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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2024, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 719 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5896/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Vercellone, ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Pompei, alla via Aldo Moro I trav. n. 18/B
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1
Francesco Di Lorenzo e con esso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Antimo (NA) alla Via A. Gramsci n. 8
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nonché per Controparte_3 Controparte_2 ottenere, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Hyundai, tg. EN
804 SW, di proprietà di in ordine alla produzione dell'evento dannoso, la Controparte_2 condanna dei convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, dei danni nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, oltre alle competenze professionali di giudizio, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito, il tutto nei limiti di competenza per valore di € 5.200,00.
A fondamento della domanda, deduceva che: in data 26.1.2015, alle ore 11,15 circa in
Sant'Agnello, alla via Ciampa, mentre il motociclo Aprilia tg. CX47032, di proprietà dell'attrice, era regolarmente parcheggiato, veniva attinto alla parte laterale sinistra dalla parte antero-laterale destra del motociclo Honda Sh tg. DH78702 di proprietà di , che sbandava per effetto di un Controparte_4 tamponamento subito dall'autoveicolo Hyundai tg. EN804SW di proprietà di e Controparte_2 assicurato con la a seguito dell'urto ricevuto, il motociclo Aprilia rovinava al suolo Controparte_1 sul lato destro.
Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e, Controparte_3 segnatamente, la mancanza di copertura assicurativa.
Svolta l'istruttoria, il Giudice di Pace rigettava la domanda di risarcimento del danno spiegata dalla parte attrice in quanto non provata, compensando le spese di lite tra le parti, ritenendo che “in via preliminare, stante l'eccezione sollevata dalla compagnia di mancanza di copertura assicurativa dell'autovettura convenuta, pur non essendo stata né provata né contestata precipuamente a mezzo idonea documentazione, non sussistendo una prova idonea da parte dell'attore il quale nulla ha dimostrato in ordine all'eccezione di scopertura assicurativa avanzata dalla la CP_5 conseguenza è che quest'ultima non può essere condannata al risarcimento del danno non essendo stato provato il rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevato che l'onere probatorio era a carico della parte istante e, non avendo alcun rilievo probatorio il modello CAI allegato alla produzione di parte, considerato che lo stesso proviene proprio dalla parte istante e non contiene il numero di polizza. Dell'intera istruzione probatoria, stante anche le lacunose dichiarazioni della teste, la quale dopo aver dichiarato di avere assistito allo scambio delle generalità nulla riferisce in merito alla copertura assicurativa dell'auto danneggiante, e dalla mancanza di idonea documentazione consegue il mancato rispetto del principio dell'onere della prova che, nella fattispecie concreta spettava all'attore, pertanto, la domanda così come proposta non può trovare accoglimento e la conseguenza è il rigetto delle pretese attoree così come avanzate nell'atto di citazione”.
Avverso tale decisione, proponeva appello , chiedendo: previa declaratoria Parte_1 della responsabilità del proprietario del veicolo Hyundai, tg. EN 804 SW, in ordine alla produzione dell'evento dannoso, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, dei danni nella misura di € 5.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, chiedendo: dichiarare inammissibile, improcedibile e/o, comunque, infondato l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
e per l'effetto, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge, in favore della società Controparte_3
2.1 Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante assume viziata la sentenza oggetto del presente giudizio nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non provata la copertura assicurativa, atteso che
«l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice in merito alla carenza di legittimazione passiva non è sostenuta da alcuna documentazione probatoria valida né da alcun certificato ufficiale».
Si premette che la domanda è stata respinta per la mancata prova della titolarità passiva del diritto per come prospettato nei confronti della compagnia assicuratrice citata in giudizio. Se, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attiene al merito della causa, comportando il rigetto nel merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. un., 2951/2016; conf. Cass. civ., 14652/2016,
15037/2016).
Tanto chiarito, la censura dell'appellante è infondata.
Invero, nel rispetto dei principi in tema di onus probandi come sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi a fondamento della domanda sono posti a carico della parte attrice. Avendo, dunque, l'odierna appellante dedotto che il veicolo presunto danneggiante di proprietà di CP_2 fosse assicurato con la stante l'espressa e tempestiva eccezione di carenza
[...] Controparte_1 di titolarità passiva, sollevata da quest'ultima in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, in assenza di alcun elemento comprovante la copertura assicurativa, la domanda non può essere esaminata nel merito con riguardo alla Controparte_1
Né può ritenersi dirimente il modello CAI prodotto dalla parte appellante, potendo lo stesso, in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, avere valore probatorio ai sensi dell'art. 145 bis cod.ass. con riferimento alla dinamica del sinistro, ma giammai in ordine alla copertura assicurativa.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/14 e succ. mod.
3.1. Nulla sulle spese a favore di stante la contumacia di quest'ultimo. Controparte_2
3.2. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona legale rappresentante p.t. e Parte_1 CP_1 CP_2
così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 5896/2019;
b) condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per competenze, di cui euro 0,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.p.a;
c) nulla sulle spese a favore di;
Controparte_2
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente – - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Torre Annunziata, 15 novembre 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Mariacristina Carpinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 719 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 5896/2019 del Giudice di Pace di Torre Annunziata vertente in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Vercellone, ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Pompei, alla via Aldo Moro I trav. n. 18/B
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1
Francesco Di Lorenzo e con esso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Antimo (NA) alla Via A. Gramsci n. 8
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nonché per Controparte_3 Controparte_2 ottenere, previa declaratoria della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Hyundai, tg. EN
804 SW, di proprietà di in ordine alla produzione dell'evento dannoso, la Controparte_2 condanna dei convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, dei danni nella misura di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, oltre alle competenze professionali di giudizio, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito, il tutto nei limiti di competenza per valore di € 5.200,00.
A fondamento della domanda, deduceva che: in data 26.1.2015, alle ore 11,15 circa in
Sant'Agnello, alla via Ciampa, mentre il motociclo Aprilia tg. CX47032, di proprietà dell'attrice, era regolarmente parcheggiato, veniva attinto alla parte laterale sinistra dalla parte antero-laterale destra del motociclo Honda Sh tg. DH78702 di proprietà di , che sbandava per effetto di un Controparte_4 tamponamento subito dall'autoveicolo Hyundai tg. EN804SW di proprietà di e Controparte_2 assicurato con la a seguito dell'urto ricevuto, il motociclo Aprilia rovinava al suolo Controparte_1 sul lato destro.
Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e, Controparte_3 segnatamente, la mancanza di copertura assicurativa.
Svolta l'istruttoria, il Giudice di Pace rigettava la domanda di risarcimento del danno spiegata dalla parte attrice in quanto non provata, compensando le spese di lite tra le parti, ritenendo che “in via preliminare, stante l'eccezione sollevata dalla compagnia di mancanza di copertura assicurativa dell'autovettura convenuta, pur non essendo stata né provata né contestata precipuamente a mezzo idonea documentazione, non sussistendo una prova idonea da parte dell'attore il quale nulla ha dimostrato in ordine all'eccezione di scopertura assicurativa avanzata dalla la CP_5 conseguenza è che quest'ultima non può essere condannata al risarcimento del danno non essendo stato provato il rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevato che l'onere probatorio era a carico della parte istante e, non avendo alcun rilievo probatorio il modello CAI allegato alla produzione di parte, considerato che lo stesso proviene proprio dalla parte istante e non contiene il numero di polizza. Dell'intera istruzione probatoria, stante anche le lacunose dichiarazioni della teste, la quale dopo aver dichiarato di avere assistito allo scambio delle generalità nulla riferisce in merito alla copertura assicurativa dell'auto danneggiante, e dalla mancanza di idonea documentazione consegue il mancato rispetto del principio dell'onere della prova che, nella fattispecie concreta spettava all'attore, pertanto, la domanda così come proposta non può trovare accoglimento e la conseguenza è il rigetto delle pretese attoree così come avanzate nell'atto di citazione”.
Avverso tale decisione, proponeva appello , chiedendo: previa declaratoria Parte_1 della responsabilità del proprietario del veicolo Hyundai, tg. EN 804 SW, in ordine alla produzione dell'evento dannoso, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, dei danni nella misura di € 5.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, chiedendo: dichiarare inammissibile, improcedibile e/o, comunque, infondato l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
e per l'effetto, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CPA come per legge, in favore della società Controparte_3
2.1 Tanto premesso in fatto, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 L'appello è altresì ammissibile anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c., 348 bis e 348 ter c.p.c., essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione ed essendo, altresì, indicate le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui si ritiene derivata la violazione di legge.
2.3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante assume viziata la sentenza oggetto del presente giudizio nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non provata la copertura assicurativa, atteso che
«l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice in merito alla carenza di legittimazione passiva non è sostenuta da alcuna documentazione probatoria valida né da alcun certificato ufficiale».
Si premette che la domanda è stata respinta per la mancata prova della titolarità passiva del diritto per come prospettato nei confronti della compagnia assicuratrice citata in giudizio. Se, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attiene al merito della causa, comportando il rigetto nel merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. un., 2951/2016; conf. Cass. civ., 14652/2016,
15037/2016).
Tanto chiarito, la censura dell'appellante è infondata.
Invero, nel rispetto dei principi in tema di onus probandi come sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi a fondamento della domanda sono posti a carico della parte attrice. Avendo, dunque, l'odierna appellante dedotto che il veicolo presunto danneggiante di proprietà di CP_2 fosse assicurato con la stante l'espressa e tempestiva eccezione di carenza
[...] Controparte_1 di titolarità passiva, sollevata da quest'ultima in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, in assenza di alcun elemento comprovante la copertura assicurativa, la domanda non può essere esaminata nel merito con riguardo alla Controparte_1
Né può ritenersi dirimente il modello CAI prodotto dalla parte appellante, potendo lo stesso, in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, avere valore probatorio ai sensi dell'art. 145 bis cod.ass. con riferimento alla dinamica del sinistro, ma giammai in ordine alla copertura assicurativa.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/14 e succ. mod.
3.1. Nulla sulle spese a favore di stante la contumacia di quest'ultimo. Controparte_2
3.2. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona legale rappresentante p.t. e Parte_1 CP_1 CP_2
così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 5896/2019;
b) condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3 legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.278,00 per competenze, di cui euro 0,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.p.a;
c) nulla sulle spese a favore di;
Controparte_2
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente – - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Torre Annunziata, 15 novembre 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Mariacristina Carpinelli