Articolo 22 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 21Articolo 23
Versione
25 aprile 1933
Art. 22.

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui al precedente articolo e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella B.
Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sara' provveduto mediante personale avventizio.
La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.
Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verra' iniziato a decorrere dalla data che sara' stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuera' usufruendo della meta' delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.
Il personale avventizio sara' licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.
Entrata in vigore il 25 aprile 1933