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento il CTU consideri “pagate” con successivi versamenti del correntista il capitale e le competenze legittime in esubero dell'affidamento solo “per la parte relativa alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido” (Cass. nr. 10869/94) imputando dette somme proporzionalmente al capitale ed alle competenze maturate solo ed esclusivamente nel trimestre di riferimento, senza l'applicazione filo bancaria dell'art.
1194 c.c., essendosi nel caso di specie manifestato per facta concludentia il consenso del creditore che ha sistematicamente capitalizzato le competenze ogni fine trimestre”.
2. Si costituiva con comparsa di risposta depositata il 9.11.2018 Controparte_1 producendo la scheda contrattuale relativa al conto corrente n. 4501459 datata
11.2.2010 e quindi contestando ed eccependo: - in via preliminare, la competenza del Tribunale adito in forza di quanto previsto da specifica clausola individuante la competenza esclusiva del Tribunale di Verona;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito trattandosi di un conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda e comunque la prescrizione del diritto di ripetizione;
- nel merito, la fondatezza delle doglienze sollevate dalla società alla luce delle puntuali previsioni contenute nel contratto di conto corrente prodotto sub doc. 1, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: - dichiarare
l'incompetenza del Tribunale di Pisa a conoscere della presente controversia per essere competente, per le ragioni esposte in narrativa, il Tribunale di Verona o, in subordine, il Tribunale di LA;
in via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle pretese restitutorie avversarie in quanto il contratto di conto corrente n. 4501459 risulta ancora in essere;
- accertare e dichiarare l'intervenuta
6 prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria e comunque risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito dell'attrice con
l'eventuale maggior credito della odierna esponente;
in via istruttoria: - CP_2 rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge”.
3. Il Tribunale di Pisa dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Verona, davanti al quale riassumeva la causa riproponendo le Parte_1 deduzioni e le richieste formulate con l'atto di citazione originario.
4. Anche si costituiva in causa, reiterando le medesime difese già Controparte_4 articolate nel giudizio avanti al Tribunale di Pisa.
5. La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ritenuta l'incompletezza della documentazione di riferimento prodotta da Parte_1
e l'incombenza sulla medesima del relativo onere probatorio, ha rigettato le domande e condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite [cfr. sentenza, pag. 3 – 4:
“(omissis) Ciò premesso, va subito chiarito che parte attrice non produceva copie del contratto di apertura del rapporto nonché dei contratti collegati e si limitava a produrre, con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., solo la serie incompleta degli estratti conto (tali circostanze venivano subito contestate specificamente da controparte a pag. 6 della comparsa di costituzione e non venivano mai smentite dall'attrice). Tale mancanza, evidentemente, impedisce di poter esaminare le domande come sopra proposte di nullità dei contratti e di ricostruzione dell'esatto dare-avere tra le parti (le censure svolte dall'attrice imporrebbero infatti di comparare compiutamente ed analiticamente il contenuto e le clausole dei contratti con l'intera serie degli E/C, altrimenti rimanendo tali censure un mero elenco di invalidità e nullità disancorate da fatti concreti, unici elementi idonei questi per poter ritenere fondata la pretesa attorea), fermo restando che le suddette domande di accertamento (nn.
1, 2, 3 e 4) sono i presupposti logico-giuridici per ottenere dalla banca, a titolo di indebito, il rimborso delle somme perché asseritamente non dovute. Occorre infatti considerare che, in materia bancaria, nessuna norma dispone un'inversione della prova a carico della banca, in favore del correntista. Ciò è stato più volte e conformemente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, specie in tema di ripetizione dell'indebito, che – nel caso di specie – è il fine ultimo a cui tende
7 tutta la prospettazione attorea. Del resto, tale lacuna probatoria veniva riconosciuta dalla stessa perizia su cui si basa recettiziamente la citazione, posto che in essa perizia più volte si fa riferimento a strumenti contrattuali non conosciuti e che, se conosciuti, avrebbero potuto diversamente orientare i risultati della perizia stessa (v.,
p.es., i §§ 3.1, 3.2, 3.4 - quanto al conclusivo § 4, si evidenzia per l'appunto respinge le domande attrici un dovuto di € 42.622,91, che però ammonterebbe ad €
49.081,13, ove “non dovessero risultare disponibili regolari contratti di apertura conto e di apertura di credito”). Più specificamente in tema di usura, la suddetta perizia non specifica comunque in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia, né secondo quali criteri di calcolo si arriva a verificare la sussistenza dell'allegata usura (si noti che la perizia in questione non veniva asseverata, mancando così un forte supporto alla sua attendibilità). Infine, non si può invocare certo nel caso di specie il principio di prossimità o vicinanza della prova (secondo cui avrebbe dovuto essere la a fornire la documentazione che l'attrice non aveva CP_2 avuto cura di conservare): l'attrice stessa è una società di capitali che, per ovvie ragioni di ostensione (anche a terzi: soci e contraenti) della propria contabilità, aveva il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione in questione, certamente a lei consegnata dalla banca (si ricordi infatti l'obbligo richiamato dall'art.
117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”). Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente che la pur richiesta CTU sia affatto esplorativa e, quindi, non ammissibile.
Le domande attrici andranno quindi respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo”].
6. Ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza Parte_1 per le seguenti ragioni:
i) violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 117, 119 T.U.B.,
115 c.p.c., 210 c.p.c.; 1856 c.c., in riferimento anche agli artt. 1710, 2697 c.c.;
ii) motivazione illogica, errata, contraddittoria. Errata e mancata ammissione di mezzi istruttori ammissibili e rilevanti;
iii) violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 100 c.p.c., di cui ha quindi chiesto la riforma in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
7. Si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame e Controparte_1 comunque la sua infondatezza, chiedendone quindi il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. Trattenuta in decisione;
considerato che
la società attrice ha dedotto di aver intrattenuto con la banca convenuta ( dipendenza di Santa Croce Controparte_1
8 sull'Arno) il rapporto di conto corrente bancario n. 4501459, aperto in data anteriore al 31.12.2003; rilevato che la banca, quantunque ritualmente richiesta con istanza pervenutale in data 17.11.2015, non ha prodotto l'originario contratto di apertura del conto corrente, ma solamente la scheda contrattuale relativa al conto corrente
4501459 sottoscritta l'11.2.2010 (quindi, all'evidenza, anni dopo il primo estratto conto disponibile), sostenendo di non esservi tenuta trattandosi di documentazione anteriore al decennio dalla formulazione della richiesta;
ritenuto di dover procedere alla ricostruzione del rapporto di conto corrente 4501459; richiamati i principi in materia di C.T.U. contabile di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della S.C. n.
3086/2022 e n. 6500/2022, ed in particolare quello per cui: “in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”; ritenuta l'insussistenza di una valida ed efficace “copertura contrattuale” ante 11.2.2010, non fornita dalla banca convenuta a ciò tenuta;
ritenuta l'assenza di evidenze di aperture di credito e quindi la natura solutoria di tutti i versamenti comunque eseguiti sul conto;
ritenuta la prescrizione validamente eccepita dalla banca (Cass. S.U. n. 15895/2019), con ordinanza in data 16/30.5.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di procedere a C.T.U. contabile in relazione al seguente quesito: “Il C.T.U., in relazione al conto corrente n. 4501459, letti gli atti e i documenti di causa CP_1 ed acquisita l'ulteriore documentazione che ritenga necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, proceda al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i seguenti criteri, da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti (con la precisazione che le doglianze relative alla c.m.s. comprendono anche le commissioni “sostitutive”):
1. usura: determini il tasso di interesse effettivo globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto (calcolato secondo le relative Istruzione della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota n.
1166966/2015 della stessa B.I. in tema di c.m.s. da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti della legge 108/96 applicando, in caso di sconfinamento anche complessivo, il tasso soglia rilevato nel medesimo periodo per la corrispondente categoria;
2. tasso ultralegale: applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi sull'usurarietà, se eseguita, e quello di seguito indicato: - dalla data in cui risulti pattuito
9 contrattualmente il tasso di interesse passivo (11.2.2010), nella misura applicata dalla banca;
- nei periodi in cui non sia presente alcuna pattuizione (e quindi anteriormente a tale data), nella misura del saggio legale di interesse di cui all'art.
1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo, nella misura prevista dall'art. 5, co. 5, L. 154/1992 (poi art. 117, co. 7, D.L.gs. 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
3. c.m.s. e commissioni sostitutive: applichi la c.m.s. come segue: fino al 10.2.2010 escluda ogni addebito;
- dall'11.2.2010 le mantenga nel computo come addebitate, e quindi con il tasso e la periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
4. spese di chiusura conto: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche fino all'11.2.2010; 5. anatocismo: gli interessi passivi dovranno essere conteggiati senza operare alcuna capitalizzazione fino al 10.2.2010 compreso. Nel periodo successivo dovrà essere applicata la capitalizzazione (trimestrale) convenzionalmente adottata dalla banca;
6. interessi attivi: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori: a) in presenza di pattuizione sul tasso creditore (e quindi dall'11.2.2010): al tasso attivo applicato dalla banca;
b) prima di tale data, in assenza di pattuizione: nella misura prevista dall'art. 5, co. 5, L. 154/1992 (poi art. 117, co. 7, D.L.gs 385/1993), intendendosi per operazioni passive quelle a debito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto. Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri
(interessi o commissioni);
7. saldo iniziale: andrà preso in considerazione il primo estratto conto disponibile (11543/2019);
8. prescrizione: tenuto conto di Cass. S.U.
n. 15895/2019, verifichi il C.T.U., sulla base delle annotazioni depurate da addebiti illegittimi (saldo ricostruito: cfr. Cass. 9141/2020), se siano intervenute rimesse di carattere solutorio, ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento;
determini, quindi, l'incidenza della prescrizione sull'ammontare dei pagamenti degli addebiti illegittimi dovuti in restituzione (risultante dalla differenza tra il totale degli addebiti illegittimi e i versamenti solutori effettuati, alternativamente, nel periodo antecedente ai dieci anni dalla data della ricezione della richiesta ex art. 119 TUB e dalla notifica dell'atto di citazione) ed aggiorni l'esatto saldo del conto. Tenti preventivamente la conciliazione tra le parti”.
9. Depositato l'elaborato peritale, con ordinanza in data 6/20.2.2025 è stata disposta la discussione orale della causa per l'odierna udienza del 22.5.2025, nella quale i procuratori delle parti hanno concluso nei termini sopra trascritti.
10 II
Ragioni della decisione.
1. ha appellato la sentenza di primo grado – che ha rigettato Parte_1 integralmente tutte le domande dalla medesima proposte motivando la decisione sul rilievo della mancata produzione dell'originario contratto di conto corrente e dei conti collegati, nonché della serie completa degli e/c, omissione assunta come non altrimenti surrogabile, non essendovi alcuna disposizione che preveda l'inversione dell'onere della prova in materia bancaria, né potendo invocarsi il principio della prossimità della prova, posto che l'attrice è una società di capitali, tenuta come tale alla conservazione della documentazione inerente all'esercizio dell'attività di impresa, compresa quella bancaria, che deve ritenersi le fosse stata trasmessa dalla banca in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 117 TUB a carico dell'istituto di credito, donde l'inammissibilità della richiesta di ammissione di una C.T.U. contabile che si presenterebbe priva dei dati presupposti e pertanto nella sostanza “esplorativa” – assumendo, nello specifico, che il giudice di primo grado avrebbe trascurato di considerare che la stessa aveva avanzato alla banca una specifica istanza di ricevere tutti i contratti stipulati e tutti gli e/c dei rapporti bancari di riferimento, ma che la banca non aveva ritualmente ottemperato alla richiesta, producendo la sola copia del contratto modificato nel 2010, ma non anche il documento contrattuale originario, essendo peraltro certo che il rapporto era sorto molto tempo prima, come reso evidente dagli e/c risalenti ad annualità precedenti, motivando la limitata produzione documentale con la delimitazione al decennio anteriore dell'obbligo di soddisfare la richiesta della cliente. Detta tesi sarebbe, non solo priva di fondamento, dovendo la banca produrre senza limiti di tempo il contratto genetico del rapporto e le sue eventuali modifiche, non potendo, diversamente, fornire un adeguato riscontro degli addebiti operati sul conto a fronte di una domanda di ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, che è poi l'oggetto della domanda proposta in causa. Non essendo omissibile l'accertamento del rapporto dare/avere, il giudice avrebbe certamente errato nella valutazione della domanda, che non poteva essere rigettata, tanto più considerato che non vi è alcuna prova che il contratto di c/c originario sia mai stato effettivamente stipulato in forma scritta e che non vi sono elementi per poter ritenere – come ha fatto il giudice di primo grado – che il contratto fosse stato a suo tempo effettivamente stipulato per iscritto e che una copia fosse stata ritualmente consegnata alla società cliente.
2. L'appello è fondato per le ragioni (e nei limiti) che di seguito si espongono.
11 3. In premessa, va dato atto che l'attrice (attuale appellante), prima ancora della proposizione della causa aveva avanzato alla specifica richiesta di ricevere in CP_2 copia la seguente documentazione: “copia dei contratti costitutivi di conto corrente ed eventuali aperture di credito;
copia degli estratti conto dalla data di accensione del conto alla data di chiusura, ovvero ad oggi se ancora aperto;
copia dei riassunti scalari dalla data di accensione del conto alla data di chiusura ovvero ad oggi se ancora aperto”, precisando che l'istanza veniva inviata ad ogni effetto e conseguenza di legge nonché ai fini interruttivi della prescrizione ed altresì quale costituzione in mora.
La banca, ricevuta la richiesta il 17.11.2015, ha limitato la produzione documentale richiesta a quella ante decennio, difendendo poi la propria determinazione sostenendo come non sia prospettabile alcun inadempimento in capo a sé per non aver ottemperato all'istanza, essendo la banca normativamente obbligata a conservare, per poterlo mettere a disposizione del proprio cliente, solo la documentazione relativa all'ultimo decennio, con l'effetto che anche l'invocata ordinanza ex art. 210 c.p.c. per non risultare esplorativa, e quindi inammissibile, non avrebbe potuto spingersi a pretendere l'esibizione della documentazione risalente oltre il 17.11.2005 (v. comparsa di risposta di primo grado depositata al Tribunale di
Verona, pag. 9 – 10: “(omissis) Da quanto sopra esposto, unitamente ai principi chiariti dalla giurisprudenza granitica in argomento, discendono alcuni “punti fermi” che non possono che avere un peso nella delibazione delle domande attoree. Ci si riferisce: (i) al fatto che non ha alcun obbligo di conservazione (e CP_1 produzione in giudizio) della documentazione bancaria anteriore al decennio dalla richiesta pervenuta da controparte;
(ii) al fatto che, secondo il principio generale posto dall'art. 2697 c.c., è controparte a dover dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, ciò che, tuttavia, può fare solo attraverso la produzione in giudizio dei contratti contenenti il dettaglio delle pattuizioni economiche applicate (oltre, si intende, alla serie completa degli estratti conto); (iii) conseguentemente, non può discendere nessun tipo di responsabilità in capo alla per non aver – a detta di CP_2 controparte – dato seguito alla richiesta ex art. 119 TUB. Né a colmare tale lacuna probatoria può essere d'aiuto il riferimento alle risultanze della perizia di parte. Al riguardo, si rammentano alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento: (i) le perizie di parte sono prive di autonomo valore probatorio, come consacrato dall'insegnamento della Suprema Corte (si veda, inter alia, Cass. 6 agosto 2015, n.
16552: “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto
12 tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”); (ii) il consulente tecnico non può sostituirsi al giudice nella qualificazione giuridica dei fatti, avendo la sola funzione di apportare al processo quelle competenze tecniche necessarie alla piena cognizione della materia sub iudice;
(iii) “l'onere di allegazione deve essere soddisfatto avuto riguardo agli atti difensivi, e non mediante il rinvio alle allegazioni contenute nella perizia di parte” (così, inter alia, Trib.
Civitavecchia 9 aprile 2016, su expartecreditoris.it). Ebbene, l'impianto avversario poggia in via esclusiva sulla perizia di parte;
il che, alla luce dei principi appena menzionati, è già di per sé indicativo dell'inconsistenza delle difese avversarie. Ciò vale a maggior ragione in quanto l'elaborato peritale risulta scarsamente intelligibile, limitandosi ad accostare dati numerici senza che sia dato di capire come il consulente effettui i relativi calcoli e a quanto ammonti l'asserito importo a credito di controparte”).
Detta tesi, recepita dal Tribunale in sentenza, appare condivisibile con esclusivo riferimento alla documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n.
12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022), presenti in atti per il periodo 2004/2014 (v. C.T.U., tabella a pag. 12 –
15), ma non anche con riguardo ai contratti genetici dei rapporti. Invero, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art. 119, co. 4, TUB (avente portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c.), poiché non si tratta di meri documenti contabili, ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta, ex art. 117 TUB, la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Ciò posto, l'omessa consegna alla correntista ( ) da parte della Controparte_5 del contratto di conto corrente di riferimento (n. 4501459), che le era stato CP_2 ritualmente richiesto, non può che andare a danno dell'istituto, non bastando al fine di contrastare le contestazioni attoree per il periodo ante 11.2.2010 (data presente sull'unico contratto di c/c in atti) la produzione di detto contratto, valevole solo per le movimentazioni successive a detta data, restando per contro prive di regolamentazione contrattuale quelle anteriormente annotate.
Sempre in termini di premessa va poi dato atto che la ha validamente sollevato CP_2
l'eccezione di prescrizione (v. comparsa sposta di primo grado, § 5), che spiega effetto, sia in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito, che a quella, a questa
13 presupposta, di rideterminazione del saldo (cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n.
9756 dell'11.4.2024, Rv. 670724 – 01: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto
a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito,
o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”).
Il dies a quo di riferimento è quello del 17.11.2015, data di ricevimento della diffida inoltrata alla dalla società in termini idonei a costituire in mora l'istituto di CP_2 credito con riguardo a tutte le poste indebite.
Quanto al dato quantitativo di riferimento per il ricomputo, questo va individuato nel
“saldo ricostruito”, come ormai costantemente affermato dalla S.C. (v. Cassazione,
Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16.3.2023, Rv. 667221 – 01: “Nelle controversie aventi
a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il
"dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”).
4. Venendo alla ricostruzione in concreto del conto corrente, l'operazione di ricomputo va suddivisa in tre parti, e precisamente:
1) parte prima: consiste nel ricalcolo delle competenze addebitate dalla banca nel rapporto di conto corrente, seguendo i criteri indicati nel quesito affidato al C.T.U. a titolo di interessi (attivi e passivi), di commissioni di massimo scoperto (e commissioni sostitutive della c.m.s.) e di spese fisse di chiusura, e conseguentemente nella determinazione del saldo finale corretto del conto corrente;
2) parte seconda: consiste in una nuova determinazione dell'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati (di cui alla parte prima) sul conto corrente, tenuto conto della prescrizione per gli addebiti annotati nel periodo antecedente ai
14 dieci anni dalla interruzione della prescrizione per tenere conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
3) parte terza: consiste nella determinazione dell'importo complessivo di debito/credito fra banca e cliente.
Nello specifico si osserva quanto segue:
I) parte prima, relativa alla determinazione dell'ammontare complessivo dei maggiori oneri addebitati dalla banca e, contemporaneamente, del saldo finale corretto dei singoli rapporti di conto corrente.
I criteri di analisi applicati sono i seguenti:
i) Verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di interesse passivo applicato dalla banca.
La verifica in esame è funzionale al successivo punto ii) per la determinazione del saggio di interesse da applicare nel ricalcolo delle competenze.
Si tratta pertanto di verificare se la banca abbia superato i tassi soglia previsti dalla
L. 108/96 secondo il procedimento tecnico che segue.
Considerato il periodo di riferimento della documentazione disponibile (2004/2014), la verifica può essere effettuata solamente sugli eventuali interessi usurari addebitati dalla banca nel periodo oggetto di analisi, che è successivo all'entrata in vigore della
L. 108/96.
Ciò posto, la soluzione passa attraverso la comparazione tra il tasso di interesse rilevato dal Ministero del Tesoro (c.d. “tasso soglia”) e il tasso di interesse effettivamente applicato dalla Banca convenuta.
Il modello teorico da applicare è il seguente: a) individuazione dei tassi soglia ministeriali di riferimento per il periodo di analisi relativamente alla tipologia dei rapporti di aperture di credito in conto corrente (oltre € 5.000,00); b) determinazione del tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca, per ogni periodo di liquidazione, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, compresa la nota
1166966/2005; c) confronto tra il tasso TEG applicato dalla (punto b) e il tasso CP_2 soglia trimestrale determinato sulla base delle tabelle ministeriali sopra individuate
(punto a); d) individuazione dei periodi nei quali si è verificato lo sconfinamento anche complessivo del tasso soglia.
In particolare, deve procedersi con: a) l'individuazione della c.m.s. soglia, indicata nelle tabelle ministeriali di riferimento per il periodo di analisi;
b) la determinazione della percentuale della c.m.s. applicata dalla banca, per ogni periodo di liquidazione;
c) il confronto tra la percentuale della c.m.s. praticata e l'entità massima della c.m.s. soglia, desumibile aumentando del 50% la c.m.s. di cui alle tabelle ministeriali sopra
15 individuate;
d) l'individuazione dei periodi nei quali si è verificato lo sconfinamento, quindi le maggiori commissioni applicate dalla banca rispetto a quelle massime;
e) nei periodi in cui si verifica lo sconfinamento di cui al punto d), le maggiori commissioni vanno confrontate con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). L'applicazione pratica del punto e) prevede la determinazione del “margine” di interessi e, conseguentemente, la determinazione degli interessi massimi (derivanti dall'applicazione del TEG), da confrontare con gli interessi effettivi calcolati dalla banca. La stessa nota della Banca
d'Italia indica la formula matematica per il calcolo degli stessi: INTERESSI _ MASSIMI
- [TASSO _ SOGLIA - ONERI X 100/ACCORDATO] X NUMERI _ DEBITORI/36.500.
Il risultato dell'analisi è che per ciascun trimestre:
1) va preso a riferimento il TEG, nel caso in cui questo risulti inferiore al tasso soglia;
2) il riferimento è il tasso soglia nel caso in cui quest'ultimo risulti inferiore al TEG.
ii) Tasso di interesse passivo.
Il tasso passivo da applicare è il minore tra quello determinato al punto i) e quello convenzionale, se pattuito, oppure quello sostitutivo in base al TUB in caso di mancata pattuizione.
Precedentemente all'11.2.2010 non risulta in atti alcuna pattuizione contrattuale e quindi per detto periodo il tasso da porre a confronto con il TEG, ovvero con il tasso soglia nei periodi in cui risulta esistente una situazione di usurarietà, è il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, del D.L.gs. n. 385/1993, ovvero “il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”. Poiché il tasso TUB nel periodo anteriore all'11.2.2010 oggetto di esame risulta sistematicamente inferiore al tasso soglia, nel calcolo degli interessi passivi legittimi va fatto riferimento ai tassi TUB (I tassi sostitutivi utilizzati per il conteggio sono stati reperiti dal C.T.U. presso le banche dati pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro, e al riguardo non vi sono contestazioni).
Per il periodo dall'11.2.2010, tranne che per il quarto trimestre 2010 ove è stato accertato un TEG superiore al tasso soglia, per cui è stato utilizzato il tasso TUB, poiché il TEG ricalcolato risulta essere inferiore al tasso soglia, è stato utilizzato il tasso convenzionale applicato dalla banca.
16 iii) Tasso di interesse attivo.
In assenza di previsione contrattuale per il periodo fino al 10.2.2010 va fatto riferimento ai tassi TUB, e successivamente ai tassi convenzionali applicati dalla banca, salvo che per il quarto trimestre 2010 in cui, essendo stata accertata usurarietà, è stato utilizzato il tasso TUB. iv) Commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive.
In assenza di previsione contrattuale per il periodo fino al 10.2.2010 sono state escluse totalmente. Dal terzo trimestre 2009 la commissione di massimo scoperto, così come le commissioni sostitutive non sono più state applicate dalla banca.
v) Spese fisse di chiusura.
Anche per questa voce, in assenza di contratto fino al 10.2.2010, le relative spese sono state eliminate;
a partire dal terzo trimestre 2009 non sono più state addebitate dalla banca.
Fino al 10.2.2010 sono state altresì eliminate le ulteriori spese addebitate dalla banca in assenza di previsione contrattuale (anch'esse non più addebitate dalla banca a partire dal terzo trimestre 2009). Ci si riferisce ai seguenti addebiti: - spese per operazioni (€ 7.326,00); - spese per produzione/invio e/c (€ 186,00); - spese di emissione comunicazioni di legge (€ 180,00); - spese postali (€ 1.336,44).
Sono stati invece mantenuti gli addebiti per bolli per tutto il periodo 2004 – 2014. vi) Commissione per disponibilità immediata fondi (D.I.F.).
La relativa disciplina contrattuale è rinvenibile solamente dal documento di sintesi allegato al contratto di apertura di credito in conto corrente del 25.9.2013.
Pertanto, la commissione in questione è stata mantenuta solamente a partire da tale ultima data e nella misura calcolata dalla banca;
precedentemente è stata esclusa. vii) Periodicità di capitalizzazione.
Conformemente a quanto disposto nel quesito, fino al 10.2.2010 compreso, non è stata operata alcuna capitalizzazione. Successivamente è stata applicata la capitalizzazione trimestrale convenzionalmente stabilita. viii) Maggiori oneri e saldo corretto di conto corrente.
I maggiori oneri addebitati dalla banca si ottengono dalla differenza tra:
A) competenze addebitate dalla banca a titolo di: - interessi passivi (al netto degli attivi); - commissioni di massimo scoperto;
- spese fisse di chiusura e altre spese
(esclusi addebiti per bolli)
e
17 B) competenze ricalcolate sulla base dei criteri indicati dai punti da i) a v) a titolo di: - interessi passivi (al netto degli attivi); - spese fisse di chiusura (qualora dovute)
e altri addebiti (addebiti per bolli).
Il saldo finale corretto del conto corrente in esame alla data finale di riferimento
(31.12.2024) è dato dalla somma algebrica tra il saldo del conto e i maggiori oneri come sopra calcolati: saldo conto corrente da estratto conto + maggiori oneri addebitati;
II) parte seconda, relativa alla determinazione dell'ammontare complessivo dei maggiori oneri “ripetibili” addebitati dalla banca e, conseguentemente, il “nuovo” saldo finale corretto del conto corrente.
Si tratta di individuare i “pagamenti” effettuati dalla società opponente tenendo presente: a) la determinazione del saldo bancario “disponibile” attraverso la rielaborazione del conto corrente sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità; b) l'individuazione della natura dei versamenti sulla base del saldo bancario “disponibile”, sopra individuato, sulla base degli estratti conto;
c) l'individuazione del livello di affidamento del conto corrente tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi precisi, purché consentano di riscontrate la presenza di un affidamento;
d) l'imputazione di eventuali
“eccedenze” dei “pagamenti” (ovvero dei versamenti), rispetto all'importo affidato, agli interessi addebitati e agli altri addebiti sul conto, partendo dai più
“antichi” fino alla data del singolo pagamento;
e) infine, quanto già pagato e determinato in base ai punti precedenti andrà sottratto dai maggiori addebiti determinati nella parte prima.
L'analisi richiede l'individuazione dei pagamenti che abbiano avuto carattere solutorio, ossia intervenuti in situazione di scoperto di conto corrente oltre i limiti dell'affidamento. Per fare ciò è necessario disporre ed esaminare: a) gli estratti conto per identificare i pagamenti;
b) le informazioni in merito agli affidamenti concessi nel periodo.
Per quanto riguarda il punto a), gli estratti conto sono stati ritualmente prodotti ed è pertanto possibile risalire ai pagamenti e dall'analisi degli stessi sono state acquisite le informazioni di cui al punto b).
Si precisa che: a) le date operazioni che non risultano leggibili dagli estratti conto sono state sostituite con la valuta corrispondente, in quanto leggibile (l'effetto di tale
“semplificazione” non è significativo e non è stato contestato dalle parti); b) è stato possibile individuare, sulla base dei documenti prodotti, gli affidamenti pro-tempore concessi;
c) negli intervalli temporali nei quali non sono disponibili i movimenti da
18 estratto conto, ovvero gli scalari interessi dai quali derivare i movimenti generatori dei saldi in valuta, sono stati appostati dal C.T.U. dei movimenti rettificativi nella misura necessaria ad addivenire (in uno con i movimenti successivi rinvenibili dagli e/c) al saldo finale risultante dal primo estratto conto successivo. Tali appostazioni sono state effettuate con data/valuta corrispondente al primo movimento risultante da estratto conto successivo al periodo di assenza di dati in modo da neutralizzarne l'effetto nel calcolo degli interessi.
Ciò premesso, lo sviluppo della ricostruzione comporta: 1) l'individuazione dei “saldi disponibili” del conto corrente;
2) l'individuazione e la verifica della natura delle
“rimesse”, ovvero se le stesse siano effettivamente dei pagamenti;
3) l'imputazione dei pagamenti agli interessi e agli oneri addebiti, partendo dagli importi più “antichi”;
4) infine, dai maggiori oneri determinati nella prima parte del quesito, vanno sottratti gli oneri che risultano pagati sulla base del punto 3) che precede. Ciò porta alla determinazione dell'ammontare dei maggiori oneri “ripetibili”.
Come già detto, il conteggio disposto nel quesito è stato operato prendendo in considerazione la data della comunicazione ex art. 119 T.U.B. ad Controparte_1
(17.11.2015 da cui la data del 17.11.2005 per il calcolo della prescrizione);
III) parte terza, relativa alla determinazione dell'importo complessivo di debito/credito fra banca e cliente.
Come anticipato, il “nuovo” saldo corretto del conto è dato dal saldo finale del conto così come indicato nell'ultimo estratto conto prodotto, a cui vanno sommati i maggiori oneri “ripetibili”, saldo che il C.T.U., facendo applicazione degli esposti criteri direttivi, ha così determinato, tenuto conto della prescrizione (v. C.T.U., pag. 26 – 31, cap. 6, contenente lo sviluppo tecnico-contabile della consulenza):
Saldo c/c 4501459 al 31.12.2014 = € 222.673,33;
Maggiori oneri ripetibili: 152.349,69 € (= Maggiori oneri addebitati: (A) €
162.267,22; Importi pagati: (B) € 9.917,53; Maggiori oneri ripetibili (A - B) = €
152.349,69);
Saldo corretto del c/c = € 375.023,02.
In relazione alle rinnovate contestazioni della difesa della Banca si rinvia alle analitiche (e condivise) controdeduzioni sviluppate dal C.T.U. al § 8.2 della Relazione.
5. La banca ha allegato che il conto corrente di riferimento, n. 4501459, è tuttora
“aperto” e la circostanza non è stata smentita dalla società attrice, neppure all'odierna udienza di discussione, in cui entrambi i procuratori delle parti hanno rappresentato che per quanto consta il rapporto deve ritenersi tuttora attivo.
19 Così stando le cose, in relazione all'indebito ripetibile, così come accertato, va disposto il solo riaccredito mediante la rideterminazione del saldo del c/c alla data del
31.12.2014 nell'indicato importo di € 375.023,02 a credito della società correntista.
III
Tenuto conto dell'esito del processo, le spese di lite (del primo e del secondo grado) seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di Controparte_6
e a favore di applicati parametri medi di liquidazione in relazione Parte_1 allo scaglione di riferimento individuato con riguardo al “decisum”, e quindi al valore dell'indebito riconosciuto in restituzione: da € 52.001 a € 260.000.
Le spese della C.T.U. svolta in questo secondo grado vanno parimenti poste a carico di nella misura liquidata con separato provvedimento. Controparte_6
Considerato che l'appello ha trovato accoglimento, è opportuno dare atto che non sussistono a carico della società appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma
1quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 819/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_1 in riforma della impugnata sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Verona, così provvede:
a) accerta e dichiara che sul conto corrente n. 4501459, intestato a CP_1 presso la filiale Toscana Ovest di Santa Croce sull'Arno, sono Parte_1 stati operati dalla banca addebiti illegittimi, dal primo trimestre 2004 al quarto trimestre 2014, per complessivi 162.267,22 €;
b) accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta Controparte_1 per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara che gli oneri illegittimi ripetibili addebitati sul conto nell'indicato intervallo
1.1.2004/31.12.2014 ammontano alla somma di € 152.349,69;
c) ridetermina per l'effetto il saldo del conto corrente n. 4501459 alla data del
31.12.2014 in € 375.023,02 a credito della società correntista ( Parte_1
;
[...]
d) condanna a rimborsare all'attrice-appellante, Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del primo e del secondo grado, che liquida: quanto al
[...] primo grado, in € 14.103 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge, e in € 518 per esborsi;
quanto
20 al secondo grado, in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge, e in € 804 per esborsi;
e) pone in via definitiva le spese della C.T.U. svolta nel secondo grado a carico di nella misura separatamente liquidata. Controparte_1
Così deciso in Venezia il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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