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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Paola
Beatrice, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 26.2.2024 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2702 del R. G. dell'anno 2021 promossa
DA
Società “Ing. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Diego Altamura ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Avellino alla via Galleria Mancini n. 2
ATTRICE
CONTRO in persona del , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 CP_2 dall'avv. Sabrina Mautone ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Avellino alla piazza della Libertà n. 11
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società “Ing. ha chiesto al Tribunale di Avellino di accertare Parte_1
l'esatto posizionamento delle particelle e dei beni di sua proprietà da individuarsi, anche tramite ctu, nello stato di fatto e secondo il progetto allegato all'atto di “Convenzione assegnazione suolo sul
Laceno alla soc. Ing. e c. per realizzazione complesso turistico invernale ed estivo” n. 632 del 05 Controparte_3 maggio 1973 e, per l'effetto, di ordinare al comune convenuto il rilascio dei beni individuati e di condannarlo al risarcimento del danno subito in re ipsa per il mancato godimento e disponibilità degli stessi. In punto di fatto, la parte, dopo aver premesso che con atto di concessione n. 632 del
1973 era stata disposta in suo favore l'assegnazione del suolo sito in località Laceno per la realizzazione di un complesso turistico invernale ed estivo e che il convenuto si era CP_1 impegnato a cederle in proprietà le aree occorrenti per la costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e per la posa dei piloni e in uso le aree occorrenti per la realizzazione degli altri servizi ed infrastrutture, ha dedotto che, in corso d'opera, le parti si erano 1/9 accordati per una scelta progettuale diversa rispetto alla convenzione stessa stabilendo, tra l'altro, la sostituzione di una seggiovia, inizialmente prevista a quota 1400 – 1620 mt., con la seggiovia
“Raiamagra” della lunghezza di mt. 930 posta a quota 1395 – 1652 mt. ed autorizzata con il nulla osta protocollo n. 5511/S10/C1 dell' – Organizzazione_1 in data 21 giugno 1975. In proposito la parte ha precisato che la seggiovia era stata Org_2 realizzata prevedendo una rotazione, sul versante Nord, rispetto al centro dell'asse dell'impianto di risalita di convenzione, di circa 10° come illustrato nella sovrapposizione della carta tecnica numerica del Comune di – N° 468024 – con la planimetria All. “B” della CP_1 CP_4
Convenzione e che tale rotazione aveva determinato un errore del frazionamento della particella 1 del foglio 24 e della p.lla 7 del foglio 27, avvenuto in data 28/08/1975, ancora presente sulle planimetrie catastali. La parte ha, poi, soggiunto che, in seguito al decreto di sdemanializzazione delle aree emesso dal del 22 novembre 1976 che aveva Organizzazione_3 riconosciuto le superfici da cedere in proprietà (pari a 5.900 mq di terreno di uso civico), quelle da cedersi in uso e quelle da assoggettare a servitù di attraversamento, era stato stipulato l'atto n. 969 del 13.12.1976 con cui il le aveva ceduto in proprietà 5.900 mq, al prezzo di £ 2.319.000 CP_1
e in uso 1.922 mq per 58 anni costituendo, altresì, in suo favore il diritto di servitù di attraversamento con gli impianti di risalita su territorio comunale per la durata di 58 anni e che, in virtù dei predetti titoli, aveva edificato con regolari licenze, autorizzazioni e permessi sulle aree sdemanializzate ed acquistate in proprietà, le opere necessarie per la concretizzazione del complesso turistico invernale ed estivo e precisamente “ ; - “Stazione Organizzazione_4 partenza seggiovia Q. 1400”; - “Stazione arrivo seggiovie Q. 1700”; - “Stazione arrivo Org_2 Org_2
Lupi”; - “Stazione arrivo slittovia”; - “Valletta principianti”; - “Baita solarium ristorante”; - “Locale officina”.
La società attrice ha, inoltre, rappresentato di aver posseduto la quota ceduta in proprietà e i beni ivi edificati con l'animo del proprietario, pagando i relativi tributi imputati ai proprietari. A fondamento del diritto di proprietà sui predetti beni la parte ha richiamato la certificazione con la quale lo stesso Comune individuava le particelle di proprietà della società con Parte_1 specifica descrizione dei beni immobili ivi presenti, il progetto del complesso turistico richiamato negli atti di concessione e cessione sopra indicati, la perizia giurata a firma dell'ing. la Per_1 delibera di Consiglio comunale n. 473 del 29 novembre 1976 con cui il Comune di Bagnoli Irpino aveva approvato lo schema di convenzione (successivamente sottoscritto il 13 dicembre 1976, rep.969) denunciando il rifiuto dell'ente all'accesso agli allegati “A” e “B” alla “Cessione terreno sul Laceno alla soc. e costituzione servitù per realizzazione complesso Controparte_5 turistico invernale ed estivo” n. 632 del 1973. La parte ha, quindi, concluso osservando di essere proprietaria, in virtù della concessione n. 632 del 1973 e dell'atto di cessione n. 979 del 1976, della
, del locale officina, della stazione arrivo seggiovia settevalli, della stazione Organizzazione_5
2/9 arrivo slittovia, della stazione partenza seggiovia Q. 1400, della stazione arrivo Lupi, Org_2 della Valletta principianti, della stazione arrivo seggiovie Q. 1700 deducendo, in merito, Org_2 la non corretta individuazione delle p.lle su cui tali costruzioni sono state realizzate con l'atto di frazionamento del 1975. Sotto tale ultimo profilo, la parte ha precisato che il frazionamento era stato redatto dopo la costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti funiviari e che l'elaborazione grafica non era riuscita a riportare fedelmente in tavola quanto effettivamente esistente.
Con comparsa di costituzione del 24.01.2022 si è costituito il chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda. In particolare il convenuto ha evidenziato che la procedura di rilascio e consegna dei beni in contestazione era stata attuata in conformità a quanto disposto dalla sentenza n. 1462/2018 del TAR di Salerno resa all'esito del giudizio incardinato dall'attrice avverso l'ordinanza di rilascio del 12.01.2018. L'ente convenuto ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale di dichiarare l'inadempimento della società.
Con ordinanza del 24.9.2022 il giudice in precedenza titolare del ruolo ha sollevato d'ufficio la questione pregiudiziale del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'ente comunale nei confronti dell'odierna attrice per l'inesatto adempimento della concessione n. 632 del 1973 e ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c. ha concesso alle parti termine di giorni 30 per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione. Con riferimento, invece, alla domanda di parte attrice volta ad ottenere la verifica dell'esatto posizionamento delle particelle di beni divenuti di sua proprietà in base alla concessione n. 632/1973 stipulata con il CP_1 il giudice ha rilevato la sua inammissibilità per divieto del ne bis in idem osservando che il
[...] suddetto accertamento era stato già espletato dinanzi al giudice amministrativo che, con la sentenza n. 1462/2018, aveva disposto, previo espletamento di opportuna verificazione,
l'annullamento parziale dell'ordinanza di sgombero e rilascio n. 1 del 12 gennaio 2018. Infine il giudicante ha dichiarato inammissibili tutte le prove costituende richieste e sollecitate dalle parti, ivi compresa la ctu e rinviato per il prosieguo all'udienza del 12/12/2022.
Con successive note scritte l'attore ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 24.9.2022 evidenziando che il presente giudizio ha un oggetto diverso da quello definito dal Tar volto alla tutela del proprio interesse legittimo. Infatti, secondo la ricostruzione difensiva, la richiesta di accertamento del proprio diritto soggettivo di proprietà non rientra nelle materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva del G.A. La parte ha, poi, allegato di aver proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Con successive note scritte il convenuto, invece, ha aderito al difetto di giurisdizione sollevato dal giudice in precedenza titolare del procedimento (cfr. note del 8.12.2022).
3/9 La causa è stata, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del
26.2.2024.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea deve essere rigettata alla luce della motivazione che segue.
In via preliminare deve essere osservato che non si ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem in quanto il giudice amministrativo non può accertare la proprietà dei beni se non incidentalmente e la sentenza resa in sede amministrativa non spiega alcun effetto sulle sfere giuridiche delle parti coinvolte quanto ai profili inerenti all'accertamento della proprietà. Invero affinché si compia un accertamento in via principale, idoneo “a fare stato” tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., sulle questioni proprietarie si dovrà pronunciare il giudice civile, eventualmente adito dalla parte che ne abbia interesse (cfr. Consiglio di stato 3922/2022).
Orbene dall'esame degli atti emerge che il giudice amministrativo, dopo aver espletato in via incidentale una verificazione avente ad oggetto le situazioni dominicali insistenti sui cespiti oggetto dell'ordinanza di sgombero, ha accertato l'insussistenza con riferimento ad alcuni beni indicati dal verificatore dei presupposti per ordinarne lo sgombero annullando parzialmente l'ordinanza impugnata. Deve essere, tuttavia, soggiunto, a fini di mera completezza, che nell'ambito del procedimento amministrativo (cfr. pagina 3 della relazione del verificatore delegato) le parti hanno chiesto al verificatore di appurare l'esatto posizionamento dei fabbricati realizzati dalla società al fine di valutare se gli stessi erano stati costruiti nelle aree sdemanializzate e concesse alla stessa in proprietà ed è stato accertato che sulle aree di proprietà della società come individuate dal verificatore non risulta realizzato alcun tipo di intervento.
Passando quindi al merito della causa ritiene anzitutto il Tribunale di dover qualificare la domanda presentata dalla società in quanto la richiesta contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione di accertare l'esatto posizionamento delle particelle e dei beni di sua proprietà da individuarsi nello stato di fatto e secondo il progetto allegato risulta improponibile giuridicamente. In proposito vale soltanto rilevare che configura un interesse di mero fatto quello volto ad ottenere l'accertamento del posizionamento delle p.lle. In diritto, infatti, è possibile adire il giudice per il regolamento dei confini domanda che non soltanto non viene formulata nel presente giudizio, ma che presuppone la prova della proprietà di un'area.
Tuttavia, dalla lettura complessiva dell'atto emerge che la società ha agito in giudizio al fine di rivendicare la proprietà degli impianti e delle infrastrutture presenti nella località Laceno perché realizzati sulle aree cedute in proprietà dal e a fondamento di tale domanda ha allegato il CP_1 non corretto frazionamento delle p.lle oggetto di cessione.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda in esame si presenta infondata per carenza di prova.
4/9 Infatti, dall'esame dell'atto di cessione n. 969 del 1976, che costituisce l'unico atto con il quale sono state cedute in proprietà le aree in favore della società attrice, emerge che il ha CP_1 ceduto in proprietà alla società attrice mq 5900 senza alcuna specificazione relativamente alle opere da realizzare sulle stesse (cfr. art. 2). Viceversa, con riferimento alle sole aree cedute in uso è stata prevista l'installazione di stazioni di arrivo e di partenza degli impianti di risalita con relativi servizi (cfr. art. 3). In altre parole, osserva il Tribunale che, in conformità a quanto stabilito nel titolo in esame, la domanda si presenta infondata in quanto sulle aree cedute in proprietà alcuna costruzione era stata prevista con la conseguenza che essendo le aree sulle quali la società doveva costruire i manufatti concesse solo in uso la parte non potrà giammai rivendicarne la proprietà.
Da quanto esposto deriva il rigetto della richiesta di nomina di un ctu in quanto, anche considerando l'errore di frazionamento, il titolo di proprietà dimostra che solo sulle aree cedute in uso era possibile installare gli impianti rispetto ai quali, quindi, l'attrice non può rivendicare alcuna proprietà.
Vale, poi, soggiungere che, sebbene nella premessa del suddetto atto, venga richiamata la convenzione del 1973 con la quale le parti avevano stabilito di cedere in proprietà alla società le aree occorrenti per la costruzione di stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita, le aree per la costruzione di tali impianti sono state poi cedute solo in uso con il successivo atto del 1976.
In altre parole, sebbene il si era impegnato al punto 4 della convenzione del 1973 a CP_1 cedere alla società attrice in proprietà le aree per la realizzazione di stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e per la posa dei piloni, con l'atto n. 969 del 1976 è stato, invece, convenuta tra le parti la cessione del solo uso delle suddette aree e l'impegno assunto nel precedente atto non assume alcun rilievo nella fattispecie in esame.
Vale, poi, soggiungere ai fini di completezza che dall'esame dell'art. 5 dell'atto di cessione emerge che le parti avevano pattuito che, alla scadenza della convenzione del 1973, tutti i terreni ceduti sia in proprietà sia in uso unitamente a tutti gli impianti di risalita e relative stazioni di arrivo e partenza e a tutte le costruzioni comunque realizzate sarebbero passate, senza alcun corrispettivo, in proprietà del Da quanto esposto deriva che l'attrice era perfettamente consapevole CP_1 delle previsioni contenute nell'atto di cessione stipulato con l'ente convenuto.
Deve essere, ancora, osservato che in ordine all'allegazione dell'attrice relativa all'accordo intercorso tra le parti di realizzare la seggiovia ad una quota maggiore rispetto a quella Org_2 prevista al fine di consentire l'accesso alle piste non è stata fornita di alcuna prova né la parte ha prodotto il richiamato nulla osta dell'assessorato della che ha autorizzato tale Org_1 costruzione. In ogni caso tale allegazione risulta irrilevante in ragione delle considerazioni illustrate con riferimento alle aree cedute in proprietà.
5/9 Infine, l'allegazione di essersi comportato come proprietario e di aver ricevuto i permessi di costruire non assume alcuna rilevanza in quanto nei contratti di concessione i poteri del concessionario coincidono con quelli dell'amministrazione concedente.
In conclusione la domanda deve essere rigettata con assorbimento delle restanti doglianze.
Con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale ritiene il Tribunale anzitutto di dover affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ossequio al principio generale secondo cui in tema di concessione di beni pubblici la giurisdizione del giudice ordinario si estende anche alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (cfr. Cass. Sez. Un., 8 luglio 2019 n. 18267; Cass. Sez.
Un., 30 luglio 2021, n. 21971; Cassazione 21139 del 2021).
In proposito vale ricordare che l'art. 133 comma 1 lettera b del c.p.a. prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. in tutte “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”. La norma in esame, quindi, per quanto in questa sede interessa, evidenzia anzitutto che le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva devono avere ad oggetto atti e provvedimenti amministrativi e, poi, esclude dalla stessa le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi in ragione della circostanza che il pagamento degli stessi attiene ad un rapporto di natura meramente patrimoniale in cui viene fatta valere una pretesa di tipo creditoria e in cui l'amministrazione concedente e il privato concessionario si trovano in posizione paritetica.
In altri termini secondo i principi generali di riparto spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie relative al rapporto concessorio dalla fase di scelta del contraente, all'adozione del provvedimento concessorio, all'adozione dei provvedimenti di revoca e annullamento d'ufficio e all'adozione degli strumenti di autotutela esecutiva pubblicistica in quanto si tratta di ipotesi in cui vengono esercitati poteri funzionali pubblicistici.
Orbene nella presente controversia non vengono in esame poteri autoritativi della P.a in quanto la parte ha agito per ottenere l'accertamento dell'inadempimento della controparte senza alcun esercizio di potere autoritativo.
In altre parole la domanda proposta dal riguarda le vicende relative all'adempimento CP_1 degli obblighi derivanti dalla convenzione, in una fase, quella dell'esecuzione del rapporto sinallagmatico, nella quale non è possibile configurare poteri pubblicistici e, non essendo coinvolta la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione né impugnati atti o provvedimenti amministrativi, la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario.
6/9 Ciò premesso vale rilevare in via preliminare che il convenuto nella comparsa di CP_1 costituzione ha chiesto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, di ritenere e dichiarare
l'inadempimento della Società nei confronti del (cfr. conclusioni dell'atto) Pt_1 Controparte_6
e che tale richiesta è stata diversamente formulata nella note depositate in data 17.2.2022 per la prima udienza del 24.2.2022 ossia subordinandola al mancato rigetto della domanda (in via subordinata in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare l'inadempimento della CP_7 nei confronti del
[...] Controparte_6
A fini di mera completezza vale, poi, soggiungere che dall'esame delle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cpc emerge che la parte ha nuovamente richiesto il mero accertamento dell'inadempimento della società (cfr. conclusioni dell'atto: “- in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare l'inadempimento della nei confronti del Comune di Bagnoli Controparte_7
Irpino”) allegando nella parte espositiva anche danni da mancati introiti quantificati poi nella successiva memoria e producendo relazione tecnica di parte a firma dell'ing. per la Per_1 determinazione degli stessi.
Infine la parte, in seguito alla sollevata questione del difetto di giurisdizione e al rigetto delle richieste istruttorie, ha aderito a quanto indicato dal giudice senza reiterare alcuna richiesta istruttoria.
Orbene deve essere in primo luogo ricordato che la previsione di cui all'art. 100 c.p.c. secondo cui
"per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse" delinea la prima e fondamentale condizione dell'azione che impone di accertare la sussistenza in capo al soggetto agente di un effettivo bisogno di tutela giurisdizionale ossia che il provvedimento richiesto si ponga, in relazione al sistema vigente, quale indispensabile strumento per la soddisfazione dell'interesse sostanziale di cui l'istante è titolare.
Vale, poi, soggiungere che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. impone al giudicante di non pronunciarsi ultra petita attribuendo alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato).
Deve essere, ancora, evidenziato con particolare riferimento alle azioni di mero accertamento, come quella oggetto del presente giudizio (cfr. conclusioni degli atti), che l'interesse ad agire in tali casi postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e che è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12893 del 23/06/2015). In tal caso, infatti, la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mentre non assume alcuna rilevanza invocare l'interesse a rimuovere tale incertezza, quando colui che agisce prospetti un mero interesse di fatto, privo cioè di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. 20.1.2010
7/9 n. 919; Cass. 13.4.2007 n. 8845; Cass. 24.5.1975 n. 2115). Peraltro, la situazione di incertezza oggettiva sui diritti deve risultare idonea a determinare un pregiudizio concreto ed attuale alla sfera della parte che si tende ad eliminare mediante la domanda di accertamento.
Da quanto esposto deriva che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, come risulta dalle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 numero 1 cpc, la domanda del convenuto è volta unicamente all'accertamento dell'inadempimento della società nel corso del rapporto di concessione intercorso tra le parti in quanto le domande conseguenti al suddetto accertamento non sono formulate nelle conclusioni degli atti.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la domanda si presenta inammissibile in quanto la richiesta dell'accertamento dell'inadempimento non risulta supportata dalla specificazione dell'effettivo interesse sostanziale di cui il convenuto è titolare.
In termini più precisi la richiesta di condanna dell'ente al pagamento della somma di euro
3.685.000,00 risulta formulata solo nella parte espositiva dell'atto di citazione e non anche nelle conclusione, né richiamata nei successivi atti in quanto, come detto, con le note del 17.2.2022 la parte ha formulato solo la domanda di accertamento dell'inadempimento, peraltro, in via subordinata per l'ipotesi di mancato rigetto della domanda attorea, e nella prima memoria non ha più richiesto né nelle conclusioni né nella parte espositiva la condanna al pagamento del suddetto importo limitandosi ad allegare che “…alcuni impianti, come le sciovie, all'atto dello stato di consistenza del
26.10.2018, apparivano dismessi in parte o addirittura inesistenti, mentre le seggiovie sono ben lontane dalla possibilità di utilizzo visto che per proseguire nell'esercizio essendo giunte ben oltre la loro vita tecnica dovrebbero sostenere una onerosa revisione generale…”.
Peraltro è noto che l'accertamento dell'inadempimento anche nel caso di richiesta di risarcimento del danno (che per le ragioni sopra indicate nella fattispecie in esame non risulta formulata) non costituisce elemento sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto l'inesatto adempimento contrattuale, pur costituendo un illecito, non obbliga l'inadempiente al risarcimento se in concreto non ne sia derivato un danno che deve essere provato dalla parte che agisce per ottenere il risarcimento.
Vale soggiungere, solo a fini di completezza, che in seguito al rilievo formulato dal precedente giudicante sul possibile difetto di giurisdizione e al rigetto delle richieste istruttorie la parte non ha più articolato prove aderendo alla questione sollevata dal giudicante.
8/9 In conclusione l'esame delle conclusioni degli atti, la diversa formulazione della domanda proposta, dopo la costituzione, solo in via subordinata e il richiamo alla richiesta di condanna solo nella parte espositiva dell'atto di citazione e non anche nelle conclusioni né nella parte espositiva e nelle conclusioni della prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cpc inducono a ritenere la domanda volta ad ottenere l'inadempimento inammissibile ed in ogni caso rinunciata.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda della parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso all'esito dell'udienza del 26.2.2024 il 14.3.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
9/9