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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/11/2024, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa SA Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6005/2024, promossa con ricorso ex art. 437bis.51, ultimo comma, cpc. da
(c.f. , nato/a a TREVISO), il Parte_1 C.F._1 28/10/1975 con l'avv. FEDERICA NADALUTTI
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO, Parte_2 C.F._2
con l'avv. SAMANTHA ALOISI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/10/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1197/2021 del 1.07.2021 (pubb. 2.07.2021) – che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – con particolare riferimento alle condizioni di mantenimento delle due figlie maggiorenni, non economicamente autosufficienti:
- essendosi SA (allora collocata presso la madre) trasferita a vivere stabilmente con il padre (dal 1.07.2024);
- essendosi accollato il padre il mantenimento ordinario e straordinario della figlia convivente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e conformi all'attuale condizione personale ed economica delle stesse, oltre che della prole;
per comune allegazione, infatti, nessuna delle due figlie ha raggiunto l'autosufficienza economica ed SA – la più grande delle due
– si è trasferita a vivere dal padre, che se ne è accollato, per intero, il mantenimento ordinario e straordinario.
Per questo motivo, in conformità all'accordo delle parti, si dispone la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, come in dispositivo.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso n. 1197/2021 del 1.07.2021 (pubb. 2.07.2021), così provvede secondo l'accordo delle parti:
“1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
2) con riferimento ad SA, il Signor intende accollarsi il Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della medesima fino all'indipendenza economica della stessa. Il Signor si impegna, insieme alla madre, a far Parte_1 comprendere alla figlia SA l'importanza di reperire un'occupazione;
3) le parti si danno atto di aver già regolato per il pregresso ogni questione con riferimento ad SA, rinunciando espressamente la NO a Parte_2 richiedere le spese per l'acquisto dell'auto e accessorie in quanto non concordate con il padre. Le parti danno atto di aver definito fra loro quanto dovuto dal Signor
a titolo di arretrati Istat per SA;
Parte_1
4) il Signor verserà alla NO , a titolo di contributo nel Parte_1 Parte_2 mantenimento di , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 342,00 R_ mensili, somma rivalutabile annualmente su base Istat, mediante assegno e/o bonifico bancario, con decorrenza dal settembre 2024;
5) le spese straordinarie per , così come individuate dal Protocollo del R_
Processo di Famiglia del Tribunale di Treviso che si hanno qui per conosciute, previamente concordate tra le parti (eccetto quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione) e giustificate documentalmente, saranno oggetto di ripartizione tra entrambi i genitori in quote uguali. In particolare, la
NO si impegna a rispettare il Protocollo delle spese straordinarie Parte_2 anche con riferimento all'obbligo preventivo di comunicare dette spese al Signor
, impegnandosi a mandargli una e-mail o un sms con almeno dieci giorni Parte_1 di preavviso (ovviamente per le spese che necessitano del consenso);
6) quanto alle spese straordinarie per già maturate e relative alla psicologa R_
(per complessivi € 680,00) e alle tasse universitarie dello IU (per complessivi €
2.652,00), il Signor provvederà al pagamento della sua quota parte, pari Parte_1 al 50%, contestualmente al deposito del ricorso congiunto, mentre per quelle relative alla patente (per complessivi € 1.661,00) verranno corrisposte sempre pro quota entro fine dicembre 2024;
7) i ricorrenti concordano che eventuali rimborsi dovuti per borse universitarie o equipollenti verranno versate direttamente a favore di . Le parti danno atto R_ di aver definito fra loro quanto dovuto dal Signor a titolo di arretrati Istat Parte_1 per;
R_
8) le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra eccetto quanto statuito al punto 6) del presente ricorso.
9) spese legali compensate”.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa SA Pesci
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa SA Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6005/2024, promossa con ricorso ex art. 437bis.51, ultimo comma, cpc. da
(c.f. , nato/a a TREVISO), il Parte_1 C.F._1 28/10/1975 con l'avv. FEDERICA NADALUTTI
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO, Parte_2 C.F._2
con l'avv. SAMANTHA ALOISI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 21/10/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 1197/2021 del 1.07.2021 (pubb. 2.07.2021) – che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – con particolare riferimento alle condizioni di mantenimento delle due figlie maggiorenni, non economicamente autosufficienti:
- essendosi SA (allora collocata presso la madre) trasferita a vivere stabilmente con il padre (dal 1.07.2024);
- essendosi accollato il padre il mantenimento ordinario e straordinario della figlia convivente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e conformi all'attuale condizione personale ed economica delle stesse, oltre che della prole;
per comune allegazione, infatti, nessuna delle due figlie ha raggiunto l'autosufficienza economica ed SA – la più grande delle due
– si è trasferita a vivere dal padre, che se ne è accollato, per intero, il mantenimento ordinario e straordinario.
Per questo motivo, in conformità all'accordo delle parti, si dispone la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio, come in dispositivo.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso n. 1197/2021 del 1.07.2021 (pubb. 2.07.2021), così provvede secondo l'accordo delle parti:
“1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
2) con riferimento ad SA, il Signor intende accollarsi il Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario della medesima fino all'indipendenza economica della stessa. Il Signor si impegna, insieme alla madre, a far Parte_1 comprendere alla figlia SA l'importanza di reperire un'occupazione;
3) le parti si danno atto di aver già regolato per il pregresso ogni questione con riferimento ad SA, rinunciando espressamente la NO a Parte_2 richiedere le spese per l'acquisto dell'auto e accessorie in quanto non concordate con il padre. Le parti danno atto di aver definito fra loro quanto dovuto dal Signor
a titolo di arretrati Istat per SA;
Parte_1
4) il Signor verserà alla NO , a titolo di contributo nel Parte_1 Parte_2 mantenimento di , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 342,00 R_ mensili, somma rivalutabile annualmente su base Istat, mediante assegno e/o bonifico bancario, con decorrenza dal settembre 2024;
5) le spese straordinarie per , così come individuate dal Protocollo del R_
Processo di Famiglia del Tribunale di Treviso che si hanno qui per conosciute, previamente concordate tra le parti (eccetto quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione) e giustificate documentalmente, saranno oggetto di ripartizione tra entrambi i genitori in quote uguali. In particolare, la
NO si impegna a rispettare il Protocollo delle spese straordinarie Parte_2 anche con riferimento all'obbligo preventivo di comunicare dette spese al Signor
, impegnandosi a mandargli una e-mail o un sms con almeno dieci giorni Parte_1 di preavviso (ovviamente per le spese che necessitano del consenso);
6) quanto alle spese straordinarie per già maturate e relative alla psicologa R_
(per complessivi € 680,00) e alle tasse universitarie dello IU (per complessivi €
2.652,00), il Signor provvederà al pagamento della sua quota parte, pari Parte_1 al 50%, contestualmente al deposito del ricorso congiunto, mentre per quelle relative alla patente (per complessivi € 1.661,00) verranno corrisposte sempre pro quota entro fine dicembre 2024;
7) i ricorrenti concordano che eventuali rimborsi dovuti per borse universitarie o equipollenti verranno versate direttamente a favore di . Le parti danno atto R_ di aver definito fra loro quanto dovuto dal Signor a titolo di arretrati Istat Parte_1 per;
R_
8) le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra eccetto quanto statuito al punto 6) del presente ricorso.
9) spese legali compensate”.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa SA Pesci